A seguito del parere favorevole espresso in data 20 luglio 2000 dall'organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'Accordo relativo al Contratto Collettivo Quadro per la modifica del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di Contrattazione nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 10,40, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Aran nella persona dell'avv. Guido Fantoni componente del Comitato direttivo con delega del presidente prof. Carlo Dell'Aringa firmato
e le seguenti confederazioni sindacali:
Cisl firmato
Cgil firmato
Uil firmato
Confsal firmato
Cisal firmato
Rdb Cub non firmato
Al termine della riunione, avvenuta alle ore 10,50,
le parti suddette - preso atto che la riserva sull'ammissione al negoziato
della confederazione Usae è stata sciolta negativamente - sottoscrivono
il presente Contratto nel testo seguente:
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DEL
C.C.N.Q. DEL 2 GIUGNO 1998 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
Art. 1 - Campo di applicazione e finalità
1. Il presente Contratto ha la finalità di
apportare alcune modifiche al Contratto Collettivo Quadro per la definizione
dei comparti di Contrattazione Collettiva stipulato il 2 giugno 1998 per
effetto dell'emanazione dei decreti legislativi 30
luglio 1999 nn. 300 e 303, con i conseguenti adeguamenti.
Art. 2 - Modifica dei comparti di Contrattazione
Collettiva
1. Al comma 1 dell'art. 2 del C.C.N.Q. del 2 giugno
1998 sono aggiunte le due seguenti lettere:
i) comparto del personale dipendente dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
l) comparto del personale dipendente dall'Agenzia
delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, denominate "Agenzie
fiscali".
Art. 3 - Comparto del personale dipendente dai
Ministeri
1. L'art. 3 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 è
sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Comparto del personale dipendente
dai Ministeri"
"1. Il comparto di Contrattazione Collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende:
– il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso
il personale di cui all'art. 25, comma 4 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni) eccetto il personale di cui agli artt. 4 e 5;
– il personale in servizio nella provincia di
Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752."
Art. 4 - Comparto del personale dipendente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dopo l'art. 10 del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 è
aggiunto il seguente articolo 10/bis:
"Art. 10/bis - Comparto del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"
"1. Il comparto di Contrattazione Collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L.vo 30 luglio
1999, n. 303."
Art. 5 - Comparto del personale dipendente
dalle Agenzie fiscali
1. Dopo l'art. 10/bis del C.C.N.Q. del 2 giugno
1998 è aggiunto il seguente articolo 10/ter:
" Articolo 10/ter - Comparto del personale
delle Agenzie fiscali"
"1. Il comparto di Contrattazione Collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), comprende, ai sensi dell'art. 57
del D:L.vo 30 luglio 1999, n. 300, il personale dipendente:
– dall'Agenzia delle entrate;
– dall'Agenzia delle dogane;
– dall'Agenzia del territorio;
– dall'Agenzia del demanio."
Art. 6 - Norma finale e transitoria
1. I comparti di Contrattazione di cui agli articoli
4 e 5 saranno operativi a partire dal quadriennio 2002/2005. La verifica
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere
alle trattative nazionali per il rinnovo dei relativi Contratti Collettivi
di Lavoro, coinciderà con l'accertamento generale da attuarsi ai
sensi e con le modalità previste dall'art. 47/bis del D.L.vo n.
29/1993.
2. Per quanto non modificato dal presente Contratto
valgono le clausole del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998.
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