CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 (art. 17)

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8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel
triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti
ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

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14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19.

ART.77 - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
- trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c)
d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di direzione dei DSGA;
f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.