CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO

NORMATIVO 2002-05 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2002-03

INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI

Premessa

Capo I - disposizioni generali

art. 1 - campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto

art. 2 - interpretazione autentica del contratto

Capo II - relazioni sindacali

art. 3 - obiettivi e strumenti

art. 4 – contrattazione collettiva integrativa

art. 5 - partecipazione

art. 6 - relazioni a livello di istituzione scolastica

art. 7 - composizione delle delegazioni

art. 8 – assemblee

Capo III – norme comuni

art. 9 – misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

art. 10 – mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale

art. 11 - pari opportunità

art. 12 - congedi parentali

art. 13 - ferie

art. 14- festività

art. 15 - permessi retribuiti

art. 16 - permessi brevi

art. 17 - assenze per malattia

art. 18 - aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

art. 19 - ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato

art. 20 - infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

art. 21 - termini di preavviso

Capo IV - docenti

art. 22 – intenti comuni

art. 23 – area docenti e contratto individuale di lavoro

art. 24 – funzione docente

art. 25 – profilo professionale docente

art. 26 – attività di insegnamento

art. 27 – attività funzionali all'insegnamento

art. 28 – attivita' aggiuntive ed ore eccedenti

art. 29 - ampliamento dell'offerta formativa e prestazioni professionali

art. 30 - funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

art. 31 - attività di collaborazione con il dirigente scolastico

art. 32 - collaborazioni plurime

art. 33 – incarichi a tempo determinato per il personale in servizio

art. 34 - rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

art. 35 - permessi ed assenze del personale docente con cariche elettive

art. 36 - rapporti di lavoro a tempo parziale

art. 37 - rapporto di lavoro a tempo determinato

art. 38 -educazione degli adulti ed altre tipologie di attivita' didattica

art. 39 - corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di specializzazione per

l'insegnamento nelle scuole secondarie

art. 40 – servizio prestato dai docenti per progetti con le università

art. 41 - modalità di svolgimento delle attività di tirocinio didattico presso le sedi

scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in

formazione

art. 42 – personale docente avente diritto di mensa gratuita

art. 43 – norma di rinvio

Capo V - personale ata

art. 44 - area ata e contratto individuale di lavoro

art. 45 – periodo di prova

art. 46 - sistema di classificazione professionale del personale ata

art. 47 - compiti del personale ata

art. 48 – mobilità professionale del personale ata

art. 49 - valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e

dei collaboratori scolastici

art. 50 – orario di lavoro ata

art. 51 – permessi ed assenze del personale ata con cariche elettive

art. 52 – modalità di prestazione dell'orario di lavoro

art. 53 - ritardi, recuperi e riposi compensativi

art. 54 - riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

art. 55 – indennità di amministrazione e sostituzione del DSGA

art. 56 - collaborazioni plurime per il personale ata

art. 57 - rapporto di lavoro a tempo parziale

art. 58 – contratto a tempo determinato per il personale in servizio

art. 59 – rapporto di lavoro a tempo determinato

art. 60 – restituzione alla qualifica di provenienza

Capo VI - la formazione

art. 61 – formazione in servizio

art. 62 – fruizione del diritto alla formazione

art. 63 – livelli di attività

art. 64 – criteri di ripartizione delle risorse finanziarie

art. 65 – piano annuale delle istituzioni scolastiche

art. 66 – i soggetti che offrono formazione

art. 67 – formazione in ingresso

art. 68 – formazione per il personale delle scuole in aree a rischio o a forte processo

immigratorio o frequentate da nomadi

art. 69 – formazione degli insegnanti che operano in settori particolari

Capo VII – tutela della salute nell'ambiente di lavoro

art. 70 - finalità

art 71 – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

art. 72 – organismi paritetici territoriali

art. 73 – osservatorio nazionale paritetico della sicurezza

art. 74 – norme di rinvio

Capo VIII – aspetti economico-retributivi generali

art. 75 - struttura della retribuzione

art. 76 - aumenti della retribuzione base

art. 77 – progressione professionale

art. 78 - tredicesima mensilità

art. 79 - effetti dei nuovi stipendi

art. 80 – compenso individuale accessorio per il personale ata

art. 81 – retribuzione professionale docenti

art. 82 – risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica

art. 83 – criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo

dell'istituzione scolastica

art. 84 – compensi accessori per il personale in servizio presso IRRE, MIUR ed

Università

art. 85 – attività complementari di educazione fisica

art. 86 – indennità e compensi a carico del fondo d'istituto

art. 87 – direttore dei servizi generali e amministrativi

Capo IX – norme disciplinari

Sezione I - personale docente

art. 88 rinvio delle norme disciplinari

Sezione II - personale amministrativo, tecnico e ausiliario

art. 89 – obblighi del dipendente

art. 90- sanzioni e procedure disciplinari

art. 91 – competenze

art. 92- codice disciplinare

art. 93– rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

art. 94 - sospensione cautelare in caso di procedimento penale

art. 95 - codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

Capo X - personale delle scuole italiane all'estero

art. 96 - vertenze ed organismi di conciliazione

art. 97 - sistema delle relazioni sindacali

art. 98 – partecipazione

art. 99 – impegni connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con il piano

dell'offerta formativa

art. 100 - progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al

superamento del disagio scolastico

art. 101 – ferie

art. 102 - rapporto di lavoro a tempo determinato

art. 103 - orari e ore eccedenti

art. 104 - mobilità tra le istituzioni scolastiche all'estero

art. 105 – mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero

art.106 – iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero

art.107 – modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della

lingua

art.108 – valutazione della prova di accertamento linguistico

art.109 -riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti

art. 110 - gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero

art. 111 - esaurimento di graduatoria e prove straordinarie

art. 112 - durata del servizio all'estero

art. 113 – interruzione del servizio all'estero

art. 114 – calcolo degli anni di servizio all'estero

art.115 - restituzione ai ruoli metropolitani in caso di assenze per malattia

art.116 - restituzione ai ruoli metropolitani per incompatibilità e per motivi di

servizio

art.117 - restituzione al ruoli metropolitani a seguito di sanzioni disciplinari

art. 118– foro competente

art. 119 - norme applicative

art. 120 - fruizione dei permessi

art. 121 - fruizione del diritto alla formazione

Capo XI – personale delle istituzioni educative

art. 122 - profilo professionale e funzione del personale educativo

art. 123 - attivita' educativa

art. 124 - azioni funzionali all'attività educativa

art. 125 - attività aggiuntive

art. 126 - attività di progettazione a livello di istituzione

art. 127 – attività di collaborazione con il dirigente scolastico

art. 128 - obblighi di lavoro

art. 129 – norma finale

Capo XII - conciliazione ed arbitrato

art.130 - tentativo obbligatorio di conciliazione

art.131– arbitrato

art.132 -modalità di designazione dell'arbitro

art.133 - norma finale

Capo XIII - telelavoro

art.134 - disciplina sperimentale del telelavoro

art.135 - orario di lavoro

art.136 - formazione

art.137 - copertura assicurativa

art.138 - criteri operativi

art.139 – norma finale di rinvio

Capo XIV– disposizioni finali

art. 140 - previdenza complementare

art. 141 - personale in particolari posizioni di stato

art. 142 – normativa vigente e disapplicazioni

art. 143 - verifica delle disponibilità finanziarie complessive

tabelle

nota a verbale

dichiarazioni a verbale

All. 1 – Schema di codice di condotta contro le molestie sessuali

All. 2 – Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.

PREMESSA

Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2002-2005 e le disposizioni di

carattere economico per il biennio 2002-2003, ma raccoglie, riordina e presenta in modo

sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi

o intepretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARaN e le Organizzazioni sindacali di

comparto.

Sono qui riunificati, in particolare, i seguenti testi contrattuali firmati dal 4-8-1995 all'8-3-

2002:

· CCNL quadriennio 1994-1997 e I° biennio economico 1994-95, firmato il 4.8.1995;

· Sequenza contrattuale per il personale dei Convitti, firmata il 2.5.1996;

· CCNL II° biennio economico 1996-97, firmato l'1.8.1996;

· Sequenza contrattuale sul personale delle scuole italiane all'estero, firmata

l'11.12.1996;

· Interpretazioni autentiche degli artt. 19, 41 e 69 del CCNL 4.8.1995, firmate il

17.9.1997;

· Sequenza contrattuale sull'applicazione degli artt. 27 e 77 del CCNL 4.8.1995, firmata

il 26.2.1998;

· CCNL quadriennio 1998-2001 e I° biennio economico 1998-99, firmato il 26.5.1999;

· Sequenza contrattuale ex art. 44 del CCNL 26.5.1999, firmata il 24.2.2000;

· Accordo in applic azione dell'art. 8 della L. 124/1999 per l'inquadramento nella scuola

del personale ATA proveniente dagli EE.LL., firmato il 20.7.2000;

· Sequenza contrattuale ex art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999, firmata il

18.10.2000;

· CCNL II° biennio 2000-2001, firmato il 15.3.2001;

· Accordo successivo sul personale delle scuole italiane all'estero, in applicazione

dell'art. 30 della sequenza contrattuale 24.2.2000, firmato il 14.9.2001;

· Accordo successivo sul telelavoro, in applicazione dell'art. 18 del CCNL II° biennio,

firmato il 18.10.2001;

· Accordo successivo su Arbitrato e Conciliazione, in applicazione dell'art. 18 del CCNL

II° biennio, firmato il 18.10.2001;

· Accordo successivo per il personale ATA, firmato l'8.3.2002.

Le predette intese sono entrate in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze

indicate da singoli articoli, e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del

presente CCNL 2002-2005.

Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale

vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.

Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le eventuali precedenti fonti

negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.

Tutti i riferimenti al D.lgs. n.29/1993 contenuti in accordi contrattuali precedenti al D.lgs.

n.165/2001, nel presente testo contrattuale unificato sono stati aggiornati ai corrispondenti

articoli del D.lgs. n.165/2001.

Nelle note a fine testo, inoltre, sono riportate le disposizioni legislative citate e richiamate nel

corpo dell'articolato. Queste ultime, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi

tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue,

come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001.

La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

(Art. 1 del C.C.N.L. 1999)

1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per il

biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 del contratto

collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18.12.02. Il personale del comparto si articola nelle

seguenti aree professionali:

a) area della funzione docente;

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte

normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del

presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del

contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui

all'art. 47 del decreto legislativo n.165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo

con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di

stipulazione.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne

sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni

singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a

quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte

economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa

indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e

con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del

negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva

intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti

sociali del 23 luglio 1993.

7. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si

applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434, quest'ultimo come

integrato dal d.lgs.354/1997.

ART. 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO

(Art. 2 del C.C.N.L. del 1999)

1. In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.165/2001, quando insorgano controversie

sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno

sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per

definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve

concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con

lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli

elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi

interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del

contratto collettivo nazionale o integrativo.

Capo II

Relazioni sindacali

ART. 3

OBIETTIVI E STRUMENTI

(Art. 3 del CCNL 1999)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive

responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di

contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla

crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati

alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia riferimento a

criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano anche oggetto di trattativa

integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al fine di garantire e tutelare

omogeneità di impostazione per l'intero sistema scolastico nazionale, possono essere oggetto

di indicazioni-quadro elaborate dal Ministro dell'Istruzione, nell'ambito di quanto definito dal

presente contratto e dandone preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente

CCNL.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si artic ola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale, regionale e a livello di

istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6;

b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese.

Essa può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive,

secondo le modalità indicate nell'articolo 5;

c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2.

ART. 4

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

(art.4 del CCNL 26-5-1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio

scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle

professionalità coinvolte.

2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di

norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale;

l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento; l'utilizzazione del personale

soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo; le procedure e i criteri di utilizzazione del

personale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n.

289/2002; la mobilità intercompartimentale.

3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge

annualmente sulle seguenti materie:

a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro

l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo

immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il

finanziamento di moduli formativi;

c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;

d) criteri di utilizzazione del personale;

e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con

cadenza quadriennale sulle seguenti materie:

a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi

sindacali;

c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità

contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;

d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

4. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria proposta

contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i

successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del

decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione

collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n.165/2001.

Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad

azioni dirette.

Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive

prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

ART. 5

PARTECIPAZIONE

(Art. 5 del CCNL 1999 ed art.2 del CCNL 15-3-2001)

1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per

materia.

L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell'ambito delle

proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione

cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'articolo 7;

a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del

personale in relazione alle situazioni di esubero;

b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;

e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i

servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;

f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del

sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

h) andamento generale della mobilità;

2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia

di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono

richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga

attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di

cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni

caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.

ART. 6

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

(Art. 6 del CCNL 1999 ed art.3 del CCNL 15-3-2001)

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa

e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni

sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva le seguenti:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

c) utilizzazione dei servizi sociali;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni

staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti

dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni

pomeridiani;

f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti

di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata

e integrata dalla legge n.83/2000;

g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei

compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale

docente, educativo ed ATA;

i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta

contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i

successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare,

anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

j) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

k) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma

stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri

enti e istituzioni;

l) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle

risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo vengono fornite nel corso di appositi incontri,

unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le

procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore

generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei

tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni

sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di

trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni

dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di

iniziativa.

ART. 7

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

(Art. 9 del CCNL 1999 ed art.4 del CCNL 15-3-2001)

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello di amministrazione:

a) Per la parte pubblica:

- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici

direttamente interessati alla trattativa.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di

categoria firmatarie del presente CCNL.

II - A livello di ufficio scolastico regionale:

a) Per la parte pubblica:

- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza

dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato.

L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di

propria scelta.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di

categoria firmatarie del presente CCNL.

III -A livello di istituzione scolastica:

a) Per la parte pubblica:

-dal dirigente scolastico;

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni

sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto

dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

2. Il MIUR può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale, dell'assistenza

dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

ART. 8

ASSEMBLEE

(art. 13 CCNL del 1995 e art.13 del CCNL II° biennio 15-3-2001)

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali,

in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro

capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con

specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel

comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative

sindacali;

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8,

comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del

comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle

attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del

personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del

personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello

previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 e

con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola

istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle

assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da

tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno

alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti

sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con

comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni

educative interessate all'assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo

dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o

succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive

quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare

richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea

congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La

comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma

va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore,

dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso,

mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la

dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio

nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore

individuale ed è irrevocabile.

9. Il dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche

delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare

all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di

orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare

servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale,

stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad

assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad

altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento

degli esami e degli scrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di

assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si

applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti

sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo

da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del

diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei

distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

CAPO III

NORME COMUNI

ART. 9

MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE

PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA

(artt.11 e 47 del CCNL 26-5-1999)

1. Il MIUR, in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni

scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per

le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di

carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS.

2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS.

firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la

durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di

rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la

diffusione delle esperienze sul territorio.

3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in

questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale

dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico

anche con l'ampliamento dell'offerta formativa, che la Direzione generale regionale finanzierà

nell'ambito di quanto previsto dall'anzidetto contratto integrativo regionale.

4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti

in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di

contrattazione regionale.

ART. 10

MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

(Art. 15 del CCNL del 1999)

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e

intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di

specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede

di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi

istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità

professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il

soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo

scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli

istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale

integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze

del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:

a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;

b) promuovere la stessa mo bilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di

personale.

Ciò si può realizzare anche attraverso:

- specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati

all'assegnazione di posti di lavoro vacanti;

- rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l'effettiva frequenza dei relativi

corsi;

- indennità forfetaria di prima sistemazione;

- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi

universitari, utili ai fini del reimpiego.

5. La mobilità professionale a domanda nell'ambito del comparto si attua sulla base della

previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative

di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con

priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili

professionali in situazione di esubero. E' assicurata la necessaria informazione al personale per

il pieno esercizio del diritto alla formazione.

6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo

richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d'ufficio, nella procedura di

mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì

orientata verso le esigenze emergenti dall'attuazione dell'autonomia scolastica, con

l'individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo

dell'educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione,

documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione

scolastica e degli insuccessi formativi, all'espansione dell'istruzione e formazione integrata

post-secondaria, nonché al rafforzamento dell'efficienza organizzativa e amministrativa delle

istituzioni scolastiche ed educative.

8. Sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si

procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione

integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la

contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro

disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul

rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a

seguito di procedure concorsuali è applicabile l'istituto della restituzione al ruolo di

provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito

negativo della prestazione lavorativa, d'ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul

periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è

demandata la formulazione di pareri obbligatori e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a

domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento

economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto.

La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente

a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o

posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con

l'orario settimanale d'obbligo.

11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 è riconoscibile per

intero ai fini della mobilità a domanda, sia compartimentale che intercompartimentale.

ART. 11

PARI OPPORTUNITÀ

(Art. 18 del CCNL del 1999)

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MIUR il Comitato

pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari

opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare

riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle

organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di

rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro

dell'IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente

supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta

a fornire;

b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione

integrativa;

c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul

lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n.

125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate

dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere

misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo

professionale delle lavoratrici:

- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo

formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla

riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo,

alle politiche di riforma;

- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e

aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;

- iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in

generale;

- flessibilità degli orari di lavoro;

- fruizione del part-time;

- processi di mobilità.

4. L'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e

le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29

ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito

lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una

relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la

massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e

comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati

nell'incarico per un solo mandato.

6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali

abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60

giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a

quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte delle Direzioni

regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.

ART.12

CONGEDI PARENTALI

(art.11 del CCNL II° biennio 15-3-2001)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della

maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001

alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta

l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che

competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero

ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di

cui all'art. 17, comma 8.

3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione

obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso

una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante

periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito,

possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta

viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le

condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al

lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del

D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi

trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo

frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti

per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni

disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo

anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle

lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età

del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita

secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha

altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le

malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,

comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale

modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi

periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32,

comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la

relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici

giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata

anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il

rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso

di proroga dell'originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il

rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro

le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

ART. 13

FERIE

(art.19 del CCNL 4-8-1995)

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di

servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale

retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e

quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art.

1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi

delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i

giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,

per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e

i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per

ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in

proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni

è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle

ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel

comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle

attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al

personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale

docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale

che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione

che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di

compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere

personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel

corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a

tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività

didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il

mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in

più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni

prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi

di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il

dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per

quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione

per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese

sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano

dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione

deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli

accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano

protratte per l'intero anno scolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non

siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo

determinato che indeterminato.

ART. 14

FESTIVITÀ

(art.20 del CCNL 4-8-1995)

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni

previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la

ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente

in giorno lavorativo.

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui

si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il

termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero

durante i periodi di sospensione delle lezioni.

ART. 15

PERMESSI RETRIBUITI

(art.21 del CCNL 4-8-1995)

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla

base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli

eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la

famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del

personale docente ed ATA.

2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso

retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per

gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di

attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale

norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in

occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun

anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per

attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo

e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti

come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito

dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite

fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai

docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti

previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART.16

PERMESSI BREVI

(art.22 del CCNL 4-8-1995)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo

indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari

esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario

giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di

due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano

orarie di lezione.

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno

scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo

orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è

tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di

servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle

supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove

avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,

l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al

dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della

sostituzione con personale in servizio.

ART. 17

ASSENZE PER MALATTIA

(art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di

diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute

all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di

assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad

alcun trattamento retributivo.

3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma

2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del

competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza

di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo

lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che,

a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato

permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può

procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto

corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a

domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua

preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale

sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non

interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto

previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel

triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il

compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro comp enso accessorio, comunque

denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie

superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di

convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico

accessorio a carattere fisso e continuativo;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione

del posto previsto nel comma 1.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente

invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8

del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di

assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera

retribuzione.

10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata

all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e

comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso

di eventuale prosecuzione di tale assenza.

11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con

indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla

eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è

prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio

può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente

è ricoverato in strutture ospedaliere, pubblic he o private.

13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da

quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata

comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico

curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in

ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore

19.

15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra

definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo

comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati

motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva

comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da

osservare.

17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da

mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora

comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione

fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del

comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non

pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del

terzo responsabile.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35

della legge 27.12.2002, n.289.

ART. 18

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO

(art.24 del CCNL 4-8-1995)

1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U.

approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si

richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.

L'aspettativa viene erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7

del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL,

limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per

motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in

vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza

assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa

attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

ART. 19

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

(art.25 del CCNL 4-8-1995e interpretazione autentica dell'art. 19 del CCNL 4.8.95, firmata il

17.9.97)

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del

D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20

maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni

in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale

assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la

fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e

comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie

nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego,

non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo

al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno

scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto

per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale

di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura

del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla

conservazione del posto senza assegni.

5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della

religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non

si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per

malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in

un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4.

6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione

dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello

di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a

concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli

eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad

un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2.

8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a

tutti gli effetti.

9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti

per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia

anagrafica e di affini di primo grado.

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con

contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12

settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla

conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non

interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata

del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali

come disciplinati dall'art.12.

15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi

patologie, di cui all'art.17, comma 9.

ART. 20

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

(art.26 del CCNL 4-8-1995)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo

del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente

giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione

di cui all'art. 17, comma 8, let. a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente

da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di

conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della

scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei

limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in

costanza delle patologie di cui sopra.

ART. 21

TERMINI DI PREAVVISO

(art.29 del CCNL 4-8-1995)

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o

con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come

segue:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

CAPO IV

DOCENTI

ART.22

INTENTI COMUNI

1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL,

una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro

il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel

prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera

professionale per i docenti.

2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria

attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una

scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento,

valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine

necessari si conviene essere utile l'istituzione di un sistema nazionale di valutazione del

sistema scolastico.

ART. 23

AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

(art. 18 e art.38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)

1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle

istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area

professionale del personale docente.

2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola elementare; i

docenti della scuola media; i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il

personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti delle scuole speciali

statali.

3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente

ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da

contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del

contratto collettivo nazionale vigente.

4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,

indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e

specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'

comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento

che ne costituisce il presupposto.

6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In

quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione

dell'orario di lavoro.

ART. 24

FUNZIONE DOCENTE

(art.38, comma 3, del CCNL 4-8-1995 ed art.23 del CCNL 26-5-1999)

1. La funzione docente, realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle

finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi

dell'istruzione.

2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si

esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento

e formazione in servizio.

3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano

e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone

l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio -

economico di riferimento.

ART. 25

PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

(art.23 del CCNL 26-5-1999)

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,

metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti,

che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di

sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del

personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema

nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa

della scuola.

ART. 26

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell'art.41 anzidetto

ed art.24 del CCNL 26-5-1999)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di

autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e

indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il

miglioramento dell'offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche

regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai

ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste

dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui

all'articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell'articolo 4 dello

stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come

indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in

attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali

proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del

personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli

impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione

dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per

far fronte a nuove esigenze

5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore

settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione

secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore

settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da

dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da

attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle

lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente

l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad

attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi

ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni

stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei

docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota

oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per

supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del

plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i

docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al

completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di

insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario,

in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola

dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali

supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed

interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità

oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate

dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate

da motivi estranei alla didattica, la ma teria resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del

22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno

confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.

9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può

essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai

vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non

eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il

servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario

di attività didattica.

ART. 27

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

(art.42 del CCNL 4-8-1995 ed art.24, comma 5 del CCNL 26-5-1999)

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la

partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli

scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole

materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei

docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti

con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non

superiore alle quaranta ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla

valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse

modalità organizzative del servizio, il consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio

dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli

studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze

di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e

famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in

classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

ART. 28

ATTIVITA' AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI

(Art.25 del CCNL 26-5-1999, art. 70 CCNL 4.8.1995, art.30, 31 e 32 CCNL 31.8.1999,)

1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla

legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle

stipula del presente CCNL.

2. Presso l'ARAN verrà avviata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente

CCNL, un'apposita sequenza contrattuale tra ARAN e OO.SS. firmatarie del presente CCNL per

procedere al riesame e all'omogeneizzazione della materia.

ART. 29

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

(art.26 del CCNL 26-5-1999)

1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa delle singole

istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in

relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle

proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum

scolastico. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali dovranno puntualmente

regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando anche il regime delle responsabilità.

ART. 30

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

(art.28 del CCNL 26-5-1999)

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la

realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di

progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le

funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente

spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del

31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.

2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza

con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione,

numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i

relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede

informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo

scopo di effettuarne il monitoraggio.

4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali

nell'anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell'anno scolastico

successivo, con la stessa finalità.

ART. 31

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti

retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il

dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed

amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di

contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive

previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e).

ART. 32

COLLABORAZIONI PLURIME

(art.27 del CCNL 26-5-1999)

1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la

realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre

di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione

scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle

scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di

appartenenza.

ART. 33

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente può accettare,

nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o

grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno,

mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal

presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.

ART. 34

RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

(art.44 del CCNL 4-8-1995)

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con

diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni

continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e

rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o

nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il

funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a

novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

ART. 35

PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE

PUBBLICHE ELETTIVE

(art.45 del CCNL 4-8-1995)

1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le

norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il

personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è

tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui

presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da

assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la

conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va

presentata a tutte le scuole interessate.

3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non

consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi

cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente

indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata prorogabile soltanto ove se

ne ponga l'esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile di cui al

comma 1, sempreché non sia possibile provvedere con altro personale docente in

soprannumero o a disposizione.

4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia

impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nell'ambito

della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.

5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore

sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000 che dovrà

essere prodotta tempestivamente dall'interessato.

ART. 36

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

(art.46 del CCNL 4-8-1995)

1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all'atto

dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei

dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di

personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e,

comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia

per il personale a tempo pieno.

3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto

delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di

concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in

ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici,

prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica,

sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al

comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari

al 50% di quella a tempo pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote

percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e

classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle

eventuali situazioni di soprannumero accertate.

5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni

lavorative sono preventivamente comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui

all'art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere

l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

7. Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo

parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di

determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate

alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di

insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici che comunque

comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto

della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente

scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di

servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.

10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è

proporzionale alla prestazione lavorativa.

11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari

a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad

un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute

nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e

viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'

O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi

n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui all'O.M. n.55/98.

ART. 37

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(art.47 del CCNL 4-8-1995)

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4

dell'art. 23.

2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è

specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una

data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione

delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle

lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento,

ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi

nell'anzianità di servizio.

4. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di

lavoro a tempo indeterminato.

5. Gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309

del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato

qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma viene costituito, secondo

quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751, possibilmente in

modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle ore che si rendano

disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto, in

ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria,

ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque,

all'elevazione del medesimo orario settimanale.

ART. 38

PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE

TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA

(art.39 del CCNL 26-5-1999)

1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali

permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e

gli istituti penitenziari.

Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli

adulti, si stabilisce che:

a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d'ufficio per

analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici

percorsi di formazione in ingresso;

b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse e

interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti;

c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione di

conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede

di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonchè di specifiche iniziative

per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;

d) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri

territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell'attività e

all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno

dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto,

nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione

dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;

e) la contrattazione integrativa regionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili

utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare scuole

polo che assicurino l'attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita

la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con

l'autorità sanitaria promosse dall'autorità scolastica;

f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione

e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di

intese con le autorità competenti promosse dall'autorità scolastica;

g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al presente

articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in

riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa

e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa regionale sarà prevista una

specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;

ART. 39

DOCENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA

FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO

NELLE SCUOLE SECONDARIE

(art.26 sequenza 24-2-2000)

1. In sede di redazione dell'orario di servizio scolastico si terrà conto dell'esigenza di consentire

la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di

coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in

scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle

scuole secondarie.

ART. 40

SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI CON LE

UNIVERSITÀ

(art.27 sequenza 24-2-2000)

1. Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per progetti

relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti

coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea certificazione dell'attività svolta.

2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS. informazione

preventiva.

3. Le Università potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche

finalità.

4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non

retribuita o in part-time annuale, o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di

servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

ART. 41

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE

SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

(art.28 sequenza 24-2-2000)

1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo

accoglie.

2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attività aggiuntive.

3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai consigli della

classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando previsto dal relativo

programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio.

4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità forfetaria

ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i supervisori per i progetti di

tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di redazione dell'orario di servizio.

ART. 42

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

(Art. 46 del CCNL del 1999)

1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio

in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione

risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita

l'insegnante in servizio nel turno pomeridiano.

3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo

pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri

pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito

dell'orario di insegnamento.

4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato che

prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività

di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per

ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n.

297/94.

5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione

integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per quanto concerne le modalità

di erogazione dei contributi ai Comuni.

ART. 43

NORMA DI RINVIO

1. La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via

pattizia si renderanno necessarie in relazione all'entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle

connesse disposizioni attuative.

CAPO V

PERSONALE ATA

ART. 44 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

(art.30 del CCNL 26-5-1999)

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione

primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli

istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,

strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in

rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'articolo

21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze

gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale

dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei

servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale

A.T.A.

4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli

istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali,

nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo

nazionale vigente.

5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è

specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque,

indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e

specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'

comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento

che ne costituisce il presupposto.

8. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In

quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l'articolazione

dell'orario di lavoro.

ART. 45

PERIODO DI PROVA

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la

cui durata è stabilita come segue:

- 2 mesi per i profili delle aree A e A super;

- 4 mesi per i restanti profili.

In base a criteri predeterminati dall'Amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di

prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso

altra amministrazione pubblica.

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima

Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area

a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio

effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente

previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa contrattuale.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo

massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul

lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 del presente CCNL.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo

stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti

salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della

comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si

intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a

tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio

compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la

retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il

periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di

mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda,

nella qualifica e profilo di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un' Amministrazione del

comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso

un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del

periodo di prova.

11. Durante il periodo di prova, l'interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo profilo

professionale.

12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è

di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall'art.14 del DPR 08.03.99, n.275.

ART. 46

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

(art.51 del CCNL 4-8-1995 ed art.31 del CCNL 26-5-1999)

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall'allegata tabella A. Le modalità

di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti

culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle

innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili

professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.

3. Il personale appartenente al profilo di "guardarobiere" è collocato nel medesimo profilo

dell'area B, con il corrispondente trattamento economico.

ART. 47

COMPITI DEL PERSONALE ATA

(art.32 del CCNL 26-5-1999)

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali,

comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa,

come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i

compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse

utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle

complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art.

50 del CCNI del 31.08.99.

Esse verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati

all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.

ART. 48

MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art.46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente

superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito

corso organizzato dall'amministrazione, le cui modalità verranno definite con la

contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito

dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.

b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del

personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di

destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in

possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo

di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo,

e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di

servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure:

Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area

avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale,

ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per

l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della

aliquota di posti prevista a tal fine.

ART. 49

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E

TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MIUR attiverà procedure

selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti

gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore

amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti

di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4

dell'integrazione all'atto di indirizzo del 14.04.03.

ART. 50

ORARIO DI LAVORO ATA

(art.50 del CCNL 4-8-1995 ed art.33 del CCNL 26-5-1999)

1.L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore , suddivise in sei ore continuative, di norma

antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli

istituti tecnici e professionali.

2.In sede di contrattazione integrativa d'istituto saranno disciplinate le modalità di

articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei

ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

- l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;

- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

- miglioramento della qualità delle prestazioni;

- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;

- programmazione su base plurisettimanale dell'orario.

3. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera

eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30

minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è

superiore alle 7 ore e 12 minuti.

4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni

eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di

contrattazione integrativa d'istituto.

ART. 51

PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A RICOPRIRE CARICHE

PUBBLICHE ELETTIVE

(art.45 del CCNL 4-8-1995)

1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di

cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all'art. 68 del d.lgs. 30.03 2001, n.165.

Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è

tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui

presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da

assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la

conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va

presentata a tutte le scuole interessate.

3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore

sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n. 267/2000, che dovrà

essere prodotta tempestivamente dall'interessato.

ART. 52

MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

(Art. 52 del CCNI 31.08.99)

1. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di

orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi

definiti da ogni singolo istituto:

a. Orario di lavoro flessibile:

-l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una

volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa è possibile

adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o

posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque

giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di

ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilità

dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane

ecc.).

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,

n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta,

vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di

servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'istituzione

scolastica o educativa.

Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali

necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento

di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui

alla legge n.266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle

esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal

restante personale.

b. Orario plurisettimanale:

-la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene

effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di

maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati

settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con

annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal

personale coinvolto.

Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati

i seguenti criteri:

a. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36

ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42

ore per non più di 3 settimane continuative;

b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i

periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono

essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,

rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno

scolastico.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate

mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso

la riduzione del numero delle giornate lavorative.

c. Turnazioni:

-la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di

servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per

specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni

qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le

esigenze di servizio.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni

sono i seguenti:

- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da

coprire a rotazione l'intera durata del servizio;

- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla

base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

- l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il

personale subentrante e quello del turno precedente;

- un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato

solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle

attività didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica;

- nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili

nell'arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma,

essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili

nell'anno da ciascun dipendente non può essere, di norma,

superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei

quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno

notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione

educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;

- l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo

compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno

festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno

successivo.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,

n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi

dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le

donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un

anno.

2. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:

a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del

docente;

b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche

del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di

esercitazione.

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in

attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine,

reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

3. All'inizio dell'anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una

proposta di piano dell'attività inerente la materia del presente articolo.

Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di

cui all'art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al

direttore dei servizi generali e amministrativi.

Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche,

se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le

delegazioni sindacali di cui all'art. 7.

ART.53

RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI

(Art. 52 del CCNI 31.08.99)

1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la

proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di

lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.

3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.

4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre

l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore

anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le

esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo

maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario

riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica.

5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di

riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico

nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità

dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di

servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere

retribuite.

6. L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del

proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari

acquisiti.

ART. 54

RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI

(Art. 52 del CCNI 31.08.99)

1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a

regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative

oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei

servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

- Istituzioni scolastiche educative;

- Istituti con annesse aziende agrarie;

- Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3

giorni a settimana.

2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro

necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai

criteri di cui al comma 1.

ART. 55

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA

(art.35 del CCNL 26-5-1999)

1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta

un'indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità

è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in

base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.

2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal

coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in

materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore

amministrativo, il DSGA viene sostituito dall'assistente amministrativo con incarico conferito ai

sensi dell'art. 47.

3. In caso di assenza del DGSA dall'inizio dell'anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il

relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.

ART. 56

COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

(art.38 del CCNL 26-5-1999)

1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare

specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella

scuola.

Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è

autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

ART. 57

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

(art.52 del CCNL 4-8-1995)

1.Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e delle

istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante

assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti

massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno,

con esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua

previsti per la dotazione organica medesima.

2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia

per il personale a tempo pieno.

3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica,

sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al

comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle

dotazioni organiche provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a rapporti a

tempo parziale, fermo restando il limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni

di soprannumero accertate.

4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle prestazioni

lavorative, sono preventivamente comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui

all'art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.

5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla

durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo

pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il

numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.

6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere

l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La

domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.

7. Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo

parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di

determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media

della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in

considerazione (settimana, mese o anno);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate

alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi

carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario

di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto

della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,

l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e

non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L'assunzione di

altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di

lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo

parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse

e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale

di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa

qualifica e profilo professionale.

11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari

a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad

un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo

trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute

nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000.

13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e

viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 36,

comma 13.

ART.58

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

(art.5 dell' Accordo successivo per il personale ATA 8-3-2002)

1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo

determinato di durata non inferiore ad un anno , mantenendo senza assegni,

complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal

presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.

ART.59

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7

dell'art. 37.

2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto

medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio.

3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di

lavoro a tempo indeterminato.

ART.60

RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito alla

qualifica ATA di provenienza con effetto dall'anno scolastico successivo alla data del

provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore regionale scolastico

della sede di titolarità.

2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento giuridico ed

economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica stessa.

CAPO VI

LA FORMAZIONE

ART.61

FORMAZIONE IN SERVIZIO

(Art.12 del CCNL 26.051999)

1. Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola e nelle istituzioni educative,

la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del

personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di

sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di

formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di

interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze. La formazione si realizza anche attraverso

strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la

mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con

discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le

norme vigenti. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel

quadro delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi

assunti come prioritari con particolare riguardo:

- ai processi di innovazione in atto;

- al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

- al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione

dell'insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni, nonchè all'esigenza di formazione

continua degli adulti;

- ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità

ATA;

- all'introduzione e alla valorizzazione dell'autoaggiornamento.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le

risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da

norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario

di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In

via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la

partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei

docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta

formativa.

ART.62

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

(Art.13 del CCNL 26.05.1999)

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il

personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie

professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello

centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il

trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del

capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di

aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, IRRE o da enti

accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore

necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione

all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere

aumentato secondo le esigenze.

5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la

partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi

della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime

modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed

artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del

servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a

iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.

7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro,

devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e

animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per

la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono

cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in

servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità.

8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi

finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche

delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il

riconoscimento dei crediti formativi.

10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della

contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.

11. All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi

di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla

mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di

compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di

articolazione dell'orario di lavoro.

12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi

formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza,

all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme

di attestazione e di verifica delle competenze.

13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva

sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

ART.63

LIVELLI DI ATTIVITÀ

(Art.8 del CCNI 31.08.1999)

1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, comp ete la programmazione delle

iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al

POF, individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma

restando la possibilità dell'autoaggiornamento.

2. L'amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla

progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e

tipologie professionali.

3. All'amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto

quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curriculari, per l'anno

di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per

la formazione finalizzata all'attuazione di specifici istituti contrattuali, nonché il coordinamento

complessivo degli interventi.

ART.64

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

(Art.10 del CCNI 31.08.1999)

1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono

assegnate:

· per il 60% alle scuole in base al numero complessivo degli addetti, con successiva

proporzionale ripartizione, a livello di singola istituzione scolastica, tra numero dei docenti e

numero di personale ATA;

· per il 20% all'amministrazione periferica, in base al numero degli addetti nelle proprie

istituzioni scolastiche, e comunque osservando il criterio proporzionale di cui al punto

precedente;

· per il 20% all'amministrazione centrale.

ART.65

IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

(Art13 del CCNI 31.08.1999)

1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e

formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i

tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale del Ministro e si può avvalere delle

offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti

pubblici e privati qualificati o accreditati.

Il Piano si articola in iniziative:

· promosse prioritariamente dall'amministrazione;

· progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli

IRRE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali

qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

ART. 66

I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

(Art.14 del CCNI 31.08.1999)

1. Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la

formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da

parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione.

2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le

università, i consorzi universitari, interuniversitari, gli IRRE e gli istituti pubblici di ricerca. Il

MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della

vigente normativa.

3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da

seguire per l'accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono

di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di

riferimento sono:

· la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;

· l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

· l'esperienza accumulata nel campo della formazione;

· le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;

· l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore

specifico;

· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e

accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;

· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di

impatto delle azioni di formazione;

· il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo

professionale del personale della scuola;

· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;

· la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di

formazione.

4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono

accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.

5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla

base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono

formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.

7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al

sistema informativo, l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle

iniziative proposte al personale della scuola.

ART.67

FORMAZIONE IN INGRESSO

(Art.15 del CCNI 31.08.1999)

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova

realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti

e/o consorzi di scuole.

2. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di

armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutor appositamente formati - e

l'approfondimento teorico.

3. Nel corso dell'anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il

miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche

nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

ART.68

FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO O A FORTE

PROCESSO IMMIGRATORIO, O FREQUENTATE DA NOMADI

(Art.18 e 19 del CCNI 31.08.1999)

1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l'amministrazione promuove e sostiene iniziative

di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la

cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico,

utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale

facendo ricorso anche alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole coinvolte, gli

insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si

avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della cooperazione di

istituzioni ed enti presenti sul territorio.

3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo

conto delle esperienze già realizzate l'amministrazione promuove l'organizzazione di seguenti

attività formative:

· pronto intervento linguistico,

· corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa

diversa dall'italiano,

· approfondimento delle tematiche dell'educazione interculturale,

· produzione e diffusione di materiali didattici.

4. A seguito di specifiche intese i corsi per l'insegnamento della lingua italiana ad allievi ed

adulti, di lingua nativa diversa dall'italiano, possono anche essere offerti dalle Università come

corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico

e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della

comunicazione e dell'informazione.

5. Per l'impostazione e l'organizzazione delle attività le scuole e l'amministrazione si avvalgono

della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già

realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di

immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.

ART.69

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI

(Art.20 del CCNI 31.08.1999)

1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l'acquisizione e lo sviluppo di

specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi

serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti

penitenziari e l'attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione

permanente. L'Amministrazione garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che

operano o che intendano operare in tali settori.

2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento,

ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la

padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e

professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).

3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all'evoluzione dei

processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione

tra l'istruzione e la formazione professionale.

4. Per il settore delle scuole negli ospedali e nelle scuole carcerarie degli istituti penitenziari il

MIUR realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la

programmazione, l'organizzazione e la finalizzazione delle attività.

CAPO VII

TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

ART.70 - FINALITÀ

(Art. 57 del CCNI 31.08.1999)

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei

soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, previste

dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96, le parti convengono sulla necessità di

realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei

criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le

norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro

del 10 luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto

pubblico.

ART.71

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(Art. 58 del CCNI 31.08.1999)

1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M.

n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall'art.58 del

CCNI 31.08.99. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa

contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del

comparto scuola.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui

disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo

concordano sulle seguenti indicazioni:

a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel

rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le

visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi

congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi

incaricato;

b. laddove il D.lgs.626/94 prevede l'obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da

garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina

legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di

formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve

essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e

le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del

servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e

verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito

all'organizzazione della formazione di cui all'art.22, comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle

attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle

inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del

lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e

alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a

fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente

connesso alla sua funzione;

e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista

all'art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. La formazione del rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti

della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del

16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi

aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa

dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla

legge per le rappresentanze sindacali;

g. per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la

sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi

permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli

adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.lgs.626/94, il predetto

monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

ART.72

ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

(Art. 59 del CCNI 31.08.1999)

1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli

dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94.

2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e

informative nei confronti dei prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi

equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il

processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in

materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali

organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte

sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme

vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

ART. 73

OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA

(Art. 60 CCNI 31.08.99)

1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza l' Osservatorio

Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di

coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi

competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti

istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza.

ART.74

NORME DI RINVIO

(Art. 61 del CCNI 31.08.1999)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al

D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in

materia di igiene e sicurezza.

CAPO VIII

ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

ART. 75

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

(Art. 63 del CCNL 4-8-1995 )

1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al

comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:

a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;

b) eventuali assegni "ad personam".

- trattamento accessorio:

a) retribuzione professionale docenti;

b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;

c) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;

d) indennità di amministrazione dei DSGA;

e) compenso individuale accessorio per il personale ATA;

f) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;

g) indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto;

h) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di

legge.

2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della

legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono

corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.

ART. 76

AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per

ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione

reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra

inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.

2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del CCNL 15.03.01

sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella

1, alle scadenze ivi previste.

3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente

spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce

stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento

economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio

all'estero.

4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i

valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella

Tabella 2.

5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola

dell'infanzia ed elementare.

6. Al personale ATA transitato dal comparto Regioni – Enti locali viene erogata l'indennità

integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto

Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non

riassorbibile.

ART. 77

PROGRESSIONE PROFESSIONALE

(Art. 16 del CCNL 25.05.99)

1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni

stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine

dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli

obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel

periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari

definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione

stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti,

nelle fattispecie e per i periodi seguenti:

a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese

per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni

per il personale ATA;

b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla

retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.

ART. 78

TREDICESIMA MENSILITA'

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta

una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al

personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal

primo gennaio dello stesso anno.

4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del

rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni

mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi

personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del

trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi

disciplinari.

6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della

tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della

riduzione del trattamento economico.

ART. 79

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 75 hanno effetto integralme nte sulla 13° mensilità,

sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di

quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e

sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 75 sono corrisposti integralmente

alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto

a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di

licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.

75, comma 3, del presente CCNL, non modifica le mo dalità per determinare la base di calcolo

in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n.

335/1995.

ART. 80

COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA

(art. 25 CCNI 31.08.99)

1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è

corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle

misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di

compensi corrisposti ad personam.

2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate

nell'allegata Tabella 3.

3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo

le seguenti specificazioni:

a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con

rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata

dell'anno scolastico;

b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno

scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle

attività didattiche.

4. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene

corrisposto nell'ambito delle indennità di amministrazione di cui all'art.54.

5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per

quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al

servizio;

6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto

compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o

situazioni di stato assimilate al servizio.

7. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8, lettera a).

8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello

stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.

9. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato

in rapporto all'orario risultante dal contratto.

10.Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.

Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).

ART.81

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI

(art. 7 CCNL 15.03.2001)

1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione

dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine

e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere

il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del

CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate

nell'allegata Tabella 4.

2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti,

corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata Tabella 4.

3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è

corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999,

fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a).

ART. 82

RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE

SCOLASTICA

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d'istituto, già definite ai sensi dell'art.14 del

CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a

decorrere dall'1.1.2003:

a) un importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di

personale educativo;

b) un importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.

2. Le risorse previste dall'art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6

milioni di € (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il

2003, concorrono alla copertura finanziaria dell'incremento della retribuzione professionale

docenti previsto all'art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in

favore del fondo d'istituto così come stabilito dal citato art. 14.

3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl,

delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003,

conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04, per

la quota parte relativa all'anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A

tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002,

n. 289, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione

dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.

ART. 83

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale

docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare

riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute

sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre

finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in

relazione alla domanda proveniente dal territorio.

2. Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le

ulteriori risorse stabilite nell'art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad

essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva

dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell'art.

28 del CCNI del 31.8.1999.

3. Il fondo è inoltre alimentato:

a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituto

scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle

derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;

b. dalle eventuali economie di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine

dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.

5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza

contrattuale, definiranno, in tempo utile per l'anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la

distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell'istituzione scolastica.

ART. 84

COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IRRE, MIUR ED

UNIVERSITA'

(Art.18, comma 4, del CCNL 15.3.2001)

1. Per l'erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale

docente, educativo ed ATA in servizio presso IRRE, nei distretti scolastici o comandato

nell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR, in base alle vigenti disposizioni, nonché al

personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio sono corrisposti compensi

accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18.2.2003

2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle risorse di cui

all'art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante quota del 50% alimenta le

risorse complessive per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del

presente CCNL.

3. L'aggiornamento dei compensi accessori e della modalità di erogazione degli stessi sarà

definito nella sequenza contrattuale di cui all'art. 83 comma 5.

4. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario alimentano le risorse complessive

per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 82 del presente CCNL.

ART. 85

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

(Art.32 del CCNI 31.8.1999)

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del

personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno

individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che

può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.

2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in

parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70

del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica

impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.

3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario

settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione

prevista dal presente articolo.

ART. 86

INDENNITA' E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO

(Art. 30 del CCNI del 31.8.1999)

1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle

relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla

scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il

POF., su delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera

del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con

riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di

scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda,

scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

2. Con il fondo vengono retribuite:

a. la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione

ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa

scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica,

previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle

istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un

compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto;

b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario

obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici

volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle

attività aggiuntive di insegnamento previste dall'art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle

previste dal precedente art.85. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella

Tabella 5;

c. le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di

compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con

particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall'art. 27, comma 3 - lettera

a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle

misure stabilite nella Tabella 5;

d. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre

l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a

particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.

Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6;

e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della

cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie

funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le

funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 30 del presente CCNL;

f. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del

31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;

g. l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di

soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere

contrattata la relativa rivalutazione -, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle

misure definite con la Tabella 8;

h. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o

ne svolge le funzioni ai sensi dell'art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l'importo del

CIA già in godimento;

i. la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art.55 del presente CCNL

spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con

la Tabella 9;

j. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal

consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.

ART. 87

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

1. A decorrere dal 1.1.2003 ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, destinatari

dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8 c.1 del CCNL 15 marzo 2001 è attribuito un

incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del

direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale

del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000.

2. Per effetto dell'incremento previsto dal comma 1 si realizza il completamento

dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile

amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

3. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86,

comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;

b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti

pubblici e da soggetti privati.

CAPO IX

NORME DISCIPLINARI

SEZIONE I

Personale docente

ART. 88

RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

(Art. 56 del CCNL del 1995)

1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad

applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .

2. La materia disciplinare del personale di cui al comma 1, sarà definita con le OO.SS. in sede

negoziale da attivarsi nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di riordino degli

organi collegiali.

SEZIONE II

Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario

ART. 89

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

(Art. 57 del CCNL del 1995)

1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all'obbligo costituzionale di servire

esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon

andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e

l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e

collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il

dipendente deve in particolare:

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del

profilo professionale di titolarità;

b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le

disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,

le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;

d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle

disposizioni in ma teria di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla

legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione,

nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di

autocertificazione;

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;

h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta

uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con

le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti

lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non

remunerate, in periodo di malattia od infortunio;

l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano

impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve

farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per

iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine

quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni

vigenti per ciascun profilo professionale;

n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;

o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui

affidati;

p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di

servizio;

q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione

con la prestazione lavorativa;

r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali

dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente

autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni

successivo mutamento delle stesse;

t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato

impedimento;

u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere

direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.

ART. 90

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

(Art. 58 del CCNL del 1995)

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 89 del presente contratto danno luogo,

secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle

seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun

provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta

dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la

contestazione, di cui al successivo art. 91, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo

sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti viene convocato con lettera per la difesa

non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione del fatto che

vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del

dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo

art. 91, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio

competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone

contestuale comunicazione all'interessato.

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti

istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di

addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e

delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al

comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere

disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità

di altro genere nelle quali egli sia incorso.

9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.

10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo

165/2001.

11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.

ART. 91

COMPETENZE

(Art. 59 del CCNL del 1995)

1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.

2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il

licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore

generale regionale.

ART. 92

CODICE DISCIPLINARE

(Art. 60 del CCNL del 1995)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla

gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,

il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri

generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,

tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al

disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla

legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di

maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con

più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile

la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con

sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa

di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in

relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché

dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei

confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mo bili

o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba

espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro

ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio

dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei

compiti assegnati;

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli

utenti o ai terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad

attività sociali a favore degli alunni.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino

a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di

cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del

massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali

ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o

dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri

del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei

superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della

libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità

della persona;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli

alunni o a terzi.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche

se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo

comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal

servizio e dalla retribuzione;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti

e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni

di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni

consecutivi lavorativi;

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere

adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non

attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua

specifica gravità;

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la

prosecuzione del rapporto di lavoro.

9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il

pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti;

c)condanne passate in giudicato:

1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli

art. 316 e 316 bis del codice penale;

2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici

uffici;

3. per i delitti indicati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur

non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente

la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza

penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non

consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità

mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa

e non può essere sostituita con altre.

ART. 93

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza

penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il

procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga

sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso

del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a

conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi

fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il

procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da

quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120

giorni dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare

precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto

notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua

riattivazione.

5. L'applicazione della sanzione prevista dall' art. 92, come conseguenza delle condanne penali

citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata

all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della

legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento

disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia

stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende

per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del

2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 92, comma 8 lettera f) e comma 9, lett. c) e d), e

successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della

sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua

richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità

posseduta all'atto del licenziamento.

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione

economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia

intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il

convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al

dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque

legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

ART. 94

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

(Art. 62 del CCNL del 1995)

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio

dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o

comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà

personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza

definitiva alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel

caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della

libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto

di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione

disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 92, commi 8 e 9.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del

D.lgs. n.267/2000.

5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla

sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso

art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia

concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge

97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 93 in tema di

rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50%

della retribuzione indicata all'art. 55 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del

nucleo familiare, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art. 93, commi

6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà

conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità

o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio

disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 93, comma 6, secondo

periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna

penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente

precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse

le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere

straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a

seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la

stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a

cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente

riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito

del procedimento penale.

11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno

portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

ART. 95

CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta

relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di

lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.

92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee

guida uniformi in materia. Dell'atto così adottato i Direttori generali danno informazione

preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

CAPO X

PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

ART. 96

VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

(art.1 accordo successivo 11-12-1996)

I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni

scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne informa la

Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MIUR -

Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è

indirizzata al console territorialmente competente

2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti

che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per

i conflitti a livello di circoscrizione consolare.

ART. 97

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

(artt. 11 e 19 sequenza del 24-2-2000)

1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale

della scuola in servizio all'estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.

Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il

Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che

investano l'intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il

personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali

all'estero.

2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di

Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato

del MIUR e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell'Amministrazione degli

Affari Esteri e di quella del MIUR.

3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche determinato il

trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all'estero, con riguardo all'assegno di sede, fermo

restando che questo spetta comunque per i sei giorni di ferie di cui all'art. 13, comma 9, ed

all'art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all'art. 658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.

4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte pubblica è

costituita dall'Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei

titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici consolari detta delegazione è costituita

tenendo conto della struttura organizzativa degli Uffici stessi.

Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all'estero, la delegazione di parte pubblica è

costituita dal dirigente scolastico.

Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell'art. 7.

5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono individuate

per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le particolari situazioni esistenti

all'estero.

Nell'ambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una crescente e

sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di collaborazioni plurime

effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano necessità di particolari esigenze

professionali.

In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della scuola

secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con la

contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-accademici.

ART. 98

PARTECIPAZIONE

(art.12 sequenza del 24-2-2000)

1. L'Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce informazione

preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle materie

previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede, di cui al d.lgs n. 62/98.

Essa fornisce altresì un'informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt. 104 e

105, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da destinare al Ministero

degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.

2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di studio per un

esame approfondito delle materie di cui all'art. 5.

ART. 99

IMPEGNI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E CON IL

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

(art.13 sequenza del 24-2-2000)

1. L'estensione all'estero dell'autonomia scolastica consente di introdurre elementi di flessibilità

e di adeguamento dell'offerta formativa rispetto agli specifici contesti scolastici.

2. Il MAE, di concerto con il MIUR, nel predisporre, sulla base delle vigenti disposizioni e con i

relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi all'estensione dell'autonomia alle

istituzioni scolastiche, ne dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente

contratto.

3. Nell'ambito dell'attuazione dell'autonomia le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto

delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità esistenti, il piano dell'offerta

formativa ed adottano le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente di cui

all'art. 24.

4. Le scuole statali italiane all'estero, come previsto dall'art. 29, in coerenza con gli obiettivi di

ampliamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano

attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative

provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di

insegnamento comprese nel curriculum scolastico.

ART. 100

PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ED AL

SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO

(art.14 sequenza del 24-2-2000)

1. Le istituzioni scolastiche italiane all'estero promuovono progetti di miglioramento dell'offerta

formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio e svantaggio, con

criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE, fermo restando il quadro

contrattuale metropolitano di riferimento.

2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i risultati

attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del personale in servizio

nonché l'eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed aggiornamento funzionali ai

progetti stessi.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua necessaria a

compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in relazione ai progetti delle scuole

e, comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000). Le somme eventualmente non

utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono nel fondo d'istituto delle scuole

metropolitane di cui all'art. 82.

ART. 101

FERIE

(art.4 accordo successivo 11-12-1996)

1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche

italiane all'estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni lavorativi, cui si aggiungono 4

giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del relativo computo il sabato è considerato

giorno lavorativo.

2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell'art. 13, comma

9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari scolastici in uso nel

paese estero sede dell'istituzione scolastica italiana.

3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il comma 11 del

citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel periodo 1 luglio -

31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario scolastico locale.

4. E' assicurata all'interessato la fruizione dell'intero periodo di ferie a cui ha titolo nei casi di

trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in deroga alle disposizioni

di cui ai precedenti commi 2 e 3.

ART. 102

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(art. 16 sequenza del 24-2-2000)

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente vacanti, degli

spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato,

con le modalità previste dall'art. 19 e dall'art. 37, commi 1, 2 e 3.

2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con incarico a

tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle

scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per

il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base,

pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un

assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una

quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo

indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione

complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.

3. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze

dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di conferimento delle

supplenze, di competenza del MIUR.

ART. 103

ORARI E ORE ECCEDENTI

(art.17 sequenza del 24-2-2000)

1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane

all'estero, l'orario di servizio previsto per i docenti in territorio metropolitano.

2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il

monitoraggio e l'analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni scolastiche ed

universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l'orario di insegnamento previsto per

il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.

3. Le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite con le

procedure di cui all'art. 28 e, in caso di indisponibilità del personale docente a tempo

indeterminato, a personale docente con contratto a tempo determinato.

4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo determinato, ovvero

in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18 ore, le ore eccedenti saranno

distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con priorità ai docenti che manifestino la

loro disponibilità, nei limiti massimi previsti anche per i docenti in servizio nelle scuole del

territorio metropolitano.

ART. 104

MOBILITA' TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO

(art. 6, comma 2, accordo successivo 11.12.96)

1. I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di permanenza nella

sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA, anche su posti di istituzioni

scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio,

ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il personale vi abbia titolo sulla base della

funzione di destinazione. Essi possono aver luogo nell'amb ito della medesima circoscrizione

consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche

diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e,

comunque, dopo avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della

circoscrizione o dell'area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere

disposti su posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio

precedono quelle per trasferimenti a domanda.

2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni scolastiche di

tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha prestato servizio o per

circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle medesime condizioni di cui al comma

1.

3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell'ambito della contrattazione integrativa

nazionale di cui all'art. 97.

4. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto, a

domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In

caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito

d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili. Le

modalità ed i tempi di applicazione del presente comma sono definiti con la contrattazione

decentrata nazionale.

ART. 105

MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL'ESTERO

(art. 6, comma 2, della sequenza contrattuale 11.12.96 e art.1 accordo successivo

14.09.2001)

1. La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art.

639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del

D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.

2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale

e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio

metropolitano tra un incarico e l'altro.

ART. 106

ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO

(art.2 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1. La destinazione all'estero del personale docente e ATA avviene sulla base di graduatorie

permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica

di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro

aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il

MIUR, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo

indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di

ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.

3. Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre, entro i

termini previsti dall'apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini dell'inserimento nella

graduatoria permanente.

ART.107

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA

DELLA LINGUA

(art.3 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1.L'accertamento di cui al precedente art. 106 è effettuato sulla base di prove strutturate.

A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di

candidati:

a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà

verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);

b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di

conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico

contesto educativo e plurilingue);

c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova

dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena

integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);

d) personale ATA.

Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per

il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca

e spagnola.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di sostenere la

prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA

può partecipare per più aree linguistiche.

3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero può essere destinato soltanto il personale

dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola

hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le

Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;

b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano

superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,

secondo la tabella di omogeneità del MIUR allegata ai bandi di concorsi per titoli ed esami

emanati con DD.DD.GG. 31-3-1999 ed 1-4-1999.

4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza

tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purchè qualificata o certificata

in materia di prove strutturate linguistiche.

ART. 108

VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO

(art.4 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1.La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è

effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.

2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l'apposita commissione,

nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di

concerto col MIUR, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con

l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali

candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e

distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per

lettorati.

3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di

accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi

nove anni scolastici.

ART.109

RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

(art.5 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le

scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.

2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di

accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o

rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella

di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25

per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in

graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del DPR 9-5-

1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.Il MAE procede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti

criteri:

a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la

validità, come indicato all'art. 108, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere

l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente

alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella

D allegata al presente contratto;

b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico,

che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra

indicati;

c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare

superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;

d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani

per incompatibilità, ovvero ai sensi dell'art. 97, che sia restituito ai ruoli metropolitani per

ragioni di servizio;

e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all'estero nelle

istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente

superiore ai dieci anni;

f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato

servizio nelle stesse.

4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per consentire un

regolare avvio dell'anno scolastico, con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti.

Esse sono inoltre affisse all'albo del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la

Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV – e rimangono esposte per i successivi 15

giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e

può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione

Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può

rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.

Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data

comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio

anzidetto.

5.Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle

graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale

approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante

affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi

entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell'Ufficio va assunta entro 10 giorni dal

ricevimento del reclamo.

ART.110

GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL'ESTERO

(art.6 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio

all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le

operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il

MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali,

individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni

di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del MAE e degli Uffici

centrali e periferici del MIUR.

3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le procedure di

destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.

4. A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della

destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili, invitandolo ad indicare le proprie

preferenze.

5. II personale, una volta accettata la destinazione all'estero, è depennato dalla graduatoria

per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà

chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio,

viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al

momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.

ART. 111

ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE STRAORDINARIE

(art.7 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non

sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle

stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al

medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del D.M. del MIUR 10.8.1998,

n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n.448, una corrispondenza

automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha

facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato,

ad eccezione dei posti di lettorato.

2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno

essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del

triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non

comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.

3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all'estero

anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle nomine per i

successivi tre anni.

ART. 112

DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO

(art.8 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle

istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di

cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di

servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.

2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di

nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio

Superiore della suddetta scuola.

3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in caso di

nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio superiore della

predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con

eventuale proroga di un anno

4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni

scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può essere destinato alle

scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al

rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano.

Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a

partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.

5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare

a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle

scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè utilmente collocato nella specifica

graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio

effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di

servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione

all'estero.

ART. 113

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL'ESTERO

(art.10 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico

nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.

ART. 114

CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALL'ESTERO

(art.11 dell'accordo successivo 14-9-2001)

1. Anche per le scuole italiane all'estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad

anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno

successivo.

ART.115

RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIA

(art. 7 accordo successivo 11-12-1996)

1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in servizio

all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l' intero assegno di

sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano

ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.

ART.116

RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E PER MOTIVI DI

SERVIZIO

(art.8 accordo successivo 11-12-1996)

1. La destinazione all'estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino situazioni di

incompatibilità di permanenza all'estero, ovvero per motivi di servizio. In caso di contestata

situazione di incompatibilità, l'interessato può presentare controdeduzioni. Qualora i motivi di

servizio attengano agli aspetti tecnici dell'attività di istituto, al provvedimento di restituzione ai

ruoli metropolitani non si può dar luogo se non previo parere del MIUR.

ART.117

RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI DISCIPLINARI

(art.9 accordo successivo 11-12-1996)

1.L'erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto riguarda il

personale docente ed ATA, comporta l'immediata restituzione ai ruoli metropolitani.

ART. 118

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è quello di

Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all'arbitrato (Direzione provinciale del Lavoro di Roma

) e alla conciliazione.

ART. 119

NORME APPLICATIVE

(art.10 accordo successivo 11-12-1996)

1. In attesa che venga completamente attivata anche all'estero l'autonomia scolastica, al

consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti che il

contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto organo collegiale

e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti

con le famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla base delle proposte del collegio dei

docenti.

2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale debbono

intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo, come riferimenti al

livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, al personale docente,

amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane

all'estero, si applica la disciplina recata dal presente CCNL.

4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL attribuisce alla

competenza del MIUR, sono adottati, per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, dal MAE,

d'intesa con il MIUR.

5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di cui all'art.

639 del testo unico n. 297 del 1994.

ART. 120

FRUIZIONE DEI PERMESSI

(art.19 sequenza del 24-2-2000)

1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. n. 62/98, i

permessi retribuiti di cui all'art. 15, per i quali compete l'indennità personale nelle misure

sottoindicate:

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la

famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennità

personale è corrisposta per intero;

- permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione,

fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è

corrisposta nella misura del 50%.

ART. 121

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

(art.20 sequenza del 24-2-2000)

1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui all'art. 62.

2. Il MAE si impegna a individuare, d'intesa con il MIUR, contenuti e modalità per la formazione

iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di destinazione all'estero. Le

iniziative di formazione potranno prevedere interventi a livello centrale e/o nella sede di

destinazione, inclusa la formazione a distanza.

CAPO XI

PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

ART. 122

PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

(art.1 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

1. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo

psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate,

che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di

ricerca.

2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di

formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di

rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell' autonomia

culturale e professionale del personale educativo.

3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività

educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

ART. 123

ATTIVITA' EDUCATIVA

(art.2 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale,

nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e

guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione

educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo

libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive

metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

ART. 124

AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' EDUCATIVA

(art.3 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la

produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di relazioni sui

risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione

alle riunioni collegiali.

2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:

a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di

studio, culturali, sportive e ricreative;

b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;

c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed

uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita,

nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle

scuole frequentate o viceversa;

3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali

per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui

risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai

competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo

interessato; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi

e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.

4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di

formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione

educativa.

ART. 125

ATTIVITA'AGGIUNTIVE

(art.4 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività aggiuntive

funzionali allo svolgimento dell'attività educativa.

2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati

all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:

a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra

convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;

b) nella partecipazione a sperimentazioni;

c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e,

in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite

convenzioni;

d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.

3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo, a livello di ciascuna

istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di cui

al predente art. 30 del presente CCNL per le funzioni strumentali dell'offerta formativa.

4. Le attività aggiuntive funzionali all'attività educativa possono consistere:

a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di

istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei

convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;

b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti

specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto

previsto dall'art. 127, comma 4.

c) in attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero

dagli obblighi di servizio.

5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 126

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE

(art.5 della sequenza contrattuale 2-5-1996)

1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del

progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi,

dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività aggiuntive

di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di

amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti annessi agli istituti

tecnici e professionali, dal consiglio di istituto, nell'ambito del progetto di istituto.

2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici,

sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti

della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal

personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della

progettazione complessiva.

3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il

dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il

piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione annuale

dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione. Il personale educativo, riunito

collegialmente, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere

per rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini

dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni

formativi degli allievi.

4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per

la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In tale

occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori incaricati di

partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al comma 2.

ART. 127

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti

retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il

dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed

amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di

contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive

previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 85, comma 2, lettera e).

ART. 128

OBBLIGHI DI LAVORO

(art.6 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal

piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di tutte le altre

attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie

all'efficace realizzazione dei processi formativi.

2. Per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, è determinato un orario

settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di

cinque giorni alla settimana.

3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6

ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le

attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art. 124, comma 3, e,

fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio di assistenza notturna, secondo

quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.

4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti

alle attività funzionali di cui all'art. 124, comma 2.

5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto dall'art. 29.

ART. 129

NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le disposizioni

recate da questo CCNL.

CAPO XII

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

ART.130

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

(art.1 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto

dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre

che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto

collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come

integrato dall'ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto

previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in materia di

contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484

del T.U. n. 297/94.

2. Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria

per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per

la pubblicazione degli atti della procedura.

3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata

presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di

cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a

tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la ric hiesta

di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici

giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma

restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.

4. La richiesta deve indicare:

- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è

addetto;

- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro

soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte

conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame

sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso

contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e

la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione

individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per

l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al

comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni

dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione,

all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel

verbale di cui ai commi 8 e 9.

6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle

assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma

2, contestualmente al ricevimento, la ric hiesta di conciliazione, in modo da consentire agli

eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire

all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della

notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazione da parte

dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di

convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale,

predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice

del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo

verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o

di una associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che

provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411

del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non

riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto

dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more

dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà

comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

8. In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di

mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di

un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.

9. Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al

comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque stilato un

processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà

depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al

precedente comma 8.

10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del

tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità

amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165.

ART.131

ARBITRATO

(art.2 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un

arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5,

comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.

ART.132

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO

(art.3 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all' altra

parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10

giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3

del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata,

entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro

appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.

In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e

presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito

della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.

Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli

arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art.6, comma 2, del

CCNQ 23-1-2001.

2.Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di

parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte, o motivi non sindacabili di

incompatibilità personale.

Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la

possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle

parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ

del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di

nullità del procedimento.

4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale

regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui

appartiene l'interessato.

5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23

/1/2001.

ART. 133

NORMA FINALE

(art.4 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in

data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.

CAPO XIII

TELELAVORO

ART.134

DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO

(art.1 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

1.Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con funzioni apicali,

in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite dal

CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di

realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In

particolare trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art.

4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.

2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall'art.4 e 6.

3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione

lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:

a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del

dipendente;

b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di

rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la

effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il

dipendente è assegnato.

4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a

spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di

gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere

installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a

carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto

prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore

per consumi energetici e telefonici.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni generali

regionali specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi oneri

trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni scolastiche

medesime.

ART.135

ORARIO DI LAVORO

(art.2 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito

nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo

restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per

comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno, concordati con le istituzioni

scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di

lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della

autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari,

straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di

orario.

2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui

all'art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato

per cause strutturali" si intende una interruzione del circuito telematico che non sia

prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.

ART.136

FORMAZIONE

(art.3 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

1. L'Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa regionale, le

iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle

espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del 23/3/2000. Utilizza, a

tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.

2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti

mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento

professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.

ART.137

COPERTURA ASSICURATIVA

art.4 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

1.Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento

della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei

seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli

derivanti da dolo o colpa grave;

- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse

attrezzature.

2.La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio

dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i

tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del

rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la

parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.

ART.138

CRITERI OPERATIVI

(art.5 dell'accordo successivo sul telelavoro 18-10-2001)

1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti

di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della

produttività e miglioramento dei servizi.

Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l'introduzione del telelavoro

comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della

sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchè di miglioramento

di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.

Si dovrà prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da

un lato di tutte le spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di maggiore

produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una ponderata valutazione e

coerenza della compatibilità economico-finanziaria complessiva.

ART. 139

NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di cui

all'Accordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 140

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Art. 45 del CCNL del 1999)

1.Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del

comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n.

124/1993e della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo

stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla

firma del presente CCNL.

ART.141

PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

(Art. 50 del CCNL del 1999)

1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di

comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con

retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola,

anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.

2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal

personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

ART. 142

NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

A) In applicazione dell'art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e

speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono

non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme

e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare

applicazione nel comparto scuola:

a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati

ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti

ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi

dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

e) la normativa richiamata nel presente CCNL;

f) la seguente normativa:

1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)

2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)

3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)

4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)

5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88 (docenti di religione)

6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333

(aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero)

7) Art. 69 del CCNL 4.08.95 (indennità di funzioni superiori e di reggenza)

8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e

insegnanti di religione)

9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge

30.12.91, n.412 (servizio militare)

10) Art.25, commi 16 e 17, del CCNL 4.08.95 (lavoratrici madri)

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della

disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al

precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi

contratti collettivi nazionali integrativi.

3. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:

- l'art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);

- l'art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);

- l'art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);

- l'art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);

- l'art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);

4. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata

nel corso di apposita sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo

biennio.

ART. 143

VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE

(Art. 78 del CCNL del 1995)

1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto

rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di

tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della

spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si

incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la

sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.

TABELLE

TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e

modificata dal CCNL 26-5-1999)

1.L'unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA

del personale ATA individuati dalla presente tabella.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i

requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.

Area D:

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende,

con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto

alle sue dirette dipendenze.

Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura

organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario.

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e

consegnatario dei beni mobili.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed

attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei

confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni

scolastiche.

Area C

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche

amministrativo

- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella

definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di

economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può

svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale

neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più

addetti dell'area B.

tecnico

- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche

mediante l'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area

di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e'

subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e

scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica

dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità.

Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area

B.

Area B:

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità

diretta

amministrativo

- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con

responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite

del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica

preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di

strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della

tenuta dell'archivio e del protocollo.

tecnico

- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e

la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli

autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio

lavoro.

cucina

- preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso

strumentazioni particolari, di cui cura l'ordinaria manutenzione.

infermeria

- organizzazione e funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative

dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di

prevenzione prescritte.

guardaroba

- conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del

guardaroba.

Area A s

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche

servizi scolastici

- coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via

ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di

monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.

servizi agrari

- attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore

agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono

preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente

antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del

pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni,

compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense

scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i

docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne

alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e

nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46.

Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA

(introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia

e commercio o titoli equipollenti.

Coordinatore amministrativo:

a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero);

diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici

commerciali;

b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti

professionali per i servizi commerciali;

c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico

dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.

In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica.

Coordinatore tecnico:

- a) diploma di maturità di istituto professionale a indirizzo specifico;

- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;

In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valida anche la laurea breve specifica..

Assistente amministrativo:

- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda;

addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa

turistica);

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo

amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge

n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido un diploma di maturita' che

consenta l'accesso agli studi universitari.

Assistente tecnico:

- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di

corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, e' valido qualsiasi diploma di maturita',

corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Cuoco:

- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di

corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

Infermiere:

- diploma di infermiere professionale.

Guardarobiere:

- a) diploma di qualifica specifica;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di

corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.

Addetto alle aziende agrarie:

- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica.

- b) diploma di qualifica professionale specifica.

Collaboratore scolastico dei servizi

- a) diploma di scuola media

- b) corso certificato di formazione sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori

Collaboratore scolastico:

- diploma di scuola media.

E' fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del

presente CCNL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria.

Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA

(introdotta dal CCNL 26-5-1999)

Nuove

Aree

Profili professionali previsti dal CCNL 4-8-1995

D Direttore dei servizi generali ed amministrativi

C Coordinatore amministrativo

C Coordinatore tecnico

B Assistente amministrativo

B Assistente tecnico

B Cuoco

B Infermiere

B Guardarobiere

A s Collaboratore scolastico dei servizi

A s Addetto alle aziende agrarie

A Collaboratore scolastico

TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ATA

Vecchia

Area

Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova

Area

D Direttore dei servizi generali e

amministrativi

Direttore dei servizi generali e

amministrativi

D

C Coordinatore amministrativo o

tecnico

Coordinatore amministrativo o

tecnico

C

B Assistente amministrativo o

tecnico

Assistente amministrativo o

tecnico

B

B Cuoco Cuoco B

B Infermiere Infermiere B

Guardarobiere B

Collaboratore scolastico dei servizi A s

Addetto alle aziende agrarie A s

A Guardarobiere

A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A

A Collaboratore scolastico

Tabella D

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE

PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO

A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)

Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di

grado inferiore.

1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero

punti 5

2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza

scolastica punti 4

3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero

punti 2

4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all'estero

punti 5

5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese,

inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a

seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2

6. per ogni libera docenza punti 5

7. per ogni dottorato di ricerca punti 5

8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso

università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2

9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato da una università

italiana o straniera di durata pluriennale punti 5

B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)

1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a

concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3

2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva,

diverso dal ruolo di appartenenza punti 3

3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario

dello stesso livello o di livello superiore

al ruolo di appartenenza punti 3

4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale

conseguiti ai sensi dell'art.325 del D.lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2

5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica,

all'educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con

DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2

6. per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi

in Italia o all'estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE

e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un massimo di punti 4

7. per l'attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'Estero

previsti dal piano nazionale di aggiorname nto o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai

collegi docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza

punti 2, per ogni corso non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti

1 fino ad un massimo di punti 4

8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione

di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o

approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2

9. per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all'estero indetta ai

sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1

10. per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione

linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei

Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca punti 1

C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)

1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel

posto di insegnamento (per la scuola dell'infanzia ed elementare) di attuale

appartenenza con contratto a tempo indeterminato punti 2

Nota a verbale per l'art. 76

Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio

all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto,

verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura

dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute

previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti.

DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL

CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA

La Cgil Scuola sigla l'ipotesi di accordo contrattuale del Comparto scuola per gli anni 2002 –

2005 e per il biennio economico 2002 – 2003.

Come già dichiarato verbalmente al momento della firma, la Cgil Scuola si riserva, a seguito

degli esiti della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e che verrà effettuata secondo

le modalità decise dagli organi dirigenti nazionali, la firma definitiva in tempo utile per la

conclusione delle procedure di verifica dell'ipotesi di accordo contrattuale effettuate, in base

alla normativa vigente, dalla Corte dei Conti.

CGIL-Scuola

DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL

CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA

E SNALS-CONFSAL

CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e Snals-Confsal nel corso della trattativa hanno

ripetutamente richiesto e formulato proposte per individuare soluzioni volte a tutelare il

personale docente ed ATA dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,

fortemente penalizzato dall'intervento dell'art. 35 della legge 289/2002.

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, esprimono il più forte dissenso per il mancato

accoglimento delle proposte formulate e peraltro già convenute nell'intesa con il MIUR il 15

aprile 2003.

CGIL-Scuola, CISL-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal dichiarano che sono necessarie soluzioni

per superare la discriminazione ora esistente nei confronti del personale docente e Ata

dichiarato inidoneo.

Rivendicano che in sede di contrattazione decentrata nazionale vengano garantiti gli stessi

diritti a tutto il personale dichiarato inidoneo.

CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola Snals-Confsal

DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL

CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL-SCUOLA E SNALSCONFSAL

CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono formalmente il proprio totale dissenso

rispetto al mancato recepimento nell'articolo 77 del presente contratto, di quanto

espressamente previsto dall'articolo 161, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla

base pensionabile, ove si attribuisce al personale scolastico cessato dal servizio, ai fini della

determinazione della base pensionabile, nonché del trattamento di previdenza, la

maggiorazione delle quote mensili maturate rispetto alla posizione stipendiale successiva o del

successivo aumento periodico.

CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano espressamente di esperire ogni

azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine alla

presente dichiarazione.

Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto dell'articolato

così come attualmente formulato.

CGIL-Scuola CISL-Scuola Snals-Confsal

DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL

CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL-SCUOLA E SNALSCONFSAL

CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL esprimono formalmente il proprio totale dissenso

in merito all'articolo 76, comma 3, rispetto all'indicazione della data del 01.01.2003, in quanto

detta data non tiene conto della specificità della normativa che regola la decorrenza del

normale trattamento di quiescenza del personale della scuola, in considerazione del quale era

stata avanzata la proposta di indicare la data del 01.09.2002. Il mancato accoglimento della

proposta, infatti, pone in essere una evidente ed illegittima disparità di trattamento rispetto ai

dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, in quanto, di fatto, i reali benefici per i

lavoratori scolastici esplicheranno i loro effetti solo a far tempo dal 01.09.2003.

CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si riservano espressamente di esperire ogni

azione, anche in sede giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine alla

presente dichiarazione.

Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquiescenza nei confronti del disposto dell'articolato

così come attualmente formulato.

CGIL-Scuola CISL-Scuola Snals-Conf.sal

DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL

CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA

E SNALS-CONFSAL

Durante tutta la trattativa per il rinnovo del Contratto del comparto scuola le organizzazioni

sindacali Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno denunciato il consistente

prelievo alle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione a causa delle ritenute

operate alla fonte, senza che ciò si traducesse in un effettivo beneficio per i lavoratori.

Il merito del dissenso, più volte espresso, è riferito alle ritenute operate sul salario accessorio e

a quelle sulle somme utilizzate per l'incremento della RPD e del CIA per il 2002 e 2003 che,

gravate degli oneri per la liquidazione, non risultano effettivamente disponibili a tal fine.

Preso atto che siamo di fronte ad una questione di portata generale, perché attiene alle

politiche della fiscalità generale, le Organizzazioni sindacali firmatarie dichiarano fin d'ora che

porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché al prelievo fiscale sulle somme

predette corrisponda una effettiva, completa e coerente utilizzazione rispetto alla sua

finalizzazione.

CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS-CONFSAL

DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL

CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA

E SNALS-CONFSAL

I Sindacati CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e Snals-Confsal, in merito al rinvio alla

contrattazione decentrata regionale, previsto all'art.86, lettera g), per quanto riguarda la

rivalutazione dell'indennità di bilinguismo, considerato che tale rivalutazione è già stata

realizzata per i restanti comparti dell'impiego pubblico nella Regione Valle d'Aosta, confermano

il loro impegno ad aprire da subito la relativa contrattazione regionale, mediante le strutture

sindacali territoriali, allo scopo di realizzare l'omogeneità di trattamento anche per il personale

della scuola.

CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS-CONFSAL

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE

MOLESTIE SESSUALI

Art. 1

(Definizione)

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a

connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce,

ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;

Art. 2

(Principi)

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella

definizione sopra riportata;

b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere

tutelati nella propria libertà personale;

c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o

ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;

d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla

risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi

Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente

del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga

denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circ a la procedura da

seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe

garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i

soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito

d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale

Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti

necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali

rivolgere un apposito percorso formativo;

f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le

misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n.

165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,

un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei

confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti

comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative

e contrattuali attualmente vigenti;

h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti

e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi

in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto

della dignità della persona.

Art. 3

(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di

lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o

per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente

brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze

e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza

alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del

caso.

Art. 4

(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo

ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per

ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo

comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo

svolgimento del lavoro.

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che

il caso richiede.

Art. 5

(Denuncia formale)

1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso

all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il

comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza

della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di

appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti

disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà

avvalersi.

2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente

dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione

generale.

3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel

corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,

d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di

volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a

ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità

della persona.

5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui

l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la

denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di

essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.

6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel

corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di

uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa

della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima

sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni,

eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad

entrambe le persone che il trasferime nto non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6

(Attività di sensibilizzazione)

1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere

informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed

alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.

2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di

tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di

comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta

alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura

del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la

diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee

interne.

4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti

sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.

5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare

l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A

tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere

annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità

un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.

6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente

Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti

con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali

integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

ALLEGATO 2

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale)

1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli

obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della

prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia

di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e

dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità

disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei

pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili

norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi

o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e

seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni

ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la

Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità

dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto

della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i

propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni

o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di

interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti

d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi

o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di

energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più

semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri

compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non

utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e

collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la

massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi

alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le

notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i

comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli

indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,

agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o

comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra

Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni

e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai

cittadini interessati.

Art. 3

(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,

regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o

comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un

subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità

ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di

modico valore.

Art. 4

(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al

dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere

non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che

si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né

li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5

Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in

qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari

con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le

partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi

con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro

il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li

pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle

decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in

materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione

patrimoniale e tributaria.

Art. 6

(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano

coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di

individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,

curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o

stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni

altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente

dell'ufficio.

Art. 7

(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità

per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che

abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività

inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8

(Imparzialità)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di

trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal

fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o

rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua

competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi

superiori.

Art. 9

(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità

che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle

loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione,

qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10

(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a

quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di

ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze

personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per

lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee

all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità

spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11

(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di

ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e

di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e

non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da

svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e

risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali

e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento

dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei

propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o

altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o

nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un

linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce

servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati

dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la

continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro

informazioni sulle mo dalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12

(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a

mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia

concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione

delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel

biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione,

per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il

dirigente competente in materia di affari generali e personale.