Allegati

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO A - Tabella per i trasferimenti a domanda e d'ufficio

I. Anzianità di servizio

A) Per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (1) (2) punti 6

A1) per ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina nell'attuale ruolo (1) punti 6

A2) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso da quello di attuale titolarità (2) punti 3

A3) per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (3) punti 6

B) per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il trasferimento a domanda) punti 6

B1) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il trasferimento d'ufficio)

entro il quinquennio punti 2

oltre il quinquennio punti 3

C) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (4) oltre il triennio (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il trasferimento a domanda)

oltre il triennio punti 2

oltre il quinquennio punti 3

C1) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il trasferimento d'ufficio) punti 1

II Esigenze di famiglia (6)

A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di presidi o direttori didattici senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) punti 6

B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) punti 4

C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro punti 3

D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) punti 6

III Titoli

A) per ogni inclusione nella graduatoria di merito (10) di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa l'inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all'attuale nomina e, comunque, fino ad un massimo di punti 12; punti 6

A1) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola (10) e, comunque, fino ad un massimo di punti 8; punti 4

B) per ogni qualifica di ottimo nell'ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza (11) punti 1

C) per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l'accesso all'attuale ruolo (13) punti 3

D) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari, ove la specializzazione sia prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R n. 162/82, ovvero dalla L. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (12) (13) punti 3

E) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (13) punti 1,5

F) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. n. 341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (13) (è valutabile solo un corso per ogni anno accademico) punti 0,5

G) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla L. 10.12.97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323 in qualità di presidente di commissione

(fino ad un massimo di: punti 5) punti 1

NOTE ALLEGATO A

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla L. 127 del 17.5.97, modificata ed integrata dalla L. 191 del 16.6.98, dalla C.M. 349 emanata il 7.8.98 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20.10.98 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 15.5.97 n. 127).

(1) Per il personale dirigente scolastico viene valutata l'anzianità nel ruolo di appartenenza, riferito, rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media, agli istituti secondari di secondo grado, agli istituti di istruzione artistica. Va considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Non sono valutabili le frazioni inferiori a 180 giorni e l'anno scolastico corrente. Analogamente è valutato il servizio prestato come preside incaricato negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, purché l'incarico sia corrispondente al ruolo di attuale titolarità.

(2) Al personale dirigente scolastico di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della L. 13.8.84 n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.94 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato nella stessa scuola ovvero nella stessa sede (lett. B) e C)).

(3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo richiesto - salvo le assenze per gravidanza e puerperio e per il servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per la valutazione dell'anno scolastico. Per piccole isole s'intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna.

(4) Per l'attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato, sempre nel ruolo di dirigente scolastico ininterrottamente per almeno un quinquennio, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel ruolo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio, che deve perdurare nell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, presso la stessa scuola di titolarità, con esclusione ovviamente sia del periodo di servizio da incaricati della istituzione scolastica sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva alla nomina, nonché del periodo di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale. Il punteggio in questione, invece, va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. (a titolo meramente esemplificativo il punteggio per la continuità del servizio viene attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico, esoneri sindacali etc.). Il punteggio spetta, altresì, al personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio o a domanda per soppressione di posto a condizione che il medesimo per il quinquennio successivo richieda in ciascun anno scolastico il trasferimento anche nel comune da cui è stato trasferito per soppressione di posto. Qualora nel comune di ex titolarità non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, il punteggio spetta a condizione che l'interessato richieda per ciascun anno del quinquennio il trasferimento al comune viciniore con posti richiedibili a quello di ex titolarità secondo le apposite tabelle di viciniorità. A tal fine, il richiedente deve indicare nella sezione "preferenze" del modulo domanda il comune da cui è stato trasferito per soppressione di posto o, in assenza di posti richiedibili, il comune viciniore o, almeno, una scuola o istituto in essi presente, purché tale preferenza sia esprimibile dal richiedente. Scaduto il quinquennio senza che sia stato conseguito il trasferimento nel predetto comune, la continuità di servizio va riferita esclusivamente alla scuola o all'istituto in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio all'inizio del quinquennio predetto. Il personale dirigente scolastico che sia stato trasferito, d'ufficio o a domanda per soppressione di posto nell'ambito dello stesso comune, conserva la continuità del servizio, anche ai fini del trasferimento a domanda, per il quinquennio successivo al trasferimento per soppressione di posto e fino al conseguimento del trasferimento a domanda nel corso del quinquennio predetto. Si precisa inoltre che nel caso di sdoppiamento od enucleazioni di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi all'istituto sdoppiato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra.

(5) Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Per sede si intende comune. Il punteggio di cui alla presente lett. C) non si cumula, per lo stesso anno scolastico considerato, con quello previsto dalla lettera B).

(6) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede e per i passaggi.

(7) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della L. 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi della L. 4.1.68, n. 15 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, con posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità, purché comprese tra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito sempre per il solo predetto comune viciniore, anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale che lo comprenda.

(8) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore a sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3. Si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.90 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/90.

Con dichiarazione personale, redatta ai sensi della L. 4.1.68 n. 15, può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude l'attribuzione del punteggio. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

(10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a posti di personale dirigente scolastico negli istituti di istruzione artistica. Per l'attribuzione del punteggio occorre una dichiarazione dell'aspirante al trasferimento da cui si evince la sua inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva e/o ispettiva.

(11) L'attestazione della qualifica di ottimo riportata nell'ultimo quinquennio dovrà essere fatta dall'interessato con apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. Lo stesso punteggio è attribuito per il corrispondente periodo trascorso in posizioni giuridiche riconosciute come servizio d'istituto.

(12) Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).

(13) Per l'attribuzione dei punteggi delle lettere C), D), E) ed F), l'aspirante al trasferimento, in luogo dell'attestazione rilasciata dalle competenti autorità, potrà produrre apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità da cui si evince l'università degli studi presso la quale sono stati conseguiti i titoli, la facoltà e l'anno accademico del conseguimento. Per i diplomi post-universitari di perfezionamento e/o di qualificazione professionale, devono essere precisati inoltre la durata e l'indicazione che il diploma stesso è previsto dagli statuti universitari.

ALLEGATO B - Ordine delle operazioni

1. Le operazioni di trasferimento e di passaggio saranno disposte nel seguente ordine:

I Fase

1)trasferimenti a domanda nelle istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione del piano di dimensionamento di cui all'art. 17 del presente contratto.

2) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 punto I), del presente contratto, indipendentemente dal comune di provenienza.

3) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 punto II), del presente contratto.

4) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 punto III)-1), del presente contratto.

5) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune (1); nell'ambito di tale operazione si applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all'art. 9, comma 1 - Titolo I - del presente contratto.

6) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi trasferiti d'ufficio (o rimasti in esubero sulla regione) in qualità di perdenti posto, nel comune da cui sono stati trasferiti d'ufficio nell'anno scolastico o negli anni scolastici precedenti di cui all'art. 9 comma 1 punto IV) del presente contratto.

7) trasferimenti d'ufficio nel comune dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse, beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 lettere I), III), V) secondo l'ordine ivi indicato.

8) trasferimenti d'ufficio nel comune dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse.

II Fase

9) trasferimenti d'ufficio in altro comune, nell'ambito della provincia, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 7), beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 lettere I), III) e V) secondo l'ordine ivi indicato.

10) trasferimenti d'ufficio in altro comune, nell'ambito della provincia dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 8).

11) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in altro comune nell'ambito della provincia di appartenenza, beneficiari della precedenza di cui all'art. 9, comma 1, lett. III), V), VI), VII), secondo l'ordine ivi indicato.

12) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in altro comune nell'ambito della provincia di appartenenza (1).

13) passaggi di presidenza nell'ambito della provincia di appartenenza dei direttori e presidi beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1 lettere I).

14) passaggi di presidenza nell'ambito della provincia di appartenenza nei limiti del soprannumero.

III Fase

15) trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 7) e 9), beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 lett. I), III) e V) secondo l'ordine ivi indicato.

16) trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 8) e 10).

17) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1 I), III), V), VI), VII), VIII) secondo l'ordine ivi indicato.

18) Trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza nell'ambito della stessa regione (1).

19) passaggi di presidenza nell'ambito della stessa regione, dei direttori e presidi beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1 lettere I).

20) passaggi di presidenza nell'ambito della stessa regione.

21) Trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comune di altra regione, beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1 I), III), V), VI), VII), VIII) secondo l'ordine ivi indicato.

22) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comune di altra regione (1).

23) passaggi di presidenza dei presidi beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1 lettere I) del presente contratto in comune di altra regione.

24) passaggi di presidenza in comune di altra regione.

Visto il comma 1 dell'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nell'ambito di ciascuna delle operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda verrà assegnata una precedenza alle sole preferenze puntuali relative alla fascia di appartenenza ed alla tipologia di presidenza (o direzione) di attuale titolarità del dirigente aspirante al trasferimento.

I passaggi del personale direttivo di scuola Elementare e scuola secondaria di I Grado ad una presidenza della scuola secondaria superiore vengono disposti secondo il seguente ordine:

I. dirigenti scolastici in possesso dell'abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore;

II. dirigenti scolastici in possesso della laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori.

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni sopra indicate, i movimenti verranno effettuati rispettando l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le preferenze espresse nel modulo domanda. In ogni caso la precedenza, a parità di punteggio, è determinata dalla maggiore età anagrafica.

3. I trasferimenti d'ufficio indicati nei precedenti punti 7), 8), 9) e 10) saranno disposti, in analogia a quanto stabilito per il personale docente della scuola primaria e secondaria dal D.M. 3.2.83, sulla base di apposite tabelle di viciniorità predeterminate dall'amministrazione.

4. I trasferimenti d'ufficio di cui ai precedenti punti 15) e 16) vengono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorità tra province (nell'ambito della stessa regione) già predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della L. n. 426/88, partendo dalla provincia di titolarità. Nell'ambito della provincia così individuata il trasferimento sarà disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel B.U. delle scuole.

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(1) Per le preferenze espresse nel modulo domanda il dirigente scolastico perdente posto concorre, senza alcun diritto di precedenza, rispetto agli altri aspiranti non perdenti posto.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

ALLEGATO C - Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente

Effettuazione della prima fase

1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.

Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A1) trasferimenti a domanda tra i posti dell'organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo di titolarità. (0)

A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 9 - Titolo I del presente contratto, indipendentemente dal comune di provenienza;

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art. 9 - Titolo I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 26 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 26, lettera C;

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) - 1) dell'art. 9 - Titolo I del presente contratto;

E) trasferimenti a domanda in sede (3); nel corso di questa operazione, limitatamente alle preferenze relative alle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici, viene assegnata la precedenza al personale di cui al punto VI) dell'art. 9 del Titolo I del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto il 27/1/2000

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 9 - Titolo I del presente contratto;

G) trasferimenti, d'ufficio, nell'ambito del comune di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.

2. Per ciascuna delle predette operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

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(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua straniera; pertanto, durante tale triennio, non potranno essere trasferiti nello stesso circolo didattico da posto di lingua a posto comune, nell'ambito dell'operazione di cui al punto AI), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua straniera.

(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto di una delle operazioni di razionalizzazione ovvero di dimensionamento della rete scolastica di cui all'art. 26, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda.

(2) La precedenza e valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove I 'aspirante risulta soprannumerario.

(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

(4) In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari

delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

(5) Per i docenti di scuola elementare o materna trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola materna di precedente titolarità.

Effettuazione della seconda fase

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell'organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendo prodotta domanda, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

E) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VII) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 37 del TITOLO III del contratto sottoscritto il 27/1/2000;

E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 38 del TITOLO III del contratto sottoscritto il 27/1/2000;

E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della legge 3/8/1999, n. 265

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1);

Per la scuola materna, elementare e secondaria di I grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere B), C), D), E), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nella scuola secondaria di I Grado e di II Grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano - a livello provinciale - situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.

G) trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni.

H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale.

I) trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni.

I trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell'art. 9 - Titolo I – del presente contratto, per quanto previsto alla lettera A) della prima fase, avvengono nel corso di quest'ultima, indipendentemente dal comune di provenienza.

2. Nell'ambito di ciascuna delle predette operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai presidi o dai direttori didattici (o, per i titolari su D.O.P., dai Provveditori) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

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(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

Effettuazione della terza fase

1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l'ordine seguente, nel rispetto delle aliquote paritetiche, di cui al comma 6 dell'art 6 (parte comune) del presente contratto:

1) Le operazioni di mobilità professionale provinciale, nel limite del 50% (1) delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

A) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

B) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

E) C) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare; passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all'art.[2 lettera B] 1, lettera A) del D.M. 231/94;

F) D) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare; passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all'art.[2 lettera B] 1, lettera A) del D.M. 231/94; passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati dalle predette attività;

C) E) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

D) F) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

G) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;

H) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;

Le operazioni di cui alle precedenti lettere A), B), E) C) ed F) D) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite numerico del 50% della aliquota assegnata alla mobilità professionale provinciale.

2) I trasferimenti interprovinciali [e le operazioni di mobilità professionale interprovinciale] sono effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase residuate dopo le operazioni di cui al precedente punto 1) del presente comma, secondo l'ordine di seguito riportato:

I) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

J) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità;

K) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

L) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto

M) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

N) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

N1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/1999 n. 265;

O) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto;

P) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;

3) Le operazioni di mobilità professionale interprovinciale e di mobilità professionale residuale nella provincia, sono effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase restanti dopo le operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente comma, secondo l'ordine di seguito riportato:

Q) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art. 9, titolo I);

R) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;

S) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare;

T) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciale dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al punto 1) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.

2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria superiore vanno ad incrementare l'aliquota assegnata alla mobilità della terza fase nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l'ordine delle operazioni riportate nel comma precedente.

3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola elementare precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. Nell'ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso è disposto con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno è disposto manualmente dai Provveditori agli studi competenti dopo l'effettuazione delle procedure automatizzate.

6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.

7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogamente sono contestuali le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.

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(1) Qualora il calcolo della predetta aliquota dia luogo ad un numero non intero si approssima all'unità superiore.

ALLEGATO D - Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi

A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE

I - Anzianità di servizio

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) punti 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) punti 3

B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) punti 3

B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità punti 0,5

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5 bis)) punti 6

- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

- oltre il triennio punti 2

- oltre il quinquennio punti 3

C1) per la sola scuola elementare:

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) punti 1,5

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) punti 3

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001, non presentano domanda di trasferimento o passaggio, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di punti 10

(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo)

II - Esigenze di famiglia (6) (7)

Tipo di esigenza Punteggio

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8) e (9) punti 3

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) punti 6

III - Titoli generali

Tipo di titolo Punteggio

A) per ogni promozione di merito distinto punti 3

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10) punti 12

C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di ed. fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente punti 5

D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di ed. fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

- per ogni corso (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) punti 1

F) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di ed. fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza punti 5

G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" punti 5

H) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università .. punti 1

I titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10

I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla L. 10.12.97 n.425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame (fino ad un massimo di 5 punti) punti 1

B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE

I - Anzianità di servizio

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) punti 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) punti 3

B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) punti 3

B3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità punti 0,5

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità punti 1

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

(N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5 bis)) punti 6

- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

- oltre il triennio punti 2

- oltre il quinquennio punti 3

C1) per la sola scuola elementare:

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera

(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) punti 1,5

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera

(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) punti 3

a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001, non presentano domanda di trasferimento o passaggio, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di punti 10

(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo)

II - Titoli generali

Tipo di titolo Punteggio

A) per ogni promozione di merito distinto punti 3

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10). punti 12

B1) per ulteriori concorsi pubblici per accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al punto B), per ogni concorso punti 6

C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal d.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

- per ogni diploma punti 5

D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza punti 3

E) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla L. n. 341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente

- per ogni corso punti 1

(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)

F) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza punti 5

G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" punti 5

H) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università punti 1

I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla L. 10.12.97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che svolge l'esame punti 1

(fino ad un massimo di 5 punti)

L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio punti 3

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA

Valutazione delle anzianità di servizio

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della L. 30.3.76, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla L. 7.2.58, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) 4 anni x 3 punti = 12 punti

rimanenti 2 anni (valutati due terzi) 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

totale: 12 punti + 4 punti = 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della L. n. 251 del 5.6.85.

Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione è integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni (che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della L. 13.8.84, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.94 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla L. 127 del 17.5.97, modificata ed integrata dalla L. 191 del 16.6.98, dalla C.M. 349 emanata il 7.8.98 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20.10.98 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 15.5.97 n. 127).

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della L. 1.3.57, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 78/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione 'piccole isole' comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19.6.70 n. 370, convertito con modificazioni nella L. 26.7.70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5.2.28, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della L. 1.3.57, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio - del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del C.N.P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l'attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell'istituto, sia per il trasferimento d'ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278, D.L.vo 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 323/88 convertito con modificazioni nella L. 426/88. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

- entro il quinquennio ...................................... punti 2

- oltre il quinquennio ....................................... punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ........................................................ punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera D) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della L. 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità;

- lettera B) e lettera C) valgono sempre;

- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc.) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.90, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/90.

(10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 30.3.76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5.5.73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli

(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 580/73, convertito con modificazioni nella L. 766/73 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(12) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI PER IL PERSONALE A.T.A.

ALLEGATO E - Tabella dei trasferimenti a domanda e d'ufficio (1)

i - anzianità di servizio
Tipo di servizio Punteggio 
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (a) Punti 1
C) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) Punti 1
D) Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c)
    Entro il quinquennio .................................................…………………………
    Oltre il quinquennio .................................................………………………….
    Punti 8
    Punti 12
  1. Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) 

  2. (valido solo per i trasferimenti d'ufficio)

Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/01, non presentano domanda di trasferimento o passaggio, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D)

 (tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Esso è da attribuire solo alla scadenza del triennio decorrente dall'a.s. 2000/01)

Punti 40

  1. Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali.
  1. Tale servizio è riconosciuto sia la personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
  1. Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali.

  2. II - Esigenze di famiglia (4ter) (5) (5 bis)
    Tipo di esigenza Punteggio 
    A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)  Punti 24
    B) per ogni figlio di età da zero a sei anni (6)
      Punti 16
    C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro  Punti 12
    D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) Punti 24

    III - Titoli generali
    Tipo di titolo  Punteggio 
    A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) Punti 12
    B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)  Punti 12

    NOTE ALLEGATO E


  1. A norma della legge 04/01/1968, n.15, modificata dalla legge 11/05/1971, n.390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico - militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità dell'art.20 della legge 04/01/1968, n.15, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto i, lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge n.127 del 17/05/1997, modificata ed integrata dalla legge n.191 del 16/06/1998, dalla c.m. 349 emanata il 07/08/1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20/10/1998 n.403 (regolamento di attuazione degli artt.1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
  1. E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
  1. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
  2. il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.P.R. n. 420/74 e della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
  3. il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
  1. Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
  1. Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.
  1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

  2. lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati;

    lettera b) e lettera c) valgono sempre;

    lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

    Il punteggio cosi' calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
     
     

  1. Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi della citata legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

  2. (5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede ( per sede si intende "comune")

  1. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
  1. La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
  1. figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
  1. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
  1. Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori
  1. Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.
  1. Il punteggio e' attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli.

  2. ALLEGATO F - Ordine delle operazioni

    Le operazioni di mobilità saranno disposte nel seguente ordine:

    I FASE

    Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

    A1) Assegnazione di sede dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (ex responsabili amministrativi) sulla base di quanto previsto dall'art. 54 del presente contratto.

    A2) Trasferimenti del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 17 dell'art. 55 del presente contratto.

    A3) Trasferimenti del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 18 dell'art. 55 del presente contratto.

    A4) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto I dell'art. 9 - titolo I - del presente contratto, indipendentemente dal comune di provenienza.

    B) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio (precedenza di cui al punto II) dell'art. 9 - compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità (6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (4).

    C) Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico.

    D) Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) - 1) dell'art. 9, titolo I del presente contratto.

    D1) Trasferimenti a domanda in sede (1) (2); nell'ambito di tale operazione si applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all'art. 9, comma 1 - Titolo I - del presente contratto.

    D2) Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1) dell'art. 9, titolo I del contratto del 27/1/2000.

    D3) Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa da quella di titolarità, (1) (2); nell'ambito di tale operazione si applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all'art. 9, comma 1 – titolo I – del contratto del 271/2000

    E) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 9 - titolo I - del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).

    E1) Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio – compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 9 – titolo I – del contratto del 27/1/2000. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).

    F) Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

    F1) Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un'area diversa rispetto a quella di titolarità, rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).

    II FASE

    La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale:

    A) Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2);

    A1) Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2);

    B1) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto (1), nell'ambito della provincia [nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo];

    B2) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto (1), nell'ambito della provincia [nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo];

    B3) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto (1), nell'ambito della provincia [nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo];

    B4) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto VII) dell'art. 9 - titolo I - del presente contratto (1), nell'ambito della provincia [nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo];

    B4 bis) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis.

    B5) Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale che non usufruisce di alcuna preferenza;

    B6) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 9 – titolo I – del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia

    B7) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell'art. 9 – titolo I – del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia

    B8) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 9 – titolo I – del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia

    B9) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII) dell'art. 9 – titolo I – del contratto del 27/1/2000 (1), nell'ambito della provincia

    B10) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità beneficiario delle precedenze di cui al punto VII bis) dell'art. 9 – titolo I – nell'ambito della provincia

    B11) Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova un'area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza

    C) Trasferimenti d'ufficio del personale senza sede di titolarità.

    III FASE

    Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l'ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 7 dell'art. 6 (parte comune) del contratto sottoscritto del 27/1/2000:

    A) Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell'ambito della provincia di tutto il personale che risulti soprannumerario nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente accordo.

    A1) Trasferimenti in provincia a domanda nel ruolo provinciale dei direttori dei servizi generali ed amministrativi delle Accademie e Conservatori.

    B) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 9 - titolo I - del presente contratto.

    B1) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto.

    B2) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto.

    B3) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto.

    B4) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto.

    B4 bis) Trasferimenti a domanda del personale beneficiario di cui all'art. 9 titolo 1 punto VII bis.

    B5) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell'art. 9 - Titolo I - del presente contratto.

    B6) Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.

    C1) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario della precedenza di cui alò punto I) - art. 9) - Titolo I) del presente contratto.

    C2) Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero.

    D) Trasferimenti a domanda in posti del corrispondente ruolo provinciale del personale appartenente al ruolo nazionale di conservatori ed accademie.

    Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più anziani di età.

    NOTE ALLEGATO F

    (1) Per "sede" si intende "il comune".

    (2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per "sede" va inteso il comune sede di distretto.

    (3) E' trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

    (4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

    (5) Per tale personale, soprannumerario sull'organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola, al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

    (6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico - compreso il personale di cui all'art. 56 (5) -, il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.