Accordo Integrativo e Correttivo CCNQ 7 agosto 1998 (27/1/1999)


Libertà e Prerogative Sindacali


(in GU 10 febbraio 1999, n. 33)

Art. 1 - Oggetto del contratto collettivo nazionale quadro

1. Il presente contratto è stipulato in attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7.8.98 e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori materiali riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto è citato con la dizione "Contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98".

Art. 2 - Clausole di interpretazione autentica

1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7.8.98, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle confederazioni ed indicati nella tabella n. 10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.

2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7.8.98, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.

3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto sono così sostituiti: "Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa area - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro".

4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98, come modificato dal comma precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con il quale è possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25.11.98.

5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall'8.8.98, data di efficacia dei contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98.

Art. 3 - Confederazioni ammesse ai contratti collettivi quadro

1. Dopo la stipulazione dei contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli accertamenti della rappresentatività, le confederazioni ammesse alle trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale dei comparti, in quanto presenti in due o più di essi ai sensi dell'art. 47-bis del D.L.vo 3.2.93, n. 29, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4.11.97, n. 396, e 31.3.98, n. 80, sono indicate nella tabella allegato 21 del presente contratto.

Art. 4 - Cambiamento di denominazioni e rettifica di errori materiali

1. In conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98 per effetto delle diverse scelte operate dalla associazione sindacale UGL, nonché della verifica di errori materiali, le parti prendono atto che:

a) l'esatta denominazione dell'organizzazione sindacale "Coordinamento sindacale autonomo" (C.S.A.) nei comparti sottoindicati è la seguente:

b) nel comparto ricerca (tab. 8): vanno cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi - Fenarp - Fasil, UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra le organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;

c) nel comparto enti pubblici non economici (tab. 3): la federazione CONFSAL-UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL;

d) nel comparto regioni - autonomie locali (tab. 5 e 15): tra le sigle sindacali che fanno parte della FNEL va inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale è SAL; l'esatta denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm/DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Sulpm/Confsal);

e) nel comparto sanità (tab. 6 e 17): la federazione "Fials-Confsal/Sanità-UGL Sanità" ha assunto la denominazione "Fials-Confsal-Sanità" che aderisce alla Confederazione Confsal;

f) nei comparti enti pubblici non economici (tab. 3 e 14), ricerca (tab. 8 e 18) e università (tab. 9 e 20), relativamente alle organizzazioni sindacali, la UIL va correttamente denominata "UIL P.A." e non "UIL DEP" o "UIL FURG";

g) nei comparti ministeri (tab. 2), enti pubblici non economici (tab. 3), aziende (tab. 4) e ricerca (tab. 8), relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla "RDB" va sostituita con la sigla RDB - CUB"; nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16, relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta è RDB Statali, RIDB Parastato ed RIDB Aziende senza la sigla "CUB";

h) nell'art. 9, comma 5, le parole "determinata ai sensi dell'art. 6, comma 5", vanno sostituite con le parole "determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2";

i) nel comparto ricerca la denominazione corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi è UNIRI (Anpri/Epr - CIDA).

2. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.98 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto dei presente articolo, sono sostituite da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione e decorrenza 8.8.98.

Art. 5 - Estensione

1. Le norme sulla rappresentatività previste dal D.L.vo n. 29/93, come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 396/97 e n. 80/98 trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto.

2. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali al fine suddetto è di competenza degli enti medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN.

3. L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.98 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti enti.
Le elezioni saranno indette entro tre mesi dalla data di efficacia del presente contratto.

4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovrà essere comunicato all'ARAN.

Art. 6 - Integrazioni

1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7.8.1998:

a) il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla Fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli articoli 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".

b) l'art. 16, comma 1, lettera b), è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Al personale A.T.A. ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione".

2. I permessi di cui all'art. 11 dei contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) dei presente articolo, i permessi di cui all'art. 10, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7, comma 1, per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part-time previste dall'art. 7, commi 2 e 5, che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita.

4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle organizzazioni sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9, commi 2 e 3, dei citato contratto. Pertanto, dal 1° gennaio 1999 il monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la stipulazione dei contratto collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potrà pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni.
Qualora le richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione delle aspettative non retribuite - già in corso di fruizione - in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22.


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