Contratto collettivo nazionale quadro transitorio

sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

(sottoscritto il 26 maggio 1997 e

pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 151 del 1° luglio 1997)

 

ART. 1

(Campo di applicazione)

   

            1.    Il    presente   contratto   collettivo   quadro   riguarda  l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del  D.L.  10  maggio 1996,  n.  254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 in tutti i comparti  e  le  separate  aree  di  contrattazione  della  dirigenza previsti  dal  D.P.C.M. 29 dicembre 1993, n. 593, fatta eccezione per l'area della dirigenza medica e veterinaria  del  Servizio  Sanitario Nazionale  per  la  quale si procederà - sempre in via transitoria - con apposito contratto nel rispetto dei principi  generali  e  comuni del presente accordo.                                                  

                               

ART. 2

(Norma programmatica)

   

            1.  Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi  sindacali  -  contrattualmente   disciplinabile   -   possa   essere  compiutamente riveduta.                                                              

           

2. A tal fine le  parti  stabiliscono  di  fissare  l'inizio  del negoziato  per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che,  ai  sensi  

del  comma  1,  definisca  i  criteri  generali  in  tema  di diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative sindacali  e delle relative modalità di utilizzo.                                  

           

3.  Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessita' di apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal  D.P.C.M.  27.10.1994,  n.  770,  le  modifiche  indicate  negli articoli del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20.5.1970, n. 300.     

                               

ART. 3

(Flessibilità in tema di distacchi sindacali)

   

            1.  Fermo  rimanendo  il  loro  numero  complessivo,  i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% -  possono  essere  fruiti dai  dirigenti  sindacali  di  cui  all'art. 2 comma 7 del D.P.C.M.  770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a  tre  mesi ciascuno.                                                              

           

2.  Nei  limiti  di cui al comma 1, i distacchi sindacali possono essere utilizzati con articolazione  della  prestazione  di  servizio ridotta  al  50%  -  previo accordo con l'amministrazione interessata sulla tipologia prescelta tra quelle sottoindicate:                    

    a) in tutti i giorni lavorativi;                                   

    b) con articolazione della prestazione  su  alcuni  giorni  della settimana,  del  mese  o  di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro  settimanale  prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.                                                        

           

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e  2, il  numero  dei  dirigenti  distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente fermo  rimanendo  l'intero  ammontare  del  distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unita' superiore.    

           

4.  Nel  caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2 per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il  diritto alle  ferie  ed  al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco  sindacale  con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro  per il rapporto  di  lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2. Il rinvio ai singoli contratti collettivi di comparto va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali  che,  pertanto,  non  si  configurano  come un rapporto di lavoro  part-time  -  e  non  incidono  sulla  determinazione   delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro dai citati contratti collettivi.               

           

5.  Fermo  rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali  appartenenti  alle   qualifiche   dirigenziali,   in   via eccezionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco   sindacale  può  essere  svolto  con  articolazione  della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del  mese  o   i  determinati  periodi  dell'anno in analogia a quanto previsto dal  comma 2, lettera b). In tal caso si applica il comma  4  prendendo  a  riferimento  il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene. La prestazione lavorativa di cui al presente comma può anche  essere superiore al 50%.                                                      

           

6.  Per  il  periodo  in  cui  si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5,  i  dirigenti  sindacali  non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5.             

           

7.  I  periodi  di  distacco  senza  prestazione  lavorativa sono equiparati   a   tutti   gli  effetti    al    servizio    prestato nell'amministrazione,  salvo  che  per  il  diritto  alle ferie ed il compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso  o  di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale  assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale  

venga  richiesto  ovvero  risulti  confermato  il  distacco   totale,  potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8, comma  3,  per  la  prosecuzione  del  distacco.  Il  periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.                        

                              

ART. 4

(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti)

  

            1.  I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione  decentrata  possono  fruire  di  permessi  sindacali,  giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.             

           

2.  I  dirigenti  sindacali  che  ricoprono  cariche in seno agli organismi  direttivi  statutari  delle  proprie   confederazioni   ed organizzazioni  di cui all'art. 2, comma 7 del DPCM 770/1994, non collocati  in  distacco  sindacale,  possono   fruire   di   permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.  

           

3.  I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione  a  trattative  sindacali,  a convegni e congressi di natura sindacale.                              

           

4.  I  permessi  sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nella amministrazione.                                

           

5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del  pubblico impiego  e  nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante  a ciascuna  organizzazione  sindacale  ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali,  giornalieri od  orari  di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali possono  essere  cumulati  per  periodi  -  anche  frazionati  -  non  

superiori a dodici giorni a trimestre.                                 

           

6.  Nell'utilizzo  dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività  lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente.      

           

7.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi sindacali di cui al presente  articolo  deve  essere  certificata  entro  tre  giorni  al dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza  del dipendente in permesso  

sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto  ed utilizzato   il   permesso.  Il  predetto  dirigente  provvederà  ad informare il servizio che si  occupa  della  gestione  del personale nell'ambito dell'amministrazione.                                      

            8.   Le   pubbliche  amministrazioni  destinatarie  del  presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni  sindacali  relativi alla  contrattazione,  agli  incontri per l'esame ove richiesti dalle  

organizzazioni sindacali nelle materie previste dai vari CCNL ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al di  fuori  dell'orario  di  lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali  previste  dai rispettivi  contratti  collettivi  - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.                     

                              

ART. 5

(Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)

 

1.  In  applicazione  dell'art.  30 della legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del  decreto-legge 254/1996,  convertito  in  legge  365/1996,  i dirigenti  indicati  nell'art.  4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri -  per  la  partecipazione  alle  riunioni  degli organismi  direttivi  statutari  nazionali,  regionali, provinciali e territoriali.                                                          

           

2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30, L. 300/1970, in attesa della determinazione della misura e  delle  modalità  di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla  stipulazione  del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti ivi  indicati per  la  partecipazione  alle  riunioni  dei  citati  organismi  sono concessi ulteriori permessi.                                           

           

3. Il numero di permessi di cui al  comma  2  non  può  comunque superare  per  ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le ore indicate, rispettivamente, nelle  tabelle all. 1 e 2 del presente contratto.                                                    

           

4.  Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 3 alle proprie organizzazioni di categoria.                      

           

5. Da parte  delle  organizzazioni  sindacali  appartenenti  alla stessa  sigla  sono ammesse  utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati  al  comma  3  fra  comparto  e  rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.    

           

6.  In  applicazione  del  presente  articolo  le  organizzazioni sindacali  comunicano  alle   amministrazioni   di   appartenenza   i nominativi   dei  dirigenti  sindacali  aventi  titolo.  In  caso  di  

fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.      

           

7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6,  comma  3  del D.P.C.M.  770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.                    

           

8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative  nazionali con  riserva  in  attesa dell'esito del giudizio pendente, in caso di decisione sfavorevole dovranno  restituire  alle  amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.    

                              

ART. 6

(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali non retribuiti)

  

1.  I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata hanno  diritto  a  permessi  sindacali  non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e  convegni  di  natura  sindacale,  in  misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.                       

           

2. I dipendenti di cui al comma 1  che  intendano  esercitare  il diritto  ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro  di  regola  tre  giorni  prima,  tramite  le   rappresentanze sindacali aziendali.                                                   

            3.  L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi sindacali di cui al presente  articolo  deve  essere  certificata  entro  tre  giorni  al dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza  del dipendente in permesso  

sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto  ed  utilizzato   il   permesso.  Il  predetto  dirigente  provvederà  ad  informare il servizio che si  occupa  della  gestione  del  personale nell'ambito dell'amministrazione.                                      

                             

ART. 7

(Trattamento economico)

           

1.  Il  trattamento  economico  spettante  nei  casi  di distacco sindacale e' disciplinato dai  rispettivi  contratti  collettivi  dei  comparti ed aree dirigenziali.                                         

           

2.  Sino  a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno  stabilito  la  specifica  disciplina,  le  parti concordano  che  -.  salvo condizioni di miglior favore negli attuali  

contratti  -  nei  sottonotati  comparti  il  trattamento   economico spettante sia il seguente:                                             

                        a) Ministeri:                                                       

    Al  personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770,  competono oltre  le  voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea  

lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995,  relative  al  trattamento  fondamentale, anche le indennità previste dall'art. 34, comma 2, lett. a) dei medesimo contratto.                              

                       

b) Aziende:                                                         

    Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi  sindacali di  cui  all'art.  2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.  770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma  1,  lettere  a),  

b),  c)  del  CCNL  stipulato  il  9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:      

    - artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  dell'AIMA:  indennità aziendale;                                                             

    -  art.  58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:  indennità di rischio;                                                               

  

c) Scuola:                                                          

    Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi  sindacali di  cui  all'art.  2 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1,  primo alinea,   

lettere  a)  e  b)  del  CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo,  comma 1, secondo alinea, sul trattamento accessorio, alle lettere e) o f) o g) secondo le  rispettive  qualifiche,  nonché  la progressione professionale di cui all'art. 27, comma 2, ultimo periodo del medesimo contratto.                                                

   

d) Università:                                                     

    Al  personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770,  competono oltre  a  tutte  le  voci  retributive  di  cui all'art. 38, comma 1,  

lett. A)  del  CCNL  stipulato  il  21  maggio  1996,  relative  al trattamento  fondamentale, anche le indennità' previste alla lett. B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri  1  e  6.                                                                     

   

e) Sanità:                                                        

    Al  personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770,  competono oltre  a  tutte  le  voci  retributive  di  cui all'art. 40, comma 1,  

lettera  A)  del  CCNL  stipulato  il  1  settembre  1995,  anche  le indennità dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove spettante;  al  personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis  

competono l’indennità di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma 4 ove spettante.                                                       

   

f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione:               

    Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi  sindacali di  cui  all'art.  2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.  770, competono oltre a tutte le voci  retributive  di  cui  all'art.  38,  comma  1,  

lett. A)  del  CCNL  stipulato  il  7  ottobre  1996,  relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lett. B)  del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e  4.                                                                     

           

3. Al dirigente sindacale in caso di distacco ai sensi  dell'art. 3, commi 2 e 5, e' garantito:                                          

            -  il  trattamento  economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa  la retribuzione  di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato  alla  produttività  o  alla  retribuzione  di  risultato  e' attribuito   in   base  all'apporto  partecipativo  del  medesimo  al  raggiungimento degli obiettivi assegnati;                              

            - i predetti periodi di distacco  sono  equiparati  a  tutti  gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.                                         

           

4.  In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla  produttività  comunque  denominati  nei  vari  comparti  o  la retribuzione  di  risultato  per  i  dirigenti  spettano al dirigente  

sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento  dei risultati stessi verificati a consuntivo.                               

           

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre  1996,  n.  564,  in  caso  di  aspettativa  sindacale  non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8,  

ottavo comma della legge 23 aprile 1981,  n.  155,  sono  gli  stessi previsti  per  la  retribuzione  spettante  al  personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.                                                      

                             

ART. 8

(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative sindacali)

 

1.  Le  richieste  di  distacco  o  di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, rispettivamente  nei  primi tre  periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.                                                              

             

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le  confederazioni  e  le organizzazioni  sindacali comunicano alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi normativi del  personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi  nell'anno  precedente,  in  applicazione  degli  art.  2,  comma  2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 770. La comunicazione vale in tal caso anche  come  conferma annuale  dei  distacchi  e  delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni e'  sufficiente  la  mera comunicazione  formale  di  conferma  al  Dipartimento della Funzione Pubblica   degli   elenchi   citati   per   l'anno   successivo.   Le  confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali  possono,  peraltro, avanzare  richiesta  di  revoca  dei  distacchi  in   ogni   momento,  

comunicandola  alle  amministrazioni  interessate  ed al Dipartimento della Funzione pubblica citato per i consequenziali provvedimenti.     

           

3.  In  attesa  degli  adempimenti  istruttori   previsti   dalie disposizioni  richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza -  segnalati  nella  richiesta  da parte delle confederazioni   ed  organizzazioni  sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o  aspettativa  dei  dipendenti  interessati  -  dal  giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

           

4.  Qualora  la  richiesta  non  possa  aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti e'  trasformata,  a  domanda,  in aspettativa  sindacale  non  retribuita  ai  sensi  dell'art.  4  del D.P.C.M. 770/1994.                                                      

           

5. In tutti i casi di cessazione del distacco o  di  aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo dei distacco.                                       

           

6.  Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a  ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato  sul  supplemento ordinario  alla  G.U.  n.  179 dei 2 maggio 1995, nell'ambito di esso ogni singola confederazione può modificare -  in  firma  comprensiva  tra  comparto  e  relativa  separata  area  di  contrattazione  della dirigenza - le quote di  distacchi  rispettivamente  assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali appartenenti  

alla stessa sigla. Dell'utilizzo dei distacchi in forma  compensativa e'  data  notizia all'amministrazione  di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui  all'art.  2,  

comma  6,  del  D.P.C.M. 770/1994 nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 6,  comma  2  dello  stesso  decreto.  Nel comparto  Sanità la compensazione delle singole confederazioni opera solo tra il comparto  stesso  e  la  separata  area  negoziale  della dirigenza    dei   ruoli   sanitario,   professionale,   tecnico   ed  amministrativo. Quella  tra  organizzazioni  sindacali  della  stessa sigla opera tra il comparto ed entrambe le aree.                       

           

7.  La  trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni  ed organizzazioni  sindacali  operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza  associativa  deve  avvenire  nel  pieno  rispetto  delle procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione  pubblica  del  25  gennaio  1996,  n.  2,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n.  60.  Per  la violazione  delle  predette  procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità  degli  addetti  dall'art.  6,  comma  7  del  D.P.C.M. 770/1994.                                                     

                              

ART. 9

(Norme speciali per la Scuola)

 

1.  Il  presente contratto si applica nei confronti dei dirigenti sindacali  appartenenti  al   comparto   scuola   con   le   seguenti specificazioni  o  integrazioni, di seguito indicate per ciascuno dei sottonotati articoli del presente contratto:                           

    A) Art. 3:                                                         

    -  nel  caso  di  applicazione  del  comma  1  dell'art.  3,   il  frazionamento  del  distacco  non  può  essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;                                                  

    - ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di  amministrazione si  applica  solo il disposto del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il frazionamento del distacco non  può  essere  inferiore  alla  durata dell'anno scolastico;                                                  

    - in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma 2  dell'art.  3,  la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a)  dello  stesso comma,  prevedendosi  in  tal  caso  una  proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate.                                         

    - la disciplina da  prendere  a  riferimento  per  l'applicazione dell'art.  3  comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n.   179 del 19 maggio  1989  e  successive conferme.  Il  rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi  sindacali.  Pertanto  essi  non incidono  sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti  di  lavoro  part  time  

dalla citata ordinanza.                                                 

    B) Art. 4:                                                         

    -  per  assicurare  la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del  lavoro tra  il  personale  in  servizio,  i  permessi sindacali nel comparto  

scuola non possono superare bimestralmente cinque  giorni  lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.         

    C) Art. 8:                                                         

    -  con  riferimento  ai  commi 1 e 2 dell'art. 8, le richieste di distacco e di  aspettativa  sindacale  dei  dirigenti  sindacali  del comparto  e  la  comunicazione  di  conferma  annuale  devono  essere  

presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La  stessa  data  deve essere  rispettata  per  le  richieste  di  revoca  del distacco o di  aspettativa dei medesimi che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico  anche  nel  caso  in  cui   contengano   la   contestuale sostituzione   con   altro  dirigente  sindacale  salvo  il  caso  di  sopravvenuto motivato  impedimento.  In  tal  caso  e'  possibile  la sostituzione  nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita.                               

    - con riferimento al comma 3 dell'art. 8, la procedura  d'urgenza per  il  distacco  o  aspettativa  dei  dirigenti sindacali di cui al precedente alinea e' adottabile solo fino al  31  luglio  di  ciascun  

anno.                                                                  

           

2.  La  ripartizione  del monte ore dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/1994 per il comparto scuola  è effettuata  con  le  modalità e procedure ivi previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel  limite  del  monte  ore  spettante  a ciascuna  organizzazione  il  Ministero  provvede  ad  una  ulteriore ripartizione  a  livello  provinciale  affidandone  la  gestione   ai  rispettivi provveditorati per i relativi adempimenti successivi.       

                              

ART. 10

(Durata)

 

1.  Il  presente contratto - salvo diversa clausola del contratto collettivo quadro di cui all'art. 2,  comma  2,  produrrà  i  propri  effetti  sino  all'entrata  in  vigore  dei  contratti  collettivi di  

comparto e delle separate aree della dirigenza relativi alla stagione contrattuale 1998 - 2001.   

                                           

ART. 11

(Norme finali e transitorie)

  

1.  Le  flessibilità  previste  dagli  artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9  decorrono  dal  giorno  successivo  a quello  della  stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della  dirigenza  di cui all'art. 1, comma 1.                                               

           

2.  Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali  (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25  novembre  1996,  convertito  in  legge 24 gennaio 1997, n.  5 che definisce le modalità di  suddivisione  delle  spese  tra  gli  enti predetti  -  nell'ambito  degli  adempimenti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M.  770/1994  ed  all'interno  delle   suddette   articolazioni  

settoriali  -  e'  possibile  utilizzare  in  forma  compensativa  la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti  sindacali  delle citate  autonomie  locali  dal  DM.  5  maggio  1995,  compensando le  

relative spese tra gli enti interessati.                               

           

3. Eventuali casi di contenzioso  in  qualsiasi  momento  insorti sull'applicazione    del   DPCM 770/1994   relativamente   alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel  predetto Regolamento  di  norme  sulla  compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8, comma 6.                                                   

                              

ART. 12

(Disapplicazioni)

   

1.  Dalla  data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M.  770/1994:                     

   a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2 del  D.P.C.M.  25 ottobre 1994, n. 770;                                                  

    b)  in relazione agli artt. 4 e 9, comma 1 lett. B):  commi 1, 2,  3, 4, 5 e 6, dell'art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;         

   c) in relazione all'art. 6: comma 3, art.  4  del  D.P.C.M.    25 ottobre 1994, n. 770;                                                  

   d)  in relazione agli artt. 8 e 9 comma 1, lett. C): art. 2, comma 6  -  quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M.  25 ottobre 1994, n. 770; art. 3,  comma  10,  limitatamente  alle  parole  "e  per  il  comparto   "Scuola"   da  ciascun  istituto,  scuola  ed  istituzione scolastica", in quanto ferme le modalità e  procedure  del  medesimo comma,  alla  ripartizione  dei  permessi provvede il Ministero della pubblica istruzione ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2  del  presente contratto;  art.  4,  comma  2 - quarto, quinto e sesto periodo dello stesso D.P.C.M. 770/1994.                                               

           

2.  Per  tutto  quanto  non  modificato  dal  presente  contratto continuano  ad  avere efficacia il DPCM 770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995 pubblicati sul supplemento  ordinario  alla Gazzetta ufficiale n. 179/1995.