Il Tribunale ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato dalla società Catania Multiservizi nei confronti dei circa 100 lavoratori dei servizi scolastici su esplicito mandato del presidente Angelo Sicali e della proprietà

Il Tribunale ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato dalla società Catania Multiservizi nei confronti dei circa 100 lavoratori dei servizi scolastici su esplicito mandato del presidente Angelo Sicali e della proprietà. E ha ordinato altresì di procedere all'immediata reintegrazione nei posti di lavoro, condannando chi di dovere a pagare gli stipendi arretrati.
Il 20 giugno scorso gli avvocati Fabio Gaetano Cavallaro e Giuseppe Filippello, su mandato dei lavoratori interessati dal provvedimento di licenziamento, traducevano le istanze sindacali del patto federativo Unicobas e Asal in impugnativa dei licenziamento. Il giudice del lavoro di Catania ieri ha accolto la tesi degli avvocati, per i quali i licenziamenti erano illegittimi: in pratica la società Catania Multiservizi e la proprietà avevano violato le norme che disciplinano i licenziamenti collettivi.
Unicobas e Asal, durante la lunga e faticosa vertenza, avevano affermato che «il sindaco Stancanelli e il presidente Sicali non avevano osservato le procedure di leggi previste per i licenziamenti collettivi - scrivono il segretario provinciale Asal Biagio Fragapane e il segretario regionale Unicobas Franco Tomasello -. Ieri il Tribunale ha sancito "che è pacifico che nella specie (Comune e Multiservizi) non sia stata osservata la procedura prevista dalla legge 223 del 1991 per licenziamenti collettivi". Afferma il giudice del lavoro che "la norma va interpretata nel senso che la disciplina in tema di licenziamenti collettivi non trova applicazione nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative; la norma impone pertanto di verificare se le condizioni offerte dalla impresa subentrante a quelle godute in precedenza dai lavoratori addetti all'appalto cessato e, solo in caso di ipotesi di verifica positiva, esclude l'applicazione della disciplina in temi di licenziamenti collettivi"».
Continua il giudice "che il nuovo contratto offerto dalla società subentrante è un contratto part-time che prevede l'espletamento di attività lavorativa per 9 mesi all'anno". Il giudice, quindi, riprendono Fragapane e Tomasello, «dichiara inefficace il licenziamento e ne fa conseguire l'ordine di reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro nonché la condanna della società resistente commisurata alla retribuzione globale dalla data di licenziamento alla data dell'effettiva riammissione in servizio dei ricorrenti, gravata di rivalutazioni monetaria, interessi legali nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali». Il giudice ordina alla società resistente «di procedere all'immediata reintegrazione degli aventi diritto nei loro posti di lavoro».
Oggi, alle 10,30, l'ordinanza del Tribunale del lavoro sarà distribuita ai cittadini catanesi nel corso di una conferenza stampa "di strada" che terranno in piazza Duomo Franco Tomasello e Biagio Fragapane.


11/08/2011