Le disposizioni transitorie e finali relative
al Decreto Legislativo n° 242/96 sono riportate di seguito al testo
del Decreto Legislativo n° 626/94.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Sommario
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Campo
di applicazione.
Art. 2. - Definizioni.
Art. 3. - Misure
generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 5. - Obblighi
dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Art. 7. - Contratto
di appalto o contratto d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio
di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti
del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 10. - Svolgimento
diretto d parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi.
Art. 11. - Riunione
periodica di prevenzione e protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12. - Disposizioni
generali.
Art. 13. - Prevenzione
incendi.
Art. 14. - Diritti
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto
soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto
della sorveglianza sanitaria.
Art. 17. - Il
medico competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante
per la sicurezza.
Art. 19. - Attribuzioni
del rappresentante per la sicurezza.
Art. 20. - Organismi
paritetici.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione
dei lavoratori.
Art. 22. - Formazione
dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V
i g i l a n z a.
Art. 24.- Informazione,
consulenza, assistenza.
Art. 25. - Coordinamento.
Art. 26. - Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro.
Art. 27 - Comitati
regionali di coordinamento.
Art. 28. - Adeguamenti
al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D
e f i n i z i o n i.
Art. 31. - Requisiti
di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 33. - Adeguamenti
di norme.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D
e f i n i z i o n i.
Art. 35. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 36. - Disposizioni
concernenti le attrezzature di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione
ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi
dei lavoratori.
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D
e f i n i z i o n i.
Art. 41. - Obbligo
di uso.
Art. 42. - Requisiti
dei DPI.
Art. 43. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 44. - Obblighi
dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri
per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma
transitoria.
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. - Campo
di applicazione.
Art. 48. - Obblighi
dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione
e formazione.
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo
di applicazione.
Art. 51. - D
e f i n i z i o n i.
Art. 52. - Obblighi
del datore di lavoro.
Art. 53. - Organizzazione
del lavoro.
Art. 54. - Svolgimento
quotidiano del lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza
sanitaria.
Art. 56. - Informazione
e formazione.
Art. 57. - Consultazione
e partecipazione.
Art. 58. - Adeguamento
alle norme.
Art. 59. - Caratteristiche
tecniche.
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo
di applicazione.
Art. 61. - D
e f i n i z i o n i.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione
e riduzione.
Art. 63. - Valutazione
del rischio.
Art. 64. - Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 65. - Misure
igieniche.
Art. 66. - Informazione
e formazione.
Art. 67. - Esposizione
non prevedibile.
Art. 68. - Operazioni
lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. - Accertamenti
sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro
di esposizione e cartelle sanitarie.
Art. 71. - Registrazione
dei tumori.
Art. 72. - Adeguamenti
normativi.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo
di applicazione.
Art. 74. - D
e f i n i z i o n i.
Art. 75. - Classificazione
degli agenti biologici.
Art. 76. - Comunicazione.
Art. 77. - Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione
del rischio.
Art. 79. - Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 80. - Misure
igieniche.
Art. 81. - Misure
specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure
specifiche per i laboratori e gli stabulari.
Art. 83. - Misure
specifiche per i processi industriali.
Art. 84. - Misure
di emergenza.
Art. 85. - Informazioni
e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione
e controllo.
Art. 87. - Registri
degli esposti e degli eventi accidentali.
Art. 88. - Registro
dei casi di malattia e di decesso.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. - Contravvenzioni
commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
Art. 92. - Contravvenzioni
commesse dal medico competente.
Art. 93. - Contravvenzioni
commesse dai lavoratori.
Art. 94. - Violazioni
amministrative.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma
transitoria.
Art. 96. - Decorrenza
degli obblighi di cui all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione
degli obblighi
Art. 97. - Obblighi
d'informazione.
Art. 98. - Norma
finale.
ALLEGATI
ALLEGATO
I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 10).
ALLEGATO
II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO
III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO
IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale.
ALLEGATO
V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori
di attività per i quali può rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento.
ALLEGATO
VII - Prescrizioni minime
ALLEGATO
VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
ALLEGATO
IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare
la presenza di agenti biologici.
ALLEGATO
X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO
XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
ALLEGATO
XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO
XIII - Specifiche per processi industriali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in
particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della
citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione
delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima
legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'attuazione delle d adottata nella riunione del 7 luglio;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Campo
di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, (...) individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale
privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita
le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono
o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti
dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli
previsti dall'articolo 4, commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.
Art. 2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società
e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro
per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e
i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo
non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori
dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno
dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o
in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia, ed igiene del lavoro
o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini
e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni
o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento
o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale.
Art.
3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b) eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad
un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza
dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso
con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono
e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici
e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione
dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione
a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di
prono soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Art.
4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro (...) in relazione alla
natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma
1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione
e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente
alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo
8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16,
il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie
(...) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ;
e) prende le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso
e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo
19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,
la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza
nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per
il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione
di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento
di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o
più decreti da emanarsi entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono
definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle
aziende estrattive e altre attività minerarie, alle aziende per
la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì
definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione
e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione
a una sola volta all'anno della visita di cui all'articolo 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano
le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella
nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè
delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare
per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5. -
Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi
di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi
di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui
alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni
o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti
nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro,
ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art.
6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro
e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro
e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria
beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria
è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza
e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di
loro competenza.
Art.
7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di
lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art.
8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore
di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone
o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti
per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere
in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità
dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone
o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore
della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento
al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve
possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
può individuare specifici requisiti, modalità e procedure,
per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone
o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità
in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato
del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti
il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione
è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento
alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione
e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati
svolti;
c) il curriculum professionale.
Art.
9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le
misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per
le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia
di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di
cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di
prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione
e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle
malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Art.
10. - Svolgimento diretto d parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può
avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza
competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità
di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti
di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni
e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base
ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello
stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art.
11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive,
che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e
3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione
individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione
di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie
che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive,
che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione
di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale
della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per
la sua consultazione.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12.
- Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.
4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori
incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lett. a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed
i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare
la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle
sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma
1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda
ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Art. 13.
- Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno
o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un
incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti
e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio
di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui
al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.
14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave
e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,
non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto
soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro
e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione
sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero
dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art.
16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata
nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è
effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati,
ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono
esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti
necessari dal medico competente.
Art. 17. -
Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica
dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui
all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla
mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria
e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno
due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora
tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione
del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione
e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi,
per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti
dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto
il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera
in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica
o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente
del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non
può svolgere l'attività di medico competente (...) qualora
esplichi attività di vigilanza.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive,
che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto direttamente da lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano
fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere
individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del
comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive,
con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali
in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto
dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione
o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni,
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione
collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi
entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi
alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede
il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti
di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità
produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità
produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende
ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto
dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art.
19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli
addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione
della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi,
le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non
inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione
e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute
e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite
e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11;
m) fa proposte in merito all'attività
di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non
sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre
del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni
di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso,
per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. -
Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati
alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art.
21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione
e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in
relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze
e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art.
1, comma 3.
Art. 22.
- Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro (...) assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma
3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature d
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente
la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti
nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro
e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art.
23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla
unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro,
per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente
il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale
competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime,
portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori
a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze
di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione,
con decreto del ministro competente di concerto con i ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate
e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art.
24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati
del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale
delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può
essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo
e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità
di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
(...)
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
Art.
27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni,
convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art.
28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa
di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art.
29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente
i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con
strumenti telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza
permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione
a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio
durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio,
ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità
e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di
quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie
professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO.
Art.
30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte
di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata
dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti,
le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare,
per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e
i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori
di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art.
31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti
o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente
titolo entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono
un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello
di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino
agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Art.
32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto
che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza,
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti
a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33.
- Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita
dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi
al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art.
34. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno
ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso.
Art.
35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate
a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche
ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni
per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di
lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche
del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4. l datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni
del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il
loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione
ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è
riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione
o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera
specifica per svolgere tali compiti.
Art.
36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad
esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico
che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le
quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le
modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può
stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche
di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati
dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature
anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38.
- Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature
di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature
di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.
35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39.
- Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi
di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di
lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione
ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe
a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro
o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi
rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art.
40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e
di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale
delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale
proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare
e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41. -
Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42.
- Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti
sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o
di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo
le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili
e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.
43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei
DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45
le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga
una variazione significativa negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle
norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui
all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura
le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente
alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente l lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza,
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44.
- Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma
di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute
e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono
le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art.
45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art.
43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei
DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. - Norma
transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel
caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso
di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art.
15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata
in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti
nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. - Campo
di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi
con rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori
durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni
dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art.
48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una
movimentazione manuale di un carico ad opera dl lavoratore non può
essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo
che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene
conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato
VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre
tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare
dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente
di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato
VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49.
- Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più
pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione
eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i
rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite
in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al
comma 1.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo
di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite
di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di
un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non
siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori
di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di
tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art.
51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o
grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero
altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità
a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una
attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale,
per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni
di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
Art.
52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma
1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
Art.
53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e
i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo
una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile
la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art.
54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della
sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità
delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non
sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico,
che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli
effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art. 55.
- Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti
alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una
visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad
un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti
di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo
anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità
almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi
speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è
a carico del datore di lavoro.
Art. 56.
- Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro,
in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con
decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art.
57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente
i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici
che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento
alle attività di cui al presente titolo.
Art.
58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi
alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
a quanto prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1997.
Art.
59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono
disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti
di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico,
della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle
conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo
di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano
alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica.
Art.
61. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti del presente decreto si intende
per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della
direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro
per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3,
paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta
l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con
la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di
cui all'allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti
durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62.
- Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza
o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato
non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza
dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione
o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso
sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
Art.
63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il
datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni,
i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo perle diverse vie di assorbimento, anche in relazione al
loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta
o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive
del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e
3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano
la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali
di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità
o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove
nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate
ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per l possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni
caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art.
9, comma 3.
Art.
64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di
lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni
e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro
in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni anche isolando
le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la
loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto
di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni
in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli
agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto
di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4,
comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi
alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura
dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza
che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento,
ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i
quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art. 65. - Misure
igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di
protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o
fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66.
- Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare
indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione
ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti
e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi
1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività
in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni
siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della
legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare
e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi
di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più
presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma
1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art.
68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative,
come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte
le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno
accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti
e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei
lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente
con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.
69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di
cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza
di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma
4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una
misurazione della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia
delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti,
con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Art.
70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti
in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore
di lavoro che ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma
1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo
di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni,
e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore
di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio,
la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69,
con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui a comma 2;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente,
richiede all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al
comma 2;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma
2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti
nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma
2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma
1.
Art.
71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche
e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici
o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da
esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
2. Presso l'all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un
archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi
che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità
di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione
di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce,
su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei
dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72.
- Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze
o preparai ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro applica le norme
del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato
VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e
specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo
di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano
a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari
di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.
Art.
74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo
anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita
in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art.
75. - Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti
quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che
presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che
può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per
i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che
può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche
o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio
di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto
di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile
ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo
di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti
biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare
attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo
titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente
biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano
una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro,
o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato
dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano
la presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo
II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia
della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto
decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda
gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo
4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata
da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma
1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità.
Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del
venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta
la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo
agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico
sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica
all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse
e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del
gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco
di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata
l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art.
78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del
rischio i cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici
che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore
di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri
di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono
essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale
è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta
all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese
note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul
rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti
biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di
buona prassi microbiologica, e adotta, in relazione ai rischi accertati,
le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate
a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare
il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro
può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e
3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano
il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi
di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate,
nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione
dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del
gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è
consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1
ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art.
79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici
nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero
misure di protezione individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre
al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal
luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare
e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul
luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario
o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la accolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza,
mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed
il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno
del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure
igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la
valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se
del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e
fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art.
81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie
e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione
alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti
o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione,
il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure
che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per
l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti
od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici
del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre
al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art.
82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali
destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali
agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di
agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al
quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali
con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e
nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di
tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si
fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e
4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
può individuare misure di contenimento più elevate.
Art.
83. - Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati,
il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
Art. 84. -
Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare
la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi
2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più
presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché
i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle
cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che
ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente
relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 85.
- Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti
biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi
e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione
di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni
e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi
1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività
in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono
sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione
ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in
caso di infortunio od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86.
- Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività
per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori
per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure
speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci
per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente,
l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al
comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari
agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchè sui vantaggi
e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art.
87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti
uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui
sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna
il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma
1 all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto Superiore per
la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta
questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio
la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1
fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza
competente per territoriocopia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo
registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso
agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [....], ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel
registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art.
86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo
tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è
di quaranta anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro
di cui al comma 1.
Art.
88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro
dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti
biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso
di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva,
sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce
alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei
dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art.
89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per
la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma
2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1 lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4,
5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3,
4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma
2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi
1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione degli articoli
4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi
1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2;
85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11;
11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art.
90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda
da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere
d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35,
commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d); 48; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi
1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e
3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda
da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 4, comma
5 lettere c), f), g), i), m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12,
comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e), f); 49, comma
1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art.
91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è
punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni
a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è
punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila
a lire due milioni.
Art.
92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; 69, comma
6.
Art.
93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione
degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, commi
1 e 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli
articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94. -
Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che
intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui
al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti
previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art.
96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure
di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art.
96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento
di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività.
Art. 97. -
Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno
adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98. - Norma
finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO
I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 10).
1. Aziende artigiane e industriali
(1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca
fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino
a 200 addetti
__________
(1) Escluse le attività industriali di
cui all'articolo 1 del dpr 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed
i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie,
le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni, gli ospedali e le cliniche.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO
II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle
sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono
essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi
adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio
e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio
devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi
appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività
in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere
uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere
dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed
essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre
essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo
richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre
essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo
richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata
e deve essere facilmente accessibile.
ALLEGATO
III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
(omissis)
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione
per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie
varie)
- Copricapo leggero per
proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione
(cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto
rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per
le orecchie
- Caschi (comprendenti
l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili
ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco
per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione
contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione
contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse,
visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per
la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere,
antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti
a presa d'aria
- Apparecchi respiratori
con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature
per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE
BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le aggressioni
chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione
dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi,
tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento
o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta
del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle
trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo
del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione
o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno
sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo
fuso ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione
contro le aggressioni chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno ad assorbimento di energia
cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura
di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza
(due pezzi e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi
di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti,
ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.
ALLEGATO
V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori
di attività per i quali può rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale.
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE
DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto
lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di
lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione
e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio,
su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati,
trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in
roccia
- Lavori in miniere sotterranee,
miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di
bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori
e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di
altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi,
in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo,
nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali,
contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico,
di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo
ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri
edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio,
opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori
e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie,
laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti
elettrici
- Costruzione di forni,
installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione
e di manutenzione
- Lavori in altiforni,
impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici,
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo
e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra,
miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura
di pietre
- Produzione di vetri
piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
- Manipolazione di stampi
nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti
in prossimità del forno nell'industria della ceramica
- Lavori nell'industria
della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi
di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua
e con intersuola imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su
e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio
di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di
protezione
- Lavori di saldatura,
molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura
e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura
di pietre
- Uso di estrattori di
bulloni
- Impiego di macchine
asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli
corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione
di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti
acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a
getto liquido
- Manipolazione di masse
incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano
esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori,
in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista
il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di
caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità
dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
- Lavori in prossimità
della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo
di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento
di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo
senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti,
canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività in
impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze
di presse per metalli
- Lavori che implicano
l'uso di utensili pneumatici
- Attività del
personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e
costipazione del terreno
- Lavori nel legname
e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA
E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti
acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Lavori che comportano
la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione
al calore
- Lavorazione di vetri
piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti
frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura
in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento
e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano
l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del
corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento
e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti
con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto
rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo
aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento
e di squartamento nei macelli
- Attività protratta
di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli
nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO
LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto
con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è
necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA
(IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi
prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in
cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in
cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati
su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in
fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale
di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei casi seguenti:
- il carico è troppo
pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile
da afferrare;
- è in equilibrio instabile
o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una
posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza
dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della
struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore,
in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può
presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato
soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un
movimento brusco del carico;
- è compiuto con il
corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
.
Le caratteristiche dell'ambiente
di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro
dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare
verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività
richiesta;
- il pavimento è ineguale,
quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate
dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di
lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi
a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di
lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio
sono instabili;
- la temperatura, l'umidità
o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività
.
L'attività può
comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più
delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano
in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico
o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di
sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo
che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei
seguenti casi:
- inidoneità fisica
a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri
effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza
delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si
applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli
elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze
o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura
non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona
definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere
uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile,
esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri
e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni
ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato
per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi
che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata
dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole
e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente
onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde
evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche
dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie
poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale
accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile
e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo
i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che
permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere
all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione
comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza
e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione
di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato
e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti
di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione
specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente
e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo
schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento
del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti
di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati
in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le
pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti
di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un
opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti
al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento
della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare
l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i
di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte
di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per
la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte
a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere
un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta,
dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione
da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se
del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;
nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo pu˜ essere utilizzato
all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle
indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di
un formato e a un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati
in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO
VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
1. Produzione d'auramina col
metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli
idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame,
nella pece,
nel fumo
o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle
polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate.
4. Processo agli acidi forti
nella fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO
IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare
la presenza di agenti biologici.
1. Attività in
industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle
quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine
animale.
4. Attività nei
servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei
laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica.
6. Attività impianti
di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente
infetti.
7. Attività negli
impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO
X - Segnale di rischio biologico.
(omissis)
ALLEGATO
XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
1. Sono inclusi nella classificazione
unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie
infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente
presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti
patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto
sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco
di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti
biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità
potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente,
uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento,
fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono
stati inclusi nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti
nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose
specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie
più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento
di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo
stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco
degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti
non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato
o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla
classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato
a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di
lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già
stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato
devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno
che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel
gruppo 3 ed indicati con asterisco (*) o con doppio asterisco
(**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione
limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso
di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti
agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi
impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui
ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII,
assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo
2.
7. Le misure di contenimento
che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente
agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni
che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche
o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace
e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni
l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio
di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti
allergici;
D: l'elenco dei lavoratori
che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci
anni dalla cessazione dell'ultima attività comportanti rischio di
esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel
presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre
specie riconosciute patogene per l'uomo.
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium
haemolyticum) 2
Bacillus anthracis 3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)
2
Chlamydia psittaci (ceppi aviari)
3
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
2
Ehrlichia spp 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp 2
Enterococcus spp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (ad eccezione
dei ceppi non patogeni) 2
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
2
Francisella tularensis (Tipo
A) 3
Francisella tularensis (Tipo
B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira interrogans (tutti
i serotipi) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)
3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3(*)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3(*)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp 2
Prevotella spp 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Pseudomonas mallei 3
Pseudomonas pseudomallei 3
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(*)
Rickettsia canada 3(*)
Rickttsia conorii 3
Rickettsia montana 3(*)
Rickettsia typhi (Rickettsia
mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp 2
Rochalimaea quintana 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(*) V
Salmonella (altre varietà
serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Tipo
1) 3(*) T
Shigella sonnei 2
Shigella flexneri 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus spp 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio cholerae (incluso El
Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
VIRUS (*)
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virus Junin 4
Virus Lassa 4
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi
neurotropi) 3
Virus della coriomeningite linfocitaria
(altri ceppi) 2
Virus Machupo 4
Virus Mopeia e altri virus Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Virus Bunyamwera 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana) 3
Seoul-Virus 3
Puumala-Virus 2
Prospect Hill-Virus 2
Altri hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo
4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift 3 V
Febbre a flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyaviru noti come patogeni 2
Caliciviridae
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virus Ebola 4
Virus di Marburgo 4
Flaviviridae
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle
Murray) 3
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale
3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**) D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2
Hepadnaviridae
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae
Virus influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyoviridae trasmesse dalle zecche: Virus
Dhori e Thogoto 2
Papovaviridae
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae
Virus del morbillo 2 V
Virus degli orecchioni 2 V
Virus della malattia di Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2
Virus Coxsackie 2
Virus Echo 2
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo
72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Bufalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Virus del nodulo dei mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major & minor) virus 4 V
Whitepox virus (« variola virus »)
4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae (h)
Virus della sindrome di immunodeficienza umana
(AIDS) 3 D
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi
1 e 2 3 D
Rhabdoviriae
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite vescicolosa 2
Togaviridae
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'America dell'est
3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus Ònyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina dell'America dell'ovest
3 V
Encefalomielite equina del Venezuela 3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae 2
Virus non classificati
Virus dell'epatite a trasmissione ematica non
ancora identificati 3(**) D
Virus dell'epatite E 3(**)
Agenti non classici associati con (i):
Malattia di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Sindrome di Gerstmann-Straeussler-Scheinker 3(**)
D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
(*) Vedi introduzione, punto
5.
(**) Vedi introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b) Il virus dell'epatite
D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione
simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite
B.
La vaccinazione contro il virus dell'epatite
B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro
il virus dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto per i tipi
A e B.
(d) Raccomandato per i lavori
che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(e) Alla rubrica possono essere
identificati due virus, un genere «buffalopox» e una variante
del virus «vaccinia».
(f) Variante del «
Cowpox ».
(g) Variante di « Vaccinia
».
(h) Non esiste attualmente
alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine
scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello
3 per i lavori che comportano un'esposizione a tali retrovirus.
(i) Non è
comprovata l'esistenza nell'uomo di infezioni dovute agli agenti responsabili
dell'encefalite bovina spongiforme. É comunque raccomandato il livello
di contenimento 2 quale misura di protezione per i lavori in laboratorio.
PARASSITI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3
Echinococcus multilocularis 3
Echinococcus vogeli 3
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania brasiliensis 3
Leishmania donovani 3
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp 2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3
Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2
FUNGHI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces
dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Coccidioides immitis 3 A
Cryptococcus neoformans var. neoformans(Filobasidiella
neoformans var. neoformans) 2 A
Cryptococcus neoformans var. gattii
(Filobasidiella bacillispora) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus) 3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp 2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp 2
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento.
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo Allegato debbono
essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione
del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A.Misure di contenimento B.Livelli di contenimento
2 3 4
1. La zona di lavoro deve essere separata da
qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria
estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro
simile No Sì, sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e
su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone
autorizzate Raccomandato Sì Sì, attraverso una camera di
compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa
a tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione Sì
Sì Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad
una pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio,
roditori ed insetti Raccomandato Sì Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura
Sì, per il banco di lavoro Sì, per il banco di lavoro e il
pavimento Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento
e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali,
ai solventi, ai disinfettanti Raccomandato Sì Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì
Sì Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo
che permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato Sì
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura
a loro necessaria No Raccomandato Sì
13. I materiali infetti, compresi gli animali,
devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati
contenitori Ove opportuno Sì, quando l'infezione è veicolata
dall'aria Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse
di animali Raccomandato Sì (disponibile) Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei
rifiuti Sì Sì Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo
Sì
ALLEGATO
XIII - Specifiche per processi industriali.
Agenti biologici del gruppo 1.
Per le attività con agenti biologici del
gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una
buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed
abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate,
in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo
o parte di esso.
Misure di contenimento Livelli di contenimento
2 3 4
1. Gli organismi vivi devono essere
manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente
Sì Sì Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso
devono essere trattati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare
le emissioni evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni,
l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi
vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: ridurre
al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa
dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati: inattivati
con mezzi collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati inattivati
con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono
essere previsti in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni
evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere
collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì e costruita
all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo
biologico Facoltativo Sì Sì
b) È ammesso solo il personale addetto
Facoltativo Sì Sì, attraverso camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute
di protezione Sì, tute da lavoro Sì Ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di
decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì Sì
e) Il personale deve fare una doccia
prima di uscire dalla zona controllata No Facoltativo Sì
f) Gli effluenti dei lavandini
e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione
No Facoltativo Sì
g) La zona controllata deve essere
adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica
Facoltativo Facoltativo Sì
h) La pressione ambiente nella zona
controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica No
Facoltativo Sì
i) L'aria in entrata e in uscita
dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA) No Facoltativo
Sì
j) La zona controllata deve
essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema
chiuso No Facoltativo Sì
k) La zona controllata deve poter
essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni No Facoltativo
Sì
l) Trattamento degli effluenti
prima dello smaltimento finale Inattivati con mezzi collaudati Inattivati
con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati Inattivati con mezzi fisici
collaudati
Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
n° 626 del 19 settembre 1994, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
Art. 30. - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all’individuazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.
2. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall’articolo 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all’articolo 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del d.lvo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e la somma di cui all’articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.
Art. 31. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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