Ipotesi di accordo relativo al CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola
 

Il giorno 22.09.2005 alle ore 03.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali:

CGIL ………………………

CISL ……..……………….

UIL .…..…………………

CONFSAL .……………………..

CGU …………..………….

per le OO.SS.di categoria:

FLC/CGIL ……………………

CISL SCUOLA ……………….…..

UIL SCUOLA …..………………..

CONFSAL SNALS ……………………

GILDA UNAMS ……………………

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo relativa al CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico

2004\2005

ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale, relativo al comparto del personale della scuola,

concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre

2005.

ART. 2 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti , come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto

collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003,

sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata

Tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono

rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di

scuola materna ed elementare.

ART. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui alla Tabella A hanno effetto integralmente sulla

13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul

trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di

buonuscita, trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'assegno

alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti

integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato

dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti

dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti

maturati alla data di cessazione dal servizio.

ART. 4 - Retribuzione professionale docenti

1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art.81 del CCNL 24-7-2003 è

incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata

Tabella C.

2. Al personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di

risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003-04 e

certificate in euro 95,2 milioni al lordo degli oneri riflessi, è corrisposta una una tantum

pari a euro 81 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante

l'anno 2004.

ART. 5 - Fondo dell'Istituzione scolastica

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi

dell'art. 82 del CCNL 24.07.03, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2005 ed a

valere sull'anno 2006, di un importo pari a:

- euro 15,24 mensili pro capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di

personale educativo in servizio al 31.12.2003;

- euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA in

servizio al 31.12.2003.

2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1

potranno alimentare il fondo per le istituzioni scolastiche solo successivamente

all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi

stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo – Parti sociali del

27 maggio 2005.

3. Le risorse di cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24.07.03 ricevono nel presente

CCNL una diversa finalizzazione poiché destinate a coprire gli oneri derivanti

dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006 le parti

definiranno con apposita sequenza contrattuale l'aggiornamento dei compensi

accessori erogati a carico del fondo di istituto.

ART. 6 - Aumenti contrattuali ai capi di istituto

1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 1998-2001 e che non

hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi

incrementi stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti

secondari di II grado.

ART. 7 – Posizioni economiche per il personale ATA

1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del

CCNL 24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle

aree A e B della Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo

orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale,

determinate rispettivamente in euro 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al

personale dell'Area A, e in euro 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al

personale dell'Area B.

2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene

progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di

formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti

che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio

posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del

CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente

CCNL.

L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia

attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche

disponibili.

3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia

attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai

compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni

concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e

l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B,

compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e

responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto,

la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori

incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03-.

4. L'istituto di cui al presente articolo è finanziato, a decorrere dal 31.12.2005 in

prima applicazione, con le risorse pari a 33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi

di economie realizzate per per il personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per

il II biennio 2004-05 del comparto Scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere

in misura di due terzi a favore dell'Area B e di un terzo a favore dell'Area A.

Ulteriori risorse per il personale ATA che dovessero essere successivamente accertate

e certificate avranno la medesima destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse

che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.

5. Al personale delle Aree A e B a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle

risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell'anno scolastico 2003/04

certificate in euro 33 milioni al lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni 2004 e

2005, è corrisposta una una tantum pari a euro 196 in ragione del servizio prestato

nell'arco di vigenza contrattuale.

ART. 8 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del

CCNL 24.7.2003.

ART. 9 - Norma programmatica

1. Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale docente,

previste per l'anno scolastico 2004-05, saranno impiegate con le modalità da definirsi

in una sequenza contrattuale da aprirsi entro 60 giorni dalla certificazione delle

risorse stesse.

Tabelle stipendiali allegate all'accordo


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