CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PROVINCIALE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 71 DEL CCNL, PER LA QUOTA ASSEGNATA A TALE LIVELLO E PER LE QUOTE DEI FONDI DI ISTITUTO EVENTUALMENTE NON UTILIZZATE E NON UTILIZZABILI, AI SENSI DELL'ART. 72 DEL CCNL, NONCHE' LE MODALITA' DI VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI (ART. 5 COMMA DEL CCNL).

L'anno 1998 il mese di marzo, il giorno 6 alle ore 14,30 in Roma, presso il Provveditorato agli Studi, in sede di negoziazione decentrata a livello provinciale.

VISTO il D.L.vo. n. 29 del 3/2/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 04/08/1995;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 5 lett. a) del suddetto contratto, che prevede la trattativa decentrata, presso gli uffici scolastici periferici, in materia di individuazione delle priorità e dei criteri di distribuzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 71 del CCNL, per la quota assegnata a tale livello e per le quote dei Fondi di Istituto eventualmente non utilizzate e non utilizzabili, ai sensi dell'art. 72 del CCNL, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

VISTI i dati comunicati dall'USP

Economie al 31/12/1995 £ 777.417.331

Economie al 31/8/1996 £ 217.888.518

TRA La delegazione di parte pubblica E LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO.

Art. 1 – Oggetto e obiettivi del contratto.

  1. Oggetto del presente contratto sono i contenuti previsti dagli artt. 5 e 71 del CCNL. Va riferito all'ammontare corrispondente al 15% del fondo complessivo nazionale, attribuito al Provveditorato agli Studi di Roma e al valore netto di tale fondo dopo il calcolo dell'indennità di direzione per i Dirigenti Scolastici (art. 73 comma 1 lett. a e art. 75) e dell'indennità d'amministrazione per i Direttori Amministrativi e per i Responsabili Amministrativi (art. 73 comma 1 lett. b e art. 76) più le eventuali economie.
  2. Obiettivi prioritari individuati dal presente contratto sono la prevenzione e l'eliminazione dello svantaggio, l'innalzamento e l'arricchimento della qualità dell'offerta formativa, anche con riferimento a progetti che potranno coinvolgere più scuole, salvaguardando la distribuzione del fondo tra le scuole d'ogni ordine e grado.
  3. Funzionale al raggiungimento degli obiettivi richiamati è la conoscenza tempestiva e preliminare delle modalità e dei tempi di presentazione e approvazione dei progetti e delle attività finanziabili con il Fondo provinciale, consentendo un quadro di certezze finanziarie per le attività aggiuntive riconoscibili con il Fondo d'Istituto.

  4. Art. 2 – Destinatari del contratto e sua durata

  1. Il presente contratto è destinato a tutto il personale della scuola, con contratto a tempo indeterminato e determinato, che partecipi a progetti ed attività di cui all'art. 71, comma 2, lettera b, così come articolate e specificate nel presente contratto.
  2. Sono finanziabili con il fondo in oggetto progetti ed attività relativi al personale sopra menzionato, compreso quello appartenente a particolari categorie come il personale impegnato nelle attività di cui all'O.M. concernente l'attività di formazione continua e dell'educazione permanente dei corsi serali dell'istruzione di II grado e inoltre: delle scuole negli ospedali, delle scuole carcerarie.
  3. Il presente contratto composto di 12 articoli ha validità per l'anno scolastico 1997/1998 e comunque fino alla stipula del successivo contratto decentrato provinciale salvo eventuale verifica, nel corso della sua validità, richiesta da una delle parti firmatarie.
  4. L'eventuale nuovo accordo conseguente alla verifica svolta sarà stipulato secondo la procedura prevista dal contratto decentrato provinciale sulle relazioni sindacali.

  5. Art. 3 – Ripartizione proporzionale ai diversi ordini di scuole

  1. Le risorse del Fondo provinciale al fine di assicurare ai diversi ordini e gradi di scuola una parte delle somme proporzionali alla consistenza del relativo numero degli operatori, vanno ripartire secondo le seguenti percentuali:
  1. Qualora uno o più ordini di scuola non presentino richieste che esauriscano le quote sopra indicate, i finanziamenti non utilizzati, verranno ripartiti nel rispetto delle proporzioni sopra indicate tra gli altri ordini di scuola.

  2. Art. 4 – Tematiche di riferimento per progetti o attività finanziabili

  1. All'interno delle percentuali assegnate a ciascun ordine e grado di scuola le risorse del Fondo provinciale vanno utilizzate con priorità per finanziare progetti o attività, in cui possono essere coinvolte tutte le figure professionali presenti nella scuola, anche su reti di scuole o in ambito di continuità verticale (specialmente le scuole verticalizzate) tendente a prevenire, attenuare o superare lo svantaggio scolastico e/o finalizzati all'arricchimento e al miglioramento dell'offerta formativa per una scuola di qualità.
  2. Potranno essere riconosciuti progetti di durata pluriennale, il finanziamento di tali progetti sarà comunque su base annua.
  3. Le tematiche prioritarie che si suggeriscono come utili al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono così individuate:
  1. attività mirate ad "abbattere" il disagio scolastico con particolare riferimento a progetti realizzati su reti di scuole indipendentemente dall'individuazione territoriale storica (cd. 11 distretti a rischio). Si sottolinea l'importanza nell'accoglienza scolastica nelle prime classi ed i corsi sul metodo di studio;
  2. attività che abbiano per obiettivo prioritario forme didattiche innovative per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
  3. attività o progetti mirati alla scolarizzazione degli alunni e degli adulti immigrati e degli alunni nomadi. Attività prestate in scuole ospedaliere e carcerarie;
  4. attività di progettazione e realizzazione relative alla comunità tra scuola materna, elementare, secondaria di 1° grado e secondaria di 1° grado, in particolare nelle scuole verticalizzate;
  5. attività, volte al miglioramento del funzionamento organizzativo ed amministrativo delle unità scolastiche anche consorziate;
  6. iniziative di reti di scuole per la progettazione di attività di formazione, d'interventi didattici e di verifica con particolare riferimento all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;
  7. attività o progetti connessi alla realizzazione delle classi post-qualifica e del rapporto scuola-lavoro;
  8. attività relative all'orientamento scolastico e professionale;
  9. progetti per la realizzazione dell'area di approfondimento negli istituti professionali: coordinati e/o consorziati tra classi e/o tra scuole;
  10. attività di collaborazione e supporto per l'assistenza degli alunni con gravi handicap, ivi compresi il trasferimento dal mezzo di trasporto alla scuola e viceversa, l'assistenza durante l'utilizzo dei servizi igienici, ecc.
  11. scuole "polo" per prestazioni aggiuntive o di maggiore intensità lavorativa del personale, connesse all'organizzazione e gestione delle attività specifiche assegnate a tali scuole. Al Dirigente Scolastico è affidata la competenza di richiedere il relativo finanziamento. Analogo riconoscimento è riservato anche al personale di quelle scuole individuate quali sedi di corsi di formazione per il personale A.T.A. che gestisce tale adempimento.
  12. Iniziative di progettazione e verifica delle attività di cui alla Direttiva del M.P.I. n. 133, trasmessa con C.M. n. 135 del 3/4/4996, per la realizzazione di attività complementari o integrative che favoriscano l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio senza oneri per le famiglie.
  13. Partecipazione del personale scolastico, che non sia esonerato dal servizio a commissioni o gruppi di lavoro formalmente istituti dall'Ufficio Scolastico Provinciale. All'USP – Ufficio Ruolo compete l'attestazione della quota orario di partecipazione a tali lavori.
  14. Progettazione e realizzazione di scambi di classi, gemellaggi, partenariato ed altre attività connesse all'educazione della multiculturalità e ai progetti dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.
  15. Attività di tutor da parte dei Dirigenti Scolastici e dei Responsabili Amministrativi nei confronti del personale assunto in prova. Ai Dirigenti Scolastici viene riconosciuto un compenso annuo lordo di L. 3.000.000, ai Responsabili Amministrativi di L. 1.950.000. I tutor saranno individuati dall'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) sulla base dei seguenti criteri:
  16. appartenenza allo stesso ordine di scuola;

  17. - titolarità in una scuola dello stesso distretto scolastico o comunque in una scuola viciniore

    - adeguata anzianità (almeno 5 anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza) e professionalità documentata (ad esempio titoli culturali, corsi di aggiornamento, ecc.).

    - riconosciuta capacità gestionale salvaguardando il criterio della rotazione.

  1. Si riconosce altresì il diritto di ogni scuola ad avanzare, con le modalità e secondo le procedure previste dal presente contratto, richieste di finanziamenti per attività o progetti su tematiche diverse da quelle sopra indicate, purché connessi con i propri obiettivi di istituto, ivi comprese attività finalizzate ad una ottimizzazione della programmazione educativa e del Piano delle attività didattico-educative d'istituto.
  2. Saranno privilegiate le richieste provenienti da "reti di scuole", sia in senso orizzontale che in senso verticale, al fine di costruire utile, sinergie professionali anche nell'ottica della comunità educativa.
  3. Una quota del Fondo Provinciale verrà destinata agli istituti professionali, a titolo di riequilibrio della spesa derivante dall'integrazione prevista dall'art. 70 comma 2 del CCNL (area approfondimento). Tale quota viene determinata nella misura del 10% del Fondo di Istituto attribuito a ciascuna scuola.

  4. Per il personale A.T.A. l'accesso al Fondo provinciale può realizzarsi anche per la partecipazione a progetti o per attività non necessariamente in eccedenza alle 36 ore settimanali di lavoro (art. 54 del CCNL) ma che risultino essere state idonee al conseguimento dell'obiettivo di migliore organizzazione dell'istituzione scolastica.

    Art. 5 – Modalità e tempi della presentazione dei progetti e nella gestione del Fondo d'Istituto

  1. Il progetto, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi, dovrà essere formalizzato dopo aver acquisito i pareri obbligatori degli Organismi interessati alla realizzazione del medesimo. Dovrà essere elemento iniziale dell'atto in argomento, un'articolata programmazione dell'attività: occorrerà poi inserire una verifica intermedia, al fine di integrare eventualmente i contenuti del progetto accompagnandola con una relazione elaborata e sottoscritta dal referente del progetto e controfirmata dal Dirigente Scolastico sui risultati ottenuti e, gli ulteriori risultanti ottenibili in caso di prosieguo dell'attività. Occorre inoltre evidenziare nel progetto la gestione del tempo, rappresenta in quantità oraria e desumibile da appositi registri, ovviamente numerati e vidimati dal Dirigente scolastico in ogni pagina al fine di retribuire le connesse attività aggiuntive previste dagli artt. 43 e 54 del CCNL e tabelle allegate.
  2. Fermo restando il contenuto del comma precedente, anche per quanto attiene, comunque , la gestione del Fondo d'Istituto si osserveranno le seguenti regole.

  3. Nell'ambito del Progetto di istituto e del relativo piano delle attività del personale (docente ed A.T.A.) sono individuati gli incarichi e le attività da finanziare con le risorse del fondo. L'attribuzione degli incarichi è disposta, a mezzo di comunicazione scritta, la quale, in premessa indicherà le relative delibere del Consiglio di circolo/istituto e del Consiglio dei docenti.

  4. Le delibere degli organi collegiali avranno cura di:
  5. elencare in modo puntuale le attività e le funzioni con gli obiettivi preposti;
  6. prevedere i tempi di svolgimento anche in termini di quantificazione oraria;
  7. quantificare le risorse finanziarie di regola in maniera proporzionale alla consistenza numerica dei vari profili professionali presenti nella scuola;
  8. prevedere strumenti di verifica e documentazione formale del lavoro svolto;
  9. riportare i nominativi del personale interessato alla effettuazione delle attività aggiuntive;
  10. individuare criteri, anche di priorità, nell'attribuzione dell'incarico, tali che venga assicurata trasparenza, equilibrio e imparzialità tenendo conto dei vari settori e specificità funzionali del personale.
  1. All'individuazione delle attività incentivabili per il personale A.T.A. retribuite a carico del fondo, provvede il D.S. su deliberazioni del Consiglio d'Istituto e sulla base delle proposte del Responsabile amministrativo e del personale riunito in assemblea e, comunque, nell'ambito della contrattazione decentrata su orario e organizzazione del lavoro.
  2. In particolare, per quanto attiene ai tempi è necessario che entro il primo bimestre dell'anno scolastico si acquisiscano le disponibilità del personale, si individuino le attività e funzioni da finanziare con le risorse del fondo e si attribuiscono i conseguenti incarichi. I pagamenti dovranno essere effettuati, avendo la disponibilità delle somme, immediatamente dopo, e comunque non oltre 30 giorni, la esecuzione dei compiti assegnati.
  3. Dell'attività relativa alla gestione del Fondo d'Istituto deve risultare formale documentazione costituente peraltro elemento di informazione ai sensi dell'art. 9 del CCNL, cui del resto, tutti gli interessati possono accedere. Va assicurata comunque la massima pubblicità di ogni atto relativo al Fondo d'Istituto come previsto nel successivo art. 10 del presente contratto.
  4. Ai sensi dell'art. 72 comma 2, degli artt. 7-8-9 e 16 del CCNL e dell'art. 10 del presente contratto va garantita ogni informazione preventiva e successiva al rappresentante sindacale provinciale o sul luogo di lavoro relativamente alla gestione del Fondo d'Istituto.

  5. Art. 6 – Progetti che coinvolgono personale di scuole diverse

    Nei casi di progetti che coinvolgono scuole diverse, l'Ufficio Scolastico Provinciale individuerà la scuola di riferimento, la quale provvederà anche alla richiesta dei fondi ed alla relativa liquidazione delle competenze spettanti a tutto il personale coinvolto nel progetto stesso.

    Art. 7 – Aggiornamento dei Dirigenti Scolastici

    Per l'anno scolastico 1995/1996, secondo l'intesa raggiunta tra le parti il 02/07/1997, sono state retribuite ai Dirigenti Scolastici le ore di aggiornamento fino ad un massimo di 50 ore.

    Per il pagamento delle attività di aggiornamento relative all'anno scolastico 1996/1997, viene utilizzata la somma di L. 402.700.272 pari ad un terzo di L. 1.208.100.817, che si ottiene dopo aver detratto dalle risorse del Fondo Provinciale le somme per la retribuzione delle indennità di direzione e di amministrazione previste dall'art. 75 e 76 del CCNL scuola, nella misura del 55% del Fondo Provinciale più le colmature necessarie prelevate dal 45% restante e superiore al 5% previsto come limite massimo.

    Per il 1997/1998, la somma di 1/3 da utilizzare è quella ottenuta seguendo quanto previsto dall'art. 7 del CCDN del 17/2/1997

    Pertanto le ore di aggiornamento a carico esclusivamente del fondo provinciale sono retribuite qualora effettivamente svolte oltre l'orario d'obbligo settimanale e secondo le modalità stabilire all'art. 28 comma 12 del CCNL.

    Lo svolgimento delle ore di aggiornamento oltre l'orario d'obbligo dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'interessato: copia di tale dichiarazione, unitamente all'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento, sarà inoltrata all'USP.

    Art. 8 – Comitato Tecnico Scientifico

  1. Si conviene che il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) di cui all'art. 71 comma 2 lett. b addetto alla valutazione dei progetti e alla ammissibilità dei medesimi al finanziamento, con la disponibilità finanziarie previste dallo stesso articolo, sia composto da dodici membri così individuati: due funzionari dell'Ufficio Scolastico Provinciale, due dirigenti scolastici, un docente per la scuola materna e due per la scuola elementare, due docenti per la scuola secondaria di 1° grado e due per quella di 2° grado, un dipendente A.T.A.
  2. Nell'ambito dei propri compiti di valutazione e di selezione dei progetti o attività il C.T.S. predispone ed invia alle scuole una scheda sintetica attraverso la quale ricavare informazioni quantitative e qualitative dei progetti o attività, individuandone gli obiettivi, le tematiche, le ricadute sull'attività della scuola, i modelli di monitoraggio e verifica che si intendono realizzare e di rilevazione dei flussi di spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale del 28/06/1996 e dal presente contratto.
  3. Il C.T.S. svolgerà periodico monitoraggio in ordine all'andamento dei progetti o attività finanziate e una analisi e valutazione complessiva dell'insieme delle attività svolte delle scuole distinte per ordine e grado, e verificando a consuntivo anche quantità di somme non spese con le connesse motivazioni.

  4. Il complesso dei dati analizzati sarà oggetto di una conferenza annuale aperta a tutti gli operatori scolastici e agli organi collegiali.

    In tale contesto l'Ufficio Scolastico Provinciale si attiverà nell'ambito del SIMPI per velocizzare lo scambio di informazioni,, nonché rendere possibili i tempi della citata conferenza annuale.

  5. Nell'ambito dei propri compiti di valutazione e selezione il C.T.S. darà risposte tempestive alle richieste sia che esse siano di pieno accoglimento e che lo siano parzialmente o che non lo siano. In questi ultimi due casi il C.T.S. espliciterà i motivi delle proprie scelte alle scuole interessate.

  6. Art. 9 – Economie – Fondo Provinciale 1997/1998

    Per l'anno scolastico 1997/1998 sarà disponibile la somma risultante da:

  7. somma non utilizzata al 31/12/1995 pari a L. 777.417.331
  8. somma non utilizzata al 31/08/1996 (8/12 E.F. 1996) pari a L. 217.888.518
  9. somma disponibile relativa all'a.s. 1996/1997 risultante dall'importo di L. 805.400.000 (2/3 di L. 1.208.100.817) detratte le spese previste dalle voci di cui all'art. 4 comma 2 lettere "o" e "q" comma 6 del presente contratto.

  10. La retribuzione delle attività previste dalle voci dell'art. 4 comma 2 lettere "o" e "q" oggetto di contrattazione una volta che l'Amministrazione abbia fornito i dati necessari.

    Per l'anno scolastico 1997/1998, le istituzioni scolastiche che hanno svolto attività o progetti di cui alle tematiche indicate all'art. 4 faranno pervenire le richieste di finanziamento corredate dal relativo progetto e dalla scheda sintetica, al CTS entro il 16/4/1998.

    L'USP dovrà rilevare tempestivamente, d'intesa con il CTS, le voci di spesa e le somme non spese, e non spendibili, comunque, non oltre il 20 ottobre di ciascun anno scolastico.

    Al termine dei propri lavori il CTS redige un rapporto sintetico che illustri i criteri utilizzati nella scelta dei progetti approvati e che contenga l'elenco dei progetti ammessi.

    Copia di tale rapporto viene trasmesso dall'USP alle OO.SS.

    Qualora residuassero, ulteriori somme del fondo provinciale, dopo i finanziamenti di progetti o attività di cui al presente contratto, la loro destinazione sarà oggetto di successiva contrattazione tra l'USP e le OO.SS. firmatarie del presente contratto.

    Art. 10 – Informazione e trasparenza

  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 comma 3, dall'art. 9 comma 2a) e comma 3b), dall'art. 54 ultimo comma e dall'art. 72 comma 2 del CCNL in tema di informazione preventiva e successiva, le OO.SS. hanno il diritto di informazione in tutte le fasi di costruzione e di attuazione degli adempimenti oggetto del presente contratto. L'accesso agli atti oggetto di valutazione e selezione dei progetti avverrà a conclusione dei lavori del C.T.S.
  2. Si conviene inoltre che, in coerenza con quanto previsto dal CCNL nei citati articoli e dalla L. 241/1990, e ad ulteriore specificazione dell'articolo 5 del presente contratto, ogni scuola affiggerà all'albo, entro il 5 novembre, oltre alle relative deliberazioni degli OO.CC., il prospetto analitico relativo al fondo di istituto, indicante i nominativi, le attività, gli impegni orari e gli importi preventivati. Entro il 30 settembre, sarà affisso all'albo il prospetto indicante le attività effettivamente svolte nell'anno scolastico precedente, i nominativi e gli impegni orari con i relativi importi corrisposti.
  3. Copia di tali prospetti sarà contestualmente, consegnata ai rappresentanti sindacali accreditati all'interno della scuola e, ove non presenti, a richiesta, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

  4. Art. 11 – Interpretazione autentica

  1. Qualora insorgono controversie sull'interpretazione autentica del presente contratto provinciale decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
  2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversia sin dall'inizio di validità dell'accordo e verrà portato a conoscenza di tutte le istituzioni scolastiche.

  3. Art. 12 – Conciliazione

    In ordine all'applicazione del presente contratto in caso di controversie nelle singole istituzioni scolastiche, su richiesta da parte del rappresentante delle OO.SS. provinciali, l'Ufficio Scolastico Provinciale convocherà le parti in causa entro 5 giorni per la procedura di conciliazione, che dovrà escludersi entro 15 giorni dalla convocazione ai sensi dell'art. 16 del CCNL e secondo le modalità indicate nel relativo articolo del contratto decentrato provinciale sulle relazioni sindacali.

    La Delegazione di Parte Pubblica: Il Provveditore agli Studi Paolo Norcia

    La Delegazione di parte sindacale: CGIL Scuola - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS - GILDA - UNICOBAS - ANP - CISAL - LASPATAS


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