Decreto ministeriale n. 765 del 27 novembre 1997 - Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche
Sommario

art. 1 Sperimentazioni dei processi di autonomia;
art. 2 Iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi;
art. 3 Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia.

Fine documento
 


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli artt. 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 contenente disposizioni per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare l'art. 21 riguardante l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Ritenuto di dover promuovere e sostenere, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dal predetto art. 21, processi di innovazione volti ad introdurre elementi di flessibilità nell'organizzazione dell'attività scolastica, favorendo sin da ora la diffusione della cultura e della pratica dell'autonomia, in modo da consentire la più tempestiva ed efficace applicazione dei regolamenti in parola;
Ritenuto che è possibile realizzare la predetta finalità, sulla base della normativa vigente, attraverso un programma sperimentale a carattere nazionale, non vincolante per le istituzioni scolastiche e in grado di adattarsi alle diverse esperienze e realtà territoriali;
Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nella seduta del 26 novembre 1997;
DECRETA
Art. 1
1. In attesa della piena adozione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate, nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:

a) adattamento del calendario scolastico;
b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale;
h) iniziative di continuità.

Art. 2
1. Su proposta dei Consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero dei Collegi dei docenti o dei Consigli di circolo o di istituto e su delibera dei Collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei Consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione, di cui all'art. 1, si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni.
3. La sperimentazione è promossa dagli Organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei Comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli Enti locali territoriali. Gli Organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere promosse e realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.
4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati e indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie degli alunni.
5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle esperienze.
6. L'utilizzazione dei docenti e del personale ATA avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti, invece che in 5 giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi, le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine sono consentite le conseguenti variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico Provinciale e all'IRRSAE.

Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti uno o più «Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia» a livello territoriale, con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli IRRSAE - anche non appartenenti all'Amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano già effettuato qualificate esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.


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