PREMESSO :
che l’Amministrazione è impegnata a sollecitare le Regioni per l’attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche in tempi coerenti con l’applicazione del presente contratto;
che il presente contratto attua una significativa semplificazione delle procedure di mobilità, le parti si impegnano a realizzare, mediante specifiche sessioni di lavoro, una ulteriore semplificazione delle procedure stesse;
che l’organico funzionale, già realizzato nelle scuole materne ed elementari e dal corrente anno scolastico in via sperimentale nella scuola secondaria di primo e secondo grado, può trovare applicazione, anche in relazione agli esiti parlamentari della specifica norma contenuta nel collegato alla finanziaria, soltanto a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002, tenuto conto delle comuni riflessioni sul monitoraggio della predetta sperimentazione, salva la possibilità di estendere la sperimentazione nell’ anno scolastico 2000/2001;
che le parti si impegnano a realizzare un apposito momento di verifica dell’attuazione del contratto di lavoro in merito alla costituzione dell’anagrafe professionale del personale, finalizzata alla programmazione del fabbisogno di risorse professionali, all’attivazione della riconversione professionale e della formazione specifica del personale, volta a costituire un sistema di crediti professionali, spendibili anche ai fini della mobilità su posti per i quali sia richiesto il possesso di specifiche competenze;
per l'anno scolastico 2000-2001 il seguente contratto integrativo
TITOLO I - Disposizioni comuni al personale della scuola -
- ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
- ART. 2 - mobilita’ territoriale a domanda e d’ufficio – DESTINATARI
- ART. 3 -mobilita’ professionale – DESTINATARI
- direttori didattici e presidi di scuola secondaria di primo grado richiedenti il passaggio di presidenza nella Scuola Secondaria di II Grado, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti di scuola secondaria superiore;
gli insegnanti di scuola media
gli insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
il personale appartenente ai ruoli del personale educativo
il personale educativo;
il personale educativo;
gli insegnanti diplomati delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante laureato e viceversa;
gli insegnanti di scuola elementare
gli insegnanti di scuola media
gli insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati
2.Le specifiche disposizioni relative alla mobilità professionale delle diverse categorie del personale della scuola sono contenute nei corrispondenti titoli del presente contratto.
- ART.4 -fasi dei trasferimenti e dei passaggi
I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia (personale docente, educativo, ATA, dirigenti scolastici); mobilità professionale tra comuni della stessa provincia dei dirigenti scolastici, nei limiti del riassorbimento dell’eventuale soprannumero;
III
fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
- ART. 5 - rientri e restituzioni al ruolo di provenienza
-insegnanti utilizzati nelle attività di tirocinio presso le scuole magistrali statali, ai sensi e con gli effetti della O.M. N. 215 del 22/7/1988 e della O.M. N. 61 del 22/2/94 che (a seguito dell'esonero totale dal servizio sono privi della sede di titolarità), compiuto il quinquennio, cessino dalle predette attività; le medesime disposizioni si applicano agli insegnanti che cessano dalla utilizzazione nel corso del quinquennio per cause loro non imputabili;
-dirigenti scolastici che cessano dalla destinazione all'estero nel caso in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 10 D.P.R. 23/1/1967, n.215);
-docenti di scuola materna, elementare, di istruzione secondaria di I, II grado ed artistica e personale A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero - compresi i corsi previsti dalla ex legge numero 153/1971 e le scuole europee - che vengono restituiti al ruolo di provenienza (art. 647 del D.L.vo 297/94 - artt. 18 del T.U. 12/2/1940, n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.);
-docenti di istruzione secondaria di II grado, collocati fuori ruolo a disposizione del ministero della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 6.5.1923, n. 1054 presso la scuola militare "Nunziatella" di Napoli ;
-il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26 c. 8 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 che rientri nel ruolo di provenienza a decorrere dall’a.s. 2001/2002. Il predetto personale - che nell’anno scolastico 1999/2000 mantiene la propria titolarità – qualora receda anticipatamente dal collocamento fuori ruolo, deve esprimere la volontà del rientro in servizio all’ufficio scolastico provinciale di titolarità entro il 31 marzo 2000, al fine di rendere indisponibile la propria sede per i movimenti dell’a.s. 2000/2001.
- ART. 6 -sedi disponibili per le operazioni di mobilita’
b)Le direzioni didattiche, le presidenze, le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c)Le direzioni didattiche, le presidenze, le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale titolare.
- ART. 7 –trasferimenti annuali
- ART. 8 –effetti sulla mobilità dei piani di dimensionamento della rete scolastica
- ART. 9 -SISTEMA DELLE PRECEDENZE comuni
I)HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel
contesto della procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente
dal comune di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza
assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti
condizioni:
personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II)PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA
SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa direzione, presidenza, cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall’a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Tale
precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda
per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza
la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche
(comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A
tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita
casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo
o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché
compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente
parte dell’apposito allegato all’O.M. Nel caso di espressione di preferenza
sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione
scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata
prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella
preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui
appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono
della precedenza di cui al successivo punto IV).
L’adempimento
inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per
il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità
risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità
di servizio il cui facsimile é riportato nell’apposito allegato
all’O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento
alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio ed all’anno
in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato
ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale
da cui é stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita
casella del modulo-domanda, o di allegare la dichiarazione di cui sopra,
perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà
indicare il centro territoriale competente del distretto da cui é
stato trasferito nell'ultimo quinquennio.
Per
la scuola elementare, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza
in esame é assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale
il docente beneficiario della precedenza é stato trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio (1).
Nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma é parimenti
assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario
di detta precedenza é stato trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio(2).
L'utilizzazione
in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità
o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe
la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda,
in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola
di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene
nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto
in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o il
trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del
quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero
nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità
non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo
alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito
alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la
formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione
del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del
punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio,
qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria,
nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La
continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità
viene altresì riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito
d’ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale,
qualora l’interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo,
il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel
comune.
La
continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità,
del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va
considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della
domanda di passaggio.
III)PERSONALE
PORTATORE DI HANDICAP
Nel
contesto della procedure dei trasferimenti e nell’ambito di ciascuna delle
tre fasi viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico
che si trovi nella seguente condizione:
personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per
beneficiare delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato
nel successivo Art. 11 - Documentazione e Certificazioni.
IV)PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL
COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il
personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella
scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente
punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda
fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento
d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano
posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo
le apposite tabelle di viciniorità(3).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito
riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati
trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4),
il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità. Per
il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la
continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato,
con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5).
Alle
stesse condizioni tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito
in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa
del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato
trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre
disponibili nel comune.
Per
il personale trasferito d'ufficio o a domanda in altro comune in quanto
soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune
di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
V)ASSISTENZA
AL CONIUGE, ED AL FIGLIO IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL
FIGLIO UNICO AL GENITORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Nel
contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base
all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo
n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di minore con handicap
in situazione di gravità, ed al figlio unico o coniuge di persona
handicappata in situazione di gravità.
Il
personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia
della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per
la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti
effettivamente
convivente e domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che
abbia espresso come prima preferenza il predetto comune.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei
trasferimenti.
É
riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai
predetti soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una
preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La
particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve
avere carattere permanente.
Per
beneficiare della precedenza prevista dall’art.33 della legge n. 104/92
gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni
riportate nel successivo Art.11 - Documentazione e Certificazioni.
La
predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda
di trasferimento.
VI)PERSONALE
DISPONIBILE AD OPERARE NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
In base al disposto dell’art.11 comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto il 26.5.1999 il personale scolastico, disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici, ha diritto ad una precedenza nella mobilità territoriale ai fini dell’ingresso nelle predette scuole espresse puntualmente o tramite codice sintetico comprensivo di tali scuole.
Per fruire di tale precedenza il personale interessato dovrà contrassegnare l’apposita casella nel modulo domanda che indica la volontà di voler permanere, per la durata prevista dai progetti finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico e, comunque, per non meno di tre anni, nella scuole situate in zone a rischio.
Il suddetto
personale, ottenuta la sede richiesta, non potrà presentare per
un triennio alcuna domanda di movimento, a condizione che venga impiegato
in uno dei suddetti progetti finalizzati.
VII)PERSONALE
CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In
base al disposto dell'art. 1, 5° comma legge 10.3.1987, n. 100, dell'art.
10 secondo comma D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge
402/87 il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale
militare del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica
sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme,
ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla
precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima
preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale
é stato trasferito d'ufficio il coniuge, in mancanza di istituzioni
scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza é
loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini
del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti
nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza pertanto non si applica
alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per
fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita
casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo
art. 11.
I
beneficiari di tale precedenza possono presentare domanda di movimento
oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il
trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali
domande non potranno comunque essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente
previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di
scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo
tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge
trasferito, potranno essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità
aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VIII)PERSONALE
CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.L.
SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il
possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà
essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, modificata ed integrata
dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 (regolamento
di attuazione degli artt. 1,2,3 della legge n.127/97).
Punto III) - personale portatore di handicap;
Punto
V) - assistenza al coniuge, al figlio, ed al genitore (da parte del figlio
unico) in situazione di handicap
non
sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti
posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non
sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es.
soppressione della scuola, ecc.).
- ART. 10 - assistenza ai familiari in situazione di handicap
A decorrere dall’a.s. 2000/2001 il personale scolastico che intende assistere il familiare (parente o affine) ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCND sulla mobilità annuale.
_____________________
(1) Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati é condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima, al personale scolastico viene assegnata la titolarità che aveva al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato.
In particolare:
Il personale docente viene reintegrato nella scuola, circolo, istituto, posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, posto della D.O.P. o posto della D.O.S. in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell’anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico o dal Provveditore per l’individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d’ufficio, sempreché non abbia ottenuto quello a domanda.
Il personale A.T.A. viene reintegrato nella scuola, circolo didattico o istituto, in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il personale A.T.A. reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, nel caso in cui non abbia ottenuto quello a domanda.
_____________________
segue nota 1)
Tuttavia,
il personale che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento
condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione
della domanda di trasferimento, può chiedere al Provveditore agli
studi di essere assegnato, in via definitiva, dopo l’effettuazione delle
operazioni di mobilità, su una direzione, una presidenza, un posto
o cattedra eventualmente residuati, vacanti e disponibili, a conclusione
delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità
l’interessato viene assegnato, come già detto nella provincia di
provenienza.
Il
trasferimento ottenuto, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente
confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica
della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza
di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto di
seguito riportato.
Per
ottenere annualmente la conferma del trasferimento é necessario
che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di
presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della L. 15/68,
nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza
al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie
per usufruire della precedenza.
Si
precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla
conferma del trasferimento condizionato, qualora sia stato presentato un
certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere
presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione
di cui all’articolo 4 della legge n. 104/92, ove rilasciato, ovvero un’aggiornata
dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione
dell’accertamento definitivo.
La
sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non
confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità
relative allo stesso anno scolastico per il quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci
da parte degli interessati l’amministrazione provvede, salvo le sanzioni
previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare
il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità
di provenienza, sui posti della dotazione organica provinciale della provincia
di provenienza, ovvero sui posti della D.O.S. per i docenti di sostegno
della scuola secondaria di II grado, o in attesa di sede per i docenti
di sostegno della scuola secondaria di I grado. qualora invece le dichiarazioni
mendaci abbiano consentito la permanenza nell’istituto di titolarità
pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione
nella relativa graduatoria di istituto, il docente verrà assegnato
alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d’ufficio, il quale verrà
reintegrato sulla titolarità di provenienza.
- ART. 11 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l' A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale
accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo
da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990
n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale
e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato
di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione
del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della L. 104/92 e' necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte:
per le persone handicappate assistite (art. 33 comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge, debbono comprovare che l'handicappato non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi della legge 15/5/97 n. 127, modificata ed integrata dalla legge n. 191/98, nonché del D.P.R. n.403 del 20/10/98, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
Sara'
cura dei Provveditorati verificare che sui certificati medici redatti secondo
le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine
del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
Il coniuge ed il genitore che assistano il soggetto handicappato i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 9 dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
Nel
caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno
del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata
mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi
della legge n. 15/68.
Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento.
- ART. 12 –personale dirigente scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento
dl.vo 24.07.1996, n.434;
e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
- ART.13 -personale trasferito d'ufficio per incompatibilità
- ART. 14 - TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO e passaggi – DESTINATARI
istituti di scuola secondaria di secondo grado inclusi gli istituti di istruzione secondaria superiore (1) richiamati dall’art.2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (3).
- ART.15 - ordine di trattamento delle domande e modalità di assegnazione della sede
L’espressione
di preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia), riportate nel
B.U. della scuola secondaria superiore comporta, per i trasferimenti ed
i passaggi, che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente
per un qualsiasi istituto di II grado ovvero per un qualsiasi istituto
di istruzione secondaria superiore compreso nell’area territoriale indicata,
secondo l’ordine del B.U. delle scuole.
- ART.16 -fasi dei trasferimenti e dei passaggi
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase della mobilità territoriale intercomunale e professionale;
III fase
della mobilità territoriale e professionale interprovinciale;
L’ordine
delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze
alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato B al presente
contratto.
- ART.17 - unificazioni di direzioni e presidenze
-------------------------------
(1)Si definisce “singolo dimensionamento” l’insieme di istituzioni scolastiche che cedono (o acquisiscono) istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello stesso singolo dimensionamento.
TITOLO III - Sezione personale Docente -
- ART. 18 - DESTINATARI
-docenti soddisfatti nell’a.s. 2000/2001 sulla prima preferenza espressa attraverso un codice di tipo sintetico (provincia o distretto comprendente più comuni);
-docenti beneficiari di una delle precedenze di cui all’art. 9, titolo I, punti I), II) e III).
- CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI
-
- art. 19 - disposizioni generali sulle disponibilità per i movimenti
-attività di sostegno;
-corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali;
-dotazioni organiche provinciali nella scuola secondaria;
-posti per l’insegnamento della lingua straniera appartenenti all’organico funzionale di circolo della scuola elementare;
-posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola materna, elementare e media);
-posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).
Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico funzionale di circolo stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera -, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali.
Per la scuola elementare i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l’insegnamento della lingua straniera dell’organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua straniera(1).
L’organico funzionale di scuola materna ed elementare relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola materna sono utilizzabili i posti dell’organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L’organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole medie é richiedibile mediante l’indicazione del codice al quale é assegnato l’organico funzionale medesimo.
Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con l’esclusione della scuola materna ed elementare – e a quelli della D.O.S della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di titolarità.
- art. 20- scuola materna ed elementare -
- art. 21 - scuola secondaria di primo grado E secondo grado -
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 270/1982.
c)
numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli
anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti
i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente
coperti per nuova nomina (1)
- CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI -
- art. 22 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ai CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA ELEMENTARE E SECONDARIA DI I GRADO
- ART. 23 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.
2) in
caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate
in stretto ordine sequenziale:
le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
Ovviamente,
nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione
solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando
in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.
8.
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale
o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo
i su esposti criteri.
POSTI NELLE SCUOLE MEDIE
10.
Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole,
ai fini dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il
seguente ordine:
cattedre orario esterne stessa sede;
cattedre orario esterne fuori sede
tenendo
ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre
articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.
11.
All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al docente verrà assegnata
la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante
dall'elenco ufficiale.
12.
Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre
nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza
sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata
assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da
altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione
di tipo più specifico.
CATTEDRE ORARIO E CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO
corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- art. 24 - sezioni Associate e succursali
- art. 25 - modalità di assegnazione dei posti dell’organico funzionale di circolo ai docenti dellla scuola materna ed elementare.
- CAPO III - PERDENTI POSTO -
- art. 26 - individuazione soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica
I) Le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
II) Le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
I) Tutti i docenti titolari dei circoli che sono confluiti interamente nel nuovo circolo entreranno a far parte di tale circolo e formeranno un’unica graduatoria per l’individuazione del perdente posto.
II) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole materne confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole materne medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo di confluenza. Il Provveditore, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli in cui sono confluiti i plessi e le scuole materne. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprensiva sia dei docenti già facenti parte dell’organico funzionale del circolo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto.
Con la
cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I o
II grado e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello
stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti
titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi
istituti secondo le seguenti modalità.
Il Provveditore, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui é cessato il funzionamento non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 9 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
- art. 27 - individuazione perdenti posto della scuola MATERNA ED elementare -
- art. 28 - trattamento perdenti posto della scuola materna ed elementare -
- art. 29 - individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di i e II grado
A)
individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.
II)docenti
di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale
per l'insegnamento su cattedra, dall'anno scolastico o dagli anni scolastici
precedenti quello di cui al punto I).
Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare domanda di trasferimento o passaggio.
- art. 30 – trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di i e II grado ed artistica
a) docenti titolari sull' organico
sede degli istituti -
1)
in scuole del comune di titolarità (2);
2)
in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorità
di cui al precedente comma 8;
3)
su posti costituiti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territorialisecondo l'ordine pubblicato nel B.U.
delle scuole medie;
4)
su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo
contingente assegnato;
Relativamente
ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più
distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione
delle cattedre avviene nel seguente ordine:
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità.
In ciascuna
delle fasi predette il trasferimento sarà disposto nelle tre tipologie
per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione,
secondo il seguente ordine :
sostegno per minorati dell’udito
sostegno per minorati della vista.
b) docenti titolari su posti
di dotazione organica provinciale
- CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI -
- art. 31 - fasi dei trasferimenti e dei passaggi
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase
della mobilità professionale e territoriale interprovinciale
Per i
circoli didattici che comprendono plessi elementari o scuole materne ubicate
in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione
delle fasi dei trasferimenti é rappresentato dal comune dove ha
sede la direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra
plessi elementari é consentito solo per i posti di organico delle
scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella
materna il movimento tra le scuole é consentito solo per i posti
di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture
ospedaliere.
L’ordine delle operazioni derivante
dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti
è riportato in allegato C al presente TITOLO III .
- CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO
DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
- art. 32 - disposizioni generali
- art. 33 - insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola materna -
titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (2);
titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lvo n. 297/94 (2).
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all’ O.M. sulla mobilità.
----------------------
Sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.
- art. 34 - insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola elementare -
scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325 del D.l.vo n.297/94 (1).
scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art.325 del d.l.vo n. 297/94 (1).
classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8 del D.P.R. 31.10.75 n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal ministero della P.I. d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1).
scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell' art. 365 del d.l.vo n. 297/94.
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.
sostegno per minorati dell’udito
sostegno per minorati della vista.
-------------------
Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo.
- art. 35 - sostegno - scuola secondaria di i grado -
- art. 36 - sostegno - scuola secondaria di II grado -
1. E’ costituito, per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 della legge 104/92.
Il predetto contingente é ripartito in quattro aree disciplinari:
umanistica-linguistica-musicale;
tecnico-professionale-artistica;
psicomotoria,
2.
I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in
possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio
del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui
predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza
per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione
del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole
ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3.
Il movimento sarà disposto su posti del contingente provinciale
di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la classe
di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento,
ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda
di passaggio.
4.
I docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti
all’obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di titolarità.
I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno
della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio
nel grado di accesso. Ai fini del computo del quinquennio é calcolato
l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque,
ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli
alunni handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono
richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio
di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito
della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno.
Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di
permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi
di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi
di concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale
gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento
per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o
di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.
- art. 37 - servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie
- art. 38 - servizio presso i corsi per adulti
- CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE -
- art. 39 - passaggi fra ruoli diversi della scuola elementare
- CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA
-
- art. 40 - aggregazione di classi di concorso
Ambito 1
-25/A Disegno e storia dell’arte
-28/A
Educazione artistica
Ambito 2
-29/A Educazione fisica II grado
-30/A
Educazione fisica I grado
Ambito 3
-31/A Educazione musicale II grado
-32/A
Educazione musicale I grado
Ambito 4
-43/A Ital., storia, educ. civica nella media
-50/A
Materie letterarie negli istituti II grado
Ambito 5
-45/A Lingua straniera
-46/A
Lingue e civiltà straniere
Ambito 8:
per i
docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A é
previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica
nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 il
passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.
8/C esercitazioni di circolazione aerea.
12/C esercitazioni di modellismo
16/C esercitazioni di tecnologia ceramica
34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica
40/C laboratorio per le industrie ceramiche
14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole
10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti
22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl.
23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron.
35/C lab. di tecnica microbiologica
27/C lab. di elettrotecnica
29/C lab. di fisica e fisica appl.
31/C lab. di informatica industriale
42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat.
51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar
52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito 6:
per i
docenti titolari della classe di concorso 75/A “Datt., stenogr., tratt.
testi e dati” è previsto il passaggio di cattedra alla classe di
concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle graduatorie,
definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A
alla 76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto
di precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso
posto nel quinquennio precedente.
Il termine
ultimo per le domande di passaggio relative alle classi di concorso appartenenti
agli ambiti riportati nel presente comma 3 viene stabilito dall’O.M. sulla
mobilità del personale della scuola - compatibilmente con le esigenze
operative - in modo tale da poter accogliere il maggior numero di domande
dopo la conclusione dei corsi.
- art. 41 - passaggi di cattedra della scuola media
- art. 42 - passaggi di cattedra e fra ruoli diversi nella scuola secondaria di II grado
-frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 2 lettera B del D.M. 231/94 conseguente all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per passaggio.
- art. 43 - passaggi ai ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di i e II grado ed artistica da altro ordine e grado.
TITOLO IV - Sezione personale Educativo -
- ART. 44 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le disposizioni contenute
nel C.C.N.D. sulla mobilità del personale docente si applicano,
per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Nei convitti maschili, nei
convitti maschili annessi e nei convitti maschili per sordi è ammesso
il trasferimento del personale appartenente ai ruoli degli istitutori.
È richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Negli educandati femminili
dello stato, nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi
è ammesso il trasferimento del personale appartenente ai ruoli delle
istitutrici. È richiesto il possesso della specializzazione ove
prescritta.
4. Qualora nelle predette istituzioni
maschili sia presente la semiconvittualità femminile, è ammesso,
altresì, il trasferimento del personale appartenente ai ruoli delle
istitutrici sempre che, in relazione a detta semiconvittualità ,
si determini la formazione di posti di organico disponibili.
5. Reciprocamente negli educandati
femminili dello stato, nei convitti femminili e nei convitti femminili
per sordi è ammesso, oltre al trasferimento del personale appartenente
ai ruoli delle istitutrici, il trasferimento del personale appartenente
ai ruoli degli istitutori, qualora in presenza di semiconvittualità
maschile, si determini la formazione di posti di organico disponibili.
6. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli articoli 39 e 43 del presente contratto.
- art. 45 -destinatari
1. Gli istitutori di ruolo
possono chiedere il trasferimento sia per le istituzioni educative maschili
sia per i posti di organico maschile istituiti presso le istituzioni educative
femminili; parimenti le istitutrici possono chiedere il trasferimento sia
per le istituzioni educative femminili sia per i posti di organico femminile
istituiti presso le istituzioni educative maschili. Il trasferimento può
essere chiesto per non più di tre provincie oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere,
a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più
di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande
quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite
dall’O.M. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità
non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento
ad altra provincia.
3. In caso di presentazione
di più domande di trasferimento prevale il tipo di movimento richiesto
prioritariamente.
4. Gli istitutori di ruolo
che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità
possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle
presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare
ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità
ai sensi dell'art. 467 del D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali
sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione
dell'art.468 del D.Lvo n.297/94. Il Provveditore effettua un controllo
delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso
circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio
scolastico provinciale a norma dell'art.469 del D.Lvo n. 297/94.
6. Le domande prodotte oltre
i termini stabiliti ovvero che non contengano tutti i dati richiesti dall'apposito
modulo non saranno prese in considerazione.
7. Se vengono consegnate a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
- art. 46 -individuazione degli istitutori perdenti posto
1. Qualora, a seguito della
revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità
di procedere alla soppressione di posto in organico, il Provveditore agli
studi predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno
scolastico e ne dà immediata comunicazione ai capi d'istituto interessati
perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari
nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione
all'albo della direzione.
2. In caso di trasformazione
del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione
di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di apposita
graduatoria.
3. L'individuazione dei soprannumerari
sarà effettuata distintamente per i ruoli degli istitutori e per
i ruoli delle istitutrici. Pertanto la contrazione di organico relativa
ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale
disponibilità sull'altra tipologia.
4. Il capo d'istituto competente,
provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica
- alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie
relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni.
Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in
considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti
d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati
, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della
legge n. 15 del 4/1/1968. Il capo d'istituto formulerà le predette
graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli
in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria
per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti
di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in
considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge
che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande
di trasferimento. negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata
la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti
di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà
essere formulata a cura del capo d'istituto. Qualora l'interessato non
abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini
della formazione della graduatoria di cui sopra, il capo d'istituto provvederà
d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti
in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata
in base alla maggiore età anagrafica.
5. Avverso le suddette graduatorie
gli istitutori interessati potranno presentare, entro 10 giorni dalla loro
pubblicazione, motivato reclamo al capo d'istituto.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il capo d'istituto entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno
essere immediatamente comunicate
al Provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati
come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione
nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare
riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione all'albo delle graduatorie -del modulo domanda di trasferimento
compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso
in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda
di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente
comma sostituisce integralmente quella precedente.
8. La graduatoria degli istitutori
titolari nella provincia è pubblicata all'albo del Provveditorato
agli studi in data stabilita con apposita circolare Provveditoriale che
tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno
la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre
eventuale motivato reclamo al Provveditore, il quale nei 5 giorni successivi
provvede alle eventuali rettifiche.
- art. 47 - determinazione delle disponibilità per i trasferimenti
1. Il prospetto dell' organico
dei posti che si presumono vacanti deve essere determinato con riferimento
ai criteri stabiliti dall'art. 446 del D.Lvo 297/94. I Provveditori agli
studi avranno successivamente cura di controllare la corrispondenza dei
posti come sopra individuati con i dati dell'apposito provvedimento di
variazione dell'organico. Ai fini della determinazione delle disponibilità
per i movimenti si dovrà tenere conto delle vacanze determinatesi
a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni,
collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema
informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. I Provveditori agli studi
daranno comunicazione, entro la data prevista nell’O.M., di tali disponibilità
a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche
di Aosta e Bolzano. Ciascun Provveditorato, ricevuti i dati relativi alle
altre provincie, ne curerà l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente
a quelli relativi alla propria.
3. Sono utilizzabili ai fini
del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni
organiche determinate dai Provveditori agli studi. I posti di cui al presente
comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico
di diritto stabilito con apposito provvedimento e valido per l'a.s. dal
quale decorrono i movimenti medesimi.
4. Non sono considerati disponibili
i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti
disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale
educativo.
5. Non sono considerati disponibili
i posti la cui vacanza non stata trasmessa ai Provveditorati agli studi
entro i termini di cui al precedente comma secondo.
6. I posti di cui ai precedenti
commi 4 e 5 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione
definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo
e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto
è limitato ad un solo anno scolastico.
-art. 48 -passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori
1. Gli istitutori dei convitti
per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio
nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto
disposto dall'art. 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali
ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio
nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali
ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali
passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti
ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei
ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di
cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione
bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi
di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità
all'apposito modello (allegato b) - al Provveditorato agli studi della
provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal
precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio
può essere presentata, a pena di nullità, per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli
istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo
del Provveditorato alla data prevista dall’O.M..
- art. 49 -modalità e termini di presentazione delle domande di passaggio di ruolo
1. La domanda di passaggio
di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e per non più di
tre provincie.
2. La domanda, redatta in conformità
dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste
e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti
dal precedente art. 45 e dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori
termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi
non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce,
revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell’appositaO.M.
Sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni
contenute nell’O.M. Per quanto attiene alla documentazione delle domande.
TITOLO V – Sezione personale a.t.a.
- ART. 50 -destinatari
personale soddisfatto nell’a.s. 2000/2001 sulla prima preferenza espressa attraverso un codice di tipo sintetico (provincia o distretto comprendente più comuni);
personale beneficiario di una delle precedenze di cui all’art. 9, titolo I.
- art. 51 - APPLICAZIONE L. 124/99 ART. 8 –TRASFERIMENTO PERSONALE A.T.A. DI RUOLO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO
1.
Al personale di ruolo transitato dagli Enti Locali viene attribuita, per
effetto del D.M. N. 184/99 emanato in applicazione dell’Art 8, comma 2
della L.124/99, in prima applicazione, per l’a.s. 1999/2000, la titolarità
nell’istituzione scolastica di servizio alla data del 1/1/2000 nel profilo
e area di appartenenza ove disponibile.
- CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI -
- art. 52 - posti disponibili
1) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni di stato giuridico del personale, le quali dovranno essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti;
2) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
3)
i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione
sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle
apposite disposizioni ministeriali.
2.
Saranno utilizzati anche i posti che si renderanno disponibili per effetto
del movimento provinciale e interprovinciale, nonché per effetto
della mobilità professionale. L'elenco dei posti disponibili deve
essere pubblicato all'albo del Provveditorato entro il termine previsto
dall’O.M. sui trasferimenti.
3.
L'individuazione delle disponibilità dei posti di assistente tecnico
comporta la necessità che siano acquisite, sulla base delle relative
dotazioni organiche, le eventuali nuove situazioni dei posti in questione.
4.
Pertanto, nei casi in cui, ai sensi dell'ordinanza ministeriale concernente
la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario, sia stato deliberato in ordine all'organico degli assistenti
tecnici (proposte di aumento, di diminuzione, di nuovi accorpamenti) i
dirigenti scolastici devono, non appena sia stata data loro notifica delle
nuove dotazioni organiche, comunicare al Provveditore agli studi la eventuale
nuova dettagliata situazione dei posti di assistente tecnico, con le puntuali
aggregazioni dei nominativi del personale di ruolo che vi è assegnato
con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di
trasferimento.
5.
Ove la nuova situazione di aggregazione tra posti e personale comporti
l'individuazione di situazioni di soprannumerarietà, la comunicazione
di cui al precedente comma va effettuata contestualmente alla comunicazione
ai Provveditori agli studi dei nominativi dei soprannumerari.
6. Sono disponibili ai fini dei trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale i posti rilevati in organico alla data di inizio delle operazioni di mobilità, previa detrazione dei posti corrispondenti:
agli accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (l.482 del 2.4.1968).
- CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI -
- art. 53 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase intercomunale dei trasferimenti;
III fase
della mobilità professionale e territoriale interprovinciale.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
- CAPO III - PERDENTI POSTO -
-art. 54 - dimensionamento della rete scolastica responsabili amministrativi/ DIRETTORI DeI SERVIZI generali ed amministrativi individuazione del personale soprannumerario
-Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
B) Infine il Provveditore agli studi invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento.
- art. 56 - personale soprannumerario sull'organico provinciale nell’anno in corso
- art. 57 - mobilità professionale e riconversione del personale
- art. 58 - trasferimenti del personale A.T.A.dal ruolo nazionale di accademie e conservatori al corrispondente ruolo provinciale
- art. 59 - sezioni associate (ex sezioni staccate o coordinate)
- capo v - assistenti tecnici -
- art. 60 - assistenti tecnici
1.
Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale
di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto.
Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da
un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché
sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale
richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di
sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero.
Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi
i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), verranno
disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa
area professionale. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti
tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto
nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali
e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6 parte comune del
presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra
gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda
relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei
relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori.
Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono
esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità;
in tale caso il trasferimento sarà disposto con precedenza rispetto
ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più
aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali saranno considerate
per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e,
nell'ambito della singola area professionale, i laboratori verranno assegnati
secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2.
I titoli di studio (di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 26 maggio 1999)
codificati sono quelli rilasciati dai vari istituti interessati a detto
personale.
3.
I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali
sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.
4.
Devono essere considerati equipollenti:
5.
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" (codice h07)
e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area
meccanica (codice ar01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso
del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei
titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6.
Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici:
rrc5 - rrg7 - rrg8 - rrg9 - rr84, per accedere ad uno dei laboratori compresi
nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie
a vapore" (codice ar05), dovrà, altresì, essere in possesso
del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato
del lavoro" (codice rrga).
7.
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice i32),
appartenente all'area meccanica (codice ar01), possono accedere gli assistenti
tecnici in possesso della prescritta patente di guida "d", accompagnata
da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei
titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
allegati
Tabelle di valutazione del personale dirigente scolastico
ALLEGATO A - TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO
A) |
Per
ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (1) (2)
|
Punti 6 |
A1) |
per
ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti
a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione
giuridica della nomina nell’attuale ruolo(1)
|
Punti 6 |
A2) |
per
ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso
da quello di attuale titolarità (2)
|
Punti 3 |
A3) |
per ogni anno di servizio
effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità
in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (3)
|
Punti 6 |
B) |
per
il servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità
negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità
(4) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il
trasferimento a domanda)
|
Punti 6 |
B1) |
per
ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella scuola di
attuale titolarità senza soluzione di continuità (4) (in
aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il trasferimento
d’ufficio)
entro il quinquennio oltre il quinquennio |
Punti 2 Punti 3 |
C) |
per
ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione
di continuità, nella scuola di attuale titolarità (4) oltre
il triennio (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido
solo per il trasferimento a domanda)
oltre il triennio oltre il quinquennio |
Punti 2 Punti 3 |
C1) |
per
ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella sede di
attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in
aggiunta a quello previsto dalla lettera A) (valido solo per il trasferimento
d’ufficio)
|
Punti 1 |
II Esigenze di famiglia (6):
A) |
Per
ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di presidi o direttori didattici
senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato
dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
|
Punti 6 |
B) |
Per
ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
|
Punti 4 |
C) |
Per
ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato
il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio di età superiore
ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia
causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro
|
Punti 3 |
D) |
Per la cura e l’assistenza
dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero
del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro,
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
|
Punti 6 |
III Titoli:
A) |
per
ogni inclusione nella graduatoria di merito (10) di pubblici concorsi ordinari
per l’accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa
l’inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all’attuale nomina e,
comunque, fino ad un massimo di.punti 12;
|
Punti 6 |
A1) |
per
ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari
per l’accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola (10) e, comunque,
fino ad un massimo di punti 8;
|
Punti 4 |
B) |
per
ogni qualifica di ottimo nell’ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza
(11)
|
Punti 1 |
C) |
per ogni laurea oltre il
titolo di studio utilizzato per l’accesso all’attuale ruolo (13)
|
Punti 3 |
D) |
per ogni diploma di specializzazione
conseguito in corsi post-universitari, ove la specializzazione sia prevista
dagli statuti ovvero dal D.P.R N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt.
4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione
o nell’ambito delle scienze dell’amministrazione o dell’organizzazione
delle istituzioni scolastiche (12) (13)
|
Punti 3 |
E) |
per ogni diploma universitario
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso
al ruolo di appartenenza (13)
|
Punti 1,5 |
F) |
per
ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore
ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla
legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle
scienze dell’educazione o nell’ambito delle scienze dell’amministrazione
o dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche (13)
(è valutabile solo un corso per ogni anno accademico) |
Punti 0,5 |
G) |
per
ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425
e al d.p.r. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione
(fino ad un massimo di: punti 5) |
Punti 1 |
NOTE ALLEGATO A
Ai fini della validità
della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge
127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16
giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della
pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni,
nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
3)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle
piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo richiesto
– salvo le assenze per gravidanza e puerperio e per il servizio militare
di leva o per il sostitutivo servizio civile – per la valutazione dell’anno
scolastico. Per piccole isole s’intendono tutte le isole eccetto la Sicilia
e la Sardegna.
5)
Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica
e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono
per il periodo considerato. Non va valutato l’anno scolastico in corso
al momento della presentazione della domanda. Per sede si intende comune.
Il punteggio di cui alla presente lettera C) non si cumula, per lo stesso
anno scolastico considerato, con quello previsto dalla lettera B).
7)
Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione
che essi, alla data di emanazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente
con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona
alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato
anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68
nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento
al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data
di emanazione dell’ordinanza. Dovrà, inoltre, essere allegata una
dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 dalla
quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e
la persona cui intende ricongiungersi. I punteggi per le esigenze di famiglia
di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro. Il punteggio
di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza
del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal
caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune
più vicino, con posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità,
purché comprese tra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà
attribuito sempre per il solo predetto comune viciniore, anche nel caso
in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale che lo comprenda.
b)
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente
in un istituto di cura;
b)
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative
presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza
nella sede dell’istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, d.p.r. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato d.p.r. N. 309/1990.
Con dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 N. 15, può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. La mancata precisazione della decorrenza dell’iscrizione anagrafica sul certificato o l’omessa presentazione di cui sopra, esclude l’attribuzione del punteggio. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.
L’interessato
dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio,
il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo
nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità
non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
allegato B - ordine delle operazioni
1.
Le operazioni di trasferimento e di passaggio saranno disposte nel seguente
ordine:
I°
Fase
|
trasferimenti a domanda
nelle istituzioni scolastiche derivanti dall’applicazione del piano di
dimensionamento di cui all’art. 17 del presente contratto
|
|
trasferimenti a domanda
nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari delle
precedenze di cui all’art. 9 comma 1 punto I), del presente contratto,
indipendentemente dal comune di provenienza.
|
|
trasferimenti a domanda
nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari delle
precedenze di cui all’art. 9 comma 1 punto II), del presente contratto.
|
|
trasferimenti a domanda
nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari delle
precedenze di cui all’art. 9 comma 1 punto III)-1), del presente contratto.
|
|
trasferimenti a domanda
nell'ambito dello stesso comune (1); nell’ambito di tale operazione si
applica la precedenza di cui al punto VI) di cui all’art. 9, comma 1 –
titolo I – del presente contratto
|
|
Trasferimenti
a domanda dei direttori o presidi trasferiti d'ufficio (o rimasti in esubero
sulla regione) in qualità di perdenti posto, nel comune da cui sono
stati trasferiti d'ufficio nell'anno scolastico o negli anni scolastici
precedenti di cui all’ art. 9
comma 1 punto IV) del presente contratto |
|
trasferimenti d'ufficio
nel comune dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto
domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse, beneficiari delle precedenze di cui all’art.
9 comma 1 lettere I) , III) , V) secondo l'ordine ivi indicato
|
|
trasferimenti d'ufficio
nel comune dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto
domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse.
|
II°
Fase
|
trasferimenti d'ufficio
in altro comune, nell’ambito della provincia, dei direttori o presidi perdenti
posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non
sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato
posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 7), beneficiari
delle precedenze di cui all’art. 9 comma 1 lettere I) , III) e V) secondo
l'ordine ivi indicato.
|
|
trasferimenti d'ufficio
in altro comune, nell’ambito della provincia dei direttori o presidi perdenti
posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non
sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato
posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 8).
|
|
Trasferimenti a domanda
dei direttori o presidi in altro comune nell’ambito della provincia di
appartenenza, beneficiari della precedenza di cui all’ art. 9 comma 1 lettere
III) , V) , VI) , VII) , secondo l'ordine ivi indicato
|
|
trasferimenti a domanda
dei direttori o presidi in altro comune nell’ambito della provincia di
appartenenza (1)
|
|
passaggi di presidenza
nell’ambito della provincia di appartenenza dei direttori e presidi beneficiari
della precedenza di cui all’ art. 9 comma 1 lettere I)
|
|
passaggi di presidenza
nell’ambito della provincia di appartenenza nei limiti del soprannumero
|
III°
Fase
|
trasferimenti d'ufficio
in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell’ambito
della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle
operazioni di cui ai precedenti punti 7) e 9), beneficiari delle precedenze
di cui all’art. 9 comma 1 lettere I) , III) e V) secondo l'ordine ivi indicato.
|
|
trasferimenti d'ufficio
in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell’ambito
della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti
per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle
operazioni di cui ai precedenti punti 8) e 10).
|
|
trasferimenti a domanda
dei direttori o presidi in comuni di altra provincia, rispetto a quella
di appartenenza, nell’ambito della stessa regione, beneficiari della precedenza
di cui all’ art. 9 comma 1 I) , III) , V) , VI) , VII) , VIII) secondo
l'ordine ivi indicato
|
|
Trasferimenti a domanda
dei direttori o presidi in comuni di altra provincia, rispetto a quella
di appartenenza nell’ambito della stessa regione(1)
|
|
passaggi di presidenza
nell’ambito della stessa regione, dei direttori e presidi beneficiari della
precedenza di cui all’ art. 9 comma 1 lettere I)
|
|
passaggi di presidenza
nell’ambito della stessa regione
|
|
Trasferimenti a domanda
dei direttori o presidi in comune di altra regione, beneficiari della precedenza
di cui all’art. 9 comma 1 I) , III) , V) , VI) , VII) , VIII) secondo l'ordine
ivi indicato
|
|
trasferimenti a domanda
dei direttori o presidi in comune di altra regione (1)
|
|
passaggi di presidenza
dei presidi beneficiari della precedenza di cui all’ art. 9 comma 1 lettere
I) del presente contratto in comune di altra regione.
|
|
passaggi di presidenza
in comune di altra regione
|
Visto il comma 1 dell’art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nell’ambito di ciascuna delle operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda verrà assegnata una precedenza alle sole preferenze puntuali relative alla fascia di appartenenza ed alla tipologia di presidenza (o direzione) di attuale titolarità del dirigente aspirante al trasferimento.
I passaggi
del personale direttivo di scuola Elementare e scuola secondaria di I Grado
ad una presidenza della scuola secondaria superiore vengono disposti secondo
il seguente ordine:
dirigenti scolastici in possesso della laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori
-----------------
Tabelle di valutazione del personale docente
ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI
E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE -
A1)trasferimenti
a domanda tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua inglese,
lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo di
titolarità.(0)
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III)-1) dell’art. 9 - TITOLO I del presente contratto;
trasferimenti a domanda in sede (3); nel corso di questa operazione, limitatamente alle preferenze relative alle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici, viene assegnata la precedenza al personale di cui al punto VI) dell’art. 9 del TITOLO I del presente contratto;
trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4)(5), beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell’art. 9 - TITOLO I del presente contratto;
trasferimenti, d'ufficio, nell’ambito del comune di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.
- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto;
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto;
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto;
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VII) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto;
trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1);
Nella scuola secondaria di I Grado i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E), F), non possono essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in organico.
Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale.
trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti operazioni.
I
trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui
al punto I) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto, per quanto
previsto alla lettera A) della prima fase, avvengono nel corso di quest’ultima,
indipendentemente dal comune di provenienza.
- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 9 – TITOLO I - del presente contratto;
passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare; passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all'art. 2 lettera B del D.M. 231/94
passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare; passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che abbiano frequentato i corsi di riconversione professionale di cui all'art. 2 lettera B del D.M. 231/94
passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza
passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
2) I trasferimenti interprovinciali e le operazioni di mobilità professionale interprovinciale , sono effettuati sulle disponibilità destinate alla terza fase residuate dopo le operazioni di cui al precedente punto 1) del presente comma, secondo l’ordine di seguito riportato:
trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie;
trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto;
trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 9 – TITOLO I – del presente contratto
trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 9 – TITOLO I - del presente contratto;
trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 9 – TITOLO I - del presente contratto;
trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 9 – TITOLO I - del presente contratto;
trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;
passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art. 9, titolo I).
passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare;
passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE
i - anzianità
di servizio:
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A |
|
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |
|
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) |
|
B3) (valido solo per
la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente
prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio
di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
se il servizio é prestato
nell'ambito del plesso di titolarità …………………….
|
Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis)) |
|
per ogni anno di servizio
di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di
attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A), A1), B), B1), B2), B3)
oltre il triennio…………………………………………………………………. oltre il quinquennio…………………………………………………………….. |
Punti 3 |
C1) per la sola scuola
elementare:
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)……………….
|
Punti 3 |
D)
a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità
per l’a.s. 2000/2001, non presentano domanda di trasferimento o passaggio,
viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo di ……………………….
(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo) |
Punti 10
|
II
- esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo di esigenza | Punteggio |
A)
per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge
o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale,
per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
|
|
B)
per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
|
|
C)
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato
il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8)
e (9)
|
|
D)
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente
inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(9)
|
|
III - titoli
generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
A)
per ogni promozione di merito distinto
|
|
B)
per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli,
per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche
(10)
|
|
C)
per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90
(artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione
e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma ………………………………………………… |
|
D)
per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
|
|
E)
per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore
ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla
legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate
dal docente
-- per ogni corso…………………………………………………… (é valutabile un solo corso per ogni anno accademico) |
|
F)
per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio
di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre
al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
………………………………………………
|
|
G)
per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”
|
|
H)
) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione
linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero,
con la collaborazione dei Provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università
………………………..
|
|
i
titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche comulabili tra di loro,
sono valutati fino ad un massimo di ……………………………………………
|
|
I)
per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425
e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione
o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività
svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame…………………………..…….
(fino ad un massimo di 5 punti). |
|
B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE
i - anzianità
di servizio:
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A |
|
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |
|
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) |
|
B3) (valido solo per
la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente
prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio
di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
se il servizio é prestato
nell'ambito del plesso di titolarità …………………….
|
Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5 bis)) |
|
per ogni anno di servizio
di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di
attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A), A1), B), B1), B2), B3)
oltre il triennio…………………………………………………………………. oltre il quinquennio…………………………………………………………….. |
Punti 3 |
C1) per la sola scuola
elementare:
per il servizio di ruolo
effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità,
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)……………….
|
Punti 1,5
Punti 3 |
a coloro che, per un triennio,
a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, non
presentano domanda di trasferimento o passaggio, viene riconosciuto, una
tantum, un punteggio aggiuntivo di ……………………….
(tale punteggio viene riconosciuto
anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari;
la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità
fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo)
|
Punti 10 |
II - titoli
generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
A)
per ogni promozione di merito distinto
|
|
B)
per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli,
per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche
(10)……………………………………………………………………….
B1)
per ulteriori concorsi pubblici per accesso ai ruoli di livello pari o
superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al punto B),
per ogni concorso ………………………………………………………………….
|
Punti 12
Punti 6 |
C)
per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90
(artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione
e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
-
per ogni diploma …………………………………………………
|
Punti 5 |
D)
per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
|
Punti 3 |
E)
per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore
ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla
legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi
gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate
dal docente
--
per ogni corso…………………………………………………… (é valutabile un solo corso
per ogni anno accademico)
|
Punti 1 |
F)
per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio
di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre
al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
………………………………………………
|
Punti 5 |
G)
per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”
|
|
H)
) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione
linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero,
con la collaborazione dei Provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università
………………………..
|
Punti 1 |
I)
per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425
e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione
o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività
svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che svolge l’esame……………………………..…….
(fino
ad un massimo di 5 punti).
|
Punti 1 |
L)
CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo
non inferiore 180 gg) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe
di concorso per cui è richiesto il passaggio ……………………………………………………..……….
|
Punti 3 |
NOTE
COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI
DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA.
valutazione
delle anzianità di servizio
L’anzianità' di servizio
di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata
dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico
modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con
certificato di servizio.
L'anzianità di servizio
di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza;
per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio
é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati
in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e
per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità
derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza
anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla
lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio
non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato
servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio
in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera
A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo
unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente
prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché
nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a
norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla
lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo
di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo
diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili)
per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza.
Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato
nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati
nella scuola elementare. L’anzianità di cui alla lettera B) comprende
anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso
quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli
artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità
per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto
titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si
rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile,
può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di
impiego).
Per gli insegnanti di educazione
fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso
del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento
anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94
n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
Oltre che per i docenti delle
scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio
di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato,
i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche
se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano
ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Nel caso di servizio prestato
in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola
secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola
secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio
prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é
integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse
tabelle.
Il servizio di ruolo o non
di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole
isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione
del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva
o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto
sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò
non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in
quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle
modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante
da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni
( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non
a 24.
Qualora il docente abbia usufruito
di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo
di cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà
attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato
abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario
l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito
alcun punteggio.
Al personale docente di ruolo
che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476,
i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario
di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297
- da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti
stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il
periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio
di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio
(Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo
- del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene
tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo
straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato
ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità
del servizio nella stessa scuola.
Ai
fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto
disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla
legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal
ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle
certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento
di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
Per
ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo
di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato
o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora
il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali
o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS,
il punteggio é raddoppiato.
Relativamente
ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola
unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi
della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione
del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va
valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti
appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria
di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati
e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei
artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti
diplomati.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale).
Da
tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma
12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza
di cui all’art. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio
nell’ultimo quinquennio – del presente contratto.
Il
punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo
di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità
é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio
validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo
esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve
essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza
e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio
civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni,
di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio
Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza
di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei
presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc.
Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione
o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla
scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità
ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa
al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la
continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente
in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento
del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun
anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di
precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce
la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle
operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la
propria titolarità.
Si
precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione
della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario
da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il
medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga
individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella
scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l’attenzione
sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l’individuazione
del soprannumerario nell’istituto, sia per il trasferimento d’ufficio;
detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto
di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente
beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle
condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia
attualmente titolare su posti DOP.
La
continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità,
del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va
considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della
domanda di passaggio.
Qualora,
scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro
nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità
didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla
scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio
in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello
di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma
dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio,
sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità,
ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua
straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai
docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio
nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n.
323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio
in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai
sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi
da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata
interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità
la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva
inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi
non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento
annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale
soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo,
il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il
punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la
scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono
per il periodo considerato.
Il
punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio
del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione
secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì
prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non
va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della
domanda.
(5 bis)
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario
ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità didattica
nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione
di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3)
-
entro il quinquennio ................................................……………
- oltre il quinquennio …………………………………………….
|
Punti 2 Punti 3 |
Sempre
ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario
ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità
di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione
di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3) ………………………………………………………………
|
Punti 1 |
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera
D) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto
dalla lettera C).
(6) Il
punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione
che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente
con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La
residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere
documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta
ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando
si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei
tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni
di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito
della stessa sede.
(7) Ai fini
della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario,
le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di
non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità,
sono valutate nella seguente maniera:
Il
punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni
di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) L’età
è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro
il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La
valutazione é attribuita nei seguenti casi:
I
concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da
considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A
norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito
con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione
fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con
D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola
secondaria di primo grado.
Sono
ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione
o dell’idoneità.
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi per
il personale A.T.A.
allegato E - tabella dei trasferimenti a domanda E d’ufficio
II Esigenze di famiglia (4ter)
(5) (5 bis) :
A) |
per
ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale
senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato
dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai
figli (6)
|
Punti 24 |
B) |
per
ogni figlio di età da zero a sei anni (7)
|
Punti 16 |
C) |
per
ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato
il diciottesimo anno di età (7) ovvero per ogni figlio maggiorenne
che risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti 12 |
D) |
per la cura e l'assistenza
dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del
genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (8), nonché per l'assistenza
dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di
fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche
e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma
comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima
(9)
|
Punti 24 |
III Titoli:
A) |
per
l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso
al ruolo di appartenenza (10)
|
Punti 12 |
B) |
per
l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso
al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza(11)
|
Punti 12 |
NOTE
1) E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale inscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78; - il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del t.u. Approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa al D.P.R. 31.5.1974, n. 420;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7.3.1985 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. Di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
- agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dello art. 21 della legge del 9 agosto 1978, n. 463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo . Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere b),c) e d) della presente tabella.
2) Al personale di cui all’art. 51 del presente contratto è valutato il servizio presso istituzioni scolastiche statali nel profilo di attuale appartenenza, purché prestato con rapporto di ruolo presso l’Ente Locale di provenienza.
3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo prestato nella scuola statale ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, nonché il servizio di ruolo prestato nella scuola statale in carriera immediatamente inferiore nella misura dei primi quattro anni per intero e per il restante periodo nella misura dei due terzi, come previsto dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. N. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
4) Per i trasferimenti a domanda, la continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo lo specifico allegato all'O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, ai sensi dell'art. 26 primo comma, del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola di precedente titolarità. Per il personale titolare di sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale.
4bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio di cui al punto II), art. 9 – parte comune - del presente accordo, qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.
4ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
Il
punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni
di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
5)
Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo
non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per
sede si intende “comune”).
5bis) Per
la documentazione si fa riferimento all’art 11 punto f) del presente contratto.
6)
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione
che essi, alla data di pubblicazione della ordinanza vi risiedano effettivamente
con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona
alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione
personale (redatta ai sensi della legge 15/68, modificata ed integrata
dalle leggi N. 127/97, N. 191/98 e dal D.P.R. 403/98), nella quale dovrà
essere attestato che il familiare risiede effettivamente (con iscrizione
anagrafica) nel comune da almeno tre mesi (dalla data di pubblicazione
dell’ordinanza) o, in alternativa, da certificato anagrafico. Dall'iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione
dell'ordinanza. In tal caso, ai fini dell’attribuzione del punteggio la
dichiarazione personale (redatta ai sensi della citata legge 15/68, modificata
ed integrata dalle leggi N. 127/97, N. 191/98 e dal D.P.R. 403/98) dovrà
contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il
comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle
preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano
istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato.
Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza
di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati o da questi
richiesta per trasferimento. I punteggi per le esigenze di famiglia di
cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
7)
L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto
il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o
i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b)
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative
presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere
nella sede dell'istituto medesimo.
9)
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione,
in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal
responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante
la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico
e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella
sede dei genitori aspiranti al trasferimento.
10) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale dei responsabili amministrativi. Il punteggio è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari o riservati per esami o per esami e titoli.
11)
Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale
diverso da quello dei responsabili amministrativi ed è attribuito
per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella
scuola statale, di personale A.T.A di livello o area superiore, sia ordinari
che riservati per esami o per esami e titoli.
ALLEGATO F - ordine delle operazioni
le operazioni
di mobilità saranno disposte nel seguente ordine:
I FASE:
A1) |
Assegnazione
di sede dei direttori dei servizi generali ed amministrativi (ex responsabili
amministrativi) sulla base di quanto previsto dall’art. 54 del presente
contratto.
|
A2) |
Trasferimenti
del personale ( ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi
) che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 17 delll’art. 55
del presente contratto.
|
A3) |
Trasferimenti
del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi)
che usufruiscono della precedenza prevista dal comma 18 delll’art. 55 del
presente contratto.
|
A4) |
Trasferimenti
a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto I
dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto, indipendentemente dal
comune di provenienza.
|
B) |
Trasferimenti
del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto
soprannumerario, nell'ultimo quinquennio (precedenza di cui al punto II)
dell’art. 9 - compreso il personale di cui all’art. 56 (5)-, che abbia
prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità(6),
qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti,
gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il
trasferimento a domanda (4).
|
C) |
Trasferimenti a domanda
nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente
al profilo di assistente tecnico.
|
D) |
Trasferimenti, a domanda,
del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1) dell’art.
9, titolo I del presente contratto.
|
D1) |
Trasferimenti a domanda
in sede (1) (2); nell’ambito di tale operazione si applica la precedenza
di cui al punto VI) di cui all’art. 9, comma 1 – titolo I – del presente
contratto
|
E) |
Trasferimenti del personale
perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario,
nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui all’art. 56 (5)
-, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità,
di cui al punto IV) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto. In
caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con
il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
|
F) |
Trasferimenti
d'ufficio in sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni
dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce
il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta,
non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
|
II
FASE:
A) |
Trasferimenti d'ufficio
da fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico
di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento
che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia
ottenuto le scuole richieste (2);
|
B1) |
Trasferimenti
a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di
cui al punto III) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal
presente accordo
|
B2) |
Trasferimenti
a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di
cui al punto V) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito
della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo
|
B3) |
Trasferimenti
a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di
cui al punto VI) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito
della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo
|
B4) |
Trasferimenti
a domanda da fuori sede, del personale beneficiario delle precedenze di
cui al punto VII) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal
presente accordo
|
B5) |
Trasferimenti
a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale che
non usufruisce di alcuna preferenza.
|
C) |
Trasferimenti d’ufficio
del personale senza sede di titolarità.
|
III FASE
:
A) |
Passaggi a domanda da uno
ad altro profilo della stessa area nell’ambito della provincia di tutto
il personale che risulti soprannumerario nella provincia, nel limite delle
disponibilità previste dal presente accordo.
|
B) |
Trasferimenti degli
aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della
precedenza di cui al punto I) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto
|
B1) |
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto III) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto.
|
B2) |
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto V) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto.
|
B3) |
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto VI) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto.
|
B4) |
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto VII) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto.
|
B5) |
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza
di cui al punto VIII) dell’art. 9 – titolo I – del presente contratto.
|
B6) |
Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.
|
C1) |
Passaggi da uno ad altro
profilo della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario
della precedenza di cui alò punto I) – art. 9) – titolo I) del presente
contratto.
|
C2) |
Passaggi da uno ad altro
profilo della stessa area del personale non in soprannumero.
|
D) |
Trasferimenti a domanda
in posti del corrispondente ruolo provinciale del personale appartenente
al ruolo nazionale di conservatori ed accademie.
|
Ferme
restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa
sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio
complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più
anziani di età.
NOTE
Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per “sede” va inteso il comune sede di distretto.
E’ trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.
Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.
Per tale personale, soprannumerario sull’organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola, al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.
Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico - compreso il personale di cui all’art. 56 (5)-, il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.
SOMMARIO
TITOLO I - Disposizioni comuni al personale della scuola - 2
- ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 2
- ART. 2 - mobilita’ territoriale a domanda e d’ufficio – DESTINATARI 2
- ART. 3 -mobilita’ professionale – DESTINATARI 3
- ART.4 -fasi dei trasferimenti e dei passaggi 6
- ART. 5 - rientri e restituzioni al ruolo di provenienza 6
- ART. 6 -sedi disponibili per le operazioni di mobilita’ 8
- ART. 7 –trasferimenti annuali 9
- ART. 8 –effetti sulla mobilità dei piani di dimensionamento della rete scolastica 9
- ART. 9 -SISTEMA DELLE PRECEDENZE comuni 10
- ART. 10 - assistenza ai familiari in situazione di handicap 16
- ART. 11 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI 19
- ART. 12 –personale dirigente scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento 22
- ART.13 -personale trasferito d'ufficio per incompatibilità 22
TITOLO II - Sezione personale Direttivo - 24
- ART. 14 -TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO e passaggi – DESTINATARI 24
- ART.15 - ordine di trattamento delle domande e modalità di assegnazione della sede 24
- ART.16 -fasi dei trasferimenti e dei passaggi 26
- ART.17 - unificazioni di direzioni e presidenze 26
TITOLO III - Sezione personale Docente - 29
- ART. 18 - DESTINATARI 29
- CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I MOVIMENTI - 30
- art. 19 - disposizioni generali sulle disponibilità per i movimenti 30
- art. 20- scuola materna ed elementare - 31
- art. 21 - scuola secondaria di primo grado E secondo grado - 32
- CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - 34
- art. 22 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ai CORSI PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA SCUOLA ELEMENTARE E SECONDARIA DI I GRADO 34
- ART. 23 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE 34
- art. 24 - sezioni Associate e succursali 37
- art. 25 - modalità di assegnazione dei posti dell’organico funzionale di circolo ai docenti dellla scuola materna ed elementare. 38
- CAPO III - PERDENTI POSTO - 39
- art. 26 - individuazione soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica 39
- art. 27 - individuazione perdenti posto della scuola MATERNA ED elementare - 40
- art. 28 - trattamento perdenti posto della scuola materna ed elementare - 42
- art. 29 - individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di i e II grado 45
- art. 30 – trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di i e II grado ed artistica 50
- CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI - 54
- art. 31 - fasi dei trasferimenti e dei passaggi 54
- CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE 55
- art. 32 - disposizioni generali 55
- art. 33 - insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola materna - 56
- art. 34 - insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola elementare - 57
- art. 35 - sostegno - scuola secondaria di i grado - 60
- art. 36 - sostegno - scuola secondaria di II grado - 60
- art. 37 - servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie 61
- art. 38 - servizio presso i corsi per adulti 62
- CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - 62
- art. 39 - passaggi fra ruoli diversi della scuola elementare 62
- CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA - 63
- art. 40 - aggregazione di classi di concorso 63
- art. 41 - passaggi di cattedra della scuola media 65
- art. 42 - passaggi di cattedra e fra ruoli diversi nella scuola secondaria di II grado 65
- art. 43 - passaggi ai ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di i e II grado ed artistica da altro ordine e grado. 66
TITOLO IV - Sezione personale Educativo - 67
- ART. 44 -DISPOSIZIONI PRELIMINARI 67
- art. 45 -destinatari 67
- art. 46 -individuazione degli istitutori perdenti posto 68
- art. 47 - determinazione delle disponibilità per i trasferimenti 69
-art. 48 -passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori 70
- art. 49 -modalità e termini di presentazione delle domande di passaggio di ruolo 72
TITOLO V – Sezione personale a.t.a. 73
- ART. 50 -destinatari 74
- art. 51 - APPLICAZIONE L. 124/99 ART. 8 –TRASFERIMENTO PERSONALE A.T.A. DI RUOLO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO 75
- CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI - 76
- art. 52 - posti disponibili 76
- CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI - 78
- art. 53 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI 78
- CAPO III - PERDENTI POSTO - 79
-art. 54 - dimensionamento della rete scolastica responsabili amministrativi/ DIRETTORI DeI SERVIZI generali ed amministrativi individuazione del personale soprannumerario 79
- art. 55 – dimensionamento della rete scolasica individuazione del restante personale soprannumerario 80
- art. 56 - personale soprannumerario sull'organico provinciale nell’anno in corso 83
- CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE - 84
- art. 57 - mobilità professionale e riconversione del personale 84
- art. 58 - trasferimenti del personale A.T.A.dal ruolo nazionale di accademie e conservatori al corrispondente ruolo provinciale 84
- art. 59 - sezioni associate (ex sezioni staccate o coordinate) 84
- capo v - assistenti tecnici - 86
- art. 60 - assistenti tecnici 86
Tabelle di valutazione del personale dirigente scolastico 89
ALLEGATO A - TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO 90
allegato B - ordine delle operazioni 96
Tabelle di valutazione del personale docente 99
ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE 100
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI 106
Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi per il personale A.T.A. 122
allegato E - tabella dei trasferimenti a domanda E d’ufficio 123
ALLEGATO F - ordine delle operazioni 129
in fede firma
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