QUADRIENNIO GIURIDICO 2002-05 E 1° BIENNIO
ECONOMICO 2002-03
|
INDICE GENERALE DEGLI
ARTICOLI |
PAGINA |
|
Premessa |
8 |
|
Capo I - Disposizioni generali |
|
|
art. 1 - Campo di applicazione, durata,
decorrenza del contratto |
10 |
|
art. 2 - Interpretazione autentica del
contratto |
11 |
|
Capo II - Relazioni sindacali |
|
art. 3 - Obiettivi e strumenti |
12 |
|
art. 4 –
Contrattazione collettiva integrativa |
12 |
art. 5 - Partecipazione |
13 |
art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica |
14 |
|
art. 7 - Composizione delle delegazioni |
16 |
|
art. 8 – Assemblee
|
16 |
Capo III – Norme comuni
|
|
art. 9 – Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica |
19 |
|
art. 10 – Mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale |
19 |
|
art. 11 - Pari opportunità |
21 |
|
art. 12 -
Congedi parentali
|
22 |
|
art. 13 - Ferie |
24 |
|
art. 14-
Festività – |
25 |
|
art. 15 - Permessi
retribuiti
|
25 |
art. 16 - Permessi brevi
|
26 |
art. 17 - Assenze per malattia
|
27 |
|
art. 18 - Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e
di studio |
29 |
|
art. 19 - Ferie, permessi ed assenze del personale a tempo
determinato
|
29 |
|
art. 20 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
|
31 |
|
art. 21 - Termini di preavviso |
31 |
|
Capo IV - Docenti |
|
|
art. 22 – Intenti comuni |
32 |
|
art. 23 – Area docenti e
contratto individuale di lavoro
|
32 |
|
art. 24 – Funzione docente |
33 |
art. 25 – Profilo professionale docente |
33 |
|
art. 26 – Attività di insegnamento |
33 |
|
art. 27 – Attività funzionali all’insegnamento |
35 |
|
art. 28 – Attività aggiuntive ed ore eccedenti |
36 |
|
art. 29 - Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni
professionali
|
36 |
|
art. 30 - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa |
36 |
|
art. 31 - Attività di
collaborazione con il dirigente scolastico |
37 |
|
art. 32 - Collaborazioni plurime |
37 |
|
art. 33 – Incarichi a tempo determinato per il personale in servizio |
37 |
|
art. 34 - Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile |
38 |
|
art. 35 - Permessi ed assenze del personale docente con cariche
elettive |
38 |
|
art. 36 - Rapporti di lavoro a tempo parziale |
39 |
|
art. 37 - Rapporto di lavoro a tempo determinato |
40 |
|
art. 38 -Educazione degli
adulti ed altre tipologie di attività didattica |
41 |
|
art. 39 - Corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie |
42 |
|
art. 40 – Servizio prestato dai docenti per progetti con le università |
42 |
|
art. 41 - Modalità di svolgimento delle attività di tirocinio
didattico presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto
dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione |
43 |
|
art. 42 – Personale docente avente diritto di mensa gratuita |
43 |
|
art. 43 – Norma di rinvio |
44 |
|
Capo V - Personale
ata
|
|
|
art. 44 - Area ata e
contratto individuale di lavoro |
45 |
|
art. 45 – Periodo di prova |
46 |
|
art. 46
- Sistema di classificazione professionale del personale ata
|
47 |
|
art. 47 - Compiti del personale ata |
47 |
|
art. 48 – Mobilità professionale del personale ata |
48 |
|
Art. 49 - Valorizzazione
della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici
|
48 |
|
art. 50 – Orario di lavoro ata
|
48 |
art. 51 – Permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive |
49 |
art. 52 – Modalità di prestazione dell’orario di lavoro |
49 |
art. 53 - Ritardi, recuperi e riposi compensativi |
52 |
|
art. 54
- Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali |
52 |
|
art. 55 – Indennità di amministrazione e
sostituzione del DSGA |
53 |
|
art. 56- Collaborazioni plurime per il
personale ata |
53 |
|
art. 57 - Rapporto di lavoro a tempo parziale |
53 |
|
art. 58 – Contratto a tempo determinato
per il personale in servizio
|
55 |
|
art. 59 – Rapporto di lavoro a tempo
determinato |
55 |
|
art. 60 – Restituzione alla qualifica di
provenienza |
55 |
|
Capo VI - La
formazione |
|
|
art. 61 –
Formazione in servizio |
57 |
|
art. 62–
Fruizione del diritto alla formazione |
57 |
|
art. 63 –
Livelli di attività |
59 |
|
art. 64 –
Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie |
59 |
|
art. 65 –
Piano annuale delle istituzioni scolastiche |
60 |
|
art. 66 – I
soggetti che offrono formazione |
60 |
|
art. 67 –
Formazione in ingresso |
61 |
|
art. 68 –
Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo
immigratorio o frequentate da nomadi |
61 |
|
art. 69 –
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari |
62 |
|
Capo VII –
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro |
|
|
art. 70 -
Finalità |
64 |
|
Art 71 –
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
64 |
|
art. 72 –
Organismi paritetici territoriali |
65 |
|
art. 73 –
Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza |
66 |
|
art. 74 –
Norme di rinvio |
66 |
|
Capo VIII –
Aspetti economico-retributivi generali |
|
|
art. 75
- Struttura della retribuzione |
67 |
|
art. 76 - Aumenti della retribuzione base |
67 |
|
art. 77 – Progressione professionale |
68 |
|
art. 78 - Tredicesima
mensilità |
68 |
|
art. 79 - Effetti dei nuovi
stipendi |
69 |
|
art. 80 – Compenso individuale accessorio per il personale ata |
69 |
|
art. 81 –
Retribuzione professionale docenti |
70 |
|
art. 82 –
Risorse complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione
scolastica |
71 |
|
art. 83 –
Criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica |
71 |
|
art. 84 –
Compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed
Università |
72 |
|
art. 85 – Attività
complementari di educazione fisica |
72 |
|
art. 86 – Indennità e compensi a carico del fondo d’istituto |
73 |
|
art. 87 – Direttore dei servizi generali e amministrativi |
74 |
Capo IX – Norme
disciplinari
|
|
Sezione I - Personale docente
|
|
|
art. 88 - Rinvio delle norme disciplinari |
76 |
Sezione II - Personale
amministrativo, tecnico e ausiliario
|
|
|
art. 89 – Obblighi del
dipendente |
76 |
|
art. 90- Sanzioni e procedure disciplinari |
78 |
|
art. 91 – Competenze |
79 |
|
art. 92- Codice disciplinare |
79 |
|
art. 93– Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale |
81 |
|
art. 94 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale |
83 |
|
art. 95 - Codice di condotta
relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro |
84 |
|
Capo X - Personale
delle scuole italiane all’estero |
|
|
art. 96 - Vertenze ed organismi di conciliazione |
85 |
|
art. 97 - Sistema delle relazioni
sindacali |
85 |
|
art. 98 – Partecipazione |
86 |
|
art. 99 – Impegni connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica e con il piano dell’offerta formativa |
86 |
|
art. 100 - Progetti finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del disagio
scolastico |
87 |
|
art. 101 – Ferie |
87 |
|
art. 102 - Rapporto di lavoro a tempo
determinato |
88 |
|
art. 103 - Orari e ore eccedenti
|
88 |
|
art. 104 - Mobilità tra le istituzioni
scolastiche all’estero pag.58 |
89 |
|
art. 105 – Mobilità professionale verso
le istituzioni scolastiche all’estero
|
90 |
|
art.106 – Iscrizione alle graduatorie
permanenti per la destinazione all’estero |
90 |
|
art.107 – Modalità di svolgimento della
prova di accertamento della conoscenza della lingua
|
90 |
|
art.108 – Valutazione della prova di
accertamento linguistico |
91 |
|
art.109 -Riformulazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti
|
92 |
|
art. 110 - Gestione delle graduatorie per
la destinazione all'estero |
93 |
|
art. 111 - Esaurimento di graduatoria e
prove straordinarie |
94 |
|
art. 112 - Durata del servizio
all’estero |
94 |
|
art. 113 – Interruzione del servizio
all’estero
|
95 |
|
art. 114 – Calcolo degli anni di servizio
all’estero |
95 |
|
art.115 - Restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per
malattia
|
95 |
|
art.116 - Restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per
motivi di servizio
|
95 |
|
art.117 - Restituzione al ruoli metropolitani
a seguito di sanzioni disciplinari pag.64 |
96 |
|
art. 118– Foro competente
|
96 |
|
art. 119 - Norme applicative |
96 |
|
art. 120 - Fruizione dei permessi
|
97 |
|
art. 121 - Fruizione del diritto alla
formazione
|
97 |
|
Capo XI – Personale
delle istituzioni educative |
|
|
art. 122 - Profilo
professionale e funzione del personale educativo |
98 |
|
art. 123 – Attività educativa
|
98 |
|
art. 124 - Azioni funzionali all'attività educativa |
98 |
|
art. 125 - Attività
aggiuntive
|
99 |
art. 126 - Attività di progettazione a livello di istituzione |
100 |
|
art. 127 – Attività di
collaborazione con il dirigente scolastico |
100 |
|
art. 128 - Obblighi di
lavoro
|
101 |
|
art. 129 – Norma finale |
101 |
Capo XII - Conciliazione ed arbitrato
|
|
|
art.130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione |
102 |
|
art.131– Arbitrato
|
104 |
|
art.132 -Modalità di designazione dell'arbitro |
104 |
|
art.133 - Norma
finale
|
105 |
|
Capo XIII - Telelavoro |
|
|
art.134 - Disciplina sperimentale del telelavoro |
106 |
|
art.135 - Orario di
lavoro
|
106 |
|
art.136 - Formazione
|
107 |
|
art.137 - Copertura assicurativa
|
107 |
art.138 - Criteri operativi |
108 |
art.139 – Norma finale di rinvio |
108 |
Capo XIV–
Disposizioni finali
|
|
|
art. 140 - Previdenza
complementare |
109 |
|
art. 141 - Personale in particolari posizioni di stato |
109 |
|
art. 142 – Normativa vigente e disapplicazioni |
109 |
|
art. 143 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive |
110 |
INDICE GENERALE DELLE TABELLE E DEGLI ALLEGATI |
PAGINA |
|
Tabella A – Profili
di area del personale ata |
112 |
|
Tabella B –
Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali ata |
114 |
|
Tabella C –
Corrispondenze tra aree e profili professionali ata |
116 |
|
Tabella C1-
Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ata |
116 |
|
Tabella D – Valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio per le procedure di destinazioni all’estero |
117 |
|
Dichiarazione a
verbale della CGIL Scuola |
125 |
|
Dichiarazione a
verbale |
126 |
|
Dichiarazione a
verbale |
127 |
|
All. 1 – Schema di
codice di condotta contro le molestie sessuali |
129 |
|
All. 2 – Codice di
comportamento dei dipendenti delle PP.AA. |
132 |
INDICE GENERALE DELLE NOTE A FINE TESTO
NOTA N. |
ARGOMENTO |
PAGINA |
|
1 |
Art.12 del CCNQ del
18\12\02 |
138 |
|
2 |
D.LGS 30\3\2001 N. 165 |
138 |
|
3 |
Protocollo 23
LUGLIO 1993 |
148 |
|
4 |
Legge 22\11\2002
n.268 |
166 |
|
5 |
Legge 12\06\1990 n.
146 |
170 |
|
6 |
Accordo collettivo
quadro 7\8\1998 |
181 |
|
7 |
CCNQ 9\8\2000 |
192 |
|
8 |
D.lgs n.297\94 |
196 |
|
9 |
Commissione pari
opportunità (CCNL 26\5\1999) |
205 |
|
10 |
D.lgs 26\03\2001 n.151 |
206 |
|
11 |
Legge 23\12\1977 n.
937 |
208 |
|
12 |
Portatori di
handicap (l.5\2\1992 n.104) |
208 |
|
13 |
Portatori di
handicap (l. 27\10\93 n. 423) |
209 |
|
14 |
D.P.R. 9\10\1990 n. 309 |
210 |
|
15 |
Art. 35 l. 27\12\2002 n. 289 |
214 |
|
16 |
T.U. 10.01\57, n. 3 |
215 |
|
17 |
Art. 3 dpr n. 399\88 |
216 |
|
18 |
L. 20\5\1982 n. 270 |
217 |
|
19 |
D.L. 12\9\1983 n.
463 |
218 |
|
20 |
DPR 8\3\1999 N. 275 |
220 |
|
21 |
L. 15\3\1997 n. 59 |
231 |
|
22 |
Durata dell’ora di
lezione C.M. 22\9\1979 N. 243 |
234 |
|
23 |
CCNI 31.08.99 |
235 |
|
24 |
D.LGS 18\8\2000 N. 267 |
272 |
|
25 |
D.LGS 25\2\2000 N. 61 |
279 |
|
26 |
O.M. N. 446 DEL 22
LUGLIO |
287 |
|
27 |
O.M.
13.02.98, n.55 |
295 |
|
28 |
L. 15\3\1997 N. 59 |
298 |
|
29 |
ART. 14 DPR 8\3\1999 N. 275 |
302 |
|
30 |
L. 11\8\1991 N. 266 |
303 |
|
31 |
D.lgs. n. 626/94 |
307 |
|
32 |
Accordo quadro 10.07.96 |
370 |
|
33 |
L. 7 agosto 1990,
n.241 |
377 |
|
34 |
D.LGS 28\12\2000 N. 443 |
386 |
|
35 |
DPR 28\12\2000 N. 445 |
391 |
|
36 |
L. 20\5\1970 N.300 |
414 |
|
37 |
D.LGS 18\8\2000 N. 267 |
415 |
|
38 |
316 C. P. -peculato |
417 |
|
39 |
316 bis c.p. |
417 |
|
40 |
L. 27\3\2001 N. 97 |
417 |
|
41 |
ART. 653 cpp |
420 |
|
42 |
Ministero della
P.I. – Concorsi ordinari a cattedre |
420 |
|
43 |
DPR 9\5\1994
N. 487 |
458 |
|
44 |
D.M. 10\8\1998 N. 354 |
459 |
|
45 |
D.M. N. 448 DEL
19\11\1998 |
463 |
|
46 |
ART. 35 D.LGS N. 62\98 |
464 |
|
47 |
CCNQ in materia di
conciliazione e arbitrato |
465 |
|
48 |
Ipotesi di rinnovo
del CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato |
470 |
|
49 |
Art. 411 CPC |
471 |
|
50 |
Telelavoro CCNQ
23\03\2000 |
472 |
|
51 |
Accordo per
l’istituzione del fondo nazionale pensione complementare lavoratori scuola |
476 |
|
52 |
D.LGS 21\4\1993 N. 124 |
485 |
|
53 |
L. 8\8\1995 N. 335 |
512 |
|
54 |
ART. 1 E 4 L. 24\5\1970 N. 336 |
540 |
|
55 |
DPR 395\88 |
541 |
|
56 |
DPR 399\88 |
542 |
|
57 |
DPR. 395\88 |
542 |
|
58 |
L. 312\80 |
542 |
|
59 |
l. 11.02.80, n.26 |
542 |
|
60 |
l. 25.06.85, n.333 |
543 |
PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per il quadriennio
normativo 2002-2005 e le disposizioni di carattere economico per il biennio
2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo sistematico ed unitario
anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi
o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni
sindacali di comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all’8-3-2002:
·
CCNL
quadriennio 1994-1997 e I° biennio economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
·
Sequenza
contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.1996;
·
CCNL
II° biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;
·
Sequenza
contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata
l'11.12.1996;
·
Interpretazioni
autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il 17.9.1997;
·
Sequenza
contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata
il 26.2.1998;
·
CCNL
quadriennio 1998-2001 e I° biennio economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
·
Sequenza
contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999, firmata il 24.2.2000;
·
Accordo
in applicazione dell'art. 8 della L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola
del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;
·
Sequenza
contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999, firmata il 18.10.2000;
·
CCNL
II° biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
·
Accordo
successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione
dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
·
Accordo
successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio,
firmato il 18.10.2001;
·
Accordo
successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL
II° biennio, firmato il 18.10.2001;
·
Accordo
successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.
Le
predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari
decorrenze indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal
giorno della firma definitiva del
presente CCNL 2002-2005.
Le
disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di
fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste
ultime modificate o meno.
Tutti i riferimenti al D.Lgs. n.29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.Lgs. n.165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n.165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le
disposizioni legislative citate e richiamate nel corpo dell’articolato. Queste
ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore
ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue,
come previsto dell’art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL
qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO (Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto
collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il biennio
economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all'art. 12 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione
docente;
b) area dei servizi
generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa,
ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto,
alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità
di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2).
6. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto
dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 (cfr. nota n.3).
7. Ai sensi dei decreti
legislativi 24-7-1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal D.Lgs
n.354/1997, il presente contratto di lavoro si applica anche al personale
scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto
eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale, entro i limiti
di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.
ART. 2 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEL CONTRATTO (Art.
2 del C.C.N.L. del 1999)
1. In attuazione dell'art.
49 del decreto legislativo n.165/2001 (cfr. nota n.2), quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo
incontro.
2. Al fine di cui al comma 1
la parte interessata invia all’altra
apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento
a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale o integrativo.
Capo II - Relazioni sindacali
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola
nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.
(art.4 del
CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa
nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata
di definizione dell’organico, la
mobilità compartimentale; l'utilizzazione del personale in altre attività di
insegnamento; l’utilizzazione del personale soprannumerario e di quello
collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del personale,
tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n.
289/2002 (cfr.
nota n. 15); la
mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie:
a)
linee
di indirizzo e criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
b)
criteri
di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta
contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a
forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
c)
criteri,
modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d)
criteri
di utilizzazione del personale;
e)
criteri
e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la
contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti
materie:
a)
criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio;
b)
criteri e modalità per lo
svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;
c)
istituzione
di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità
contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d)
procedure
e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio
regionale.
4. Il direttore regionale,
nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta
contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio
delle trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.nota n.2). La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2).
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello
istituzionale competente per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale,
con cadenza annuale e nell’ambito delle proprie autonome e distinte
responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o
informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati
all’articolo 7;
a)
formazione
in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c)
modalità
organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
d)
documenti
di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e)
operatività
di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti
i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
f)
dati
generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
g)
strumenti
e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h)
andamento
generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a)
proposte
di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b)
criteri
per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
c)
utilizzazione
dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d)
modalità
di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;
e)
criteri
riguardanti le assegnazioni del
personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
f)
criteri
e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.
146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
g)
attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
h)
i
criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del
d.lgs. n. 165/2001
(cfr. nota n.2),
al personale docente, educativo ed ATA;
i)
criteri
e modalità relativi alla organizzazione
del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico,
nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale
entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro
i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
La contrattazione di cui
sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche
tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Sono materia di informazione
successiva le seguenti:
j)
nominativi
del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
k)
criteri
di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese
o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
l)
verifica
dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel
corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e
tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente
articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale
regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e,
per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio
delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
ART. 7 -
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL
15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a)
Per la parte pubblica:
-dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli
uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal
dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione
nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi
del supporto di personale di propria
scelta.
b) Per le organizzazioni
sindacali:
- dai rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a)
Per
la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico;
b)
Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla
costituzione della RSU.
2. Il MIUR può avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell’assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.).
ART. 8 – ASSEMBLEE
(art.
13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le
assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono
indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o
congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle
prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6 );
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7 ).
4. Le assemblee coincidenti
con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività
didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee
del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle
assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di
educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto
dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui
all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli
alunni.
6. Ciascuna assemblea può
avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione
scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle
assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei
limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere
affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione
scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.
Alla comunicazione va unito
l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri
organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di
assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee
separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee
- di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro
il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente
all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma
scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è
coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole
classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di
partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è
coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con
la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i
servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al
centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea
sindacale.
10. Non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e
degli scrutini finali.
11. Per il personale
docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
12. Per le riunioni di
scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale
si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte
dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico
della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto
e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7
agosto 1998
(cfr. nota n. 6
) e le modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
sindacali.
ART. 9 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO,
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL
26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi utili per l’inizio dell’anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS.
2.
Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con
le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle
scuole al fondo predetto, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta
all’emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei
risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con
riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi
in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti
finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell’offerta formativa, che la Direzione generale
regionale finanzierà nell’ambito di quanto previsto dall’anzidetto contratto
integrativo regionale.
4. I compensi per il
personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti
in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali assunti
in sede di contrattazione regionale.
ART. 10 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTI-
MENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e
la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa
mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi
formativi di riqualificazione e
riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare
anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei relativi corsi;
- indennità forfetaria di
prima sistemazione;
- incentivazione al
conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito
del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse
professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione,
riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta,
con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree
disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’
assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del
diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n.2), il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11 - PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999) .
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2.
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a)
raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è
tenuta a fornire;
b)
formulazione di proposte in ordine ai
medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c)
c) promozione di iniziative volte ad attuare
le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle
persone nonché a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie
sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle
lavoratrici:
4. L'amministrazione assicura l'operatività del
Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo
funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato
è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle
organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono
essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei
quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni
regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
1.
Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001 (cfr. nota n.10).
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli
articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi
o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs.
n. 151/2001 (cfr.
nota n.10).
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), per le lavoratrici madri o
in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati
complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato,
non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono
retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e
sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001(cfr. nota n.10), alle lavoratrici madri ed
ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del
bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001(cfr. nota n.10), la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma
7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti
l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13 - FERIE
(art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto
di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di
32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti
nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle
due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio,
a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni
di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF
d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il
personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo
delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana
vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o
di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha
usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15.
Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente
scolastico.
9. Le ferie devono essere
fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate
lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è
subordinata alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella
stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti,
salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari
esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale
e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle
ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno
fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il
personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute
di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il
parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto
dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché
all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha,
inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
13. Le ferie sono sospese da
malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a
ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non
è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte
per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per
il personale a tempo determinato che indeterminato.
ART. 14 - FESTIVITÀ
(art.20 del CCNL
4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono
altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937(cfr. nota n..11). E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del
Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di
riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si
riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il
periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
(art.21 del CCNL
4-8-1995)
1. Il dipendente della
scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di
idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi
od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del
coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado:
gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a
domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente
ed ATA.
2. A domanda del dipendente,
inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito
per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di
ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in
tale norma.
3. Il dipendente ha,
altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2
e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico,
non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti
periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro
notturno/festivo, di bilinguismo e di
trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto
dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie;
essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto,
inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizioni di legge.
(art.22 del CCNL
4-8-1995)
1. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al
personale con contratto a tempo determinato,
sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale
di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime
che siano orarie di lezione.
2. I permessi
complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del
personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o
allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella
classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia
possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente
stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente
la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione
con personale in servizio.
ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA
(art.23 del CCNL
4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL
26.05.1999)
1. Il dipendente assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze
dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo
previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi,
senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su
richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2
l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per
il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto
ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente
dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal
Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990,
n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente,
nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a)
intera
retribuzione fissa mensile, ivi
compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale
accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento
economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di
cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1
e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per
i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia,
salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto
scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo
comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione
scolastica o educativa, oppure
l'amministrazione di appartenenza o di
servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo
sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in
strutture ospedaliere, pubbliche o private.
13. Il dipendente, che
durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente
per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione,
in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del
dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite
può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di
legge.
16. Qualora il dipendente
debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della
diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui
l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile -
qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante
il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli
oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio,
da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui
al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge
27.12.2002, n.289.
ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI
FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI
STUDIO
(art.24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per motivi
di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato
con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto
si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale
docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata
anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del
D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente
CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta
norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di
studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio
resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
3. Il dipendente è inoltre
collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per
realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una
diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(art.25 del CCNL
4-8-1995e interpretazione autentica dell’art. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il
17.9.97)
1. Al personale assunto a
tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399
del 1988 (cfr.
nota n. 17) e
al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le
disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni
di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono
proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a
tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate,
le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque
dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione
delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno
scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire
delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed
ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
4. Fermo restando tale
limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di
cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente
assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione
cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994
(cfr. nota n.8), e che non si trovi nelle
condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988(cfr. nota n.17), assente per malattia, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi
in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui
al comma 4.
6. Le assenze per malattia
parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente,
educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al
precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la
partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei
giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza
senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
9. Il dipendente di cui al
presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per
perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente
la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal
servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a
tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata
del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza
parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed
ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del
rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
13. I permessi di cui ai
commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al
presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come
disciplinati dall’art.12.
15. Al personale di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie,
di cui all’art.17, comma 9.
ART. 20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art.26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta
ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto
alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti
nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al
presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e
pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato,
nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore
nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21 - TERMINI DI PREAVVISO
(art.29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV - DOCENTI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38,
commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della
scuola dell’infanzia; i docenti della scuola elementare; i docenti della scuola
media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il
personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti
delle scuole speciali statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a)
tipologia
del rapporto di lavoro;
b)
data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data
di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d)
qualifica
di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)
compiti
e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)
durata
del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g)
sede
di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale
specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica,
altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
(art.38, comma 3, del
CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il
processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari
ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si
fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica
nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.