CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE

SU ORARIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE A.T.A.

L'anno 1998 il giorno 21 del mese di novembre in Roma, presso il Provveditorato agli Studi, in sede di negoziazione decentrata provinciale.

TRA

La delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale provinciale

E

I rappresentanti delle delegazioni sindacali

VISTO il D.L.vo. 3/2/1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL 04/08/1995;

VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 – art. 21, comma 4;

VISTO il D.L.vo 31/03/1998 n. 80;

VISTO il D.P.R. 18/06/1998 n. 233.

VIENE CONCORDATO

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato Provinciale (CCDP) concernente l'orario, l'organizzazione di lavoro e le attività aggiuntive del personale A.T.A., che sostituisce i precedenti rispettivamente recepiti con D.P. n. 87001 dell'08/11/1990 e con D.P. n. 10461 del 14/02/1992.

Art. 1 - Tempi di contrattazione

  1. Ogni anno scolastico e, comunque, non oltre l'inizio effettivo delle lezioni, deve essere avviata in ogni istituzione scolastica la contrattazione per l'applicazione del presente Contratto.
  2. Entro il 30 ottobre di ogni anno dovrà essere concluso il confronto.
  3. I termini indicati potranno variare in caso di vacanze consistenti nell'organico del personale A.T.A. e, comunque, non oltre la copertura dei posti disponibili da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

    Art. 2 – Soggetti della contrattazione

  1. Fino alla definizione del quadro normativo in materia di rappresentatività, il confronto si svolge tra il Dirigente Scolastico e i rappresentanti interni, ufficialmente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali provinciali aventi titolo alla contrattazione, salvaguardando, comunque, il ruolo e le competenze degli organi collegiali scolastici e tenendo conto delle specifiche esigenze di funzionamento, ovvero dell'esigenza di migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi dell'istituzione stessa contemperando ad esse gli interessi propri del personale contratto
  2. Al fine di garantire la presenza di tutte le professionalità presenti nell'istituzione scolastica, i rappresentanti interno delle organizzazioni sindacali potranno farsi affiancare da lavoratori appartenenti a figure professionali in servizio nell'istituto altrimenti escluse anche individuate dall'assemblea del personale A.T.A. E' possibile, inoltre, la partecipazione di rappresentanti sindacali esterni all'Istituto, rappresentanti le Organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione. Tale partecipazione deve essere preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico.

    Art. 3 – Assemblea programmatica di inizio anno scolastico

  1. Prima della fase di programmazione delle attività di competenza degli Organi Collegiali (Progetto di Istituto, ecc.) e, comunque, prima del confronto con le Organizzazioni sindacali, il Dirigente Scolastico, d'intesa con il Responsabile Amministrativo, convoca l'assemblea programmatica di inizio anno scolastico del personale A.T.A., al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità del personale in merito alle seguenti questioni:
  1. organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;
  2. criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro per il personale A.T.A., compresi prestazioni di servizio a tempo parziale ed eventuale part-time;
  3. articolazione dell'orario del personale A.T.A. comprese le eventuali prestazioni di servizio a tempo parziale;
  4. disponibilità per l'eventuale articolazione del lavoro per turni
  5. utilizzazione e articolazione dell'orario del personale A.T.A. dichiarato inidoneo allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola/istituto temporaneamente o permanentemente collocato fuori ruolo, compreso il personale docente utilizzato con funzioni amministrative (art. 23, comma 5, del CCNL e CCDN del 19/09/1997 "Criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo";
  6. attività aggiuntive esclusivamente previste nei singoli profili professionali, che richiedono maggior impegno e svolte non necessariamente oltre l'orario di lavoro, da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (artt. 51-54-71 – CCNL, CCDN dell'8/10/1998);
  7. disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive o criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
  8. criteri per l'attuazione e la partecipazione alle iniziative di formazione in servizio e aggiornamento, comprese le iniziative di formazione finalizzate all'acquisizione di competenze delineate dal profilo e rientranti nelle attività aggiuntive ed individuazione del responsabile per l'aggiornamento del personale A.T.A. (CCDP sulla formazione in servizio e aggiornamento dell'11/04/1996 e integrazioni 24/02/1997, 16/03/1998);
  9. individuazione, consenso e criteri per il recupero delle ore non lavorate per eventuali chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e convittuali;
  10. disponibilità, da parte degli assistenti Amministrativi, alla sostituzione a tutti gli effetti del Responsabile Amministrativo e a svolgere tutte le funzioni previste dal relativo profilo professionale per brevi assenze superiori a 15giorni che comportano il pagamento dell'indennità di funzioni superiori (artt. 51 3° comma – 69 CCNL e art. 19 OM 325/94).
  11. Criteri per l'individuazione dell'unità di personale collaboratore scolastico comandato in servizio per garantire il servizio di vigilanza in caso di partecipazione totale di questo personale ad assemblee di scuola o territoriali (art. 24, ultimo comma CCDP del 14/07/1997 "Diritti e relazioni sindacali").
  1. Alla riunione partecipano i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo alla contrattazione interna e possono partecipare Sindacalisti esterni all'Istituto, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo alla contrattazione. Tale partecipazione deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.
  2. Dall'Assemblea va redatto verbale a cura del responsabile Amministrativo e copia dovrà essere consegnata agli Organi Collegiali della Scuola.
  3. L'orario di svolgimento dell'assemblea programmatica di inizio di anno scolastico è considerato a tutti gli effetti come orario di servizio.

    Art. 4 – Informazione preventiva

    Al fine di una corretta individuazione delle esigenze di funzionamento della scuola, e prima dell'inizio della contrattazione, deve essere acquisita da parte del Dirigente Scolastico, e consegnata in copia tempestivamente ai rappresentanti interni delle OO.SS. la seguente documentazione; in mancanza della quale non si procede a contrattazione:

  1. delibera del Consiglio di Circolo o di Istituto sull'organizzazione e la programmazione annuale della vita e delle attività della scuola, nonché sui criteri di utilizzazione delle strutture, dei singoli laboratori, reparti di lavorazione, aziende agrarie, ove esistenti (D. L.vo n. 297/1994, art. 10), sui criteri generali per la fissazione dei turni di servizio (artt. 10 e 571 D. L.vo 297/1994).
  2. La delibera del Collegio dei docenti in materia di funzionamento didattico del Circolo/Istituto con annessi i relativi piani di studio circa lo svolgimento delle esperienze didattiche dei singoli laboratori (D. L.vo n. 297/1994, art. 7).
  3. Il progetto di istituto;
  4. La delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell'organico degli Assistenti Tecnici;
  5. Il verbale dell'Assemblea programmatica di inizio di anno scolastico del personale A.T.A.
  6. Il progetto di organizzazione e funzionamento dell'unità amministrativa e dei servizi generali, predisposto dal Responsabile Amministrativo (DPR n. 588/1985), comprese le proposte per lo svolgimento delle attività aggiuntive
  7. Ammontare del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle somme a disposizione per l'attività di aggiornamento e formazione in servizio del personale A.T.A.
  8. Adeguamento dell'organico di diritto
  9. Verbale di cui all'art. 17 punto 2 del presente contratto.

    Art. 5 – Modalità di contrattazione

  1. La contrattazione a livello di singola istituzione scolastica si svolge tra i soggetti individuati all'art. 2 e sulle materie relative all'organizzazione e all'orario di lavoro del personale A.T.A. individuate all'art. 3.

    Il responsabile amministrativo può, su propria disponibilità, svolgere le funzioni di verbalizzante.

  2. Il verbale d'intesa, firmato dalle parti, dovrà essere affisso all'albo della scuola ed inviato all'Ufficio Scolastico Provinciale a cura del responsabile Amministrativo entro il 15 novembre di ogni anno.
  3. L'orario di svolgimento del confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Dirigente Scolastico è considerato a tutti gli effetti come orario di servizio.
  4. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Ufficio Scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, informerà le Organizzazioni Sindacali sullo stato di attuazione del presente accordo nelle singole scuole. Ciascuna Organizzazione Sindacale può chiederne, in forma scritta, l'esame che si svolgerà secondo le modalità previste dall'art. 8 del CCNL.
  5. In assenza delle rappresentanze sindacali la definizione dell'organizzazione del lavoro e dell'orario di servizio deve essere sottoposta all'assemblea del personale A.T.A. di cui all'art. 3

    Art. 6 – Controversie, procedure per la conciliazione e raffreddamento del contenzioso

  1. In caso di contenzioso e di controversie nelle singole scuole in merito all'attuazione del presente contratto allo scopo di prevenire il conflitto verranno attivate le procedure già previste dagli artt. 7 e 29 del CCDP del 14/07/1997 secondo le seguenti modalità:
  1. ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di confronto sulla base di una richiesta scritta e motivata può chiedere al Provvedimento agli Studi la convocazione delle parti in causa per l'esame della controversia e per favorirne la risoluzione.
  2. alla procedura di conciliazione partecipano i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione decentrata.
  3. le parti vengono convocate entro 5 giorni dalla richiesta: la conciliazione deve escludersi entro 7 giorni dalla convocazione delle parti.
  4. Durante l'espletamento del tentativo di conciliazione, l'Ufficio Scolastico Periferico si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti delle parti direttamente coinvolte nel conflitto e le Organizzazioni Sindacali territoriali non intraprenderanno alcuna iniziativa sindacale.

    Art. 7 – Attuazione dell'accordo

  1. Il Dirigente Scolastico, subito dopo la conclusione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, predisporrà, per quanto di propria competenza, le direttive di massima per il Responsabile Amministrativo necessarie per l'attuazione dell'intesa raggiunta.
  2. Le direttive di massima dovranno vertere su:
  1. orario di servizio: orario ordinario e straordinario, settimana su cinque giorni, flessibilità, turnazioni, recuperi, chiusura prefestiva, ecc.
  2. definizione dei settori ed ambiti di servizio, criteri per la rotazione tra gli stessi
  3. competenze specifiche:

    c 1) area funzionale dei servizi amministrativi

    gli obiettivi prioritari dell'azione amministrativa dell'unità scolastica

    c 2) area funzionale dei servizi tecnici

    per gli assistenti tecnici

    assegnazione ai laboratori ed ai reparti di lavorazione secondo i codici stabiliti dall'ordinanza Ministeriale per la definizione degli organici ed individuazione delle competenze specifiche previste dal CCNL. Sono di competenza del Dirigente Scolastico, sulla base dei piani di studio stabilite e nell'esigenza della quotidiana intesa – nell'ambito delle rispettive competenze – tra insegnante e assistente tecnico, le istruzioni operative circa il funzionamento dei laboratori in relazione alle attività direttamente svolte e previste dal profilo professionale. In relazione, si richiama quanto previsto dall'art. 51 – III/2 del CCNL Del. 1995.

    Per l'infermiere

    Criteri generali relativi alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria nei limiti della normativa in materia sanitaria e della attività paramedica

    Per il cuoco

    Programmazione generale in ordine alla preparazione dei cibi, alla vigilanza delle condizioni igieniche della cucina, ecc.

    c 3) area funzionale dei servizi generali ed ausiliari

    per il Collaboratore Scolastico

    quantità ed estensione dei settori di servizio in relazione alla pulizia e alla sorveglianza, piccola manutenzione, utilizzazione dei sussidi audiovisivi, eventuale assistenza agli alunni portatori di handicap, ecc.

    per il collaboratore Scolastico Tecnico (ex Guardarobiere) criteri generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento del guardaroba

    per il collaboratore Scolastico Tecnico (ex aiutante cuoco) criteri generali in ordine alle attività connesse con i servizi di mensa e cucina, al trasporto degli alimenti occorrenti per la confezione dei pasti, ecc.

    per il Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto alle Aziende Agraria) criteri generali in ordine alle attività inerenti alla condizioni delle aziende.

  1. Le direttive di massima di cui al punto a) e b) dell'articolo precedente vanno affisse all'albo della scuola, mentre quelle relative alle competenze specifiche di cui al punto c) vanno comunicate agli interessati con circolare interna.
  2. Il Responsabile Amministrativo, nell'ambito delle direttive di massima ricevute dal Dirigente Scolastico, elaborerà in piena autonomia operativa, il piano di attuazione dell'organizzazione del lavoro per l'anno scolastico mediante ordini di servizio relativi al funzionamento della segreteria e dei servizi generali ausiliari. Tale piano di attuazione dovrà essere comunicato agli interessati, al dirigente Scolastico ed affisso all'albo della scuola.

    Art. 8 – Orario di lavoro ordinario

  1. L'orario di lavoro ordinario giornaliero del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, fissato in 36 ore settimanali dalla Legge 29 marzo 1983, n. 93 è disciplinato dagli 35, 36 e 37 del DPR n. 209/87 e si articola in 6 ore continuative antimeridiane. L'orario di inizio del lavoro è individuato in una fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 9. Eventuali deroghe potranno essere adottate in presenza di particolari esigenze di funzionamento della scuola adottate in presenza di particolari esigenze di funzionamento della scuola e previa disponibilità del personale coinvolto.
  2. Qualsiasi altra articolazione dell'orario, compresa la chiusura prefestiva di cui ai successivi articoli, diversa dall'orario, compresa la chiusura prefestiva di cui ai successivi articoli, diversa dall'orario ordinario, potrà essere adottata, in sede di confronto di cui all'art. 3, sulla base di progetti di funzionamento volti al miglioramento della produttività e dell'efficacia del servizio presentati dal Dirigente Scolastico, dal responsabile Amministrativo o dai lavoratori stessi.
  3. E' possibile articolare diversamente il monte ore settimanale di servizio distribuendolo su cinque giorni lavorativi, tenendo conto delle esigenze di funzionamento e dei progetti per il miglioramento della efficienza e dell'efficacia dei servizi delle istituzioni scolastiche, sempreché detta articolazione non dia luogo a chiusura degli uffici in giorni non festivi, salvo quanto previsto in merito alla chiusura prefestiva in conformità ai criteri stabiliti.
  4. Il giorno libero verrà stabilito secondo i criteri individuati in sede di confronto di cui all'art. 3.
  5. Qualora l'orario di lavoro giornaliero raggiunga le nove ore è obbligatoria un'interruzione di 30 minuti quale pausa pasto, di norma dopo le prime sei ore.

    Art. 9 – Orario flessibile

  1. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe e facoltà su richiesta del singolo interessato.
  2. L'eventuale periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato da parte del personale che ne ha usufruito con modalità da programmare in sede di assemblea di cui all'art. 3 e secondo le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica.

    Art. 10 – Chiusura prefestiva

  1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche o convittuali, e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive nel rispetto dell'orario d'obbligo di servizio.
  2. La chiusura prefestiva è disposta dal dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale A.T.A. coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.
  3. Il relativo provvedimento deve essere comunicato al Provveditorato agli Studi e pubblicato all'albo della scuola.
  4. Le giornate di chiusura prefestiva e i criteri per il recupero delle ore non lavorate dovranno essere individuati in sede di confronto di cui all'art. 3

    Art. 11 – Turnazione

  1. L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte delle singole istituzioni scolastiche qualora l'orario ordinario, anche facendo ricorso all'istituto della flessibilità, non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi connessi alle attività didattiche pomeridiane/serali programmate e deliberate curriculari ed extracurriculari.
  2. L'istituzione, pertanto, di un'articolazione del lavoro per turni potrà effettuarsi adottando anche un turno pomeridiano di lavoro a partire dalle ore 12.00 e non oltre le ore 20.00.
  3. L'istituzione di un turno "serale", che vada oltre le ore 20.00, potrà adottarsi soltanto in presenza di casi e di esigenze specifiche (corsi serali, corsi 150 ore, ecc.).
  4. L'adozione dei turni notturni nei convitti deve essere legata esclusivamente all'effettiva presenza di convittori.
  5. Potrà farsi, altresì, ricorso all'istituzione della turnazione, qualora il collocamento fuori orario antimeridiano di alcune mansioni e funzioni previste dai profili professionali, migliori l'efficienza e l'efficacia del servizio.
  6. Parimenti potrà essere attuata la turnazione quando le complesse e diversificate richieste di attività didattiche di aggiornamento e sperimentazione, riferite sempre alle diverse istituzioni scolastiche, lo richiedano.
  7. L'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili e comprimibili e deve essere attuata soltanto nel caso non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile, settimana su 5 giorni, programmazione plurisettimanale).
  8. La turnazione dovrà coinvolgere tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione del servizio da organizzare su turni, a meno che la disponibilità di personale volontariato consenta altrimenti. Qualora le disponibilità di personale volontario siano superiori o inferiori alle necessità del servizio si dovrà fare ricorso necessariamente alla rotazione.
  9. L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità o dell'articolazione dell'orario su cinque giorni, purché il modello organizzativo risultante tenga conto delle effettive esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica.

    Art. 12 – Programmazione plurisettimanale

  1. In coincidenza con periodi di particolare intensità del lavoro, oppure al fine di una diversa e più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale, è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore fino ad un massimo di 42 ore. Tale organizzazione del lavoro potrà essere adottata esclusivamente previa espressa disponibilità del personale.
  2. L'orario giornaliero non potrà in ogni caso superare le 9 ore e dovrà essere consentita la pausa per il pasto con una interruzione di almeno ½ ora, di norma dopo le prime sei ore di servizio.
  3. Le ore di lavoro prestate in eccedenza l'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, saranno recuperate, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, preferibilmente entro i due mesi successivi e nei periodi di sospensione dell'attività didattica o convittuale e, comunque, non oltre il termine dell'anno scolastico.

    Art. 13 – Disposizioni comuni

  1. Una volta concordata un'organizzazione del lavoro (che potrà prevedere sia una divisione dell'orario d'obbligo su 6 o su 5 giornate lavorative, sia il ricorso agli istituti della flessibilità, della turnazione, della programmazione plurisettimanale, ecc.) questa non potrà subire modifiche se non in presenza di reali esigenze e previo nuovo esame con le Organizzazioni Sindacali.
  2. In caso di assenza per qualsiasi causa (malattia, permessi retribuiti, scioperi, permessi sindacali, ferie, festività, ecc.) il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni manterrà l'orario di servizio definito. Parimenti, non potrà essere recuperato il giorno libero non fruito per assenza per qualsiasi causa o perché coincidente con festività infrasettimanali.
  3. Il meccanismo di calcolo delle ferie previsto dall'art. 19, comma 5, del CCNL viene applicato sui giorni di ferie previsti con esclusione delle due giornate di cui all'art. 1, comma 1 lettera a), della Legge n. 937/1977. Le quattro giornate di riposo e le altre due in aggiunta alle ferie di cui alla citata Legge n. 937/77 vengono attribuite al personale con orario di lavoro su cinque giorni con le stesse modalità previste per tutto il personale.
  4. L'accertamento delle presenze e del rispetto dell'orario di lavoro programmato per il personale ATA deve essere effettuato con sistemi omogenei per tutto il personale della singola istituzione scolastica ricorrendo qualora ancora non adottata, nel più breve tempo possibile alla rilevazione automatica e, comunque, garantendo la registrazione e la verifica degli irari di ingresso e di uscita.

    Art. 14 – Permessi e recuperi

  1. Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale A.T.A. può usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro.
  2. I permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
  3. Il tempo non lavorato per permessi brevi e/o per ritardi deve essere recuperato con le modalità individuate in sede di confronto che possono prevedere anche il recupero nella stessa giornata. In ogni caso il responsabile amministrativo comunicherà mensilmente agli interessati il numero di ore ancora da recuperare. Tale recupero dovrà avvenire entro e non oltre i due mesi successivi a quello in cui sono stati concessi i permessi o si sono verificati i ritardi.
  4. Non va considerato come permesso da recuperare quello necessario per la riscossione dello stipendio e relative competenze, se non percepito tramite accreditamento presso Banche o Uffici postali in cui sia possibile accedere in orario pomeridiano, e quello per convocazioni o espletamento di pratiche inerenti la costituzione del proprio rapporto di lavoro o, comunque, richieste dall'Amministrazione scolastica. Le 20 ore annuali di attività di aggiornamento, previste dall'art. 28 del CCNL dovranno essere usufruite a titolo di recupero entro il termine dell'anno scolastico, se prestate oltre l'orario d'obbligo.

    Art. 15 – Organizzazione del lavoro

  1. Nell'individuazione dei settori di servizio, e delle relative unità di personale da assegnare, si dovrà tenere conto della necessità di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. Nel caso in cui sia impossibile effettuare la distribuzione dei diversi compiti in modo omogeneo, si dovrà ricorrere alla rotazione tra i settori di servizio. Al fine di garantire il servizio e, quindi, di permettere le operazioni di sostituzione del personale assente, si procederà all'individuazione dei settori di servizio e delle unità di personale da assegnare a questi, tenendo conto della complessità organizzativa dell'istituto scolastica, derivante da particolari attività didattiche o articolazioni delle strutture edilizie (corsi serali, corsi integrativi, attività convittuali, succursali, sezioni staccate, intensità di utilizzazione dei laboratori, ecc.). L'assegnazione delle singole unità di personale ai diversi settori di servizio avverrà sulla base della disponibilità del personale interessato o di altri criteri da stabilire in sede di confronto di cui all'art. 3 e verrà mantenuta per tutto l'anno scolastico, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio.

    Art. 16 – Attività aggiuntive

  1. Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale A.T.A., non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza (compreso sia il cambio del proprio turno di lavoro per esigenze di servizio e per un tempo prolungato, sia quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del presente contratto).
  2. Tali attività consistono in:
  1. elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
  2. attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola-lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza).
  3. Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie.
  4. Attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi.
  5. Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
  1. Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno retribuite con il Fondo di Istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta del personale interessato, le ore non retribuite potranno essere compensate con recuperi orari o giornalieri compatibilmente con le esigenze di servizio.
  2. La partecipazione alle prestazioni di attività aggiuntive sarà regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco nominativo del personale disponibile, individuato in sede di confronto di cui all'art. 3 del presente accordo, il quale sarà impegnato a rotazione.
  3. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive dovrà essere notificata all'interessato con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare.
  4. L'effettiva prestazione di attività aggiuntive dovrà essere riscontrabile, inoltre, da registri, fogli – firma o da altro sistema di rilevazione automatica delle presenze. Mensilmente verranno predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte. Tali prospetti saranno affissi all'albo della scuola e consegnati in copia ai rappresentanti sindacali interni all'Istituto.
  5. Le ore di attività aggiuntive, eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate lavorative, potranno essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore e/o giornate libere da fruire preferibilmente entro il mese successivo e/o nei periodi di sospensione dell'attività didattica o convittuale e, comunque, non oltre il termine dell'anno scolastico.
  6. Per il personale A.T.A. a tempo parziale il compenso può essere corrisposto anche in modo non frazionato direttamente proporzionale al regime di orario, qualora le attività aggiuntive siano indipendenti dalla durata delle prestazioni lavorative (O.M. 55/1998 – art. 9).
  7. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non potrà, di norma, superare le nove ore.

    Art. 17 – Orario di lavoro degli assistenti tecnici

  1. L'orario di lavoro degli Assistenti Tecnici è articolato nel modo seguente:
  1. assistenza tecnica delle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente e, di norma, non più di 30 ore settimanali di lezione;
  2. manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio e preparazione del materiale per le esercitazioni nelle restanti ore fino alla concorrenza dell'orario di 36 ore settimanali.
  1. La distribuzione oraria dei compiti viene stabilita sulla base delle proposte elaborate in apposite riunioni finalizzate alla predisposizione del Progetto annuale di utilizzazione didattica dei laboratori, cui parteciperanno insegnanti tecnici, insegnanti tecnico – pratici e assistenti tecnici per aree omogenee, nonché l'Ufficio Tecnico laddove esista. Delle riunioni va redatto apposito verbale.
  2. La giunta Esecutiva, al fine della determinazione del numero dei posti di Assistente tecnico, procederà, salvo diverso motivato criterio emerso nel corso delle riunioni di cui al precedente punto 2, alla somma delle ore necessarie per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche nei laboratori delle aree presenti all'interno di ogni singola scuola e dividerà il totale di tali ore per 26. Le eventuali ore residue che risulteranno dopo la suddetta procedura verranno ridistribuite tra il numero degli assistenti tecnici in organico fino a concorrenza, in linea generale, di un massimo di trenta ore pro-capite.
  3. Sulla base delle proposte emerse nelle riunioni relative a funzionamento dei laboratori e della delibera motivata della Giunta Esecutiva – fermo restando l'obbligo di un orario complessivo di 36 ore settimanali – si potrà procedere alla costituzione di un posto di assistente tecnico anche per un impegno di ore nelle esercitazioni didattiche inferiore alle 24, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  1. presenza di un laboratorio unico per area (non accorpabile con altri laboratori) all'interno della sede centrale dell'istituto scolastico o nelle sezioni staccate o in succursali dislocate in distretti diversi da quello della sede centrale;
  2. esistenza di laboratori di notevoli dimensioni, che presentino particolari e specifiche complessità nelle esercitazioni, che abbiano necessità di onerose manutenzioni, che utilizzino particolari apparecchiature o materiali durante lo svolgimento delle esercitazioni didattiche;
  3. il funzionamento di aziende agrarie, considerata la specificità e periodicità delle relative attività di conduzione e manutenzione.
  1. l'attività di manutenzione e riparazione dei collaboratori tecnici dovrà riguardare le macchine e attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori, officine e reparti di lavorazione cui il personale è assegnato, e non anche quelle riparazioni e manutenzioni che richiedono competenze tecniche non previste nel profilo professionale.
  2. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione delle apparecchiature dei laboratori e/o possono partecipare a iniziative di aggiornamento programmate.
  3. Nell'elaborazione dell'orario di utilizzo didattico dei singoli laboratori si dovrà tenere conto delle necessità e dei problemi tecnici relativi al funzionamento dei laboratori stessi.
  4. Compatibilmente con le esigenze didattiche e di funzionamento del laboratorio, officina, reparto di lavorazione o azienda agraria, l'articolazione dell'orario di lavoro degli assistenti tecnici potrà essere realizzata attraverso l'istituto della flessibilità dell'orario, compresa l'articolazione dell'orario su cinque giorni, sulla base di una programmazione didattica, anche plurisettimanale, concordata con il personale coinvolto.

    Art. 18 – Collaboratore scolastico con uso di alloggio

  1. Il collaboratore scolastico può essere adibito anche in compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici ed in particolare deve assicurare l'apertura e chiusura degli ingressi delle istituzioni scolastiche per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre attività connesse al funzionamento della scuola.
  2. In presenza di un alloggio ad uso abitazione nell'edificio scolastico, l'assegnazione del medesimo verrà conferita dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio d'Istituto e tenendo conto del posto in graduatoria interna del personale che abbia fatta esplicita domanda. La graduatoria dovrà essere compilata secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dall'O.M. per l'individuazione del personale sovrannumerario.

    La persona prescelta come custode, deve, comunque, dare quell'affidamento che è previsto per i rapporti fiduciari.

    L'eventuale esclusione dall'incarico di custode deve essere motivata.

  3. L'assegnazione dell'alloggio non comporta alcun onere finanziario al bilancio della scuola per le utenze di energia elettrica, riscaldamento, telefono, ecc., che invece rimangono a carico dell'affidatario.
  4. Il collaboratore scolastico, fruendo dell'alloggio, deve assicurare, nel rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio, oltre ai compiti quotidiani di carattere generale, anche l'apertura e la chiusura dei locali per le attività programmate. Come conseguenza dell'abitare nell'alloggio della scuola, lo stesso deve fornire, anche in orario diverso da quello di lavoro, una vigilanza generica sull'edificio scolastico.
  5. Sono fatti salvi il diritto alle ferie, festività e permessi previsti dalla CCNL.
  6. Nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo del collaboratore scolastico che fruisce dell'alloggio, l'apertura e la chiusura dei locali scolastici devono essere assicurate dal restante personale e sarà a cura del Capo di Istituto la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza e all'Ente Locale proprietario dell'immobile che la scuola è temporaneamente priva della sorveglianza generica assicurata dal collaboratore scolastico-custode.
  7. In caso di inadempienza, o qualora venga meno il rapporto di fiducia, il Dirigente Scolastico (sentito il Consiglio d'Istituto) può sostituire con altro collaboratore scolastico l'addetto alla custodia.
  8. Il diritto di fruizione dell'alloggio di servizio viene comunque meno con la cessazione dell'attività lavorativa del collaboratore scolastico per qualsiasi causa (revoca dell'incarico, dimissioni collocamento a riposo, decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica).

    Art. 19 – Istituzioni educative: turnazione e vigilanza notturna

    La rotazione tra i diversi settori di lavoro assegnati al personale ausiliario delle Istituzioni Educative è predisposta annualmente, salvo quanto specificato nel punto successivo, in relazione al servizio notturno. Tuttavia, la contrattazione decentrata d'Istituto potrà prevedere la turnazione su diverse fasce orarie (antimeridiana, pomeridiana), garantendo il servizio al quale il personale è assegnato.

  1. Per quanto riguarda il servizio di vigilanza notturna, laddove non si verifichi la disponibilità di personale volontario, saranno predisposti turni tra tutte le unità di personale presenti in Convitto.
  2. Il servizio notturno dovrà essere espletato in condizioni che consentano l'efficacia e la tempestività dell'intervento in caso di necessità, nonché la sicurezza delle condizioni di lavoro. Pertanto, gli addetti impegnati devono essere dotati di collegamento telefonico con l'esterno e devono poter comunicare per telefono o interfono con dirigenti e/o funzionari che fruiscono dell'alloggio di servizio, in quanto quest'ultimo è a tale scopo funzionalmente attribuito ai beneficiari. Al momento dell'inizio del turno di vigilanza notturna, viene comunicato il nominativo e il recapito telefonico del dirigente o funzionario, che, a turno, assicuri la reperibilità.

    Tale personale assolve i suoi compiti avvertendo tempestivamente le forze dell'ordine o i vigili del fuoco. Secondo le necessità, ed in caso di emergenza sanitaria, il personale è tenuto ad attivare il servizio ambulanza. Se l'Istituto dispone di vettura propria, le chiavi devono essere messe a disposizione degli addetti in servizio, i quali possono avvalersi del mezzo, se le circostanze lo richiedono.

  3. Altre disposizioni. Il personale A.T.A. delle istituzioni educative non può essere impiegato al di fuori delle funzioni istituzionali o in alcun compito di servizio, di manutenzione ordinaria o straordinaria delle abitazioni concesse ai funzionari all'interno del Convitto.
  4. In considerazione della peculiarità delle prestazioni e dei diversi profili professionali nell'ambito dei Convitti Nazionali di Stato e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali di Stato, la contrattazione del personale A.T.A. va articolata ai sensi del presente contratto ed in particolare dell'art. 7.

    Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

  1. Le intese già concluse nelle singole istituzioni scolastiche continuano ad avere efficacia nel corrente anno scolastico relativamente agli aspetti non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Contratto.
  2. Il presente contratto ha validità a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di modifiche e integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali nonché della verifica annuale che deve avvenire, su richiesta di una delle parti entro il 15 ottobre.

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