Circolare Ministeriale 21 aprile 2000, n. 129 Prot. n. 1446

Oggetto: C.C.N.L. del 26 maggio 1999 - Progressione professionale; retribuzione in caso di utilizzazione; soppressione del profilo di aiutante cuoco

Con la presente si forniscono alcune indicazioni per la concreta attuazione delle seguenti materie disciplinate dal contratto in oggetto, con riguardo alla retribuzione spettante al personale interessato:

a) Progressione professionale (art. 16)
b) Utilizzazione (art. 15 - comma 11)
c) Soppressione del profilo di aiutante cuoco (art.37 - comma 3 -)
A- Progressione professionale

L'art. 16 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999 prevede che al personale della scuola compete l'attribuzione della successiva posizione stipendiale previo decorso del periodo di permanenza fissato dall'allegata tabella E e dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Ai fini di tale assolvimento il servizio è considerato utile quando l'interessato non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari definitive con l'irrogazione della sospensione dal servizio che comporta:

1) il ritardo di 2 anni nel conferimento della posizione stipendiale successiva ove la sospensione dal servizio sia di durata superiore al mese per i capi d'istituto e per il personale docente e di durata superiore a cinque giorni per il personale A.T.A.

2) il ritardo di un anno nel conferimento della posizione stipendiale successiva qualora la sospensione dal servizio sia fino ad un mese per i capi d'istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale A.T.A.
La norma , pertanto, non richiede più dal 26 maggio 1999, data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, la condizione della partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 27 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995 per il passaggio alla posizione stipendiale superiore, ma soltanto i requisiti del periodo di permanenza richiesto in una scansione retributiva e della inesistenza, nel periodo stesso, di sanzioni disciplinari nei termini più sopra precisati.

Gli effetti economici della successiva posizione stipendiale, per il personale che non abbia completato le ore di formazione prescritte entro il 25 maggio 1999 e già in possesso dei requisiti di anzianità, sono riconosciuti dal 1° giugno 1999,in quanto non appare applicabile, avendo riguardo alla suddetta data di sottoscrizione del contratto di cui trattasi, la decorrenza prevista dall'art. 50 - comma 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

B- Utilizzazione

L'art. 15 - comma 11 - del C.C.N.L. disciplina, alla luce di quanto disposto dall'art. 56 del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 , come novellato dall'art. 25 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 80 , il trattamento economico spettante al personale docente utilizzato su una cattedra o un posto diverso da quello di titolarità.
Gli emolumenti retributivi competono nella misura corrispondente alla cattedra o posto di utilizzazione se è superiore a quella prevista per la cattedra o il posto di titolarità.

Il maggior trattamento economico è corrisposto limitatamente alla durata dell'utilizzazione ed è correlato all'orario settimanale d'obbligo ove gli interessati siano destinatari di un provvedimento di utilizzazione parziale.
La maggiore retribuzione è determinata secondo i criteri indicati nella C.M. n. 78 - prot. n. 63 - del 24 marzo 1999 per il riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera in caso di passaggio di ruolo.
La nuova posizione retributiva rileva anche ai fini della determinazione delle quote di pensione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e, per il personale cui si applica il sistema contributivo, della base imponibile per le prestazioni lavorative svolte dal 1° gennaio 1996 in poi.

C - Soppressione del profilo di aiutante cuoco

L'art. 37 - comma 3 - del C.C.N.L. del 26 maggio 1999 ha previsto la soppressione del profilo di aiutante cuoco.
A decorrere dalla stessa data del 26 maggio 1999 il personale interessato è inquadrato nel profilo di cuoco.
L'inquadramento economico relativo è determinato sulla base delle stesse anzianità maturate nel profilo soppresso con l'attribuzione della posizione stipendiale corrispondente.

L'anzianità eccedente quella della posizione stipendiale d'inquadramento è utile al fine dell'acquisizione della posizione retributiva successiva. Si ritiene che gli effetti economici dell'inquadramento non possono essere anticipati al 1° maggio 1999, in quanto non applicabile , per la fattispecie in esame , l'art. 50 , comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , avendo il C.C.N.L. del 26 maggio 1999 iniziato a spiegare i suoi effetti giuridici da quest'ultima data.

Pertanto gli effetti stessi decorrono dal 1° giugno 1999.

D - Attribuzione dei miglioramenti economici del C.C.N.L.

Per l'attribuzione degli incrementi stipendiali previsti dall'art. 40 del contratto di cui trattasi non occorre l'emissione di un apposito provvedimento nei casi in cui la posizione retributiva degli interessati sia già definita con decreto di ricostruzione della carriera e/o di inquadramento economico.

La presente viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P.


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