NORMATIVO 2002-05 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
Premessa
Capo I - disposizioni generali
art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto
art. 2 - interpretazione autentica del contratto
Capo II - relazioni sindacali
art. 3 - obiettivi e strumenti
art. 4 contrattazione collettiva integrativa
art. 5 - partecipazione
art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica
art. 7 - composizione delle delegazioni
art. 8 assemblee
Capo III norme comuni
art. 9 misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
art. 10 mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale
art. 11 - pari opportunità
art. 12 - congedi parentali
art. 13 - ferie
art. 14- festività
art. 15 - permessi retribuiti
art. 16 - permessi brevi
art. 17 - assenze per malattia
art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato
art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
art. 21 - termini di preavviso
Capo IV - docenti
art. 22 intenti comuni
art. 23 area docenti e contratto individuale di lavoro
art. 24 funzione docente
art. 25 profilo professionale docente
art. 26 attività di insegnamento
art. 27 attività funzionali all'insegnamento
art. 28 attivita' aggiuntive ed ore eccedenti
art. 29 - ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali
art. 30 - funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
art. 31 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico
art. 32 - collaborazioni plurime
art. 33 incarichi a tempo determinato per il personale in servizio
art. 34 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile
art. 35 - permessi ed assenze del personale docente con cariche elettive
art. 36 - rapporti di lavoro a tempo parziale
art. 37 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 38 -educazione degli adulti ed altre tipologie di attivita' didattica
art. 39 - corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie
art. 40 servizio prestato dai docenti per progetti con le università
art. 41 - modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi
scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in
formazione
art. 42 personale docente avente diritto di mensa gratuita
art. 43 norma di rinvio
Capo V - personale ata
art. 44 - area ata e contratto individuale di lavoro
art. 45 periodo di prova
art. 46 - sistema di classificazione professionale del personale ata
art. 47 - compiti del personale ata
art. 48 mobilità professionale del personale ata
art. 49 - valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e
dei collaboratori scolastici
art. 50 orario di lavoro ata
art. 51 permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive
art. 52 modalità di prestazione dell'orario di lavoro
art. 53 - ritardi, recuperi e riposi compensativi
art. 54 - riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
art. 55 indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA
art. 56 - collaborazioni plurime per il personale ata
art. 57 - rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 58 contratto a tempo determinato per il personale in servizio
art. 59 rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 60 restituzione alla qualifica di provenienza
Capo VI - la formazione
art. 61 formazione in servizio
art. 62 fruizione del diritto alla formazione
art. 63 livelli di attività
art. 64 criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
art. 65 piano annuale delle istituzioni scolastiche
art. 66 i soggetti che offrono formazione
art. 67 formazione in ingresso
art. 68 formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo
immigratorio o frequentate da nomadi
art. 69 formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Capo VII tutela della salute nell'ambiente di lavoro
art. 70 - finalità
art 71 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
art. 72 organismi paritetici territoriali
art. 73 osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
art. 74 norme di rinvio
Capo VIII aspetti economico-retributivi generali
art. 75 - struttura della retribuzione
art. 76 - aumenti della retribuzione base
art. 77 progressione professionale
art. 78 - tredicesima mensilità
art. 79 - effetti dei nuovi stipendi
art. 80 compenso individuale accessorio per il personale ata
art. 81 retribuzione professionale docenti
art. 82 risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica
art. 83 criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo
dell'istituzione scolastica
art. 84 compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed
Università
art. 85 attività complementari di educazione fisica
art. 86 indennità e compensi a carico del fondo d'istituto
art. 87 direttore dei servizi generali e amministrativi
Capo IX norme disciplinari
Sezione I - personale docente
art. 88 rinvio delle norme disciplinari
Sezione II - personale amministrativo, tecnico e ausiliario
art. 89 obblighi del dipendente
art. 90- sanzioni e procedure disciplinari
art. 91 competenze
art. 92- codice disciplinare
art. 93 rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
art. 94 - sospensione cautelare in caso di procedimento penale
art. 95 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Capo X - personale delle scuole italiane all'estero
art. 96 - vertenze ed organismi di conciliazione
art. 97 - sistema delle relazioni sindacali
art. 98 partecipazione
art. 99 impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano
dell'offerta formativa
art. 100 - progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al
superamento del disagio scolastico
art. 101 ferie
art. 102 - rapporto di lavoro a tempo determinato
art. 103 - orari e ore eccedenti
art. 104 - mobilità tra le istituzioni scolastiche all'estero
art. 105 mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero
art.106 iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero
art.107 modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della
lingua
art.108 valutazione della prova di accertamento linguistico
art.109 -riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
art. 110 - gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero
art. 111 - esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
art. 112 - durata del servizio all'estero
art. 113 interruzione del servizio all'estero
art. 114 calcolo degli anni di servizio all'estero
art.115 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia
art.116 - restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di
servizio
art.117 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari
art. 118 foro competente
art. 119 - norme applicative
art. 120 - fruizione dei permessi
art. 121 - fruizione del diritto alla formazione
Capo XI personale delle istituzioni educative
art. 122 - profilo professionale e funzione del personale educativo
art. 123 - attivita' educativa
art. 124 - azioni funzionali all'attività educativa
art. 125 - attività aggiuntive
art. 126 - attività di progettazione a livello di istituzione
art. 127 attività di collaborazione con il dirigente scolastico
art. 128 - obblighi di lavoro
art. 129 norma finale
Capo XII - conciliazione ed arbitrato
art.130 - tentativo obbligatorio di conciliazione
art.131 arbitrato
art.132 -modalità di designazione dell'arbitro
art.133 - norma finale
Capo XIII - telelavoro
art.134 - disciplina sperimentale del telelavoro
art.135 - orario di lavoro
art.136 - formazione
art.137 - copertura assicurativa
art.138 - criteri operativi
art.139 norma finale di rinvio
Capo XIV disposizioni finali
art. 140 - previdenza complementare
art. 141 - personale in particolari posizioni di stato
art. 142 normativa vigente e disapplicazioni
art. 143 - verifica delle disponibilità finanziarie complessive
tabelle
nota a verbale
dichiarazioni a verbale
All. 1 Schema di codice di condotta contro le molestie sessuali
All. 2 Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.
PREMESSA
Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di
carattere economico per il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo
sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi
o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARaN e le Organizzazioni sindacali di
comparto.
Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all'8-3-
2002:
· CCNL quadriennio 1994-1997 e I° biennio economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;
· Sequenza contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.1996;
· CCNL II° biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;
· Sequenza contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata
l'11.12.1996;
· Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il
17.9.1997;
· Sequenza contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata
il 26.2.1998;
· CCNL quadriennio 1998-2001 e I° biennio economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;
· Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999, firmata il 24.2.2000;
· Accordo in applic azione dell'art. 8 della L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola
del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;
· Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999, firmata il
18.10.2000;
· CCNL II° biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;
· Accordo successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione
dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;
· Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio,
firmato il 18.10.2001;
· Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL
II° biennio, firmato il 18.10.2001;
· Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.
Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze
indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del
presente CCNL 2002-2005.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale
vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti
negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
Tutti i riferimenti al D.lgs. n.29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.lgs.
n.165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti
articoli del D.lgs. n.165/2001.
Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel
corpo dell'articolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi
tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue,
come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
(Art. 1 del C.C.N.L. 1999)
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il
biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 del contratto
collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle
seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 31 dicembre 2005 per la parte
normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del
presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui
all'art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di
stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e
con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si
applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest'ultimo come
integrato dal d.lgs.354/1997.
ART. 2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
(Art. 2 del C.C.N.L. del 1999)
1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.165/2001, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per
definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve
concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale o integrativo.
Capo II
Relazioni sindacali
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art. 3 del CCNL 1999)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati
alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a
criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa
integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare
omogeneità di impostazione per l'intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto
di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal
presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si artic ola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di
istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese.
Essa può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,
secondo le modalità indicate nell'articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
(art.4 del CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di
norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale;
l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l'utilizzazione del personale
soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del
personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n.
289/2002; la mobilità intercompartimentale.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro
l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo
immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con
cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi
sindacali;
c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità
contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta
contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del
decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad
azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.
ART. 5
PARTECIPAZIONE
(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per
materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell'ambito delle
proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione
cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i
servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia
di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono
richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga
attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di
cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni
caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.
ART. 6
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa
e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni
sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti
di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata
e integrata dalla legge n.83/2000;
g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale
docente, educativo ed ATA;
i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta
contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i
successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare,
anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri
enti e istituzioni;
l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle
risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri,
unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore
generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei
tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni
dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.
ART. 7
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL 15-3-2001)
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.
L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di
propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto
dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.
2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
ART. 8
ASSEMBLEE
(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali,
in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro
capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con
specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative
sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8,
comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle
attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del
personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del
personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello
previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 e
con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola
istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle
assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da
tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno
alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti
sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con
comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni
educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo
dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o
succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive
quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare
richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La
comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma
va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore,
dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,
mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio
nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore
individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche
delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di
orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare
servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale,
stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad
altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento
degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di
assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si
applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti
sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo
da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del
diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
CAPO III
NORME COMUNI
ART. 9
MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE
PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA
(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)
1. Il MIUR, in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni
scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per
le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di
carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS.
2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS.
firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la
durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di
rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la
diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in
questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale
dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico
anche con l'ampliamento dell'offerta formativa, che la Direzione generale regionale finanzierà
nell'ambito di quanto previsto dall'anzidetto contratto integrativo regionale.
4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti
in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di
contrattazione regionale.
ART. 10
MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
(Art. 15 del CCNL del 1999)
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di
specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede
di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi
istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità
professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il
soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo
scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli
istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale
integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze
del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mo bilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di
personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati
all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;
- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l'effettiva frequenza dei relativi
corsi;
- indennità forfetaria di prima sistemazione;
- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della
previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative
di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con
priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili
professionali in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per
il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo
richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di
mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì
orientata verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con
l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo
dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione,
documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata
post-secondaria, nonché al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e amministrativa delle
istituzioni scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si
procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione
integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la
contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro
disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul
rimborso delle spese di trasferimento sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a
seguito di procedure concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di
provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito
negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul
periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è
demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a
domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento
economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto.
La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente
a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o
posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con
l'orario settimanale d'obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 è riconoscibile per
intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.
ART. 11
PARI OPPORTUNITÀ
(Art. 18 del CCNL del 1999)
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato
pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare
riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro
dell'IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta
a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione
integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul
lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.
125/1991.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate
dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere
misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale delle lavoratrici:
- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo
formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla
riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo,
alle politiche di riforma;
- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e
aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in
generale;
- flessibilità degli orari di lavoro;
- fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e
le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la
massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali
abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60
giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a
quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni
regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
ART.12
CONGEDI PARENTALI
(art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001
alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che
competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di
cui all'art. 17, comma 8.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione
obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso
una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta
viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti
per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni
disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo
anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età
del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha
altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le
malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32,
comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il
rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
ART. 13
FERIE
(art.19 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e
quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art.
1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,
per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e
i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per
ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle
ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al
personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale
docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a
tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività
didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il
mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi
di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione
per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione
deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.
ART. 14
FESTIVITÀ
(art.20 del CCNL 4-8-1995)
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente
in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui
si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero
durante i periodi di sospensione delle lezioni.
ART. 15
PERMESSI RETRIBUITI
(art.21 del CCNL 4-8-1995)
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla
base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
personale docente ed ATA.
2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso
retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per
gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale
norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun
anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per
attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo
e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti
come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai
docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti
previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART.16
PERMESSI BREVI
(art.22 del CCNL 4-8-1995)
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari
esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di
due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano
orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno
scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo
orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di
servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle
supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove
avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della
sostituzione con personale in servizio.
ART. 17
ASSENZE PER MALATTIA
(art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad
alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del
competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che,
a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può
procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a
domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale
sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto
previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il
compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro comp enso accessorio, comunque
denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie
superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione
del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di
assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera
retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata
all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e
comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso
di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con
indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla
eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio
può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente
è ricoverato in strutture ospedaliere, pubblic he o private.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da
quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da
osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora
comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del
comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35
della legge 27.12.2002, n.289.
ART. 18
ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO
(art.24 del CCNL 4-8-1995)
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si
richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7
del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL,
limitatamente alla durata dell'incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per
motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in
vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza
assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
ART. 19
FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
(art.25 del CCNL 4-8-1995e interpretazione autentica dell'art. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il
17.9.97)
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del
D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20
maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni
in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e
comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie
nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego,
non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo
al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale
di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura
del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla
conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della
religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non
si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per
malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in
un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello
di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a
concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad
un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti
per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia
anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con
contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata
del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali
come disciplinati dall'art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi
patologie, di cui all'art.17, comma 9.
ART. 20
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(art.26 del CCNL 4-8-1995)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo
del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente
giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione
di cui all'art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di
conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della
scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei
limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in
costanza delle patologie di cui sopra.
ART. 21
TERMINI DI PREAVVISO
(art.29 del CCNL 4-8-1995)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV
DOCENTI
ART.22
INTENTI COMUNI
1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL,
una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro
il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel
prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera
professionale per i docenti.
2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria
attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una
scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento,
valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine
necessari si conviene essere utile l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione del
sistema scolastico.
ART. 23
AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art. 18 e art.38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area
professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola elementare; i
docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il
personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti delle scuole speciali
statali.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente
ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,
indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e
specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro.
ART. 24
FUNZIONE DOCENTE
(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi
dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si
esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento
e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano
e verificano, per gli aspetti pedagogico didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone
l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio -
economico di riferimento.
ART. 25
PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
(art.23 del CCNL 26-5-1999)
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti,
che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema
nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa
della scuola.
ART. 26
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell'art.41 anzidetto
ed art.24 del CCNL 26-5-1999)
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di
autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche
regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste
dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, dell'articolo 4 dello
stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come
indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione
dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per
far fronte a nuove esigenze
5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore
settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore
settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle
lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente
l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni
stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei
docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota
oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del
plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i
docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al
completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,
in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola
dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed
interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità
oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate
dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate
da motivi estranei alla didattica, la ma teria resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno
confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può
essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai
vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non
eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il
servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario
di attività didattica.
ART. 27
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole
materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei
docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti
con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non
superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse
modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio
dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze
di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e
famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
ART. 28
ATTIVITA' AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32 CCNL 31.8.1999,)
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla
legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle
stipula del presente CCNL.
2. Presso l'ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, un'apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per
procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia.
ART. 29
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(art.26 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole
istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in
relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle
proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum
scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente
regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.
ART. 30
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(art.28 del CCNL 26-5-1999)
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa
fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la
realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di
progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le
funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente
spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del
31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza
con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,
numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i
relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede
informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo
scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali
nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico
successivo, con la stessa finalità.
ART. 31
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti
retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.
Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di
contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive
previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e).
ART. 32
COLLABORAZIONI PLURIME
(art.27 del CCNL 26-5-1999)
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la
realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre
di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione
scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle
scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di
appartenenza.
ART. 33
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente può accettare,
nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o
grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno,
mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
ART. 34
RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
(art.44 del CCNL 4-8-1995)
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con
diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e
rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o
nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il
funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a
novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
ART. 35
PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le
norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il
personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è
tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da
assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non
consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi
cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente
indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se
ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al
comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in
soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito
della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 che dovrà
essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 36
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.46 del CCNL 4-8-1995)
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto
dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia
per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto
delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di
concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in
ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici,
prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari
al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e
classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle
eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo
parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate
alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di
insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente
scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad
un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'
O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi
n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all'O.M. n.55/98.
ART. 37
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art.47 del CCNL 4-8-1995)
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4
dell'art. 23.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una
data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione
delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento,
ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio.
4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309
del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato
qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo
quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in
modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano
disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in
ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria,
ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,
all'elevazione del medesimo orario settimanale.
ART. 38
PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
(art.39 del CCNL 26-5-1999)
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e
gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli
adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per
analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici
percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e
interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di
conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede
di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche iniziative
per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri
territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell'attività e
all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno
dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto,
nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione
dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;
e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili
utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole
polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita
la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l'autorità sanitaria promosse dall'autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione
e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di
intese con le autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente
articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in
riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa
e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una
specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
ART. 39
DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO
NELLE SCUOLE SECONDARIE
(art.26 sequenza 24-2-2000)
1. In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto dell'esigenza di consentire
la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle
scuole secondarie.
ART. 40
SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE
UNIVERSITÀ
(art.27 sequenza 24-2-2000)
1. Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per progetti
relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione
preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche
finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non
retribuita o in part-time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.
ART. 41
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE
SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA
(art.28 sequenza 24-2-2000)
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo
accoglie.
2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della
classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo
programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria
ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di
tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.
ART. 42
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA
(Art. 46 del CCNL del 1999)
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio
in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione
risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita
l'insegnante in servizio nel turno pomeridiano.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo
pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri
pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito
dell'orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che
prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività
di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per
ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n.
297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione
integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità
di erogazione dei contributi ai Comuni.
ART. 43
NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via
pattizia si renderanno necessarie in relazione all'entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle
connesse disposizioni attuative.
CAPO V
PERSONALE ATA
ART. 44 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(art.30 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione
primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli
istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in
rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo
21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze
gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale
dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei
servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale
A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli
istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,
nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo
nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,
indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e
specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro.
ART. 45
PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la
cui durata è stabilita come segue:
- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
- 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di
prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso
altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area
a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente
previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo
stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il
periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di
mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda,
nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un' Amministrazione del
comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso
un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del
periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l'interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo
professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è
di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art.14 del DPR 08.03.99, n.275.
ART. 46
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
(art.51 del CCNL 4-8-1995 ed art.31 del CCNL 26-5-1999)
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità
di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti
culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle
innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili
professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.
3. Il personale appartenente al profilo di "guardarobiere" è collocato nel medesimo profilo
dell'area B, con il corrispondente trattamento economico.
ART. 47
COMPITI DEL PERSONALE ATA
(art.32 del CCNL 26-5-1999)
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali,
comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa,
come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i
compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse
utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art.
50 del CCNI del 31.08.99.
Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati
all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.
ART. 48
MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente
superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito
corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la
contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito
dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del
personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in
possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo
di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo,
e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di
servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area
avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale,
ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per
l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della
aliquota di posti prevista a tal fine.
ART. 49
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E
TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MIUR attiverà procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti
gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore
amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti
di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4
dell'integrazione all'atto di indirizzo del 14.04.03.
ART. 50
ORARIO DI LAVORO ATA
(art.50 del CCNL 4-8-1995 ed art.33 del CCNL 26-5-1999)
1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore , suddivise in sei ore continuative, di norma
antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei
ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.
3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera
eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è
superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni
eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di
contrattazione integrativa d'istituto.
ART. 51
PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE
(art.45 del CCNL 4-8-1995)
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di
cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è
tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui
presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da
assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore
sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà
essere prodotta tempestivamente dall'interessato.
ART. 52
MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di
orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
-l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una
volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa è possibile
adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o
posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque
giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di
ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilità
dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane
ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta,
vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di
servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione
scolastica o educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali
necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento
di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui
alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle
esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal
restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
-la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene
effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di
maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati
settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con
annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto.
Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati
i seguenti criteri:
a. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36
ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42
ore per non più di 3 settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i
periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono
essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno
scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate
mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso
la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c. Turnazioni:
-la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di
servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per
specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni
qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le
esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni
sono i seguenti:
- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da
coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla
base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il
personale subentrante e quello del turno precedente;
- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato
solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle
attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica;
- nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili
nell'arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma,
essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili
nell'anno da ciascun dipendente non può essere, di norma,
superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei
quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno
notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione
educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi
dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le
donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un
anno.
2. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del
docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche
del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di
esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in
attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
3. All'inizio dell'anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una
proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di
cui all'art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al
direttore dei servizi generali e amministrativi.
Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche,
se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le
delegazioni sindacali di cui all'art. 7.
ART.53
RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di
lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre
l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore
anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le
esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo
maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario
riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di
riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico
nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di
servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite.
6. L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del
proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari
acquisiti.
ART. 54
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
(Art. 52 del CCNI 31.08.99)
1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei
servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
- Istituzioni scolastiche educative;
- Istituti con annesse aziende agrarie;
- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3
giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro
necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai
criteri di cui al comma 1.
ART. 55
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
(art.35 del CCNL 26-5-1999)
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta
un'indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità
è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in
base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal
coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in
materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore
amministrativo, il DSGA viene sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai
sensi dell'art. 47.
3. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il
relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
ART. 56
COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
(art.38 del CCNL 26-5-1999)
1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare
specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella
scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è
autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.
ART. 57
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(art.52 del CCNL 4-8-1995)
1.Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante
assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti
massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno,
con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia
per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica,
sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle
dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a
tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni
di soprannumero accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, sono preventivamente comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui
all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo
pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La
domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo
parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate
alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi
carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario
di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L'assunzione di
altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di
lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse
e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale
di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari
a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad
un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute
nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e
viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 36,
comma 13.
ART.58
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
(art.5 dell' Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni,
complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.
ART.59
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7
dell'art. 37.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto
medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.
3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
ART.60
RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla
qualifica ATA di provenienza con effetto dall'anno scolastico successivo alla data del
provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico
della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed
economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.
CAPO VI
LA FORMAZIONE
ART.61
FORMAZIONE IN SERVIZIO
(Art.12 del CCNL 26.051999)
1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative,
la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di
sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di
formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di
interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraverso
strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la
mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le
norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel
quadro delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi
assunti come prioritari con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione in atto;
- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;
- al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione
dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione
continua degli adulti;
- ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità
ATA;
- all'introduzione e alla valorizzazione dell'autoaggiornamento.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le
risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da
norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario
di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In
via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la
partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei
docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta
formativa.
ART.62
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(Art.13 del CCNL 26.05.1999)
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello
centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del
capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE o da enti
accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore
necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione
all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la
partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime
modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed
artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del
servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a
iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro,
devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e
animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per
la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono
cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in
servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi
finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche
delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il
riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della
contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi
di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla
mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di
articolazione dell'orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi
formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza,
all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme
di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva
sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
ART.63
LIVELLI DI ATTIVITÀ
(Art.8 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, comp ete la programmazione delle
iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al
POF, individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma
restando la possibilità dell'autoaggiornamento.
2. L'amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla
progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e
tipologie professionali.
3. All'amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto
quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l'anno
di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per
la formazione finalizzata all'attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento
complessivo degli interventi.
ART.64
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Art.10 del CCNI 31.08.1999)
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono
assegnate:
· per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva
proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e
numero di personale ATA;
· per il 20% all'amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie
istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto
precedente;
· per il 20% all'amministrazione centrale.
ART.65
IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(Art13 del CCNI 31.08.1999)
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i
tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle
offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti
pubblici e privati qualificati o accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
· promosse prioritariamente dall'amministrazione;
· progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli
IRRE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali
qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.
ART. 66
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
(Art.14 del CCNI 31.08.1999)
1. Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la
formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da
parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il
MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della
vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da
seguire per l'accreditamento di soggetti i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono
di per sé accreditati per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di
riferimento sono:
· la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
· l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
· l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
· le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
· l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore
specifico;
· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e
accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di
impatto delle azioni di formazione;
· il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo
professionale del personale della scuola;
· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
· la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di
formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono
accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla
base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono
formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al
sistema informativo, l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle
iniziative proposte al personale della scuola.
ART.67
FORMAZIONE IN INGRESSO
(Art.15 del CCNI 31.08.1999)
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova
realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti
e/o consorzi di scuole.
2. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di
armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e
l'approfondimento teorico.
3. Nel corso dell'anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il
miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche
nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART.68
FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE
PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI
(Art.18 e 19 del CCNI 31.08.1999)
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l'amministrazione promuove e sostiene iniziative
di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la
cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico,
utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale
facendo ricorso anche alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli
insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si
avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di
istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo
conto delle esperienze già realizzate l'amministrazione promuove l'organizzazione di seguenti
attività formative:
· pronto intervento linguistico,
· corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa
diversa dall'italiano,
· approfondimento delle tematiche dell'educazione interculturale,
· produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per l'insegnamento della lingua italiana ad allievi ed
adulti, di lingua nativa diversa dall'italiano, possono anche essere offerti dalle Università come
corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico
e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della
comunicazione e dell'informazione.
5. Per l'impostazione e l'organizzazione delle attività le scuole e l'amministrazione si avvalgono
della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già
realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di
immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.
ART.69
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
(Art.20 del CCNI 31.08.1999)
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di
specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi
serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione
permanente. L'Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che
operano o che intendano operare in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento,
ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la
padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e
professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all'evoluzione dei
processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione
tra l'istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari il
MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la
programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attività.
CAPO VII
TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO
ART.70 - FINALITÀ
(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei
soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, previste
dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla necessità di
realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei
criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le
norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro
del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto
pubblico.
ART.71
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M.
n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art.58 del
CCNI 31.08.99. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa
contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del
comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui
disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo
concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le
visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi
incaricato;
b. laddove il D.lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da
garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina
legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve
essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e
le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle
attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del
lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e
alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a
fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente
connesso alla sua funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista
all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. La formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del
16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi
aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali;
g. per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la
sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi
permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto
monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.
ART.72
ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli
dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e
informative nei confronti dei prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi
equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il
processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in
materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali
organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 73
OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
(Art. 60 CCNI 31.08.99)
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l' Osservatorio
Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di
coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi
competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti
istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.
ART.74
NORME DI RINVIO
(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al
D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in
materia di igiene e sicurezza.
CAPO VIII
ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI
ART. 75
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
(Art. 63 del CCNL 4-8-1995 )
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al
comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) eventuali assegni "ad personam".
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
d) indennità di amministrazione dei DSGA;
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;
h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di
legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della
legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono
corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
ART. 76
AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per
ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione
reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra
inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01
sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella
1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente
spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio
all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i
valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella
Tabella 2.
5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola
dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni Enti locali viene erogata l'indennità
integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto
Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non
riassorbibile.
ART. 77
PROGRESSIONE PROFESSIONALE
(Art. 16 del CCNL 25.05.99)
1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine
dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli
obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel
periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari
definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione
stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti,
nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese
per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni
per il personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.
ART. 78
TREDICESIMA MENSILITA'
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta
una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al
personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal
primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del
rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni
mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi
personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi
disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della
riduzione del trattamento economico.
ART. 79
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 75 hanno effetto integralme nte sulla 13° mensilità,
sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e
sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 75 sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto
a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di
licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.
75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le mo dalità per determinare la base di calcolo
in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n.
335/1995.
ART. 80
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA
(art. 25 CCNI 31.08.99)
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è
corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle
misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di
compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate
nell'allegata Tabella 3.
3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo
le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con
rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata
dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno
scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche.
4. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene
corrisposto nell'ambito delle indennità di amministrazione di cui all'art.54.
5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al
servizio;
6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto
compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
7. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8, lettera a).
8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello
stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
9. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato
in rapporto all'orario risultante dal contratto.
10.Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
ART.81
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
(art. 7 CCNL 15.03.2001)
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione
dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere
il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate
nell'allegata Tabella 4.
2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti,
corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999,
fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a).
ART. 82
RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d'istituto, già definite ai sensi dell'art.14 del
CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a
decorrere dall'1.1.2003:
a) un importo pari a 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di
personale educativo;
b) un importo pari a 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse previste dall'art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6
milioni di (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di (600 miliardi di lire) per il
2003, concorrono alla copertura finanziaria dell'incremento della retribuzione professionale
docenti previsto all'art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in
favore del fondo d'istituto così come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl,
delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003,
conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04, per
la quota parte relativa all'anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A
tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002,
n. 289, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione
dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.
ART. 83
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale
docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute
sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre
finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in
relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le
ulteriori risorse stabilite nell'art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad
essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva
dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell'art.
28 del CCNI del 31.8.1999.
3. Il fondo è inoltre alimentato:
a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituto
scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle
derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;
b. dalle eventuali economie di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.
5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza
contrattuale, definiranno, in tempo utile per l'anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la
distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell'istituzione scolastica.
ART. 84
COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED
UNIVERSITA'
(Art.18, comma 4, del CCNL 15.3.2001)
1. Per l'erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale
docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato
nell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle vigenti disposizioni, nonché al
personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi
accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui
all'art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le
risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del
presente CCNL.
3. L'aggiornamento dei compensi accessori e della modalità di erogazione degli stessi sarà
definito nella sequenza contrattuale di cui all'art. 83 comma 5.
4. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario alimentano le risorse complessive
per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del presente CCNL.
ART. 85
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
(Art.32 del CCNI 31.8.1999)
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del
personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno
individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che
può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in
parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70
del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica
impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario
settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione
prevista dal presente articolo.
ART. 86
INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO
(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il
POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera
del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di
scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda,
scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
2. Con il fondo vengono retribuite:
a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione
ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa
scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica,
previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle
istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un
compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici
volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle
attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle
previste dal precedente art.85. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella
Tabella 5;
c. le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di
compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con
particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 27, comma 3 - lettera
a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle
misure stabilite nella Tabella 5;
d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre
l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.
Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;
e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della
cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 30 del presente CCNL;
f. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del
31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
g. l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di
soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere
contrattata la relativa rivalutazione -, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle
misure definite con la Tabella 8;
h. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o
ne svolge le funzioni ai sensi dell'art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del
CIA già in godimento;
i. la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art.55 del presente CCNL
spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con
la Tabella 9;
j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal
consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.
ART. 87
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari
dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un
incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale
del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.
2. Per effetto dell'incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento
dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile
amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
3. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86,
comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:
a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti
pubblici e da soggetti privati.
CAPO IX
NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I
Personale docente
ART. 88
RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
(Art. 56 del CCNL del 1995)
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad
applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. La materia disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede
negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli
organi collegiali.
SEZIONE II
Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 89
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art. 57 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all'obbligo costituzionale di servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del
profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,
le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in ma teria di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione,
nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di
autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con
le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti
lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni
successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 90
SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 58 del CCNL del 1995)
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 89 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 91, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti viene convocato con lettera per la difesa
non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione del fatto che
vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo
art. 91, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio
competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di
addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità
di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo
165/2001.
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 91
COMPETENZE
(Art. 59 del CCNL del 1995)
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore
generale regionale.
ART. 92
CODICE DISCIPLINARE
(Art. 60 del CCNL del 1995)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mo bili
o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di
cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli
art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa
e non può essere sostituita con altre.
ART. 93
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza
penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga
sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso
del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120
giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall' art. 92, come conseguenza delle condanne penali
citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della
legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento
disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende
per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del
2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 92, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e
successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della
sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione
economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il
convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque
legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 94
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
(Art. 62 del CCNL del 1995)
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto
di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 92, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del
D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge
97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 93 in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50%
della retribuzione indicata all'art. 55 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del
nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 93, commi
6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 93, comma 6, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse
le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a
seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a
cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART. 95
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.
92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee
guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato i Direttori generali danno informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO X
PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ART. 96
VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
(art.1 accordo successivo 11-12-1996)
I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni
scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne informa la
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MIUR -
Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è
indirizzata al console territorialmente competente
2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti
che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per
i conflitti a livello di circoscrizione consolare.
ART. 97
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
(artt. 11 e 19 sequenza del 24-2-2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale
della scuola in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il
Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che
investano l'intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il
personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali
all'estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di
Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato
del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell'Amministrazione degli
Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato il
trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo
restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all'art. 13, comma 9, ed
all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è
costituita dall'Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei
titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita
tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è
costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono individuate
per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti
all'estero.
Nell'ambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e
sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime
effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di particolari esigenze
professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola
secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con la
contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.
ART. 98
PARTECIPAZIONE
(art.12 sequenza del 24-2-2000)
1. L'Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione
preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie
previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n. 62/98.
Essa fornisce altresì un'informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 104 e
105, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero
degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un
esame approfondito delle materie di cui all'art. 5.
ART. 99
IMPEGNI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(art.13 sequenza del 24-2-2000)
1. L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità
e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MIUR, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i
relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente
contratto.
3. Nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto
delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta
formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui
all'art. 24.
4. Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 29, in coerenza con gli obiettivi di
ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano
attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative
provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di
insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART. 100
PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ED AL
SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
(art.14 sequenza del 24-2-2000)
1. Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta
formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con
criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro
contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati
attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio
nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai
progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua necessaria a
compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole
e, comunque, nel limite di 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non
utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono nel fondo d'istituto delle scuole
metropolitane di cui all'art. 82.
ART. 101
FERIE
(art.4 accordo successivo 11-12-1996)
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche
italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4
giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato
giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma
9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel
paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del
citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio -
31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico locale.
4. E' assicurata all'interessato la fruizione dell'intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di
trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle disposizioni
di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART. 102
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art. 16 sequenza del 24-2-2000)
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli
spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato,
con le modalità previste dall'art. 19 e dall'art. 37, commi 1, 2 e 3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con incarico a
tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle
scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per
il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base,
pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un
assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una
quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione
complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze
dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle
supplenze, di competenza del MIUR.
ART. 103
ORARI E ORE ECCEDENTI
(art.17 sequenza del 24-2-2000)
1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il
monitoraggio e l'analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed
universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l'orario di insegnamento previsto per
il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite con le
procedure di cui all'art. 28 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo
indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato, ovvero
in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno
distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la
loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del
territorio metropolitano.
ART. 104
MOBILITA' TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO
(art. 6, comma 2, accordo successivo 11.12.96)
1. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella
sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio,
ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della
funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'amb ito della medesima circoscrizione
consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche
diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e,
comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della
circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere
disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio
precedono quelle per trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di
tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per
circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma
1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione integrativa
nazionale di cui all'art. 97.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto, a
domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In
caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito
d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le
modalità ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione
decentrata nazionale.
ART. 105
MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO
(art. 6, comma 2, della sequenza contrattuale 11.12.96 e art.1 accordo successivo
14.09.2001)
1. La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art.
639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del
D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale
e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio
metropolitano tra un incarico e l'altro.
ART. 106
ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art.2 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. La destinazione all'estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie
permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica
di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro
aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il
MIUR, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di
ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i
termini previsti dall'apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell'inserimento nella
graduatoria permanente.
ART.107
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA
DELLA LINGUA
(art.3 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1.L'accertamento di cui al precedente art. 106 è effettuato sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di
candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà
verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di
conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico
contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova
dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per
il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca
e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di sostenere la
prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA
può partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero può essere destinato soltanto il personale
dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola
hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le
Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano
superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneità del MIUR allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami
emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza
tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purchè qualificata o certificata
in materia di prove strutturate linguistiche.
ART. 108
VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
(art.4 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1.La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è
effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l'apposita commissione,
nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di
concerto col MIUR, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali
candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e
distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per
lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di
accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi
nove anni scolastici.
ART.109
RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
(art.5 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le
scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di
accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella
di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25
per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in
graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del DPR 9-5-
1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Il MAE procede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti
criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la
validità, come indicato all'art. 108, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente
alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella
D allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico,
che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra
indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare
superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani
per incompatibilità, ovvero ai sensi dell'art. 97, che sia restituito ai ruoli metropolitani per
ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all'estero nelle
istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente
superiore ai dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato
servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per consentire un
regolare avvio dell'anno scolastico, con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti.
Esse sono inoltre affisse all'albo del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV e rimangono esposte per i successivi 15
giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e
può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può
rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data
comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio
anzidetto.
5.Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante
affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi
entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell'Ufficio va assunta entro 10 giorni dal
ricevimento del reclamo.
ART.110
GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO
(art.6 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio
all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il
MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali,
individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni
di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del MAE e degli Uffici
centrali e periferici del MIUR.
3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure di
destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della
destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie
preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria
per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà
chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio,
viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al
momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
ART. 111
ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE STRAORDINARIE
(art.7 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non
sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle
stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al
medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998,
n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n.448, una corrispondenza
automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha
facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato,
ad eccezione dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno
essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del
triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non
comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all'estero
anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i
successivi tre anni.
ART. 112
DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
(art.8 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle
istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di
cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di
servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di
nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio
Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di
nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della
predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con
eventuale proroga di un anno
4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle
scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al
rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano.
Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a
partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare
a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica
graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio
effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di
servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione
all'estero.
ART. 113
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL'ESTERO
(art.10 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico
nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
ART. 114
CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALL'ESTERO
(art.11 dell'accordo successivo 14-9-2001)
1. Anche per le scuole italiane all'estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad
anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
ART.115
RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA
(art. 7 accordo successivo 11-12-1996)
1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in servizio
all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l' intero assegno di
sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano
ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.
ART.116
RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI
SERVIZIO
(art.8 accordo successivo 11-12-1996)
1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di
incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata
situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di
servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai
ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MIUR.
ART.117
RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI
(art.9 accordo successivo 11-12-1996)
1.L'erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto riguarda il
personale docente ed ATA, comporta l'immediata restituzione ai ruoli metropolitani.
ART. 118
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello di
Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all'arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma
) e alla conciliazione.
ART. 119
NORME APPLICATIVE
(art.10 accordo successivo 11-12-1996)
1. In attesa che venga completamente attivata anche all'estero l'autonomia scolastica, al
consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il
contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo collegiale
e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti
con le famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio dei
docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono
intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al
livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, al personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, si applica la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla
competenza del MIUR, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE,
d'intesa con il MIUR.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art.
639 del testo unico n. 297 del 1994.
ART. 120
FRUIZIONE DEI PERMESSI
(art.19 sequenza del 24-2-2000)
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i
permessi retribuiti di cui all'art. 15, per i quali compete l'indennità personale nelle misure
sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la
famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennità
personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione,
fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è
corrisposta nella misura del 50%.
ART. 121
FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
(art.20 sequenza del 24-2-2000)
1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui all'art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d'intesa con il MIUR, contenuti e modalità per la formazione
iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le
iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di
destinazione, inclusa la formazione a distanza.
CAPO XI
PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART. 122
PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
(art.1 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo
psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate,
che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di
ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di
formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di
rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell' autonomia
culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività
educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 123
ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.2 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale,
nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e
guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione
educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo
libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive
metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART. 124
AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.3 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la
produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui
risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione
alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di
studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed
uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita,
nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle
scuole frequentate o viceversa;
3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali
per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui
risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai
competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo
interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi
e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di
formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione
educativa.
ART. 125
ATTIVITA'AGGIUNTIVE
(art.4 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive
funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati
all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra
convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e,
in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite
convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo, a livello di ciascuna
istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di cui
al predente art. 30 del presente CCNL per le funzioni strumentali dell'offerta formativa.
4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di
istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti
specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto
previsto dall'art. 127, comma 4.
c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero
dagli obblighi di servizio.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 126
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE
(art.5 della sequenza contrattuale 2-5-1996)
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del
progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi,
dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive
di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di
amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici,
sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti
della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal
personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della
progettazione complessiva.
3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il
dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il
piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale
dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito
collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere
per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini
dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni
formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per
la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale
occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di
partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2.
ART. 127
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti
retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.
Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di
contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive
previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 85, comma 2, lettera e).
ART. 128
OBBLIGHI DI LAVORO
(art.6 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal
piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie
all'efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario
settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di
cinque giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6
ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 124, comma 3, e,
fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo
quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti
alle attività funzionali di cui all'art. 124, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 29.
ART. 129
NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le disposizioni
recate da questo CCNL.
CAPO XII
CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART.130
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
(art.1 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre
che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto
collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come
integrato dall'ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto
previsto dai successivi commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di
contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484
del T.U. n. 297/94.
2. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria
per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per
la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata
presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di
cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a
tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la ric hiesta
di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma
restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è
addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro
soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte
conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame
sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e
la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione
individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al
comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione,
all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel
verbale di cui ai commi 8 e 9.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle
assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma
2, contestualmente al ricevimento, la ric hiesta di conciliazione, in modo da consentire agli
eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della
notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte
dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di
convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,
predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice
del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo
verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o
di una associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che
provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411
del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non
riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto
dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà
comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di
mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al
comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque stilato un
processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà
depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
ART.131
ARBITRATO
(art.2 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un
arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5,
comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
ART.132
MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO
(art.3 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra
parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10
giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3
del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata,
entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro
appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e
presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito
della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli
arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art.6, comma 2, del
CCNQ 23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte, o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la
possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle
parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ
del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di
nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale
regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui
appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23
/1/2001.
ART. 133
NORMA FINALE
(art.4 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in
data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
CAPO XIII
TELELAVORO
ART.134
DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO
(art.1 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali,
in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite dal
CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In
particolare trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art.
4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall'art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione
lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del
dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di
rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a
spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere
installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a
carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore
per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali
regionali specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi oneri
trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche
medesime.
ART.135
ORARIO DI LAVORO
(art.2 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito
nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per
comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati con le istituzioni
scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della
autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari,
straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui
all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato
per cause strutturali" si intende una interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
ART.136
FORMAZIONE
(art.3 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. L'Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa regionale, le
iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del 23/3/2000. Utilizza, a
tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti
mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento
professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART.137
COPERTURA ASSICURATIVA
art.4 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1.Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli
derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse
attrezzature.
2.La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio
dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del
rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la
parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.
ART.138
CRITERI OPERATIVI
(art.5 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti
di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della
produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l'introduzione del telelavoro
comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della
sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchè di miglioramento
di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da
un lato di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore
produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e
coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva.
ART. 139
NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di cui
all'Accordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 140
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1.Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del
comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n.
124/1993e della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo
stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla
firma del presente CCNL.
ART.141
PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di
comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola,
anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal
personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
ART. 142
NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
A) In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e
speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono
non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme
e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare
applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati
ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti
ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi
dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88 (docenti di religione)
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333
(aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero)
7) Art. 69 del CCNL 4.08.95 (indennità di funzioni superiori e di reggenza)
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e
insegnanti di religione)
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge
30.12.91, n.412 (servizio militare)
10) Art.25, commi 16 e 17, del CCNL 4.08.95 (lavoratrici madri)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al
precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi
contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:
- l'art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
- l'art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
- l'art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
- l'art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
- l'art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
4. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata
nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo
biennio.
ART. 143
VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto
rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di
tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si
incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
TABELLE
TABELLA A PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e
modificata dal CCNL 26-5-1999)
1.L'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA
del personale ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i
requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende,
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto
alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di
economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può
svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale
neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più
addetti dell'area B.
tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche
mediante l'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area
di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e'
subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica
dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area
B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità
diretta
amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con
responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite
del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di
strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della
tenuta dell'archivio e del protocollo.
tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e
la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio
lavoro.
cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso
strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative
dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di
prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del
guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via
ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore
agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente
antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni,
compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense
scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne
alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e
nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46.
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA
(introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia
e commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero);
diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici
commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti
professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico
dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
Coordinatore tecnico:
- a) diploma di maturità di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica..
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda;
addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa
turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido un diploma di maturita' che
consenta l'accesso agli studi universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido qualsiasi diploma di maturita',
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di
corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di scuola media
- b) corso certificato di formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del
presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
(introdotta dal CCNL 26-5-1999)
Nuove
Aree
Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
C Coordinatore amministrativo
C Coordinatore tecnico
B Assistente amministrativo
B Assistente tecnico
B Cuoco
B Infermiere
B Guardarobiere
A s Collaboratore scolastico dei servizi
A s Addetto alle aziende agrarie
A Collaboratore scolastico
TABELLA C1 Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ATA
Vecchia
Area
Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova
Area
D Direttore dei servizi generali e
amministrativi
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
D
C Coordinatore amministrativo o
tecnico
Coordinatore amministrativo o
tecnico
C
B Assistente amministrativo o
tecnico
Assistente amministrativo o
tecnico
B
B Cuoco Cuoco B
B Infermiere Infermiere B
Guardarobiere B
Collaboratore scolastico dei servizi A s
Addetto alle aziende agrarie A s
A Guardarobiere
A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A
A Collaboratore scolastico
Tabella D
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE
PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di
grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero
punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza
scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero
punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all'estero
punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese,
inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a
seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso
università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da una università
italiana o straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a
concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva,
diverso dal ruolo di appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario
dello stesso livello o di livello superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale
conseguiti ai sensi dell'art.325 del D.lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica,
all'educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con
DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi
in Italia o all'estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE
e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4
7. per l'attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'Estero
previsti dal piano nazionale di aggiorname nto o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai
collegi docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza
punti 2, per ogni corso non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti
1 fino ad un massimo di punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione
di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o
approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2
9. per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all'estero indetta ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento formazione
linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei
Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel
posto di insegnamento (per la scuola dell'infanzia ed elementare) di attuale
appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2
Nota a verbale per l'art. 76
Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio
all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto,
verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute
previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA
La Cgil Scuola sigla l'ipotesi di accordo contrattuale del Comparto scuola per gli anni 2002
2005 e per il biennio economico 2002 2003.
Come già dichiarato verbalmente al momento della firma, la Cgil Scuola si riserva, a seguito
degli esiti della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e che verrà effettuata secondo
le modalità decise dagli organi dirigenti nazionali, la firma definitiva in tempo utile per la
conclusione delle procedure di verifica dell'ipotesi di accordo contrattuale effettuate, in base
alla normativa vigente, dalla Corte dei Conti.
CGIL-Scuola
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA
E SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e Snals-Confsal nel corso della trattativa hanno
ripetutamente richiesto e formulato proposte per individuare soluzioni volte a tutelare il
personale docente ed ATA dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
fortemente penalizzato dall'intervento dell'art. 35 della legge 289/2002.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, esprimono il più forte dissenso per il mancato
accoglimento delle proposte formulate e peraltro già convenute nell'intesa con il MIUR il 15
aprile 2003.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal dichiarano che sono necessarie soluzioni
per superare la discriminazione ora esistente nei confronti del personale docente e Ata
dichiarato inidoneo.
Rivendicano che in sede di contrattazione decentrata nazionale vengano garantiti gli stessi
diritti a tutto il personale dichiarato inidoneo.
CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola Snals-Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL-SCUOLA E SNALSCONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono formalmente il proprio totale dissenso
rispetto al mancato recepimento nell'articolo 77 del presente contratto, di quanto
espressamente previsto dall'articolo 161, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla
base pensionabile, ove si attribuisce al personale scolastico cessato dal servizio, ai fini della
determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, la
maggiorazione delle quote mensili maturate rispetto alla posizione stipendiale successiva o del
successivo aumento periodico.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano espressamente di esperire ogni
azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine alla
presente dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto dell'articolato
così come attualmente formulato.
CGIL-Scuola CISL-Scuola Snals-Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL-SCUOLA E SNALSCONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono formalmente il proprio totale dissenso
in merito all'articolo 76, comma 3, rispetto all'indicazione della data del 01.01.2003, in quanto
detta data non tiene conto della specificità della normativa che regola la decorrenza del
normale trattamento di quiescenza del personale della scuola, in considerazione del quale era
stata avanzata la proposta di indicare la data del 01.09.2002. Il mancato accoglimento della
proposta, infatti, pone in essere una evidente ed illegittima disparità di trattamento rispetto ai
dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, in quanto, di fatto, i reali benefici per i
lavoratori scolastici esplicheranno i loro effetti solo a far tempo dal 01.09.2003.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano espressamente di esperire ogni
azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine alla
presente dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto dell'articolato
così come attualmente formulato.
CGIL-Scuola CISL-Scuola Snals-Conf.sal
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA
E SNALS-CONFSAL
Durante tutta la trattativa per il rinnovo del Contratto del comparto scuola le organizzazioni
sindacali Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno denunciato il consistente
prelievo alle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione a causa delle ritenute
operate alla fonte, senza che ciò si traducesse in un effettivo beneficio per i lavoratori.
Il merito del dissenso, più volte espresso, è riferito alle ritenute operate sul salario accessorio e
a quelle sulle somme utilizzate per l'incremento della RPD e del CIA per il 2002 e 2003 che,
gravate degli oneri per la liquidazione, non risultano effettivamente disponibili a tal fine.
Preso atto che siamo di fronte ad una questione di portata generale, perché attiene alle
politiche della fiscalità generale, le Organizzazioni sindacali firmatarie dichiarano fin d'ora che
porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché al prelievo fiscale sulle somme
predette corrisponda una effettiva, completa e coerente utilizzazione rispetto alla sua
finalizzazione.
CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS-CONFSAL
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA
E SNALS-CONFSAL
I Sindacati CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e Snals-Confsal, in merito al rinvio alla
contrattazione decentrata regionale, previsto all'art.86, lettera g), per quanto riguarda la
rivalutazione dell'indennità di bilinguismo, considerato che tale rivalutazione è già stata
realizzata per i restanti comparti dell'impiego pubblico nella Regione Valle d'Aosta, confermano
il loro impegno ad aprire da subito la relativa contrattazione regionale, mediante le strutture
sindacali territoriali, allo scopo di realizzare l'omogeneità di trattamento anche per il personale
della scuola.
CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS-CONFSAL
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE
MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,
ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere
tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente
del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circ a la procedura da
seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito
d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti
necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali
rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le
misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.
165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei
confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative
e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti
e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi
in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto
della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o
per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente
brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze
e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza
alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del
caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo
ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che
il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza
della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di
appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti
disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente
dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione
generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel
corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di
volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità
della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di
essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel
corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di
uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa
della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,
eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferime nto non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere
informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di
tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura
del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la
diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee
interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti
sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare
l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A
tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità
un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente
Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti
con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali
integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia
di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili
norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi
o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e
seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto
della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni
o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi
o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra
Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,
regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un
subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di
modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere
non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che
si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né
li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi
con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro
il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal
fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi
superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità
che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,
qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per
lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità
spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e
di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali
e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei
propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle mo dalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione
delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,
per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.