Contratto collettivo nazionale quadro transitorio
sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali
(sottoscritto il 26 maggio 1997
e
pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 151
del 1° luglio 1997)
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo quadro riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 in tutti i comparti e le separate aree di contrattazione della dirigenza previsti dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, n. 593, fatta eccezione per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale per la quale si procederà - sempre in via transitoria - con apposito contratto nel rispetto dei principi generali e comuni del presente accordo.
ART. 2
(Norma programmatica)
1. Le parti - prendendo
atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito
in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative
e dei permessi
sindacali
-
contrattualmente
disciplinabile
-
possa
essere compiutamente
riveduta.
2. A tal fine
le
parti
stabiliscono
di
fissare
l'inizio del
negoziato per il contratto
collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire
ad un accordo che,
ai
sensi
del
comma
1,
definisca
i
criteri
generali
in
tema di diritti sindacali
nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative
sindacali e delle relative
modalità di
utilizzo.
3.
Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti
convengono, altresì, sulla necessita' di apportare alle vigenti
disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle
aspettative e permessi sindacali, previste
dal
D.P.C.M.
27.10.1994,
n.
770,
le
modifiche
indicate negli articoli
del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20.5.1970, n.
300.
ART. 3
(Flessibilità in tema di distacchi
sindacali)
1.
Fermo
rimanendo
il
loro
numero
complessivo, i distacchi
sindacali - sino al limite massimo del 50%
-
possono
essere fruiti
dai
dirigenti
sindacali
di
cui all'art. 2 comma
7 del D.P.C.M. 770/1994 anche
frazionatamente per periodi non inferiori
a
tre mesi
ciascuno.
2.
Nei
limiti di cui al comma
1, i distacchi sindacali possono essere utilizzati con
articolazione
della
prestazione
di servizio
ridotta
al
50%
- previo accordo con
l'amministrazione interessata sulla tipologia prescelta tra quelle
sottoindicate:
a) in tutti i giorni
lavorativi;
b) con articolazione della
prestazione
su
alcuni
giorni della
settimana,
del
mese
o di determinati periodi
dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del
lavoro
settimanale prevista
per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in
considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà
prevista dai commi 1 e 2,
il
numero
dei
dirigenti distaccati
risulterà aumentato in misura corrispondente
fermo
rimanendo
l'intero
ammontare
del distacchi, arrotondando
le eventuali frazioni risultanti all'unita'
superiore.
4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2 per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2. Il rinvio ai singoli contratti collettivi di comparto va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro dai citati contratti collettivi.
5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, in via eccezionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o i determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). In tal caso si applica il comma 4 prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene. La prestazione lavorativa di cui al presente comma può anche essere superiore al 50%.
6. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5.
7.
I
periodi
di
distacco
senza
prestazione lavorativa
sono equiparati
a
tutti
gli
effetti
al
servizio
prestato nell'amministrazione,
salvo
che
per
il
diritto alle ferie ed
il compimento del periodo di prova in caso di vincita di
concorso
o di passaggio di qualifica.
Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la
formale assunzione in servizio
nei confronti del dirigente
sindacale
venga
richiesto
ovvero
risulti
confermato
il
distacco
totale, potranno essere
attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8,
comma
3,
per
la
prosecuzione
del
distacco.
Il periodo di prova
risulterà sospeso per tutta la durata di
esso.
ART. 4
(Titolarità e flessibilità in
tema di permessi sindacali retribuiti)
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni di cui all'art. 2, comma 7 del DPCM 770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
3.
I dirigenti sindacali indicati
nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la
partecipazione
a
trattative
sindacali, a convegni
e congressi di natura
sindacale.
4.
I
permessi sindacali sono
a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nella
amministrazione.
5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali, giornalieri od orari di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non
superiori a dodici giorni a
trimestre.
6.
Nell'utilizzo dei permessi
deve comunque essere garantita la funzionalità
dellattività
lavorativa della struttura o unità operativa
- comunque denominata - di appartenenza
del
dipendente.
7.
L'effettiva
utilizzazione
dei permessi sindacali
di cui al presente
articolo
deve
essere
certificata
entro
tre
giorni al
dirigente
dell'ufficio
di
appartenenza del dipendente
in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale
che ha richiesto ed
utilizzato
il
permesso.
Il
predetto
dirigente
provvederà ad
informare il servizio che si
occupa
della
gestione del personale
nell'ambito
dell'amministrazione.
8.
Le
pubbliche
amministrazioni
destinatarie
del presente contratto
assicurano i vari livelli di relazioni
sindacali relativi
alla contrattazione,
agli
incontri per l'esame ove richiesti
dalle
organizzazioni sindacali nelle materie previste
dai vari CCNL ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono -
normalmente - al di
fuori
dell'orario
di lavoro. Ove ciò
non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni
sindacali
previste dai
rispettivi
contratti
collettivi - l'espletamento
del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal
fine.
ART. 5
(Permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari)
1.
In
applicazione
dell'art. 30 della legge
300/1970 ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 254/1996,
convertito
in
legge
365/1996, i
dirigenti
indicati
nell'art. 4, comma 2
hanno diritto a permessi - orari o giornalieri
-
per
la
partecipazione
alle
riunioni degli
organismi
direttivi
statutari
nazionali, regionali,
provinciali e
territoriali.
2. Per garantire l'applicazione del citato
art. 30, L. 300/1970, in attesa della determinazione della misura
e
delle
modalità di fruizione
dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino
alla
stipulazione del contratto
collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre
1997, ai dirigenti ivi indicati
per
la
partecipazione
alle
riunioni
dei
citati
organismi sono concessi
ulteriori
permessi.
3. Il numero di permessi di cui
al
comma
2
non
può comunque
superare
per ciascuna confederazione
ed organizzazione sindacale le ore indicate,
rispettivamente,
nelle tabelle all. 1
e 2 del presente
contratto.
4.
Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma
3 alle proprie organizzazioni di
categoria.
5. Da
parte
delle
organizzazioni
sindacali
appartenenti alla
stessa
sigla sono
ammesse utilizzazioni in forma
compensativa dei permessi sindacali
citati
al
comma
3
fra
comparto
e rispettiva separata
area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o
aree.
6.
In
applicazione
del
presente
articolo
le organizzazioni
sindacali
comunicano
alle
amministrazioni
di
appartenenza i
nominativi
dei
dirigenti
sindacali
aventi
titolo.
In
caso
di
fruizione dei relativi permessi si applica
l'art. 4, commi 6 e
7.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art.
6,
comma
3 del
D.P.C.M. 770/1994 comunica i
permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato
conteggio.
8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative nazionali
con
riserva
in attesa dell'esito
del giudizio pendente, in caso di decisione sfavorevole
dovranno
restituire
alle amministrazioni
di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle
ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si procede in caso
di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma
3.
ART. 6
(Titolarità e flessibilità in
tema di permessi sindacali non retribuiti)
1. I
rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione
decentrata hanno
diritto
a
permessi
sindacali non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e
convegni
di
natura
sindacale,
in misura non inferiore
ad otto giorni l'anno, cumulabili anche
trimestralmente.
2. I dipendenti di cui al comma
1
che
intendano
esercitare il
diritto ivi previsto devono
darne comunicazione scritta al datore di
lavoro
di
regola
tre
giorni
prima,
tramite
le rappresentanze
sindacali
aziendali.
3.
L'effettiva
utilizzazione
dei permessi sindacali
di cui al presente
articolo
deve
essere
certificata
entro
tre
giorni al
dirigente
dell'ufficio
di
appartenenza del dipendente
in permesso
sindacale da parte dell'organizzazione sindacale
che ha richiesto
ed
utilizzato
il
permesso.
Il
predetto
dirigente
provvederà
ad informare il servizio
che si
occupa
della
gestione
del personale nell'ambito
dell'amministrazione.
ART. 7
(Trattamento economico)
1.
Il
trattamento
economico
spettante
nei
casi di distacco sindacale
e' disciplinato dai
rispettivi
contratti
collettivi
dei comparti ed aree
dirigenziali.
2.
Sino a quando i contratti
collettivi nazionali di comparto o di area non
avranno
stabilito
la
specifica
disciplina,
le parti
concordano
che
-. salvo condizioni di
miglior favore negli attuali
contratti
-
nei
sottonotati
comparti
il
trattamento economico
spettante sia il
seguente:
a)
Ministeri:
Al personale del comparto
che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27
ottobre 1994, n. 770, competono
oltre
le voci retributive di
cui all'art. 29, comma 1, primo
alinea
lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16
maggio 1995,
relative
al
trattamento fondamentale,
anche le indennità previste dall'art. 34, comma 2, lett. a) dei medesimo
contratto.
b)
Aziende:
Al personale del comparto che usufruisce dei
distacchi sindacali
di
cui
all'art. 2 del D.P.C.M.
27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre le voci retributive di cui all'art. 46,
comma
1,
lettere
a),
b),
c)
del
CCNL
stipulato
il 9 febbraio 1996, anche
le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo
contratto:
- artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di
Stato, della
Cassa
depositi
e
prestiti
e
dell'AIMA: indennità
aziendale;
-
art. 58, Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco:
indennità di
rischio;
c)
Scuola:
Al personale del comparto che usufruisce dei
distacchi sindacali
di
cui
all'art. 2 del DPCM 27
ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art.
63, comma 1, primo alinea,
lettere
a)
e
b)
del CCNL stipulato il
4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità
previste dal medesimo articolo,
comma 1, secondo alinea, sul trattamento accessorio, alle lettere
e) o f) o g) secondo le
rispettive
qualifiche,
nonché la progressione
professionale di cui all'art. 27, comma 2, ultimo periodo del medesimo
contratto.
d)
Università:
Al personale del comparto
che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27
ottobre 1994, n. 770, competono
oltre
a
tutte
le
voci
retributive
di cui all'art. 38, comma
1,
lett. A)
del
CCNL
stipulato il
21
maggio
1996,
relative al
trattamento fondamentale, anche
le indennità' previste alla lett. B) del medesimo articolo sul trattamento
accessorio - ai
numeri
1
e
6.
e)
Sanità:
Al personale del comparto
che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27
ottobre 1994, n. 770, competono
oltre
a
tutte
le
voci
retributive
di cui all'art. 40, comma
1,
lettera
A)
del
CCNL
stipulato
il
1
settembre
1995,
anche le indennità
dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove
spettante;
al personale inquadrato
nel livello retributivo VIII bis
competono lindennità di cui all'art.
49, comma 3 e quella del comma 4 ove
spettante.
f) Istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione:
Al personale del comparto che usufruisce dei
distacchi sindacali
di
cui
all'art. 2 del D.P.C.M.
27 ottobre 1994, n. 770, competono
oltre a tutte le voci
retributive
di
cui
all'art.
38,
comma
1,
lett. A)
del
CCNL
stipulato
il
7
ottobre
1996, relative al trattamento
fondamentale, anche le indennità previste
alla lett.
B) del medesimo articolo
sul trattamento accessorio - ai numeri
1 e
4.
3. Al dirigente sindacale in caso di distacco
ai sensi dell'art.
3,
commi 2 e 5, e'
garantito:
-
il
trattamento economico
complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse
e periodiche ivi compresa la
retribuzione di posizione per
i dirigenti. Il trattamento accessorio
legato
alla
produttività
o
alla
retribuzione
di
risultato e'
attribuito
in
base
all'apporto
partecipativo
del
medesimo
al raggiungimento degli
obiettivi
assegnati;
- i predetti periodi di distacco
sono
equiparati
a
tutti gli effetti al
servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento
pensionistico.
4.
In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati
alla
produttività
comunque
denominati
nei
vari
comparti
o la
retribuzione
di
risultato
per
i
dirigenti spettano al
dirigente
sindacale in relazione alla sua partecipazione
al raggiungimento dei risultati
stessi verificati a
consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell'art.
3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre
1996,
n.
564,
in
caso
di
aspettativa
sindacale non retribuita,
i contributi figurativi accreditabili in base all'art.
8,
ottavo comma della legge 23 aprile
1981,
n.
155,
sono
gli stessi
previsti
per
la
retribuzione
spettante
al personale in distacco
sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area
dirigenziale.
ART. 8
(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi
ed aspettative sindacali)
1.
Le
richieste
di
distacco
o di aspettativa sindacale
sono presentate secondo le modalità previste,
rispettivamente
nei primi
tre periodi dell'art. 2, comma
6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M.
770/1994.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
le
confederazioni
e le
organizzazioni sindacali comunicano
alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
-
Dipartimento
della Funzione pubblica
- le variazioni da apportare agli elenchi normativi
del personale in distacco o
aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già
trasmessi
nell'anno
precedente,
in
applicazione
degli
art.
2,
comma 2 e 4, comma 2
dello stesso D.P.C.M. 770. La comunicazione vale in tal caso
anche
come conferma
annuale
dei
distacchi
e delle aspettative già
perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni
e'
sufficiente
la mera
comunicazione
formale
di
conferma
al Dipartimento della
Funzione Pubblica
degli
elenchi
citati
per
l'anno
successivo. Le
confederazioni
ed
organizzazioni
sindacali
possono, peraltro,
avanzare
richiesta
di
revoca
dei
distacchi
in
ogni
momento,
comunicandola
alle
amministrazioni
interessate ed al
Dipartimento della Funzione pubblica citato per i consequenziali
provvedimenti.
3.
In
attesa
degli
adempimenti
istruttori
previsti dalie
disposizioni richiamate nel
comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non
retribuite, per motivi di urgenza -
segnalati
nella
richiesta da parte delle
confederazioni
ed
organizzazioni sindacali
- è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco
o
aspettativa
dei
dipendenti
interessati
-
dal giorno successivo
alla data di ricevimento della richiesta medesima.
4.
Qualora
la
richiesta
non
possa aver seguito,
l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti
e'
trasformata,
a
domanda, in
aspettativa
sindacale
non
retribuita
ai
sensi
dell'art.
4 del D.P.C.M.
770/1994.
5. In tutti i casi di cessazione del distacco
o
di aspettativa, il dirigente
sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà
avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi
con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo dei
distacco.
6. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 dei 2 maggio 1995, nell'ambito di esso ogni singola confederazione può modificare - in firma comprensiva tra comparto e relativa separata area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali appartenenti
alla stessa sigla. Dell'utilizzo dei distacchi
in
forma compensativa
e'
data notizia
all'amministrazione di appartenenza
del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di
cui
all'art.
2,
comma
6,
del D.P.C.M. 770/1994
nonché per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art.
6,
comma
2
dello
stesso
decreto.
Nel
comparto Sanità la
compensazione delle singole confederazioni opera solo tra il
comparto
stesso
e
la
separata
area
negoziale della
dirigenza
dei
ruoli
sanitario,
professionale,
tecnico
ed amministrativo.
Quella
tra
organizzazioni
sindacali
della stessa sigla opera
tra il comparto ed entrambe le
aree.
7.
La trasmissione delle
schede compilate dalle amministrazioni
pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle
confederazioni ed
organizzazioni
sindacali operanti nel
pubblico impiego e della loro
consistenza
associativa
deve
avvenire
nel
pieno
rispetto delle procedure
previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della
Funzione
pubblica
del
25
gennaio
1996,
n.
2, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale
n.
60.
Per la
violazione
delle
predette procedure si
rinvia a quanto previsto in tema di
responsabilità
degli
addetti
dall'art.
6,
comma
7
del D.P.C.M.
770/1994.
ART. 9
(Norme speciali per la
Scuola)
1.
Il presente contratto
si applica nei confronti dei dirigenti
sindacali
appartenenti
al
comparto
scuola
con
le seguenti
specificazioni
o integrazioni, di seguito
indicate per ciascuno dei sottonotati articoli del presente
contratto:
A) Art.
3:
-
nel
caso
di
applicazione
del
comma
1
dell'art.
3,
il
frazionamento
del
distacco
non
può essere inferiore
alla durata dell'anno
scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili
di amministrazione
si
applica solo il disposto
del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il frazionamento del distacco
non
può
essere
inferiore
alla durata dell'anno
scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma
2
dell'art.
3, la tipologia di distacco
sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla
lettera a)
dello stesso
comma,
prevedendosi
in
tal
caso
una proporzionale riduzione
del numero delle classi
assegnate.
- la disciplina da
prendere
a
riferimento
per l'applicazione
dell'art.
3 comma 2 è quella
prevista dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione
n. 179 del 19
maggio
1989
e successive
conferme.
Il rinvio alle disposizioni
richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei
distacchi
sindacali.
Pertanto
essi non
incidono sulla determinazione
delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione
di rapporti
di
lavoro
part
time
dalla citata
ordinanza.
B) Art.
4:
-
per
assicurare la
continuità dellattività didattica e per evitare aumento
di spesa garantendo un'equa distribuzione
del lavoro
tra
il
personale
in
servizio,
i permessi sindacali
nel comparto
scuola non possono superare bimestralmente
cinque
giorni lavorativi e,
in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno
scolastico.
C) Art.
8:
-
con
riferimento
ai commi 1 e 2 dell'art.
8, le richieste di distacco e di
aspettativa
sindacale
dei
dirigenti
sindacali del
comparto
e
la
comunicazione
di
conferma
annuale
devono
essere
presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
La
stessa
data deve
essere
rispettata
per
le
richieste
di
revoca del distacco
o di aspettativa dei medesimi
che non possono avvenire nel corso dell'anno
scolastico
anche
nel
caso
in
cui
contengano
la contestuale
sostituzione
con
altro
dirigente
sindacale
salvo
il
caso
di sopravvenuto
motivato
impedimento.
In
tal
caso
e'
possibile la
sostituzione nel distacco retribuito
con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non
retribuita.
- con riferimento al comma 3 dell'art. 8, la
procedura d'urgenza
per
il
distacco
o
aspettativa
dei dirigenti sindacali
di cui al precedente alinea e' adottabile solo fino
al
31
luglio
di
ciascun
anno.
2.
La
ripartizione del monte
ore dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/1994
per il comparto scuola è
effettuata
con
le modalità e
procedure ivi previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Nel
limite
del
monte
ore
spettante a
ciascuna
organizzazione
il
Ministero
provvede
ad
una ulteriore
ripartizione
a
livello
provinciale
affidandone
la
gestione
ai rispettivi provveditorati
per i relativi adempimenti
successivi.
ART. 10
(Durata)
1.
Il presente contratto
- salvo diversa clausola del contratto
collettivo quadro di cui all'art.
2,
comma
2,
produrrà
i
propri
effetti
sino
all'entrata
in
vigore
dei
contratti collettivi
di
comparto e delle separate aree della dirigenza
relativi alla stagione contrattuale 1998
-
2001.
ART. 11
(Norme finali e
transitorie)
1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all'art. 1, comma 1.
2.
Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti
dalle vigenti disposizioni per le Autonomie
locali (Comuni, Province,
Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge
25
novembre
1996,
convertito
in legge 24 gennaio 1997,
n. 5 che definisce le modalità
di
suddivisione
delle
spese
tra
gli enti
predetti
-
nell'ambito
degli adempimenti dell'art.
2, comma 6 del D.P.C.M.
770/1994
ed
all'interno
delle
suddette
articolazioni
settoriali
-
e'
possibile
utilizzare
in
forma
compensativa la ripartizione
dei distacchi previsti per i dirigenti
sindacali delle
citate
autonomie
locali
dal
DM.
5
maggio
1995, compensando
le
relative spese tra gli enti
interessati.
3. Eventuali casi di
contenzioso
in
qualsiasi
momento insorti
sull'applicazione
del DPCM
770/1994
relativamente alla
concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza
nel predetto
Regolamento
di
norme
sulla
compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8, comma
6.
ART. 12
(Disapplicazioni)
1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:
a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2
del
D.P.C.M. 25 ottobre 1994,
n.
770;
b) in relazione agli
artt. 4 e 9, comma 1 lett. B):
commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6, dell'art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n.
770;
c) in relazione all'art. 6: comma 3,
art.
4
del
D.P.C.M. 25
ottobre 1994, n.
770;
d)
in relazione agli artt. 8 e 9 comma 1, lett. C): art. 2, comma
6
- quarto, quinto e sesto
periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre
1994, n. 770; art. 3,
comma
10,
limitatamente
alle
parole
"e
per
il
comparto
"Scuola"
da
ciascun
istituto,
scuola
ed istituzione scolastica",
in quanto ferme le modalità e
procedure
del medesimo
comma,
alla
ripartizione
dei permessi provvede
il Ministero della pubblica istruzione
ai
sensi
dell'art.
9,
comma
2
del presente
contratto;
art.
4,
comma 2 - quarto, quinto
e sesto periodo dello stesso D.P.C.M.
770/1994.
2. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto continuano ad avere efficacia il DPCM 770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995 pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 179/1995.