Firmato il 26.5.1999 da:
CGIL
CISL
UIL
SNALS
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO
SCUOLA
Indice
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Campo
di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
Art. 2 -
Interpretazione autentica dei contratti
Capo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi
e strumenti
Art. 4 -
Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Relazioni
sa livello di istituzione scolastica
Art. 7 - Esame
dello stato delle relazioni sindacali a livello decentrato
Art. 8 - Clausole
di raffreddamento
Art. 9 - Composizione
delle delegazioni
Capo III - Norme comuni
Art.10 - Doveri
dell'Amministrazione scolastica
Art.11 - Misure
incentivanti per progetti nelle scuole situate in zone a rischio
Art.12 - Formazione
in servizio
Art.13 - Fruizione
del diritto alla formazione
Art.14 - Formazione
iniziale e rapporti con l'università
Art.15 - Mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale
Art.16 - Progressione
professionale
Art.17 - Snellimento
burocratico
Art.18 - Pari opportunità
Capo IV - Norme di area
Sezione I - Capi di istituto
Art.19 - Compiti
del capo di istituto
Art.20 - La
valutazione del capo di istituto
Art.21 - L'indennità
di direzione
Art.22 - La
mobilità dei capi di istituto
Sezione II - Personale docente
Art.23 - Area
e funzione docente
Art.24 - Modalità
organizzative per l'esercizio della funzione docente
Art.25 - Attività
aggiuntive
Art.26 - Ampliamento
dell'offerta formativa e prestazioni professionali
Art.27 - Collaborazioni
plurime
Art.28 - Funzioni
strumentali al piano dell'offerta formativa
Art.29 - Trattamento
economico connesso allo sviluppo della professione docente
Sezione III - Personale ATA
Art.30 - Area e
funzioni
Art.31 - Sistema
di classificazione professionale del personale ATA
Art.32 - Compiti
e mansioni del personale ATA
Art.33 - Orario
di lavoro
Art.34 - Il
direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art.35 - Indennità
di amministrazione
Art.36 -
Valorizzazione della professionalità del personale ATA
Art.37 - Norme
di prima applicazione
Art.38 - Collaborazioni
plurime per il personale ATA
Capo V - Particolari tipologie
di corsi
Art.39 - Personale
impegnato nell'educazione degli adulti ed in altre tipologie di corsi
Capo VI - Aspetti economico-retributivi
generali
Art.40 - Aumenti
della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
Art.41 - Disponibilità
finanziarie per la contrattazione integrativa
Art.42 - Finalizzazione
delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa
Art.43 - Contrattualizzazione
delle risorse aggiuntive
Capo VII - Disposizioni finali
ed integrative
Art.44 - Sequenze
contrattuali
Art.45 - Previdenza
complementare
Art.46 - Individuazione
del personale docente avente diritto di mensa gratuita
Art.47 - Aree
a forte processo immigratorio
Art.48 - Norme
di salvaguardia
Art.49 - Assenze
per ferie, malattie, permessi ed aspettative
Art.50 -
Personale in particolari posizioni di stato
Tabella A -
Profili professionali
Tabella B - Requisiti
culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA
Tabella C - Corrispondenza
tra aree e profili professionali personale ATA
Dichiarazione
congiunta n.1
Dichiarazione
congiunta n.2
Dichiarazione
congiunta n.3
Dichiarazione
congiunta n.4
Dichiarazione
a verbale SNALS - CONFSALAttuazione della legge 146/90
Art. 1 - Servizi
pubblici essenziali
Art. 2 - Prestazioni
indispensabili e contingenti di personale
Art. 3 - Norme
da rispettare in caso di sciopero
Art. 4 - Procedure
di raffreddamento e di conciliazione
Fine documento
Titolo I - Rapporto di lavoro
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - CAMPO
DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.
8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali, tecnici
e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza
scolastica.
2. Il presente contratto concerne
il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino
al 31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono
dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
4. Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima
di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità
si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del
1993.
6. In sede di rinnovo biennale
per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo
tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi
24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche
al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo
quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale
entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti
Art. 2 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53,
del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione
del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni
dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la
parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale, integrativo e decentrato.
CAPO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - OBIETTIVI
E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali,
nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali
è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali
si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si
svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello
di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie
indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata
la contrattazione decentrata di cui all'articolo 4, comma 2.
b) partecipazione: si articola
negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa
può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche
con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'articolo
5.
c) interpretazione autentica dei
contratti collettivi di cui all'art.2.
Art. 4 - CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva
integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del
servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante
la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari
livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle
risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati,
in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di utilizzazione
delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell'attività
formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al
comparto ed intercompartimentale;
c) procedure e criteri di utilizzazione
del personale;
con cadenza quadriennale o inferiore,
se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione
delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai
processi di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione
dell'indennità di direzione per i capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione
dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed
ai responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività
di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di
riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché
i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri
per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse destinate
ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di
allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri
generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi
programmati;
g) articolazione e modalità
di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la valutazione
dei titoli culturali e professionali nonché la quota di risorse,
da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità
dei docenti e del personale ATA;
i) indennità di turno notturno,
notturno - festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente
previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio scolastico
provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) l'utilizzazione del personale
in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario
nonché di quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità
per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali
a livello provinciale;
d) le opportunità formative
per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a
tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi sindacali.
3. La contrattazione integrativa
si svolge con i limiti dell'art. 45 del D.Lgs. 29/1/93.
Entro il primo mese di negoziato
le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni
dirette.
Entro il 30-6-2000 la materia del
presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento
dell'autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi
decentrati esistenti.
Sulle materie che incidono sull'ordinato
e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi
entro il 30 giugno.
Art. 5 - PARTECIPAZIONE
1. L'Amministrazione scolastica,
nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia
e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e,
ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai
soggetti identificati all'articolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e
la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento
a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera
c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative
per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio
relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi
sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti
i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione
degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità
del personale;
g) strumenti e metodologie per
la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema
scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma
6 dell'art.19.
2. Gli incontri per l'informazione
si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo
degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i
progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene
fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo
9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti
singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste
al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione
della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa
la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito
di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione
e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta l'informazione i soggetti
sindacali di cui all'articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla
procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e
la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento
a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera
c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative
per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in appositi
incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella
concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante
un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.
Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione
le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del
presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia
scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del
22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1/99.
Sulle materie che incidono sull'ordinato
e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi
entro il 30 giugno.
Art. 6 - RELAZIONI
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione
scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia,
nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali
le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal
presente articolo.
2. Contestualmente con la piena
attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza
ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione
integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce
ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva,
consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle
classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione
del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di
applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale
previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge
146/1990;
e) attuazione della normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti
con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed
accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione
del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni
alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro
e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate
alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani.
i) modalità relative alla
organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale
ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del
personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite
con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei
permessi per l'aggiornamento.
4. Sulle seguenti materie l'informazione
è successiva:
a) nominativi del personale utilizzato
nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e
modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese
o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in
appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000,
ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del
comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può
chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto
informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola
e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro
che può concludersi con un'intesa entro 15 giorni. Contestualmente
con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione
della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti
b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.
6. Sulle materie che incidono sull'ordinato
e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal
presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore
agli studi per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo provinciale
e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace
inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi
ed alle loro famiglie.
Art. 7 - ESAME
DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, l'ARAN
e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare
lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base
di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione
delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.
Art. 8 - CLAUSOLE
DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Art. 9 - COMPOSIZIONE
DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono
costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti
titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere
di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un
suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione
può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto
e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
III -A LIVELLO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal dirigente
scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione
delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1/93 e successive
modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti
delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo
quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2. L'amministrazione scolastica
può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
CAPO III - NORME COMUNI
Art. 10 - DOVERI
DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
1. Allo scopo di realizzare un
sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza
amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime
sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili
delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari
per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento
degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata
la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone
la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere
data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione
e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale
ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica
è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità
professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime
di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
Spetta al datore di lavoro garantire
l'equa fruizione delle opportunità formative da parte dei capi d'istituto,
del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo
determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso,
saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a
specificità territoriali.
3. La normativa sulla semplificazione
amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti
di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.
4. In relazione alla semplificazione
amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate,
viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un apposito gruppo di lavoro
presso il Ministero Pubblica Istruzione.
Art. 11 - MISURE
INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE A RISCHIO
1. Il Ministero della P.I. entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa con le
organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche
per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di interventi
integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole
situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile
e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media
nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette
zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso
scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I.
in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella
contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi
ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto
di cui al precedente comma sarà corrisposta un'indennità
mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata
prevista dalla realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità
ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione
del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla
precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno determinati:
- i criteri generali per la selezione
dei progetti da finanziare;
- i criteri generali di verifica
dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
- i criteri di utilizzo a livello
d'istituto delle risorse destinate al personale coinvolto nei progetti,
inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi
specifici per il personale nell'ambito delle risorse disponibili per la
formazione del personale scolastico.
6. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative
per assicurare l'integrazione interistituzionale degli interventi e delle
risorse.
Art. 12 - FORMAZIONE
IN SERVIZIO
1. Nell'ambito dei processi di
riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per
il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace
politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative
di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione
e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati
a specifiche esigenze.
La formazione si realizza anche
attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari,
per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante
percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari
secondo le norme vigenti.
In sede di contrattazione integrativa
nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun
anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita
direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari
con particolare riguardo:
- ai processi di autonomia e di
innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento
della qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta
formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso
scolastico e al recupero degli abbandoni e all'esigenza di formazione continua
degli adulti.
- ai processi di informatizzazione,
con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità
ATA in connessione con l'attuazione dell'autonomia organizzativa e amministrativo
- contabile.
2. Per garantire le attività
formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte
le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge o da norme comunitarie.
Le somme destinate alla formazione
e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al
riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede
di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli
e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti
i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno
assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la
partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate
dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle
esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
3. Anche allo scopo di potenziare
gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito a
livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la
partecipazione di esperti.
Non oltre il 30 giugno 2001 le
parti contraenti valuteranno l'opportunità di una revisione dell'organismo
ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di
attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale,
sarà avviato il decentramento funzionale dell'Osservatorio a livello
regionale. Articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio
saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo
da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.
4. L'Osservatorio non ha compiti
di gestione diretta.
In raccordo coi processi di riforma
in atto, l'Osservatorio individua:
- i fabbisogni formativi;
- le metodologie generali dei moduli
formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane
e alla loro riconversione professionale;
- i criteri generali per il riconoscimento
dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie
per l'espletamento delle funzioni - obiettivo di cui all'articolo 28. Con
riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione
dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi
formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli
stessi;
- le linee generali per la formazione
del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo
11.
L'Osservatorio attua, inoltre,
relativamente alla tipologia delle funzioni individuate dalle singole istituzioni
scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui all'articolo
28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio
stesso.
5. In sede di contrattazione integrativa
nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri
per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano
svolgere attività formative riconosciute dall'Amministrazione.
Art. 13 - FRUIZIONE
DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività
di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale
in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente,
si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale docente può
usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di
cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative
di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione.
4. Il personale che partecipa ai
corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale
o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato
in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede,
la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione
e il rimborso delle spese di viaggio.
5. E' abrogato l'articolo 28 CCNL
del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.
Art. 14 -
FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
1. L'avvio dell'applicazione della
legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione
per:
- un impiego di competenze professionali
della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione
non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti
nel rispetto dell'autonomia universitaria appositi istituti contrattuali
nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede
che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale
saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità
dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità
dei docenti con altre funzioni nelle università;
c) le modalità di svolgimento
delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni
di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio,
iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno
essere previste specifiche modalità di articolazione dell'orario
di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne
la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza,
in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di
scuola anche sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione.
Art. 15 - MOBILITA'
TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. Sarà favorita la mobilità
professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire
il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale
e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e nel lavoro
pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità
territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui
al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
2. In tale sede saranno definiti
modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti
degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare,
con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti
degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà
per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione,
che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico
e le aspettative del personale, la mobilità professionale è
finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la
valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità
professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare
anche attraverso:
- specifici percorsi formativi
di riqualificazione e riconversione professionale mirati all'assegnazione
di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche
in misura forfetaria, per l'effettiva frequenza dei corsi;
- indennità forfetaria di
prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento
di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili
ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale
a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della previsione
del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle
iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale
o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a
classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali
in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale
per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato
i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è
tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura
di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale
ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione
e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata
verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica,
con l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi
connessi allo sviluppo dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento
della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo,
alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi
formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata post-secondaria,
nonché al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e amministrativa
delle istituzioni scolastiche.
8. Ai fini indicati al comma 7,
la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata
dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi
nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche,
di reti di scuole o di ambiti territoriali sub - provinciali, dotazioni
organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia scolastica,
fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall'articolo 36, comma
5.
9. Sulla base di accordi promossi
dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti
pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda,
previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri
e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la
contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di
informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti
retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso
delle spese di trasferimento sostenute.
10. Nei confronti del personale
che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito
di procedure concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione
al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda
o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa,
d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove
previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali
cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione
dei conseguenti provvedimenti.
11. Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.29/1/93
come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998, il personale docente utilizzato,
a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale
trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità,
previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è
corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a
quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio
alla cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale,
la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario
settimanale d'obbligo.
Art. 16 - PROGRESSIONE
PROFESSIONALE
Al personale scolastico viene attribuito
un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
Il passaggio tra una posizione
stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi
previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento
di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
Il servizio si intende reso utilmente
qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale,
non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione
dal servizio; in caso contrario trova applicazione l'articolo 27, comma
3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
Art. 17 - SNELLIMENTO
BUROCRATICO
1. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali
volti:
- al monitoraggio ed al recupero
degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;
alla istituzione di un libretto
personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti
la carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato
anche ai fini pensionistici.
Art. 18 - PARI
OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale
parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito
di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità,
secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito
da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di
comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal
Ministro della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle
materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a
fornire;
b) formulazione di proposte in
ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte
ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive,
ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli
di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal
Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate,
al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità
nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata
del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo,
con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico,
alla riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli
stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare
riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento
e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire
o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in
generale;
- flessibilità degli orari
di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività
del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie
al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con
ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo
stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle
condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima
pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità
rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione
del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico
per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione
scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate
alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione
e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato
il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è
nominato dal Provveditore agli studi.
CAPO IV- NORME DI AREA
Sezione I - Capi di istituto
Art. 19 - COMPITI
DEL CAPO DI ISTITUTO
1. Il capo di istituto partecipa
e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà
a regime l'1-9-2000.
In sede di attualizzazione delle
norme contrattuali saranno unificate e comprese in una distinta disciplina
di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza
contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.
Nella attuale fase transitoria,
i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva
dell'ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto
dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi
obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.
In previsione dell'entrata a regime
dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà
avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la
piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Il capo di istituto assicura
la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo
della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti
attuativi del piano dell'offerta formativa.
3. Il capo d'istituto, in relazione
all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione
scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo
di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle
esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d'istituto
assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su
base plurisettimanale.
4. Il capo d'istituto può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali,
della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa
vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria
dell'incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico
stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.
5.In relazione agli specifici aspetti
di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta
formativa, il capo d'istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta
il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione,
informa il personale ATA.
6.In riferimento al comma 2 dell'art.
33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi
al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa
nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione
che li conferiscono.
Art. 20 - LA
VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO
1. L'attività del capo d'istituto
è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione
di quanto previsto dall'art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998,
n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione
da istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto
e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito
in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le
modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione
integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure
di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.
2. In relazione all'attuazione
di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di
istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti
dalla normativa vigente.
Art. 21 - L'INDENNITÀ
DI DIREZIONE
1. Ai capi di istituto, ivi compresi
gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo
importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale,
che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla
dimensione degli istituti.
2. L'indennità compete anche
ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonché
ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al personale
incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi
in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva,
l'indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta
anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche
affidate in reggenza l'indennità di direzione è corrisposta
nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della
stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa
nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale
destinatario e decorrenza per l'attribuzione di una indennità aggiuntiva
di direzione ai capi d'istituto che abbiano superato le verifiche di cui
al precedente articolo 20.
Art. 22 - LA
MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO
Al fine di agevolare la mobilità
dei capi d'istituto sono definite le seguenti modalità:
a) la mobilità dei capi
d'istituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari, medie, negli
istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado,
è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale
possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche
tipologie dell'istituto;
b) in relazione al nuovo profilo
professionale dei capi d'istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione
e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità
professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare
e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa,
si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione
integrativa nazionale.
In tale sede vanno confermate le
disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel CCDN del
20/1/1999.
Sezione II - Personale docente
Art. 23 - AREA
E FUNZIONE DOCENTE
1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo
38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:
"4. La funzione docente si fonda
sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle
attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività
di aggiornamento e formazione in servizio"
"5. In attuazione dell'autonomia
scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano
e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta
formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli
alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.
"6. Il profilo professionale dei
docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico
- didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate
ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.
I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono
nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta
formativa della scuola.
2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo
38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.
Art. 24 - MODALITA'
ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. Le istituzioni scolastiche adottano
ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale
e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi
e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà
d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano
lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono
adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla
autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 - e, in particolare,
dell'articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
3. Nella fase attuale, prima della
concreta attuazione dell'autonomia, a partire dall'1/9/2000, e dell'entrata
in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma
la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione
autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata,
gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali
alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000
le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena
attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche
legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico
1998/1999 e nell'anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni
dell'autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali
al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale
docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività
e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento
e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento
dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale
docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell'inizio delle lezioni,
il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte
degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti
impegni del personale docente che può prevedere attività
aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro
della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
5. Il comma 1 dell'articolo 42
del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:
"L'attività funzionale all'insegnamento
è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto
dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività,
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione
delle delibere adottate dai predetti organi."
Art. 25 - ATTIVITA'
AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive
consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività
aggiuntive funzionali all'insegnamento.
2. Le attività aggiuntive,
a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell'offerta
formativa.
3. Il compenso orario e le modalità
di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di
pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa
nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al
10%.Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono
prevedere compensi in misura forfetizzata.
4. Il compenso per le attività
aggiuntive d'insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate
fino ad un massimo di sei ore settimanali.
5. Tra le attività funzionali
all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive
solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma
3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.
6. I compensi per le collaborazioni
di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione
nazionale integrativa.
Art. 26 - AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le istituzioni scolastiche, in
coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, potranno
prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività
didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze
formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni
per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum
scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare
lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle
responsabilità.
Art. 27 - COLLABORAZIONI
PLURIME
I docenti possono prestare la propria
collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti
deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre
di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente
della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri
anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di
servizio ed è autorizzata dal competente capo d'istituto.
Art. 28 - FUNZIONI
STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità
istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale
è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare
per l'espletamento di specifiche funzioni-obiettivo riferite alle seguenti
aree: la gestione del piano dell'offerta formativa, il sostegno al lavoro
dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti
formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate
ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani
dell'offerta formativa.
Il collegio dei docenti determina
contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze
professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri
e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun
incarico. L'incarico è rinnovabile.
Lo stesso collegio dei docenti
designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base
della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali
e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati
dall'Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità
della formazione, alla vigilanza da parte dell'Amministrazione stessa.
Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità
a permanere nella scuola per tutta la durata dell'incarico.
2.Gli incarichi aventi ad oggetto
le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi
di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.
3. Le scuole invieranno tempestivamente
al competente Provveditore agli studi - che le trasmetterà subito
all'Osservatorio di cui all'art.5 - schede informative aggiornate in ordine
alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti e ciò
allo scopo di effettuare il monitoraggio previsto da detto articolo, utile
anche ad apportare eventuali modifiche o integrazioni ai criteri operativi
adottati in sede di contrattazione integrativa.
4. La contrattazione integrativa
nazionale determina, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 42,
comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per
l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché
le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può
essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il
personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non
può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità
di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale
qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all'istituto
contrattuale.
5.L'espletamento delle funzioni
di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso agli
incarichi in altre scuole e, più in generale, nell'Amministrazione
scolastica, nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
6. L'incarico di collaboratore
vicario del capo d'istituto è equiparato ai fini del trattamento
economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti
numerici previsti dal precedente comma 4.
7.In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione
delle risorse finalizzate alle funzioni-obiettivo di cui al presente articolo
che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d'istituto. La
ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle
istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non
meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche
possono nel caso in cui non attivino le funzioni-obiettivo utilizzare nell'anno
scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.
Art. 29 - TRATTAMENTO
ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. E' offerta l'opportunità
di riconoscimento della crescita professionale nell'esercizio della funzione
docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado
di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento
all'attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità
per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina
in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente
in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale
maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale
selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell'ambito della
provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione
ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo
delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.
2. Alla maggiorazione di cui al
comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31
dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico
da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base
delle disponibilità di cui all'articolo 42, comma 3. Subordinatamente
all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art.
42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva
di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del
personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza
della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà,
a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali.
A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti
o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee,
secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella
valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato,
e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze
disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i
criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti
dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale
della P.I.;
c) la procedura può prevedere
momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l'Università
e con l'impegno dell'Amministrazione ad offrire opportunità distribuite
sul territorio.
3. La contrattazione integrativa
nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri
operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà
le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare
il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le
parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo
contrattuale, l'esperienza applicativa della presente normativa sulla base
dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell'ARAN.
Sezione III - Personale ATA
Art 30 - AREA
E FUNZIONI
1. Il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria
e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza,
dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative
e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse
all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione
con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla
base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della
legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del
principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali
e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.
3. Il personale di cui al comma
1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.
Art. 31 - SISTEMA
DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I profili professionali del
personale ATA sono individuati dalla tabella A.
Le modalità di accesso restano
disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti
culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il nuovo sistema di classificazione
del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle
innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti
ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente
è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale
di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è
confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.
Art. 32 - COMPITI
E MANSIONI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A.
sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni
espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;
b) da funzioni aggiuntive che nell'ambito
dei profili professionali comportano l'assunzione di responsabilità
ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo
articolo 36.
2. I passaggi interni al sistema
di classificazione possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti
procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A.
da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avviene mediante
procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione,
le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa
nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo
a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto
di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo
conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli
artt. 30, comma 2, e 34.
b) Alle predette procedure selettive
è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli
di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti
salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in
possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso
al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al
medesimo profilo.
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le
seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da
una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà mediante percorsi
di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso
dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
3. I passaggi di cui alle lettere
A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota
di posti prevista a tal fine.
Art. 33 - ORARIO
DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro
è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative
antimeridiane.
2. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei
diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa
la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei
seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale
all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle
risorse umane;
- miglioramento della qualità
delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità
dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali
con altri uffici ed altre amministrazioni.
- programmazione su base plurisettimanale
dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero
è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente
con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio
sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede
di contrattazione integrativa nazionale.
5. Al personale adibito a regimi
d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati
all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità,
è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione
potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi
di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato
con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili
modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
Art. 34 - IL
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Contestualmente con la piena
attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni
dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell'unità
di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale
di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con
i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede
il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale
di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori
ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione
con valutazione finale. E' ammesso, altresì, al corso il personale
di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purché contestualmente
all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al
presente articolo.
Per il personale in possesso di
esperienza professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori
e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile,
in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo
o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi
abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina
di cui all'articolo 25 ter, comma 5, del D.Lgs. 29/1993, come integrato
dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata
nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative
e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione
integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa
nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore
dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per
incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso
dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
Art. 35 - INDENNITA'
DI AMMINISTRAZIONE
Nel primo biennio contrattuale
ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili
Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è
corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede
di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia
e della dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennità
di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali
ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole
di ogni ordine e grado, allorché avrà piena attuazione l'autonomia
scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché
al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette
figure professionali o ne svolge le funzioni.
Gli oneri derivanti dal presente
articolo incidono sulle risorse di cui all'articolo 42, comma 4.
Art. 36 - VALORIZZAZIONE
DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1. La complessità della
scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze
professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei
servizi tecnici e ausiliari.
2. Al fine di corrispondere alle
esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni
previste dall'articolo 32, comma 1 lettera b che saranno assegnate a tempo
determinato.
Possono, pertanto, prevedersi,
a
titolo esemplificativo:
a) per gli assistenti amministrativi,
sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del
responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti
a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie
di tipo informatico;
b) per gli assistenti tecnici,
compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo
di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento
di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;
c) per i cuochi, mansioni complesse
di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di
coordinamento del "team" di operatori;
d) per i collaboratori scolastici,
mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza
agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa
e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività
di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;
e) per i restanti profili professionali,
mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella
scuola dell'autonomia.
3. Per il personale sopra indicato,
al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale,
vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività
danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali
valutabili ai fini della mobilità.
4. In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione
delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali
funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività
svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti
di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal
presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo
42, comma 4.
5. Per corrispondere adeguatamente
alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui
al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero
della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera
c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche
di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purché
senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi,
a titolo esemplificativo:
- la ridistribuzione del personale
fra le scuole di ogni ordine e grado, nonché da e verso i conservatori
e le accademie;
- la possibilità di destinare
unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;
- la modifica dei contingenti e/o
delle tipologie di posto.
La contrattazione integrativa nazionale
determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure
di assegnazione del personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi
di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento
interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici
ausiliari derivante dall'autonomia, le parti concordano di individuare
una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
Art. 37 - NORME
DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contingenti del personale
ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri
di cui al precedente art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata
tabella C.
2. Sono portate a compimento tutte
le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni
indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate,
in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente
CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di
classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce
la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel
contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco
è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa
qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti
in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.
4.I posti in organico da assegnarsi
ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e
di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dall'art.
36, comma 5 del presente contratto.
5.All'assistente di biblioteca
spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.
Art.38 - COLLABORAZIONI
PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione
del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed
amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la propria
collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività
che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella
scuola.
Tale collaborazione non comporta
esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata
dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore
dei servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.
CAPO V PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
CORSI
Art. 39 - PERSONALE
IMPEGNATO NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI
Sono destinatari del presente articolo
i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali
della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli
istituti penitenziari.
Considerata la specificità
professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti,
si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza
nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per analoga tipologia
per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di
aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e interventi formativi
mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio
saranno definite le tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento
nel settore;
d) secondo cadenze determinate
in sede locale può essere prevista la convocazione di conferenze
di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore
quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio,
nonché di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima
volta a questo settore;
e) l'articolazione dell'orario
di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali
permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell'attività
e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza
dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché
quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività
funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto
stabilito dall'art. 25;
f) la contrattazione integrativa
nazionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni
sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare
scuole polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero
di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello
di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorità
sanitaria promosse dall'autorità scolastica;
g) nelle scuole carcerarie è
garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione
e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere
ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti
promosse dall'autorità scolastica;
h) la contrattazione integrativa
nazionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo,
con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative
al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e
in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore.
In sede di contrattazione integrativa sarà prevista una specifica
ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica
anche al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali
per lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri territoriali
permanenti.
CAPO VI - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI
GENERALI
Art 40 - AUMENTI
DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti
dall'art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle
D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.
2. Per effetto degli incrementi
indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati
nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle
ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art.
62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sull'equo indennizzo e sull'assegno
alimentare.
4. I benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente
alle
scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
Art.41 -
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Alla contrattazione integrativa
sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all'articolo
2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dell'articolo
2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse
finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto
scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a
tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva
tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto
in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27,
comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e
per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse
finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
a. l'importo di lire 198 miliardi
corrispondenti al recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio
disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità
dell'anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva dall'art.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dall'art.2,
comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota
parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97
miliardi per l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno
1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità
Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 - Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 - Cap.
5963; U.P.B. 5.1.1.2 - Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 - Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2
- Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 - Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 - Cap 5968).
Per l'anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli
di bilancio;
d. le somme iscritte nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999
e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell'articolo
40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in
lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno
2000;
e. ulteriori economie rispetto
a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del
fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta
a remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi,
di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli
anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal passaggio
dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella
vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del
CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi,
in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli
anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non
utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate,
nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell'anno successivo, giusta nota
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.
Art 42 - FINALIZZAZIONE
DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1. Le risorse destinate alla contrattazione
integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale
scolastico per la efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi
innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità
arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione
del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente
articolo 41, ancorché già determinate nelle singole entità,
potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti
che ne presuppongono l'utilizzazione, è indispensabile destinare
le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti
nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione
integrativa.
2. Compensare lo specifico impegno
di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia
scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale
accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al
personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile
amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio
1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di
lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente
per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità
iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione
di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di
cui all'articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione
del provvedimento legislativo che ne autorizza l'utilizzazione. Queste
ultime risorse, riferite all'anno 1999, sono utilizzabili per la finalità
di cui al presente comma per lire 700 miliardi.
3. Erogare una maggiorazione retributiva
connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure
e con le modalità stabilite dall'articolo 29. All'attivazione di
tale istituto contrattuale si provvede per l'anno 2000, mediante l'utilizzazione
di quota parte delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera g).
A decorrere dall'anno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle
indicate all'art. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota parte
delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all'istituto,
sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito
al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità
delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera d).).
4. Nell'ambito delle disponibilità
finanziarie complessive indicate all'art. 41 sono, poi, destinate, agli
istituti
di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione
d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori
per l'espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali
al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 28;
- lire 160 miliardi, a decorrere
dall'anno 1999, per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche
degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi
al personale delle scuole italiane all'estero. La eventuale somma non utilizzata
per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione
d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l'indennità
di direzione ai capi d'istituto e le indennità di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione
d'anno a decorrere dall'1/9/1999, per corrispondere compensi accessori
per la valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto previsto
dall'articolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione
d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare
compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione
d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per
il personale impegnato negli interventi didattici educativi.
5. A decorrere dall'anno 1999,
tutte le risorse di cui all'art. 41 non utilizzate per compensare gli istituti
indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo
di scuola per il miglioramento dell'offerta formativa e per la retribuzione
delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà
la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di
attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì,
che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano
utilizzate per le stesse finalità nell'esercizio successivo.
Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E' garantita la piena contrattualizzazione
dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo
Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale
della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI ED
INTEGRATIVE
Art. 44 - SEQUENZE
CONTRATTUALI
1. Con apposite, successive sequenze
contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti
specifici e le modalità applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e conservatori;
- personale delle scuole italiane
all'estero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE,
CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e
arbitrato;
- procedure di cui all'articolo
14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione
degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del
1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di
legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.
2.Le parti firmatarie si impegnano
ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione
dell'autonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori
modifiche legislative intervenute.
Art. 45 - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere
alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori
del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995,
della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un numero
di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle
spese di gestione, le parti potranno definire l'istituzione di un Fondo
pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3. La misura percentuale della
quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta
dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione
delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula
dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito
DPCM.
4. Nello stesso ambito contrattuale
saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita
in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché
la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo pensioni
sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo
quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo
le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione
dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto,
il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere
alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle
adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla calendarizzazione
degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica
circa lo stato dell'attività normativa e il contenuto di eventuali
atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.
Art. 46 - INDIVIDUAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del
servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in
ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle sezioni di scuola materna
funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104, 1°
comma del D.Lgs. n. 297/94, ha diritto l'insegnante in servizio in ciascuna
sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento
adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente
due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato
al turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno
diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a
classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche
che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza
educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto
i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l'organizzazione
della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività
di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza
sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi
dell'art. 278 del D.Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità
attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa
nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione
per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai
comuni.
Art. 47 - AREE
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle istituzioni scolastiche con
consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione
e/o nomadi, sarà realizzato:
- uno specifico piano di formazione
del personale, nell'ambito e con le risorse destinate alla formazione del
personale della scuola;
- attraverso adeguate forme contrattuali,
la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche,
attraverso convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse
per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.
ART 48 - NORMA
DI SALVAGUARDIA
Le norme legislative, amministrative
o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
Art. 49 - ASSENZE
PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art.19 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze
di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale
e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle
ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno
essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo
nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto
possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei
periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio
dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali
ed agli esami.
In analoga situazione, il personale
A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non
oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dell'art. 21 è
così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con
contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea
documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od
esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente
richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge,
di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3
per evento.
I permessi sono concessi a domanda
da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed ATA
ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d'Istituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2. A domanda del dipendente sono,
inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito
per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati
in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni
di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19,
comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste
in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
8. Il trattamento economico spettante
al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al
comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile,
con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i
primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per
le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero
e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente
compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere
fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 61. Comma 1,
lett. e), f).
b) 90% della retribuzione di cui
alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
b) 50% della retribuzione di cui
alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del
posto previsto nel comma 1.
E - Al comma 8 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
8 bis. In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono
esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi
1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero,
di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate
dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. Il dipendente, salvo comprovato
impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
G - Il comma 11 dell'art.23 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
11. L'istituzione scolastica o
l'amministrazione di appartenenza può disporre il controllo della
malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente
Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin
dal primo giorno.
Il controllo non è disposto
se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art.24 del
CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
1bis L'aspettativa spetta anche
ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR
399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995
limitatamente alla durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25 del
CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti
commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel
caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale
interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti
stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
L - Il comma 18 dell'art. 25 del
CCNL 4/8/95 è così sostituito:
Il personale di cui al comma 8
ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.
M - In sede di contrattazione integrativa
nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni
normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate
a tale proposito. Ciò al fine di valutare l'introduzione di ulteriori
miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.
Art.50 - PERSONALE
IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal personale
della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione
della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto
dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.
In sede di contrattazione integrativa
nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi
accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.
Restano ferme le disposizioni in
vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale
scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A -
Profili professionali
1.I profili professionali del personale
ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.
Le modalità di accesso restano
disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti
culturali che sono individuati dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore amministrativo
(per i Conservatori e le Accademie)
E' responsabile dell'osservanza
delle leggi e regolamenti. Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore
e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed
agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Svolge attività lavorativa
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario
delegato.
Provvede all'esecuzione delle delibere
del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente
al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili
concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario
del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare
pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
Può svolgere attività
di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono
essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione
artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi
generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto
alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile,
di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza
anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento delle funzioni sarà
volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi
e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità
ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta
formativa.
Può svolgere attività
di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono
essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attività lavorativa
complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché
delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi
dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento
degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile
di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza
anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale.
Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti
e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede,
nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione
scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali
aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento
vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa
e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento
organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche
in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività
istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni
con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività
di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni
di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario
dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione
dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere
attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie
nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore
sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
con eccezione di Accademie e Conservatori) .
C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca
nelle Accademie e nei Conservatori di musica
E' addetto ai servizi di biblioteca,
all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta
di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del
materiale affidato. E' responsabile dell'integrità del materiale
bibliotecario affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue attività lavorativa
richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione
delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico.
Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione
e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica
ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.
Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile
amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei
casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi
con il proprio lavoro.
Nelle istituzioni scolastiche ed
educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità
diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate
e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
In relazione alla introduzione
di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative
specifiche di formazione e aggiornamento.
Può essere addetto ai servizi
di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello
stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività
di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione
di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue attività lavorativa,
richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti
e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli
stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche.
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente
delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti.
Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini
valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E'
addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione
garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto
annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione
ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per
lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative.
In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale
e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche
nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie
cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento
delle stesse;
- al riordino e alla conservazione
del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento
periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto
con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione
con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti
di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione
di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può
svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti
in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue attività lavorativa
richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti
e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità
di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di procedure
tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali
e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti
alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle
vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando
macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria
manutenzione. In particolare provvede:
- alla preparazione dei pasti quotidiani
e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione dei generi
alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;
- allo svolgimento di altri servizi,
anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione
degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;
- alla conservazione, pulizia ed
utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi
anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed
alla pulizia degli utensili;
- alle attività materiali,
anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.
Può svolgere attività
di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto
dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa
vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica,
svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali
del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale
di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento
dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In
particolare:
- provvede con responsabilità
diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali
di uso comune;
- pratica le terapie prescritte
e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico
tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche
istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che
richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia
di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue procedimenti manuali e tecniche
specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo
degli alunni e del convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione
del guardaroba;
- alla custodia, al lavaggio meccanizzato,
alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del
materiale;
- alla rilevazione periodica delle
giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale
che gli è affidato;
- allo svolgimento di altri servizi,
eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.
Può svolgere attività
di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue attività di supporto
alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo
nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate
da procedure ben definite.
In particolare, è addetto:
- alla preparazione materiale del
terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto materiale connesso
e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature,
macchine e strumenti in dotazione;
- alla protezione, ricovero, conservazione
e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità
prescritte;
- al carico e scarico, trasporto
dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso
di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro
e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura
tecnico-scientifica;
- alla conduzione di macchinari
agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
- ad ogni altra attività
di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite
che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto
ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza
nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale
inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza
sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,
di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti
mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle
aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione
di momentanea assenza degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli
alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre
sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di
istruzione;
- sorveglianza, anche notturna,
con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche
ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle
attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della
scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori
e convittori;
- svolgimento delle mansioni di
custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici,
degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio
di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate
dei convittori:
- compiti di carattere materiale
inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché,
nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo
svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa
e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della
cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche
e nell'uscita da esse.
In relazione alle esigenze emergenti
nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori
di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa
a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla
piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività
amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi
di mensa;
- assistenza agli alunni portatori
di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi
igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico,
di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita
patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.
Tabella B - Requisiti
culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.
Direttore amministrativo nelle Accademie
e nei Conservatori di musica:
diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito
commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere,
perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile,
diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali
per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di
tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico
dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali e turistici.
I titoli elencati sono validi purché'
congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine
di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione professionale
regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine
di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo
contabili.
- diploma universitario relativo
a corsi specifici.
In caso di mancato possesso dei
diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza;
economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze
e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).
In caso di mancato possesso del
diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma
di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.Assistente
di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:
- diploma finale di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale
in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma
di Conservatorio.
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale
ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilità' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato
da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L.
n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei
diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturità
che consenta l'accesso agli studi universitari.Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte
a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato
da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali
ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso dei
diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi
diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali,
che consenta l'accesso agli studi universitari.Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato
da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali
ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.Collaboratore
scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato
da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali
ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
- b) attestato di qualifica specifica.
Per il personale ATA che, in ragione
dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata
in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato
o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a
supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
Tabella C - Corrispondenza
tra aree e profili professionali del personale ATA
|
Nuove Aree |
Profili professionali previsti
dal CCNL 4-8-1995 |
|
Direttore amministrativo |
D |
Direttore dei servizi generali
ed amministrativi |
C |
Responsabile amministrativo |
|
Assistente di biblioteca |
|
Assistente amministrativo |
B |
Assistente tecnico |
|
Cuoco |
|
Infermiere |
|
Guardarobiere |
A |
Addetto alle aziende agrarie |
|
Collaboratore scolastico |
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
In conformità a quanto previsto
dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina
alla formazione una quota pari all'1% della spesa per il personale, e dal
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998, allegato
5, le parti convengono sull'opportunità di favorire un significativo
incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini
dell'attivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Con riferimento all'articolo 29
(Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente),
a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero
della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo
stato di attuazione dell'istituto nel corso di un apposito incontro convocato
dall'ARAN.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti impegnano il Ministero
della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative
volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse,
la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti concordano sull'opportunità
che il MPI ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie
a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
- la defiscalizzazione delle spese
sostenute per l'acquisto di libri e riviste;
- la gratuità dell'ingresso
ai musei ed alle pinacoteche.
DICHIARAZIONE
A VERBALE SNALS - CONFSAL
Lo SNALS ribadisce tutte le censure
svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso
il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione
di R.S.U.
Alla sottoscrizione del presente
contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione,
anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale
proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.
Lo SNALS esprime riserva in merito
alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali)
con particolare riferimento all'articolo 6 (relazioni a livello di istituzione
scolastica) e all'articolo 9 (composizione delle delegazioni).
Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE
146/90
Art.1 - SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno
1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto
del personale della Scuola sono:
a)l'istruzione scolastica, in particolare
per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività
assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla
produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità,
nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza
e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi
con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità
con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b),
c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati
al servizio di cui alla lettera a).
Art. 2 - PRESTAZIONI
INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali di cui all'art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità
di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale
e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma
2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare
l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione
e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché
degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali,
riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi
del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media,
esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione
all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante
i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile
una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle
apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni
alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti
la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla
cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento
dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare
il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da
definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle
istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d),
con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza
sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa
a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali
per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A.
necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente
comma 1.
L'accordo integrativo di cui al
presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione
restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa
materia.
3. In occasione di ogni sciopero,
i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione
volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto,
qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base
dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità
della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione
dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la
sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli
studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì
risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire
al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo
sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro,
equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente
rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi d'istituto, in occasione
di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione
volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali
- i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente
comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative,
tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso
per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di
cui al precedente 1° comma.
I nominativi inclusi nei contingenti
saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione
dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto
di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero
del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità
e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori
o dal docente più anziano d'età in servizio.
I capi d'istituto e gli organi
dell'Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono
tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo
la sua effettuazione.
Art. 3 - NORME
DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
1. La comunicazione della proclamazione
di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte
delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso
non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero
sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo
più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni
10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero
indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono
darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire
la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo
sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca
degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto
del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze
di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al
Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero
della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere
agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione
nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le
modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni
predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza
una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche
relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi
essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo
2:
a) non saranno effettuati scioperi
a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia
del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative
prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se
non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni,
gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono
superare per le attività di insegnamento e per le attività
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico
il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico)
nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti
a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero,
anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può
superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi;
tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo
non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono
alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono
essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione
o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e
per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle
attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati
soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività
si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella
prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero
breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda
la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula
alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento
dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono
ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività
funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza
con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace
svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno
successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative
alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti
con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini
trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare
un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore
a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti
con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini
finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti
scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni
di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della
conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale;
i) le disposizioni del presente
articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non
si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale
o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori.
Art. 4 - PROCEDURE
DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di
comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti
di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione
di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti
conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo
di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi
devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica
Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati
agli studi per quelli a livello locale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi
di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art.
3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli
nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
Tabella (fonte
ARAN) degli stipendi a regime dal 1° giugno 1999 |
|
Collaboratore
scolastico |
Guardarobieri |
Assistenti amministrativi
ed equiparati |
Responsabili
amministrativi |
Docente
scuola materna ed elementare |
Docente
diplomato istituti secondaria II grado (1) |
Docente
scuola media |
Docente
laureato istituti secondaria II grado (2) |
Docente
Conservatorio |
Direttore
amministrativo Conservatorio ed Accademia |
Capi d'Istituto
ed equiparati |
da 0 a 2 |
11.240.000 |
11.831.000 |
13.889.000 |
17.446.000 |
17.446.000 |
17.446.000 |
19.853.000 |
19.853.000 |
26.644.000 |
21.567.000 |
32.147.000 |
da 3 a 8 |
11.682.000 |
12.273.000 |
14.469.000 |
18.241.000 |
18.241.000 |
18.241.000 |
20.739.000 |
21.673.000 |
28.072.000 |
22.566.000 |
33.625.000 |
da
9 a 14 |
13.324.000 |
13.891.000 |
16.567.000 |
20.729.000 |
20.729.000 |
20.729.000 |
23.656.000 |
24.616.000 |
32.380.000 |
25.677.000 |
38.022.000 |
da
15 a 20 |
14.853.000 |
15.432.000 |
18.539.000 |
23.623.000 |
23.623.000 |
23.623.000 |
27.005.000 |
28.218.000 |
36.676.000 |
29.312.000 |
42.407.000 |
da
21 a 27 |
16.358.000 |
16.973.000 |
20.535.000 |
26.441.000 |
26.441.000 |
27.818.000 |
30.277.000 |
32.842.000 |
39.772.000 |
33.184.000 |
46.828.000 |
da
28 a 34 |
17.481.000 |
18.071.000 |
21.963.000 |
29.208.000 |
29.208.000 |
30.573.000 |
33.485.000 |
35.862.000 |
43.132.000 |
37.178.000 |
52.678.000 |
da
35 |
18.290.000 |
18.894.000 |
23.049.000 |
31.280.000 |
31.280.000 |
32.658.000 |
35.862.000 |
38.262.000 |
46.468.000 |
41.048.000 |
57.099.000 |
Nota (1) anche accompagnatori
di pianoforte e pianisti accompagnatori
Nota (2) anche assistenti delle
Accademie di belle arti |
|