Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilitŕ del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2002/2003

L’anno 2001 il giorno 21 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale

TRA

la delegazione di parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26/11/2001

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola

PREMESSO:

che i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, sanciti dal Contratto Collettivo Nazionale del 26 maggio 1999 ed i criteri e le modalità di attuazione definiti nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 agosto 1999 sono stati applicati, per l’anno scolastico 2000/2001, nel Contratto Integrativo Nazionale n.2/2000 sottoscritto il 27 gennaio 2000 e, per l’anno scolastico 2001/2002, nel Contratto Decentrato Nazionale sottoscritto il 18/1/2001 e che, quindi, è opportuna la permanenza delle disposizioni relative al personale docente, educativo ed A.T.A. dei predetti contratti anche per l’anno scolastico 2002/2003 con i necessari adeguamenti, modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolato;

che le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, a seguito della definizione degli organici ai sensi delle disposizioni recate dalle legge finanziaria 2002, si dovessero verificare modifiche alle configurazioni della titolarità ovvero delle preferenze espresse dal personale;

che a norma dell’art.6 del D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, sono istituiti gli Uffici scolastici regionali, ai quali vengono assegnate, tra l’altro, le funzioni spettanti agli uffici periferici dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione comprese quelle relative alla mobilità del personale della scuola da gestirsi, secondo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo, anche attraverso l’articolazione dell’Ufficio scolastico regionale sul territorio e che deve essere attivato un confronto a livello decentrato tra l’Amministrazione e le OO.SS. al fine di garantire l’efficace gestione delle procedure di mobilità;

che, al fine dell’applicazione all’art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124, con apposito accordo si procederà all’individuazione dei criteri e modalità di collocazione e riconversione professionale del personale insegnante tecnico pratico e assistente di cattedra transitato dagli Enti Locali allo Stato con la qualifica di insegnante tecnico pratico;

che, fermo restando che le modalità di assegnazione del personale ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, sono regolate dal contratto di istituto, ai sensi del C.C.N.L. 1999, art.6, comma 3, lettera H e del C.C.N.L. biennio economico 2000/01, art.3, comma 1, lettera E, l’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e che, a tal fine la continuità didattica non costituisce elemento ostativo; nel caso in cui il contratto di istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai contenuti ed ai criteri dell’articolo 25 del precedente contratto di mobilità;

che in sede ARAN in data 18 ottobre 2001 è stato sottoscritto l’Accordo relativo alla disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale del comparto scuola;

LE PARTI CONCORDANO

per l’anno scolastico 2002/2003 le seguenti modifiche ed integrazioni del testo coordinato del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.2001/2002, sottoscritto il 18/1/2001, integrato con l’articolato, relativo al predetto personale, del contratto integrativo nazionale per la mobilità nell’a.s.2000/2001, sottoscritto il 27/1/2000.

TITOLO I - Disposizioni comuni al personale della scuola -

- ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Comma 1: nella terza riga viene eliminato art.42

Comma 2 viene sostituito con:

Il presente Contratto Collettivo Decentrato disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2002/03 secondo le disposizioni contenute nel citato art. 54 del C.C.N.I.

Comma 5 eliminare: Per il personale delle accademie e dei conservatori si provvede con distinto accordo decentrato e relativa O.M., ai sensi dell'art. 54 comma terzo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

- ART. 2 - Mobilita’ territoriale a domanda e d’ufficio – DESTINATARI

Comma 1 dopo: tutte le categorie del personale aggiungere: docente, educativo ed A.T.A.

Comma 2 seconda riga: i docenti assunti a partire dal 1999/2000 sostituire con: il personale docente assunto dopo l’entrata in vigore della legge con decorrenza giuridica uguale o successiva all’1/9/1999

sesta riga sostituire il periodo che inizia con: Al fine ………….. con:

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2002/03 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/1999 e 1/9/2000 e in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/99. Il personale docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2001 al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale docente potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.D.N.

Comma 4 dopo le parole: sottoscritto il 31/08/99 il personale docente aggiungere: e il personale A.T.A.

Quinta riga dopo le parole: impegnato

Sostituire con: tali attività e per le quali percepisce il compenso integrativo

Settima riga sostituire: e comunque con: ovvero

ART. 3 - Mobilita’ professionale – DESTINATARI

Il testo dell’articolo, fino all’ultimo capoverso escluso, viene denominato comma 1.

Alla fine del comma 1 predetto inserire:

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine scuola (materna, elementare, scuola secondaria di 1 grado, scuola secondaria di 2 grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2 grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Inserire il comma 2:

Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.

Detto personale può, inoltre, richiedere il passaggio di cattedra per la quale è in possesso della prescritta idoneità.

Inserire il comma 3:

Il personale A.T.A. che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area.

- ART.4 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi -

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

ART. 5 - Rientri e restituzioni al ruolo di provenienza –

Il comma 1 dell’articolo 5 viene così riformulato:

Le operazioni di mobilità del personale docente e A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A. in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, e il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3/8/98 n. 315 è assegnato, a domanda, su una sede disponibile di una provincia di sua scelta tra quelle richieste

Comma 2 inizia con: Il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini…………

Comma 3: eliminare

La nota (1) viene eliminata

ART. 6 - Sedi disponibili per le operazioni di mobilita’ -

Comma 1 riga 2 : dall’inizio di ciascun anno sostituire con:

dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti

Alla fine del comma 1 si aggiunge:

Ai fini delle operazioni di mobilità, non sono disponibili i posti per strumento musicale

della scuola secondaria di I grado, in quanto tali posti sono da attribuire interamente ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99.

Comma 1 riga 4 dopo: comunicate

Sostituire con: a cura dell’ufficio territorialmente competente

eliminare la lettera d) del comma 2

ART. 7 – Trasferimenti annuali

Eliminare

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA’ del personale docente NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTO TARDIVI

Eliminare

ART. 8 bis - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA’ del personale A.t.a. NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTo TARDIVI

Eliminare

ART. 9 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE comuni -

Nel punto III) PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP aggiungere:

E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel punto IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Capoverso IV si elimina:

Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che siano stati utilizzati nell’a.s.2000/01 ai sensi dell’art.17 del contratto sulle utilizzazioni. A tal fine il personale deve indicare nell’apposita casella del modulo-domanda l’istituzione scolastica di utilizzazione

Al termine del punto IV si aggiunge:

Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del proprio dimensionamento da cui sono stati trasferiti d’ufficio.

Nel punto VI) PERSONALE DISPONIBILE AD OPERARE NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO

L’ultimo periodo: Il suddetto personale, ottenuta la sede …………..

viene sostituito con:

Il suddetto personale ottenuta la sede, non potrà presentare domanda di mobilità territoriale e professionale per un triennio a decorrere dall’adesione al progetto, ovvero nei limiti di durata dello stesso a condizione che venga impegnato nel progetto e che per questo percepisca il compenso integrativo.

Nel punto VII) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

Dopo le parole: convertito con modificazioni nella legge 402/87 si aggiunge:

dell’art. 17 della L. 28/07/1999 n. 266 e dell’art. 2 della L. 29/03/2001 n. 86

dopo le parole: è stato trasferito d'ufficio il coniuge aggiungere:

ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo

VII bis) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Dopo 3.8.1999 n. 265 aggiungere: D. L.vo 18.8.2000 n. 267

Punto VIII) sostituire: di cui al C.C.N.L. con: di cui al C.C.N.Q.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI –

Punto a) certificazioni mediche

Dopo: o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L. aggiungere un altro punto:

Per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

Punto e) dopo: Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87 aggiungere:

e ’art. 17 della L. 28/07/1999 n. 266 e art. 2 della L. 29/03/2001 n. 86

ART. 12 –

Modificare titolo con: PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

ART. 13

Modificare titolo con: PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITA’

Comma 1 all’inizio dopo: Il personale aggiungere: docente ed educativo

ART. 14 - CONTENZIOSO
- Reclami -

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Le disposizioni relative ai reclami contenute nel contratto di mobilità del precedente anno scolastico 2001/02 sono sostituite dal presente articolo.

- Controversie individuali -

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la contrversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alernativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01.

TITOLO III - Sezione personale Docente -

ART. 18 - DESTINATARI

Comma 1 il periodo: "nonché al personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, appartenente al VI livello nell’ordinamento degli Enti Locali " viene sostituito con:

nonché al personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico

Comma 3 sostituire le parole: e professionale

con : provinciale (I e II fase)

e si aggiunge: Pertanto tali docenti non potranno presentare domanda di trasferimento nei due anni scolastici successivi a quello in cui hanno ottenuto la sede. Non sono considerati soddisfatti sulla prima preferenza coloro che abbiano indicato un codice di tipo sintetico (provincia o distretto comprendente più comuni)

Al comma 4 al primo punto si aggiunge: I docenti individuati come soprannumerari potranno presentare domanda di trasferimento purché sia condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà.

il secondo punto si elimina.

Alla fine si aggiunge

Docenti della scuola elementare soddisfatti sulla prima preferenza coincidente con la scuola di titolarità che siano passati da tipo posto comune a posto di lingua o viceversa.
ART. 24 - Sezioni Associate e succursali

Comma 3: eliminare ultimo periodo.

Eliminare comma 4 e comma 5.

ART. 25 - Modalità di assegnazione dei posti dell’organico funzionale di circolo ai docenti dellla scuola materna ed elementare

Eliminare

CAPO III - PERDENTI POSTO -

ART. 27 - Individuazione perdenti posto della scuola MATERNA ED elementare -

Comma 2 eliminare nota (1)

Comma 5: eliminare

Comma 4 all’undicesima riga dopo III) e V si aggiunge: e VII bis)

Alla fine del comma 10 aggiungere: Qualora permanga la stessa posizione di soprannumerarietà anche per l’anno scolastico successivo, il predetto docente sarà individuato per primo quale perdente posto.

Alla fine dell’articolo si aggiunge il seguente comma:

Per l’individuazione di soprannumero relativo all’organico, nel caso di concorrenza fra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola e per lo stesso tipo di posto, a decorrere dall’anno scolastico 2003/04 le modalità saranno unificate per tutti gli ordini e gradi di scuola e definite nella contrattazione decentrata nazionale.

ART. 29 - Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di i e II grado

Comma 3 alla sesta riga dopo III) e V si aggiunge: e VII bis)

Comma 5: eliminare

Alla fine del comma 7 aggiungere

Qualora permanga la stessa posizione di soprannumerarietà anche per l’anno scolastico successivo, il predetto docente sarà individuato per primo quale perdente posto.

Alla fine dell’articolo si aggiunge il seguente comma:

Per l’individuazione di soprannumero relativo all’organico, nel caso di concorrenza fra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola e per lo stesso tipo di posto, a decorrere dall’anno scolastico 2003/04 le modalità saranno unificate per tutti gli ordini e gradi di scuola e definite nella contrattazione decentrata nazionale.

ART. 39 - Passaggi fra ruoli diversi della scuola elementare

All’inizio del comma 6 viene inserito:

Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono produrre domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l’anno scolastico in corso.

TITOLO IV - Sezione personale Educativo -

- ART. 44 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

I comma 2,3,4, 5 vengono sostituiti con:

Il trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene effettuato, indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della L. 333 del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.

ART. 45 - Destinatari

Il comma 1 viene modificato:

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della L. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre provincie oltre a quella di titolarità.

TITOLO V – Sezione personale a.t.a.

ART. 50 - Destinatari

Comma 1 terza riga eliminare:

a quello appartenente al ruolo nazionale di accademie e conservatori,

Comma 3 sostituire le parole: e professionale

con: provinciale (I e II fase)

e si aggiunge: Pertanto tale personale non potrà partecipare ai trasferimenti relativi ai due anni scolastici successivi a quello in cui ha ottenuto la sede. Non è considerato soddisfatto sulla prima preferenza il personale che ha indicato un codice di tipo sintetico (provincia o distretto comprendente più comuni)

Al primo punto del comma 4 aggiungere:

Il personale individuato come soprannumerario potrà presentare domanda di trasferimento purché sia condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà

il punto 2 viene eliminato

alla fine si aggiunge:

Assistenti tecnici soddisfatti sulla prima preferenza coincidente con la scuola di titolarità che abbiano cambiato area

Comma 5 alla sesta riga dopo: a domanda e d’ufficio aggiungere:

Pertanto per esprimere la volontà del mantenimento della sede non si deve indicare alcuna preferenza, neanche la sede di titolarità. Nel caso in cui si indichino sia le preferenze che la volontà di mantenere la sede di titolarità, sarà considerata prevalente la volontà di partecipare al movimento rispetto a quella di mantenere la titolarità per un anno.

ART. 52 - Posti disponibili

Nel comma 1 alla prima riga dopo: dotazione organiche viene eliminato: (ivi compresi i posti delle istituzioni scolastiche con personale già appartenente agli Enti Locali)

Il punto 4) del comma 1 viene eliminato.

ART. 54 BIS

Eliminare

ART. 55 – Dimensionamento della rete scolasTica individuazione del restante personale soprannumerario
Comma 1 sostituire: di cui al comma 6 con: di cui al comma 5

Dopo il comma 2 inserire:

In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 9 – sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.

ART. 56 - Personale soprannumerario sull'organico provinciale

Si elimina: NELL’ANNO IN CORSO

Comma 2 sostituire la frase: per l'anno scolastico in corso, possono essere riassorbiti nella scuola di titolarità, qualora ne facciano espressa richiesta con:

possono rientrare nella scuola da cui sono stati trasferiti d’ufficio nell’ultimo quinquennio usufruendo della precedenza di cui all’art. 9 comma 1 punto II)

Comma 3 viene sostituito con: Il personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che, è tuttora senza sede, ai fini del trasferimento d’ufficio verrà trattato nella seconda fase dell’ordine delle operazioni (allegato F - lettera C)

ART. 58

Eliminare

ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE

- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –

A1) nota 0 sostituire la frase: pertanto durante tale triennio, non potranno essere trasferiti nello stesso circolo didattico da posto di lingua a posto comune con:

pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferito su posto di lingua

- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -

Comma 1 seconda riga: di cui al comma 6 sostituire con: di cui al comma 5

Alla fine della lettera C) eliminare:

passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all’ art. 1 lettera A) del D.M. 231/94

Alla fine della lettera D) eliminare:

passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all’ art. 1 lettera A) del D.M. 231/94

Alla fine della lettera F) penultima riga dopo le parole siano cessati aggiungere :

nell’ultimo quinquennio

ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI

A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE

I -ANZIANITA’ DI SERVIZIO

lettera D - dopo le parole non presentano, aggiungere:

o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale

II - esigenze di famiglia

Lettera C viene sostituita con:

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

III - titoli generali

lettera B viene così modificata:

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza

lettera E si elimina post-universitario

B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE

I -ANZIANITA’ DI SERVIZIO

lettera D - dopo le parole non presentano, aggiungere:

o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale

II - titoli generali

viene così modificata:

lettera B per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza

lettera E - si elimina post-universitario

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.

Valutazione delle anzianità di servizio

All’inizio si aggiunge:

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;

nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;

nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio)

è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Nella nota 5 alla fine del secondo capoverso si aggiunge:

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi per il personale A.T.A.

ALLEGATO E

I - ANZIANITA’ DI SERVIZIO

lettera F dopo le parole non presentano, aggiungere:

o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale

III - Titoli generali:

lettera A nota 9, aggiungere: Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99

lettera B nota 10, aggiungere: Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99

allegato f – ordine delle operazioni -

III FASE

Comma 1 seconda riga: di cui al comma 7 sostituire con: di cui al comma 6

Punto A1) eliminare

Punto D) eliminare


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