CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE

CONCERNENTE

CUMULO DI ORE DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

L’anno 1999, il giorno 8, il mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale

E

la delegazione sindacale di cui all’allegato 1

V I E N E C O N C O R D A T O
 
 

ART. 1

Il presente contratto integrativo è stipulato in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 punto b) del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 27 gennaio 1999 Integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali.

ART. 2

I dirigenti delle organizzazioni sindacali aventi diritto e appartenenti all’area dei capi d’istituto e del personale ATA possono cumulare , senza oneri aggiuntivi anche indiretti, i permessi sindacali giornalieri ed orari di cui all’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 secondo le modalità sottoindicate:

- I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all’area dei capi d’istituto e a quella dei direttori delle Accademie e Conservatori possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a 10 giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.

- I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all’area del personale ATA avente il profilo professionale di direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica. di direttore dei servizi generali ed artistici e di responsabile amministrativo possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a 12 giorni ad anno scolastico. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.

- I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all’area del restante personale ATA possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a venti giorni ad anno scolastico. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.

ART.3

Le modalità di fruizione dei permessi sindacali di cui all’art.2 saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata provinciale ai sensi dell’art.4 comma 2 lett.e) del C.C.N.L. 26.5.99. In tale sede dovrà essere garantito un intervallo temporale di effettivo servizio tra i periodi di permessi cumulati. Detti periodi non potranno comunque essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali.

ART.4

Non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri od orari di cui all’art. 2 durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

ART. 5

Il presente contratto verrà rivisto per adeguarlo con il completamento dell’autonomia scolastica ai sensi dell’art.4 comma 3 del C.C.N.L. del 26.5.99.

ART. 6

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio ai Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 7 agosto 1998 e del 27 gennaio 1999

ART. 7

1. A norma dell’art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all’autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto verrà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed all’A.R.A.N.

3. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell’opposizione del visto, da parte dell’Ufficio di Bilancio di questo Ministero, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.


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