Art. 1- Finalità
Art. 2 - Principi
generali
Art. 3 - Soggetti
aventi diritto
Art. 4 - Accertamento
dell'handicap
Art. 5 - Principi
generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione
e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento
ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio
di aiuto personale
Art. 10 - Interventi
a favore di persone con handicap in situazioni di gravità
Art. 11 - Soggiorno
all'estero per cure
Art. 12 - Diritto
all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione
scolastica
Art. 14 - Modalità
di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi
di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione
del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione
professionale
Art. 18 - Integrazione
lavorativa
Art. 19 - Soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 - Prove
d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
Art. 21 - Precedenza
nell'assegnazione di sede
Art. 22 - Accertamenti
ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 - Rimozione
di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative
Art. 24 - Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso
alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità
e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti
individuali
Art. 28 - Facilitazioni
per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 - Esercizio
del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva
degli alloggi
Art. 32 - Agevolazioni
fiscali
Art. 33 - Agevolazioni
Art. 34 - Protesi
e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero
del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento
delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento
penale in cui sia interessata una persona handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti
delle regioni
Art. 40 - Compiti
dei comuni
Art. 41 - Competenze
del Ministro per gli affari sociali e costituzione del
Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura
finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 - Entrata
in vigore
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1- Finalità
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata
e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali,
c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura
i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati
di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi
generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento
in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della
Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3
- Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza delle
minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4 - Accertamento
dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art.
5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati
concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi
universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi
sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia,
se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia
prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro
cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle
conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione
e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione
della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli
interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità
e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria
in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto
minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione
e per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi
e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero
della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione
con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale
o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo nei casi strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti
e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione
della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione
e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Art.
6 - Prevenzione e diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi
prenatale precoce delle minorazione si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle
attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre
1978, n. 833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché
sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto,
il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti
di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono
essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni.
e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza
e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti
e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili
alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del
controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo
e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre
forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente
che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento
con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo,
per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti
e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno,
entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del
primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione
e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire
gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento
agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7 - Cura e
riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata
si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata
e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate assicura:
a) Gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso centri socio-riabilitativi
ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma
1, lettera l);
b) La fornitura e la riparazione di apparecchiature,
attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art.
8 - Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della
persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di
tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli
edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche
e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti
al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi,
a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione
nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del
posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità
dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei
familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati
per favorire la deistitusionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale
o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi
ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate
potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione
lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche
per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità
ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art.
9 - Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può
essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti
delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini
in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi
o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato
con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio
e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione
di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto
anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c),
del comma 2, deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma
2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11
agosto 1991, n. 266.
Art.
10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali
loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con
le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazioni di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa
con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15
e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire,
mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione
e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti
ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici
e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati
da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità
alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo
di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge
29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno
dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art.
11 - Soggiorno all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengono concesse le deroghe di
cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1989 ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto
il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati,
il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della
sanità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati
agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base dei criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art.
12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata
ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,
fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di
un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,
con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori
delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà
di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti
dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie
locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art.
5 primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato
a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine
il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali
e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati
con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino
in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore
a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti
in servizio presso il centro di degenza, è equiparata da ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o
segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13 -
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata
nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado
e nelle università si realizza, fermo restando quando previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive modificazioni,
anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli
affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati
alla predisposizione, all'attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività coordinate;
b) la dotazione alle scuole alle università
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra
forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili
e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche
mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università
di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità
del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali
ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza
e l'apprendimento di studenti non udenti.
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido
alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria
di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo
da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi
di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
Art.
14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione
di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati,
ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno
della prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa
e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire le continuità educativa fra
i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione
tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti
gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta
del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita
una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione
di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento
del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai senti
dell'art. 4 comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4, comma 3, della
legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi
del predetto art. 4, deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto
gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline
cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha
valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei
limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigenti per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati.
Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce
titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma
3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste
nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2
e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche
da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e
i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della
citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali
e degli enti locali, impegnati in piani di educativi e di recupero individualizzati.
Art.
15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è
istituito un gruppo di lavoro composto da un ispettore tecnico nominato
dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle
unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale
nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre
anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di
scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio
e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti
di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle
singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione
e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni
in difficoltà di apprendimento. 4. I gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale
può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato
di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e
40.
Art.
16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per i quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e
tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche
e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal
comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il
superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia
e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente
il consiglio dipartimentale.
Art. 17 - Formazione
professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto
dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere
g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento
della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati
che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri
i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto
delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che,
di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici
o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti
corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare corsi normali.
I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando
vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art.
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di
volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono
ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali
e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale
di cui all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi
di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai
fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle
persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del
fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 -
Integrazione lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro,
di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento
e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali sono:
a) avere personalità giuridica di diritto
pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al
capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni
e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità
sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità
e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è
condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6 . Le regioni possono provvedere con le proprie
leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento
di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni
e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto
di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Art.
19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova
disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazioni psichica, i quali abbiano
la capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili.
Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo
e non solo della minorazione fisica e psichica. La capacità lavorativa
è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art.
20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli
ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art.
21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazione iscritta alle categorie prima,
seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta paritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza
in sede di trasferimento a domanda.
Art.
22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e
privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione
fisica.
Art.
23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
1. L'attività e la pratica delle discipline
sportive sono favorite senza limitazioni alcuna. Il Ministro della sanità,
con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità
alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture sportive e di connessi servizi da
parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di
balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività
di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di
altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art.
24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici
e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità
e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive
modifiche, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, della citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089
e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e
5 della citata legge n. 13 del 1989 non possono venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti
alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico,
di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica
della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato
di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma
1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento
di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che
ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso
di edifici e luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata
dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità
e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica delle
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili.
Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso
da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il
divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge
n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per
la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata
legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione
di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al
2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo
perdono efficacia.
Art.
25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie
per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonica anche mediante istallazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche
delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici
sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali
e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art.
26 - Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con
le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali
per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali
di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani
di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per
le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi
già istituiti. I piani si mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti
dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare
dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è
destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art.
20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei Trasporti provvede alla omologazione
di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica
delle funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il
Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni
per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto
su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27 - Trasporti
individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle
categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti,
le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella
misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986,
n. 97, sono soppresse le parole: "titolari di patente F"e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti "anche prodotti in
serie";
3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge
n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
«2-bis. Il beneficio della riduzione
dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma
1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle
categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento
della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».
4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81, comma
9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n.
111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle
persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del
Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono
le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo,
istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare
i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
Art.
28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati
ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente
o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è
valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art.
29 - Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni
organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli
elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del
diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti
la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità
di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge
15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina
i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il
diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per
più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore
è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale
egli ha assolto tale compito.
Art. 30 - Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei programmi di
promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono
forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31
- Riserva degli alloggi
1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«r-bis) dispone una riserva dei finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni,
Istituti, autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi
per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi
di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie».
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis)
del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta
dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo
del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla
base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere
concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente
agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi
nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento
di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone
handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni,
le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER,
entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32 -
Agevolazioni fiscali
1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessaria nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione,
per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per
cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia
o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo
del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla documentazione
risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere
perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Art. 33 - Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazioni di gravità
accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere
ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento
fino a tre anni dal periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione
di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa
a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità
non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7
e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente
o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e
3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il
suo consenso ad altra sede.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappati in situazione
di gravità.
Art.
34 - Protesi e ausili tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità
da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione
del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art.
26 della legge 23 dicembre, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature
elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà
delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art.
35 - Ricovero del minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata
di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico
o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art.
36 - Aggravamento delle sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521,
522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non
colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un
terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui
al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore
civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la
persona handicappata o un suo familiare.
Art.
37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro
dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela
della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche
e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
Art. 38 - Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge,
i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali per la loro competenza, si avvalgono
delle strutture e dei servizi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute
e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo
di lucro e di cooperative, semprechè siano idonee per i livelli
delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni
in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative
di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza
fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare
tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettera h), i) e l) dell'art.
8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi
della presente legge.
Art. 39
- Compiti delle regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi
e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art.
53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativi-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli
qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità
di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali
di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi,
anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzatura, operatori
o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università
e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative
delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato
nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione
di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché
la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel
campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui
all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di
bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione
e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende
beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma
6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale
volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche
da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni
medesime.
Art. 40 -
Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora
le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi
sociali e sanitari previsti dalla legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della
citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento
degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi
e di tempo libero operati nell'ambito territoriale e l'organizzazione di
un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzare
anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art.
41 - Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività
delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi
della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno
per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo
concerto con il Ministero per affari sociali. Il concerto con il Ministero
per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli
atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui
al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per
gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e per
gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il comitato è convocato almeno tre volte
l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri
del disegno di legge finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante
degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti
e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e
2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi
delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il
15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio
di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati
relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente
legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione
è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni,
è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per la
funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile
dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età,
dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento degli affari sociali.
Art. 42 - Copertura
finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede,
sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di
cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero di abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma
2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato
di cui all'art. 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni
di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi
in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e
agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente
legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale
della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire,
per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione
delle commissioni di cui all'art. 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno
all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi
di istruzione dei minori ricoverati di cui all'art. 12
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole
di cui all'art. 13, comma 1, lettera b;
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università
di cui all'art. 13, comma 1, lettera b;
f) lire 1 miliardi e 600 milioni per l'attribuzione
di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università
di cui all'art. 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione
di cui all'art. 13 comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi
per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente a sostegno nelle
scuole secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione
di personale docente prevista dall'art. 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento
dei gruppi di lavoro di cui all'art.15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti
per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art.
25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per
cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma
1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previsti dall'art.
33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento
del Comitato e della commissione di cui all'art. 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992
e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento
del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore
di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43 - Abrogazioni
1. L'art. 230 del testo unico approvato con regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art.
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 - Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Home Page |
---|