MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO " W.A. MOZART "
V.LE CASTELPORZIANO, 516 – 00124 ROMA
TEL.06-50914612 -FAX 06-50938315- e-mail rmic85100r@istruzione.it
CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"W.A. MOZART" DI ROMA

Il giorno 26 Giugno alle ore 18.30, Ufficio di Presidenza dell'I.C. "W.A. Mozart" di Roma, ai sensi dell'art. 9 del CCNL – Comparto scuola 26/5/99 , si riuniscono le parti per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo relativo al personale docente e ATA dell'Istituto.

Per la parte pubblica è presente il dirigente scolastico prof.ssa Maria Vittoria Bartuli De Troia e per la parte sindacale le componenti della RSU Ioren Rosalba (CGIL), Taglieri Maria Francesca (SNALS) e Frau Simonetta (UNICOBAS),per le OO.SS. la rappresentante SNALS M. Luciana Costantini.

PARTE PRIMA

Art. 1 – Campo di Applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale della scuola, docente e ATA, con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e permangono fino alla stipula del nuovo contratto.

Art. 2 – Interpretazione Autentica

Qualora insorgano controversie nell'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte indicando la materia e gli elementi controversi.

Entro dieci giorni dalla richiesta le parti si incontrano per trovare un accordo sul significato della clausola controversa.

Al termine della procedura, che si deve concludere entro 30 giorni, la clausola controversa sarà sostituita sulla base dell'accordo raggiunto con efficacia retroattiva.

Art. 3 – Modalità delle relazioni

Si rimanda al CCNL e in particolare all'art.6 riguardante le relazioni sindacali.

Art. 4 – Soggetti delle relazioni sindacali

Si rimanda al CCNL art. 9 .

Art. 5 – Materie oggetto di contrattazione

Le parti, con esplicito riferimento a quanto previsto dagli artt. 3,4,6 del CCNL 26/5/99 e all'art. 3 del Contratto per il rinnovo del biennio economico stipulato in data 15/2/01, individuano le seguenti materie come oggetto di contrattazione a livello di istituto:

a) Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;

b) Accesso ai servizi sociali;

c) Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90;

d) Informazioni relative all'attuazione della sicurezza nei posti di lavoro;

e) Esplicitazione dei criteri di assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi;

f) Definizione degli orari di servizio del personale anche in rapporto ad esigenze di flessibilità o intensificazione legate all'attuazione del POF.

g) Criteri e proposte per la formazione delle classi e determinazione degli organici dell'istituto;

h) Gestione concreta del Fondo di Istituto e del Fondo per l'Autonomia.

i) Copia del POF;

j) Copia del Piano delle Attività del Personale Docente e ATA predisposte in base al POF;

k) Copia del prospetto della disponibilità finanziaria;

l) Copia delle proposte di organico (informazione preventiva e successiva).

ricevuta l'informazione preventiva può chiedere entro 10 giorni un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversie.

Il Dirigente informa gli altri soggetti e provvede, entro 15 giorni dalla richiesta, a convocare un incontro durante il quale sarà verificata mediante un confronto la possibilità di un accordo da raggiungere entro 5 giorni, senza il quale ogni disposizione e ordine di servizio contestato rimarrà congelato.

Art. 7 – Modalità della contrattazione

Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola sono concordati almeno 7 giorni prima, salvo comprovata urgenza fra il Dirigente e i componenti della RSU, sia per quanto riguarda la data e l'orario, sia per quanto riguarda l'ordine del giorno.

La convocazione avviene tramite atto scritto che contenga la data, l'ora di inizio e di termine della riunione, l'O.d.G. e tutto il materiale che consenta un'ampia informazione preliminare.

Per quanto attiene agli incontri saranno garantiti alle componenti RSU tutti i diritti previsti dal CCNL.

Le piattaforme per la contrattazione preventiva sono presentate almeno 10 giorni prima dell'apertura del confronto.

La richiesta di avvio della contrattazione deve, essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni.

Eventuale dilazione del tempo è possibile, sia da parte delle RSU, sia da parte del Dirigente Scolastico per acquisire riferimenti normativi o per approfondire le questioni oggetto di contrattazione.

Ciò non può però incidere sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico e sulle scadenze previste dalla normativa.

Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto le RSU possono, se lo ritengono necessario sottoporlo all'approvazione dei lavoratori.

Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale almeno in bozza; copia controfirmata dalle parti viene subito fornita ad ogni partecipante alla trattativa che la inserisce nella personale cartellina appositamente predisposta e contestualmente viene pubblicata all'albo nella bacheca sindacale.

Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto integrativo da parte sua e da parte della maggioranza delle RSU elette, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

Art. 8 – Calendario di massima degli incontri

Mese di Settembre

a. Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;

b. Organizzazione del lavoro del personale docente e ATA;

c. Adeguamento degli organici del personale;

d. Assegnazione del personale ai plessi;

e. Chiusure straordinarie della scuola, permessi brevi, permessi per formazione, utilizzo ore a disposizione, modalità di sostituzione dei colleghi assenti.

Mese di Ottobre

f. Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto;

g. Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni e accordi;

h. Utilizzo dei servizi sociali;

i. Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Mese di Febbraio

j. Proposte di formazione classi e determinazione degli organici di diritto;

k. Verifica dell'Organizzazione del lavoro del personale ATA e dell'effettivo espletamento delle funzioni aggiuntive.

Mese di Giugno

l. Organizzazione del personale durante la pausa delle attività didattiche.

Art. 9 – Tentativo di Conciliazione

In caso di controversie la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

Tale procedura di raffreddamento si deve necessariamente concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia.

PARTE SECONDA

PERSONALE DOCENTE

ART. 10 – Assegnazione dei Docenti alle classi

Fatti salvi i criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti e le competenze proprie del Dirigente Scolastico cui spetta tale compito, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri. a) Continuità didattica e di presenza nel corso,salvo motivazione ostativa. b)Valorizzazione delle competenze professionali c)Graduatoria interna. d) Anzianità di servizio.

Tenuto conto che vanno rispettati i criteri d'ordine didattico deliberati dal Collegio Docenti, ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo sia eventualmente di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati.

Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto delle diverse professionalità ed in particolare:per la sezione media, delle classi concorso e delle particolari esperienze o titoli. Per la sezione elementare, delle disponibilità espresse dai singoli docenti riguardo gli ambiti disciplinari, ove possibile, e dei titoli conseguiti per l'insegnamento della lingua straniera.

Per la scuola materna :disponibilità espressa dai singoli docenti riguardo i campi d'esperienza e i titoli per la lingua straniera.

Ai sensi dell'art.42 del CCNL 1995 rientrano nelle attività funzionali all'insegnamento, per un totale massimo annuo di 40 ore, tutte le attività di programmazione e verifica di fine e inizio anno,la consegna delle schede e le riunioni dei Collegi Docenti e dall'altro lato, sempre per un totale massimo annuo di 40 ore, i consigli di classe e di interclasse.

Il piano annuale delle riunioni sarà redatto lasciando 6 ore di riserva per collegi straordinari da indire eventualmente anche su richiesta di gruppi di docenti ( è richiesta la firma di almeno un terzo del corpo docente).

Il D.S. può variare, per improrogabili esigenze, il piano annuale dandone preventiva e documentata comunicazione, fermo restando il monte ore stabilito dal piano. Le ore eccedenti sono retribuite in base alla tabella D dell'articolo 42 del CCNL.

Non possono essere previste più di quattro unità consecutive di insegnamento salvo precise richieste. Nel caso deve essere prevista una unità di intervallo. l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo ( da retribuire ai sensi delle disposizioni vigenti) in sostituzione dei colleghi assenti. La reperibilità indicata nel quadro orario settimanale ,collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, dà diritto all'accesso al fondo di istituto in misura forfettaria. In relazione all'art. 49 del CCNL 99, ai fini della idonea documentazione necessaria è ammessa la dichiarazione personale resa ai sensi della L. 15 /68, qualora non diversamente documentabile. Ai sensi dell'art. 49, lettera C del CCNL 1999 che ha apportato modifiche al disposto di cui al comma 2 dell'art. 21 del CCNL 1995, a domanda del personale, sono inoltre concessi, nell'anno scolastico, 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari o documentati, anche al rientro dell'interessato, o autocertificati in basa alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica du cui all'art. 19, comme 9 del CCNL 1995, indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio, è quindi, consentita la sostituzione con oneri a carico dell'amministrazione. Le assenze per malattia saranno richieste con certificato medico così come previsto dalla normativa vigente. Gli accertamenti medici di controllo saranno richiesti nei limiti previsti secondo la normativa.

Ai sensi dell'art. 49 lettera F comma 10 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 23 del CCNL 1995, il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o a spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi ,entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.

Si rimanda alle norme stabilite dall'art. 49 del CCNL 99. Nello specifico per quanto attiene al comma 9 articolo 19 CCNL 95 "… Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per le ore eccedenti…" Ovviamente i gg. di ferie fruibili durante l'A.S. sono solo sei.

Per la sostituzione vengono utilizzati nell'ordine:

a) Gli insegnanti che devono recuperare permessi

b) gli insegnanti a disposizione non impegnati in altra sostituzione

c) gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità, in forma scritta, a sostituire il richiedente.

a) Organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici;

b) Criteri per la distribuzione

c) Articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità , turnazioni, orario plurisettimanale;

d) Utilizzazione del personale

e) Individuazione delle attività aggiuntive da retribuire con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

f) Effettuazione delle prestazioni aggiuntive;

g) Individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per i recuperi delle ore non lavorate.

2. Della riunione viene redatto da parte del DSGA un verbale con la firma per accettazione del personale ATA. Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al Dirigente Scolastico per la sua formale adozione.

ART. 21 bis – Informazione preventiva

Per acquisire elementi sulle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica e prima della data fissata per la contrattazione il Dirigente Scolastico, compatibilmente con quanto previsto dall'art.1, e comunque non dopo il 15 novembre, deve far pervenire ai rappresentanti della R.S.U.e delle OO.SS.:

a) la delibera del consiglio d'istituto sull'orario di apertura e chiusura dell'edificio scolastico e di apertura e chiusura degli uffici;

b) il verbale della riunione programmatica d'inizio anno, con acclusa la proposta di piano delle attività formulata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi;

c) il piano dell'offerta formativa. Successivamente all'informazione preventiva, ai sensi della normativa contrattuale vigente, ciascuno dei soggetti sindacali può chiedere l'apertura formale del tavolo negoziale.

ART. 23 – Criteri di assegnazioni ai plessi

Nell'assegnazione del personale ai plessi si terrà conto:

ART. 24 - Orario di Servizio

L'orario di servizio inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell'Istituto scolastico, inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l'apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative scolastiche.

L'orario è redatto in base al piani predisposto dal DSGA e approvato dal personale ATA.

ART. 25 – Apertura e chiusura dell'istituzione scolastica

All'apertura ed alla chiusura della scuola provvede nell'edificio di viale di Castelporziano il custode assegnatario del locale abitativo, nell'edificio dei via Cilea il custode comunale assegnatario anch'egli del locale abitativo, nell'edificio di via de Falla la collaboratrice con mansione di custode.

Nei casi di assenza, all'apertura ed alla chiusura degli edifici scolastici provvederanno a turno tutti i collaboratori in servizio nella scuola nell'ambito del normale orario di lavoro.

ART. 26 - Orario individuale di lavoro

L'orario individuale di lavoro è il tempo della prestazione di ciascun dipendente che, stante la coesistenza di più regimi orari , deve necessariamente essere compreso nell'orario di servizio della istituzione scolastica. L'orario di lavoro ordinario su cinque o sei giorni, flessibile, la turnazione, sono regimi orari definiti e pertanto non sono modificabili in caso di assenza del dipendente. In caso di assenza del personale la giustificazione si riferisce all'intero servizio da prestare nella giornata. Il servizio dovrà essere comunque garantito mediante gli istituti contrattuali in vigore nella scuola. Il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie è tenuto a rendere la propria prestazione lavorativa secondo la programmazione cui era tenuto il personale assente.

ART. 27 – Orario Ordinario

L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali articolate su sei giorni per sei ore giornaliere continuative nella scuola media, su cinque giorni nella scuola elementare e nella scuola dell'infanzia secondo la tabella facente parte del seguente accordo.

ART. 28 – Orario individuale di lavoro su cinque giorni

In presenza di particolari esigenze di funzionamento dell'Istituto Scolastico e per migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi a seguito di dichiarata disponibilità di singole unità di personale, l'orario di 36 ore è articolato anche su 5 giorni lavorativi. Il giorno libero così ottenuto coincide con il giorno prefestivo.

I recuperi pomeridiani sono di norma programmati per almeno 3 ore consecutive ma, qualora esistano eccezionali esigenze di servizio sarà possibile articolare l'orario con periodi programmati non inferiori alle due ore, con tre rientri pomeridiani previo accordo con il personale interessato e senza che ciò determini aggravio di lavoro per gli altri dipendenti. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso coincidente malattia o chiusura della scuola.

ART. 29 – Orario flessibile

Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi è adottato anche l'orario flessibile.

La tabella A allegata al presente accordo consente una flessibilità dell'orario di ingresso/uscita di massimo 1 ora per ciascuna unità di personale. Entro detto margine di flessibilità è prefissato dalla programmazione di Istituto, l'orario di ingresso/uscita come dalla tabella B.

Rispetto alla flessibilità prevista dalla tabella A e della tabella B, possono essere autorizzate ulteriori flessibilità anticipando e/o posticipando l'orario di ingesso/uscita per motivate esigenze personali e famigliari del personale, fermo restando il rispetto dell'obbligo della prestazione di 6ore continuative e comunque dalle 36 ore settimanali di servizio.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, i dipendenti che si trovano nelle situazioni previste dalle leggi 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92, qualora ne facciano richiesta.

ART. 30 –Turnazione

Si intende turnazione l'alternarsi del personale sugli orari ordinari.

Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, l'organizzazione del lavoro può essere articolata ordinatamente su turni.

I turni hanno durata settimanale secondo le modalità previste dalla tabella A e B. La turnazione viene disposta solo in caso di assoluta necessità dell'istruzione scolastica, per corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con l'orario antimeridiano, con l'orario articolato su 5 giorni e con l'orario flessibile.

La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che vi sia la possibilità del personale volontario.

Qualora le disponibilità di personale siano superiori alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione tra il personale dichiaratosi disponibile, nel caso di inferiorità si farà ricorso alla rotazione, coinvolgendo tutto il profilo interessato, per periodi prefissati nell'anno scolastico.

Il Direttore S.G.A., sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal Dirigente Scolastico dispone lo svolgimento della turnazione, identificando nominativamente il personale addetto e fissando il periodo della turnazione sia per iscritto che verbalmente.

Il Direttore S.G.A., su richiesta scritta degli interessati, può autorizzare il cambio di turno.

ART. 31 – Programmazione degli orari di lavoro individuali

L'orario di servizio dell'Istituto e gli orari di lavoro individuali di cui agli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 hanno durata annuale.

Assistenza durante le manifestazioni nel teatro della scuola media

In occasione di impegno pomeridiano e serale ATA, per consentire l'utilizzo del Teatro, i collaboratori potranno essere in servizio anche alla mattina avendo così diritto a 2 giorni di recupero. Altrimenti saranno esonerati dal servizio di mattina e, dopo le 20, le ore saranno calcolate doppie come anche quelle prestate la Domenica ed i Festivi.

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche I recuperi possono essere concessi secondo le specifiche esigenze degli interessati compatibilmente con il buon funzionamento dell'Istituto.

Gli orari di lavoro del personale per l'assistenza in teatro ,devono essere programmati prima dell'inizio delle lezioni e comunque, entro il 31 ottobre, essi possono essere rideterminati solo per sopravvenute nuove attività dell'istituzione scolastica, programmate dagli organi collegiali.

ART. 32 – Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente.

Anche a tale personale possono essere riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive.

ART. 33 – Carichi di lavoro

L'adozione di orari diversi dall'orario ordinario previsti dal presente accordo implica una ridistribuzione più articolata delle presenze dei lavoratori nelle varie giornate lavorative.

Salvaguardando la funzionalità del servizio, l'organizzazione del lavoro deve garantire un'equa distribuzione, di norma nell'arco della settimana, dei carichi di lavoro tra i lavoratori dello stesso profilo, che tenga conto dell'articolazione delle presenze anche attraverso meccanismi compensativi.

L'equa distribuzione va garantita anche con la rotazione sui carichi di lavoro da chiedersi ad inizio d'anno o in sede di eventuale verifica.

L' assenza per malattia, che determina un aggravio di lavoro, verrà calcolata 1 ora e mezza o un'ora giornaliera a seconda che non si utilizzi o si utilizzi un servizio esterno.

L'adozione dei relativi provvedimenti sono di competenza del Direttore S.G.A come da piano predisposto e allegato al presente contratto..

ART.34 – Rotazione del Personale nell'espletamento delle mansioni

Ciascun profilo professionale è articolato in una pluralità di compiti al fine di consentire a tutti un arricchimento delle proprie competenze.

ART. 35 – Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), è consentita la chiusura prefestiva della scuola.

La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.

Ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, il servizio va organizzato in modo da consentire la chiusura nelle seguenti giornate: vigilie di Natale, Capodanno, Pasqua, vacanze estive (15-7 / 31-8).

Il dipendente per compensare le ore lavorative non prestate durante la chiusura prefestiva ,può utilizzare ore di recupero anche cumulate in giorni, festività soppresse e ferie. Si prevede l'istituzione di una banca ore da restituire o da fruire durante l'attività didattica.

Il relativo provvedimento di chiusura deve essere deliberato dal Consiglio d'Istituto entro la fine dell'anno scolastico, pubblicato all'albo della scuola e tempestivamente comunicato all'l'Ufficio Provinciale e/o Regionale territorialmente competente almeno all'inizio dell'anno scolastico successivo.

ART. 36 – Permessi brevi

Essi non debbono:

a) eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico;

b) non essere superiori alla metà dell'orario giornaliero e inferiore ai 60".

L'interessato deve presentare la richiesta scritta con almeno due giorni di preavviso, salvo casi eccezionali e saranno concessi purchè sia garantito il numero minimo di personale in servizio in percentruale non inferiore al 90%.

La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto,per motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

ART. 37 – Ferie

I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL del 4/8/95 e dal CCNL del 26/5/99 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi purchè sia garantito il numero minimo di personale in servizio.

Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di fruire di un eventuale residuo di n. 10 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.

a) La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (v. permessi brevi).

b) Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere fruite nel periodo dall'1/7 al 31/8 e devono essere richieste per iscritto entro il 30 aprile specificando il periodo di gradimento.

Entro il 15 maggio il Direttore S.G.A. provvede alla elaborazione del piano ferie ed alla successiva pubblicazione all'albo della scuola.

Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dall'1/7 al 31/8 sarà di 4 collaboratori scolastici e di n. 4 assistenti amministrativi. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 2 unità

Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al criterio della turnazione tenendo presente che il dipendente ha diritto di scelta soltanto per 15 giorni delle sue ferie.

La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute.

L'autorizzazione delle ferie in difformità al periodo di gradimento espresso dal dipendente dovrà essere motivato con il richiamo a specifiche esigenze di servizio.

Il personale con contratto a tempo determinato usufruirà delle ferie maturate durante il rapporto di lavoro.

ART. 38 – Accordo Annuale

All'inizio di ogni anno scolastico viene stipulato un apposito contratto per determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione del Fondo d'Istituto.

Nel caso che in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà alla verifica dell'accordo annuale.

ART. 39 – Criteri Generali

Tenendo conto che i mutati criteri d'amministrazione e di gestione della scuola hanno comportato un aggravio di lavoro per tutto il personale A.T.A., si destina a tale personale il 30% del fondo comune per compensare particolari prestazioni, mentre si procede alla suddivisione in parti uguali per la quota derivante dall'art. 14 lettera D (sostituzione colleghi assenti).

ART. 40 – Lettera di incarico

Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato:

a) il tipo di attività e gli impegni conseguenti

b) il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite

c) le modalità di certificazione dell'attività

d) i termini e le modalità di pagamento

ART. 41 – Liquidazione compensi

I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla lettera di incarico, a patto che entro la data prevista l'Amministrazione abbia erogato i fondi necessari.

Gli eventuali compensi forfettari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione alla assenza del personale incaricato.

Il quadro generale della liquidazione dei compensi va affisso all' Albo.

ART. 42 – Criteri di retribuzione delle attività del personale docente e ATA

Criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL '99 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività: let. A), comma 2 art 3, CCNL secondo biennio economico 2001/02.

1. Suddivisione della parte del fondo dell'istituzione scolastica art. 28 lett. a) e c) CCNI '99 tra docenti e ata.

Premesso che le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15/03/2001 e dell'art. 42, comma 5, CCNL '99 risultano già ripartite si conviene di distribuire la parte del fondo di cui all'art. 28 nel seguente modo (in alternativa) in percentuale: Docenti 75/70%, Ata 25/30%

Il fondo complessivo (art. 14. art. 42, quota parte dell'art. 28 di cui sopra) così determinato, ammonta per i docenti a E 12884,56 e per gli Ata a E 7873,90.

2 . Suddivisione fondo dell'istituzione scolastica tra i vari ordini e gradi di scuole eventualmente presenti nell'istituzione scolastica:

Si conviene di utilizzare i seguenti criteri per l'impiego delle risorse tra i vari ordini e gradi di scuole, in relazione alle dotazioni organiche di personale presenti nei vari ordini.

Il fondo ammonta quindi a E 10737, 14 per la scuola elementare

a E 2952,71 per la scuola materna

3 . Suddivisione fondo dell'istituzione scolastica tra le tipologie di attività:

Sono da considerarsi attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico corrente tutte le attività aggiunte svolte dal personale docente per l'ampliamento dell'offerta formativa e previste nel P.O.F. come da delibera degli organi collegiali.

In particolare:

Per le seguenti attività il compenso è orario

attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa.

attività previste dall'art. 42, c.3, lett. A) CCNL '95 eccedenti le 40 ore annue: partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne.

Altre attività ecc. .

Per le seguenti attività non quantificabili, il compenso è forfettario:

a. coordinamento dei consigli di classe

b. progettazione e produzione di materiali utili per la didattica

c. progettazione interventi formativi

d. partecipazione e coordinamento di commissioni di lavoro

e. attività di responsabili di laboratorio

f. partecipazione e coordinamento di iniziative progettuali della scuola

g. altre attività, ecc.

a) per le attività previste dall'art. 42, comma 3, lett. a) – CCNL 95, una quota oraria (28.000 lorde) per ogni ora eccedente le 40 annuali;

b) per la progettazione e produzione di materiali didattici: n° unità per ore ciascuna;

c) per la progettazione di interventi formativi: n unità per ore ciascuna;

d) per il coordinamento di commissioni di lavoro: n° unità per ore ciascuna;

e) per i responsabili di strutture di laboratorio e sussidi didattici: n° unità per ore ciascuna;

f) per il coordinamento e la partecipazione ad attività progettuali: n° unità per ore ciascuna;

g) per per la commissione elettorale: n° unità per ore ciascuna;

In via preliminare, all'inizio dell'anno, in casi di insufficienza di fondi, viene prevista la realizzazione delle attività in base all'ordine di priorità indicato dal Collegio dei Docenti, tenuto conto degli obiettivi del piano dell'offerta formativa.

Tutte le attività a pagamento deliberate e inserite nel P.O.F verranno realizzate, compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite al fondo dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle somme e delle ore assegnate a ciascun attività.

Nel caso, a consuntivo in una attività venisse constatato un numero maggiore di ore destinato a ciascun attività, ovvero la retribuzione sarà proporzionalmente ridotta, per ciascuna attività, a ciascun soggetto.

Il compenso dei collaboratori del dirigente scolastico non è cumulabile con il compenso per lo svolgimento dell'incarico di funzione obiettivo.

In caso di cumulabilità di incarichi viene stabilito che il compenso massimo spettante a un docente per tutte le attività aggiuntive d'insegnamento e per tutte le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento non può superare il 5% del totale del fondo.

ART. 43 – Misura dei Compensi al Personale Docente ed Educativo per le Attività di Flessibilità didattica, per le attività complementari di Educazione Fisica e dell'art. 43 CCNL

Flessibilità didattica:

le quote derivanti dall'applicazione dell'art. 14 del 15/3/2001 ( lettere a,b e c ) vengono distribuite ad ogni insegnante in organico di fatto per le disponibilità data a tutti i possibili aggiustamenti d'orario e intensificazione d'impegno resi necessari dalla realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F. La quota destinata ad ognuno sarà decurtata di un dodicesimo per ogni mese di assenza.

Attività complementari di educazione fisica:

Visto il progetto contenuto nel P.O.F. per la pratica sportiva e la sua organizzazione, viene stabilito che il compenso orario per le ore eccedenti le 18 settimanali, fino a un massimo di 6 settimanali, effettuate dal personale insegnante di educazione fisica venga corrisposto con un aumento del 10% come previsto dall'art. 32 CCNL '99.

Attività da retribuire col fondo dell'istituzione scolastica:

I prospetti indicanti le misure di tutti i compensi per le attività aggiuntive retribuite col fondo d'istituto dell'anno scolastico corrente, fanno parte del presente contratto.

Il personale, entro il 30 giugno deve presentare il resoconto delle attività per l'anno scolastico corrente, con l'indicazione delle ore svolte.

ART . 44 – Collaboratori del Dirigente Scolastico

L'incarico di collaboratore con delega alla sostituzione del dirigente scolastico ( vicario) ,è equiparato dalla normativa contrattuale alla funzione obiettivo. La misura del compenso ammonta a E 1549,37 come da finanziamento specifico.

I collaboratori non sono più di due e vengono retribuiti per un impegno massimo di 90 ore annuali ciascuno.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica del suo stato di attuazione.

E' comunque prevista l'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.

Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.

ART. 46 – Durata del Contratto

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Scuola del 26/5/1999 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31/8/1999, nonché del CCNL 15/12/01

Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Il contratto entra in vigore immediatamente e vi rimane fino alla stipula di un nuovo contratto

ART. 47 – NORME DI TUTELA

Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto, si rinvia ad accordi precedentemente sottoscritti a carattere provinciale, regionale o nazionale e, in ogni caso, alle vigenti norme regolamentari e di legge.