Unicobas scuola

federazione sindacale dei comitati di base

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ESPOSTO CONTRO LO SCHEMA DEL D.M. M.P.I. RECANTE:

“DISPOSIZIONI CONCERNENTI CRITERI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ATA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE”.

Le leggi finanziarie di questi ultimi anni sono state costantemente impostate per operare, all’interno del settore scolastico, una riduzione notevole degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Infatti, la percentuale di riduzione ha sfiorato l’ 11%, invece. Inoltre le dotazioni organiche non tengono conto della planimetria degli edifici, elemento questo estremamente importante per la sorveglianza e manutenzione da parte dei collaboratori scolastici. In quanto agli assistenti amministrativi sarebbe stato opportuno aumentare la dotazione organica, anziché diminuirla, tenendo presente che l’autonomia scolastica prevede per la suddetta categoria una notevole maggiorazione dei carichi di lavoro ed ulteriori attribuzioni di funzioni come appresso indicato: a) ricostruzioni di carriera; b) pensioni; c) aggravio amministrativo derivante da convenzioni con enti o privati previsto nella conduzione amministrativa della autonomia scolastica.

Gli assistenti tecnici - categoria primariamente tutelata dagli scriventi sindacati, ai sensi dell’art. 52 comma 7, del CCNL stipulato in data 3/8/99 - prestano servizio secondo un orario di lavoro di 36 ore settimanali complessive, articolato in 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza con il docente, e le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifico del laboratorio cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni. Lo schema del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, non ancora esaminato dalla Corte dei Conti e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nell’art. 4 commi 3, 4, 5, testualmente dispone che: “al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall’art. 40, comma 4 della L. n.° 449 del 27/12/97, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti, di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato dall’assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti ed il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni (L. 626). Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l’indispensabilità d’impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l’area di competenza professionale degli stessi. In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impiego di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 si costituiscono, nella medesima istituzione scolastica, posti di assistenza tecnica da utilizzare fino al completamento dell’orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione compresi nella stessa area omogenea secondo le corrispondenze elencate nella tabella “3” costituente parte integrante del presente provvedimento”. Detta previsione contrasta palesemente con quanto previsto nel surrichiamato CCNL in relazione all’orario, e quindi, anche alle mansioni degli assistenti tecnici, atteso che, nell’attività degli assistenti tecnici, fa venire meno il collegamento funzionale alla didattica, e pure quello alla manutenzione ed alla garanzia della presenza nel laboratorio durante le esercitazioni pratiche, chiaramente presupposti alle norme contrattuali. In conseguenza di detta previsione, gli assistenti tecnici rischiano pertanto di essere adibiti a mansioni diverse, se non inferiori, da quelle previste per la qualifica funzionale di appartenenza: ciò risulterebbe senz’altro illegittimo, anche sulla base di quanto univocamente e costantemente affermato in giurisprudenza, anche sulla base del DPR 588/85 che ex Legge 400/88 costituisce senz’altro fonte sovraordinaria rispetto a un decreto ministeriale (cfr sul punto Tar Sicilia n.° 173/86). Siffatte previsioni sono dunque palesemente illegittime, anche perché le norme di un DM senz’altro non possono derogare o abrogare la contrattazione collettiva: ove mai il predetto decreto fosse effettivamente emanato gli scriventi sindacati si riservano quindi di agire nelle sedi competenti per chiederne l’annullamento e/o la disapplicazione. Un pregiudizio ancor più immediato rischia inoltre di derivare all’intera categoria degli assistenti tecnici dalla circostanza che diversi provveditorati paiono essere intenzionati ad applicare lo schema di decreto surrichiamato prima ancora che esso sia stato controllato dalla Corte dei Conti e prima che esso sia stato regolarmente pubblicato sulla G.U., talché numerosi appartenenti alla categoria rischiano ulteriormente di essere considerati soggetti perdenti posto e, quindi di essere assoggettati illegittimamente alle correlate procedure di mobilità. E’ di tutta evidenza l’illegittimità di siffatto eventuale comportamento, atteso che le previsioni di un decreto ancora non controllato e non ancora pubblicato, non possono considerarsi efficaci e neppure giuridicamente esistenti.