art. 1 Sperimentazioni dei processi
di autonomia;
art. 2 Iniziative di cui all'art.
1, nel rispetto degli obiettivi;
art. 3 Nuclei di supporto tecnico-amministrativo
all'autonomia.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
a) adattamento del calendario scolastico;
b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione
della durata della lezione nel rispetto del monte ore annuale complessivo
previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline ed attività
comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle
classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica
degli alunni con handicap;
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
f) realizzazione di attività organizzate
in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione
della scuola con il territorio;
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale;
h) iniziative di continuità.
Art. 2
1. Su proposta dei Consigli di classe o di interclasse
o di intersezione ovvero dei Collegi dei docenti o dei Consigli di circolo
o di istituto e su delibera dei Collegi dei docenti, per gli aspetti didattici,
e dei Consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi
e finanziari, le istituzioni scolastiche possono aderire in tutto o in
parte ed anche per periodi determinati alle iniziative di cui all'art.
1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di
scuola.
2. La sperimentazione, di cui all'art. 1, si realizza
adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un
disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio
rispondere alle esigenze formative degli alunni.
3. La sperimentazione è promossa dagli Organi
menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei Comitati dei
genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e
la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli
Enti locali territoriali. Gli Organi responsabili ai diversi livelli si
adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo
della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo
tale criterio, le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo
1 possono essere promosse e realizzate anche in difformità dalle
procedure previste dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.
4. Le delibere di adesione alla sperimentazione
sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da
affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni
organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché
delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione
alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con
il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità
di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei
risultati e indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In
aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le delibere
siano comunicate alle famiglie degli alunni.
5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro
iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità
scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti
di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi
per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e
di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque
importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità
delle esperienze.
6. L'utilizzazione dei docenti e del personale ATA
avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti
dai contratti collettivi che possono essere assolti, invece che in 5 giorni
settimanali, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi,
le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di
bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine sono consentite
le conseguenti variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto
adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione
e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio
Scolastico Provinciale e all'IRRSAE.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi sono
costituiti uno o più «Nuclei di supporto tecnico-amministrativo
all'autonomia» a livello territoriale, con il compito di sostenere,
ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche,
di monitorare le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione
e fruibilità e di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire
la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi
gli IRRSAE - anche non appartenenti all'Amministrazione scolastica, necessarie
per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere
al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano
già effettuato qualificate esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto
di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove
richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti più
nuclei di supporto tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni
per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
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