Procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede. Comparti Ministero e scuola. Autorizzazione alla stipula dei Contratti
Questo Ministero, con nota n. 1014/DM
del 31/5/2000, ha sottoposto al Dipartimento per la Funzione Pubblica ed
al Ministero del Tesoro la questione della procedura da seguire per la
stipula dei Contratti integrativi sia a livello nazionale che periferico
relativi tanto al comparto Ministeri che a quello scuola. Ciò in
quanto a seguito delle disposizioni diramate dal citato Dipartimento con
lettera n. 19034 del 15 marzo 2000 e dal Ministero del Tesoro con circolare
n. 5/2000 (prot. n. 48176/00/7.515) del 21 marzo 2000, si è ritenuta
non più applicabile la precedente procedura di contrattazione, che
prevedeva il visto dell'organo di controllo sui decreti di autorizzazione
alla stipula dei Contratti, entrambi sostituiti dalla certificazione di
compatibilità finanziaria.
Altro punto della suindicata nota
ha riguardato la procedura da porre in essere per i Contratti integrativi
di lavoro stipulati dagli Irre, dall'Indire e dall'Invsi, ai quali questo
Ministero è interessato per gli aspetti attinenti sia il personale
del comparto Ministeri che quello del comparto scuola.
Al riguardo il Dipartimento per la
Funzione Pubblica ha fornito istruzioni operative con nota n. 57093/00/7.515
del 30 novembre 2000, concordata con il Ministero del Tesoro, chiarendo
nel merito, che la procedura di controllo stabilita dall'art. 39 - comma
3/ter - della legge n. 449/1997 si applica
a tutti i Contratti integrativi stipulati a livello nazionale del comparto
scuola e di quello dei Ministeri, nel caso in cui l'Amministrazione stipulante
occupi più di 200 unità di personale, sia che riguardino
il sistema di classificazione del personale dipendente sia altre materie
demandate dai C.C.N.L. alla contrattazione integrativa, mentre sono esclusi
dall'anzidetta procedura di controllo a livello centrale i Contratti di
lavoro sottoscritti in sede locale come secondo livello rispetto al Contratto
integrativo nazionale.
Dall'esame delle indicazioni fornite
dal cennato Dipartimento, coordinate con quelle dettate dalla citata legge
n. 449/1997 e dal D.L.vo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, si forniscono quindi le seguenti indicazioni
operative.
CONTRATTI INTEGRATIVI STIPULATI
DALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELLA P.I. E DALLE
SCUOLE
1. Non è più prevista
l'emissione di un provvedimento amministrativo autorizzativo della stipula
dei Contratti collettivi integrativi di lavoro siano essi nazionali che
di secondo livello.
2. Tutti i Contratti integrativi
nazionali sottoscritti dalle parti vanno inviati, corredati della relazione
tecnico-finanziaria, dapprima all'Ufficio centrale per il bilancio e quindi
ottenuta da detto Ufficio la loro certificazione, inoltrati al Dipartimento
per la Funzione Pubblica - Ufficio relazioni sindacali - e al Ministero
del Tesoro - Dipartimento Rgs-Igop - affinché, entro 30 giorni dalla
data del loro ricevimento, i cennati Dicasteri provvedano, congiuntamente,
ad accertarne la compatibilità economico-finanziaria rispetto ai
vincoli risultanti dai Contratti collettivi nazionali e dal bilancio (Cfr.
C.M. Tesoro n. 5/2000).
3. Tutti i Contratti integrativi
di secondo livello, quelli cioè sottoscritti in sede locale,
sia centrale che territoriale, che di scuola, anch'essi corredati della
relazione tecnico-finanziaria, vanno sottoposti a certificazione di compatibilità
finanziaria con i vincoli derivanti dai Contratti integrativi nazionali
e dal bilancio. Detta certificazione deve essere emessa:
• dall'Ufficio centrale per il bilancio
per i Contratti di sede relativi al comparto Ministeri, stipulati dagli
Uffici centrali di questo Ministero;
• dalla Ragioneria provinciale dello
Stato competente per territorio, per i Contratti stipulati in sede locale,
siano essi concernenti il comparto scuola che quello Ministeri, compresi
quelli stipulati dalle singole scuole.
4. L'Ufficio competente alla redazione della relazione tecnico-finanziaria prevista dalla citata legge n. 449/1997 a corredo dei Contratti va individuato, sia per il comparto scuola che per quello Ministeri, come segue:
• per i Contratti integrativi stipulati
a livello nazionale, nel Servizio per gli affari economico-finanziari di
questo Ministero;
• per i Contratti sottoscritti in
sede locale, nell'Ufficio di ragioneria della struttura centrale o periferica
stipulante il Contratto stesso;
• per i Contratti stipulati in sede
locale dalle scuole, nell'Ufficio di segreteria della scuola interessata.
CONTRATTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEL MINISTERO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA P.I.
Per detta particolare casistica di Contratti integrativi, con i quali, in genere, si provvede all'applicazione in sede locale di norme stabilite all'interno dei Contratti integrativi nazionali, si dispone che:
• la certificazione di compatibilità
finanziaria con i vincoli derivanti dal Contratto integrativo nazionale
e dal bilancio venga emessa dal collegio dei revisori dei conti;
• la relazione tecnico-finanziaria
prevista dalla citata legge n. 449/1997 a corredo dei Contratti in questione
sia predisposta dalla struttura di contabilità esistente presso
ciascun ente.
La procedura operativa in questione
non riguarda ovviamente il personale non statale eventualmente assunto
a contratto da ciascun ente.
Si fa riserva di indicare successivamente
le modalità ritenute più opportune ai fini del monitoraggio
delle procedure di contrattazione.
Le presenti istruzioni operative sostituiscono
quelle fin qui applicate. Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente
circolare alle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori
per gli adempimenti di competenza.
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