Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990
... Omissis
Art. 5 - Trattamento di missione
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi
di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso
della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento
in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri,
nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila
per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete
il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un
importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità
orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità
di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore,
l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure
e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi
di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito
il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera,
di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè
risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma
1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in
relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici
ISTAT, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro
per la Funzione Pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato
in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifiche più
elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione,
può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei
rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di
grado più elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie
di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli
accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi
di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento
di missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le
amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma
pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante
per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il
presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni
rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 6 - Copertura assicurativa
1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni
di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio,
autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto
saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli
rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.