Liquidazione delle diarie di missione all'estero. Nuove tabelle di lordizzazione
Com'è noto, il decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali", ha introdotto importanti
innovazioni in materiale fiscale, innovazioni che si riflettono sulle modalità
di determinazione dei coefficienti di lordizzazione delle diarie di missione
all'estero.
Infatti l'art. 46 del predetto decreto legislativo
ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 1998 per i soggetti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare, il contributo per il Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come
modificato dall'art. 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85.
Il successivo articolo 46 ha, poi, operato la revisione
delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito, mentre l'art. 50
ha istituito un'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, determinata ai sensi del comma 8 dello stesso art. 50, nella misura
dello 0,50 per cento per gli anni 1998 e 1999.
Le allegate tabelle A e B (si omettono nella
pubblicazione, n.d.R.) da applicare, rispettivamente, al personale
appartenente all'Amministrazione che eroga il trattamento di missione e
a quello dipendente da altre Amministrazioni, riportano i nuovi coefficienti
di lordizzazione delle diarie di missione all'estero, per tener conto delle
disposizioni basate sulle nuove aliquote fiscali con esclusione dell'addizionale
regionale la quale, secondo quanto disposto dall'art. 50, deve essere calcolata
a fine anno sul coacervo dei redditi per essere versata in unica soluzione
dal datore di lavoro in sede di conguaglio fiscale.
Per quanto concerne, poi, il coefficiente da adottare
per la liquidazione del trattamento di missione si richiama quanto precisato
dal Ministero delle Finanze con circolare 23 dicembre 1997 pubblicata sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997,
circa la ritenuta diretta in acconto dell'imposta da effettuare sugli emolumenti
non aventi carattere fisso e continuativo (tra cui sono ricomprese le diarie
di missione). In particolare, al punto 4.2, viene precisato che l'aliquota
applicabile in sede di ritenuta è quella riferita allo scaglione
di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del
percipiente all'atto del pagamento, o, in mancanza, quella del primo scaglione
di reddito.
Alla stessa circolare si fa, infine, rinvio per
quanto riguarda il regime delle riduzioni della quota esente da imposizione
fiscale in caso di rimborso delle spese di alloggio, o di alloggio gratuito,
e/o di vitto e alloggio gratuito (punto 2.4.2).
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