del 7 agosto 1998
INDICE
Art.
1 Obiettivi e finalità
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Art. 2 Ambito ed iniziativa
per la costituzione
Art. 3 Costituzione delle RSU
Art. 4 Numero dei componenti
Art. 5 Compiti e funzioni
Art. 6 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele
Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 8 Decisioni
Art. 9 Incompatibilità
Art.10 Clausola di salvaguardia
Art.11 Norma transitoria
Art.12 Adempimenti dell'ARAN
Art.13 Norma finale
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
Art.
1 Modalità per indire le elezioni
Art. 2 Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
Art. 4 Presentazione delle liste
Art. 5 Commissione elettorale
Art. 6 Compiti della Commissione elettorale
Art. 7 Scrutatori
Art. 8 Segretezza del voto
Art. 9 Schede elettorali
Art.10 Preferenze
Art.11 Modalità della votazione
Art.12 Composizione del Seggio elettorale
Art.13 Attrezzatura del seggio elettorale
Art.14 Riconoscimento degli elettori
Art.15 Certificazione della votazione
Art.16 Operazioni di scrutinio
Art.17 Attribuzione dei seggi
Art.18 Ricorsi alla Commissione Elettorale
Art.19 Comitato dei Garanti
Art.20 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
ART.
1 - OBIETTIVI E FINALITA'
1.
Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47
del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione
ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria
del personale.
2.
A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima
diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei
predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3.
La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi
di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie,
dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni" . Le
"sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti
collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva
sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture amministrative interessate".
Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47
bis del d.lgs.29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4.
Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati
o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998,
n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato
nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993"
è riferita al nuovo testo.
5.
Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6.
Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7.
Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonchè delle altre prerogative sindacali stipulato il........,
nel testo è indicato come "CCNL quadro del..........)
PARTE
PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
ART.
2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1.
Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano
formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione
di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino
più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità
di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì,
essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate
dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione
collettiva integrativa.
2.
Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare
liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché
costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3.
Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere
esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni
sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle
liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita
entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali
cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni
dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate
nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari
situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni
di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente
accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative
non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro
il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.
Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma
4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali
del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno
la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della
lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.
4.
Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate
alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative
per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche
sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione
delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano
e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo
può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati
alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs.
80/1998.
5.
Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di
comparto riguardano i seguenti punti:
·a)
la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino
a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo
la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse
unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b)
la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
c)
le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero
dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
d)
l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della
quantità dei rappresentanti nonchè delle sedi ove eleggere
le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994,
in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
ART.
3 - COSTITUZIONE DELLE RSU
1.
Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale
ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2.
Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza
di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie
.
ART.
4 - NUMERO DEI COMPONENTI
1.
Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :
·a)
tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b)
tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni
che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta
al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 200;
c)
tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni
di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera
b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
ART.
5 - COMPITI E FUNZIONI
1.
Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti
comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti
sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali
ad esse spettanti.
2.
Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993,
i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali
la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione
e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10
del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3.
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali
vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4.
In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti
diritti:
·a)
diritto ai permessi retribuiti ;
b)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL quadro
del .......;
c)
diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
d)
diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART.
6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1.
Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie
dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei
permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998,
spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra
di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt.
art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il........
2.
In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto,
fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:
a)
diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b)
diritto ai permessi retribuiti;
c)
diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del ..........;
d)
diritto ai permessi non retribuiti;
e)
diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori
durante l'orario di lavoro;
f)
diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART.
7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1.
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2.
In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito
dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della
RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
4.
Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di
esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente
al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo
delle comunicazioni intercorse con le medesime.
ART.
8 - DECISIONI
1.
Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza
dei componenti.
2.
Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla
RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo
CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali
di comparto.
ART.
9 - INCOMPATIBILITA'
1.
La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o
movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste
dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi
in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina
la decadenza della carica di componente della RSU.
ART.
10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1.
Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a
partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente
a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2.
Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire
terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2,
comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei
permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele
e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3.
Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente
accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art.
47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.
ART.
11 - NORMA TRANSITORIA
1.
In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque
in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART.
12 - ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1.
Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà
alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli
aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza
dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile
il regolare svolgimento delle elezioni.
2.
Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari
all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale
delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione
è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi
delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare
le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3.
Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo
di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo
telematico e successivamente con nota scritta.
ART.
13 - NORMA FINALE
1.
In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del
presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
PARTE
SECONDA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
ART.
1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1.
Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato
delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative,
congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni
per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle
elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno
comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito
albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2.
I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione
elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza
per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura
degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3.
Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa
delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con
l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione
delle RSU di cui al comma 1.
ART.
2 - QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento
nonchè le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento
del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora
non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura
sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
ART.
3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1.
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni
ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano
servizio in posizione di comando e fuori ruolo . Limitatamente al comparto
Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico
annuale.
2.
Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art.
4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo
pieno che parziale.
ART.
4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1.
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a)
associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella all.... al
CCNL quadro di cui all'art. 1, comma... che abbiano sottoscritto o aderito
formalmente al presente accordo;
b)
altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto
ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo
ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
12 giugno 1990, n.146.
2.
Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è
richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione
non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino
a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle
di maggiore dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola lista
a pena di nullità della firma apposta.
3.
Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate
a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì,
presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali
rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino
nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
4.
Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né
i membri della commissione elettorale.
5.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista,
la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle
stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle
liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
6.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre
un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7.
Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile
della gestione del personale della struttura amministrativa interessata.
I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme
apposte sulle stesse dai lavoratori
ART.
5 - COMMISSIONE ELETTORALE
1.
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione,
nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione
elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente
regolamento.
2.
Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art.
4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente
dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di
non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle
liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3.
Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero
di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano
un componente aggiuntivo.
ART.
6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1.
La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti
indicati in ordine cronologico:
·elezione
del presidente;
·acquisizione
dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
·ricevimento
delle liste elettorali;
·verifica
delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità
delle stesse;
·esame
dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
·definizione
dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
·distribuzione
del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
·predisposizione
degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
·nomina
dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
·organizzazione
e gestione delle operazioni di scrutinio;
·raccolta
dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
·compilazione
dei verbali;
·comunicazione
dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista;
·esame
degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
·trasmissione
dei verbali e degli atti all' amministrazione per la debita conservazione
e la trasmissione all'ARAN.
2.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,
a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui
all' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
ART.
7 - SCRUTATORI
1.
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori
non candidati.
2.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto
ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3.
Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni
elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello
successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti
al servizio prestato
ART.
8 - SEGRETEZZA DEL VOTO
1.
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere
espresso per lettera né per interposta persona.
ART.
9 - SCHEDE ELETTORALI
1.
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2.
In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
3.
Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La
loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da
garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione
dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART.
10 - PREFERENZE
1.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti,
è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della
stessa lista.
2.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome
del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni
fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.
Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno
essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze
date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto
a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati
di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli
i voti di preferenza.
ART.
11 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1.
Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale,
previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere
a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2.
Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero
richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando
peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto,
la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
3.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1,
comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato
per le votazioni.
ART.
12 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1.
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un
presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia
presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d' ufficio
alla nomina di un secondo scrutatore
ART.
13 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1.
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una
urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino
alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2.
Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART.
14 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento
di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno
essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza
deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
ART.
15 - CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1.
Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore,
sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione
al voto.
ART.
16 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1.
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo
la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno
stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma
1, del presente regolamento.
2.
Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà
il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato
atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale
della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone
atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3.
La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma
2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi
i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva
convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione
elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità
per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità
del fac -simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali
saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART.
17 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1.
Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale
in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno
della lista.
3.
I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle
liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti
per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che
avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
ART.
18 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1.
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione
stessa.
2.
Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza
che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si
intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto
nel verbale.
3.
Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede
al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale
è pervenuta.
4.
Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà
essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle
operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione
ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART.
19 - COMITATO DEI GARANTI
1.Contro
le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente
designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate
al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta
la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo
delegato.
3.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
ART.
20 - COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1.
Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto
dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà
trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione
dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47
bis del d.lgs. 29/1993.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associaioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.
Home Page |
---|