ALLEGATO B

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

B.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili è fissata in numero 7.868 posti, pari alla copertura del turn over del medesimo personale. Tale consistenza è comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione ai Provveditori agli Studi, tramite il Sistema Informativo. Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra le diverse province e i diversi profili professionali. Non si dà luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi, in considerazione del rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.

B.2 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma B.1 - direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo). Le nomine in ruolo che riguardino personale già di ruolo per altro profilo professionale nell'ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.

B.3 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.

B.4 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria. L'assegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2001/2002.

B.5 In caso di contrazione del numero di posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

B.6 Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell'articolo 556 del decreto legislativo n. 297/1994, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

B.7 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED EQUIPARATI

I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi dell'O.M. 6/4/1995, n. 117), divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6 commi 9 e 10 della legge 3/5/1999, n. 124.

Dal numero dei posti disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 determinato come specificato dai precedenti commi i Provveditori agli Studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici, ferma restando la citata percentuale, l'assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali individuate all'atto dell'indizione dell'ultimo concorso, le cui graduatorie sono divenute permanenti ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della citata O.M n. 153 del 30/5/2000, tenendo conto delle riserve in concorso; in mancanza di riservisti, i posti sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria sopra richiamata.

B.8 COLLABORATORI SCOLASTICI ED EQUIPARATI

Sulle disponibilità di posti di collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo l'ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo professionale aggiornata ai sensi della citata O.M. n. 153 del 30/5/2000, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate da modelli viventi, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge n. 124/1999, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari delle leggi n. 68/1999 e n. 958/1986; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria permanente sopra richiamata.

In attesa della stabilizzazione occupazionale di tutti i soggetti impegnati in Lavori socialmente utili (LSU), nelle scuole, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 468/1997 e dal decreto legislativo n. 81/2000, in corso di definizione, è sospesa, per il corrente anno scolastico, l'applicazione delle riserve in favore dei soggetti predetti.

B.9 ORDINE DELLE OPERAZIONI

I. Assegnazione della sede di titolarità

Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell'ordine di seguito indicato:

a) personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1999 e ancora in attesa della sede definitiva;

b) personale assunto nell'anno scolastico 1999/2000, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all'acquisizione della scuola di titolarità; l'assegnazione di sede va effettuata nell'ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all'assunzione in ruolo;

c) personale trasferito per compensazione da altra provincia nell'anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.

II. Assegnazione della sede provvisoria

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e successivamente a:

a) vincitori dei concorsi riservati (articolo 557 D.L.vo n. 297/1994);

b) candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994, aggiornate ai sensi dell'O.M. n. 153 del 30/5/2000;

c) modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori scolastici;

d) personale assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

e) personale riassunto in servizio.