Circolare ministeriale n. 167 dell'8 luglio 1999 prot. n. D1/4080

Decreti 31/3/1999 e 1/4/1999 - Concorsi a cattedre per esami e titoli e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - Chiarimenti


Da diversi Uffici scolastici giungono segnalazioni circa la presentazione di numerose domande di partecipazione ai concorsi in oggetto prodotte per Regioni in cui il concorso non è stato indetto, nonché richieste di chiarimenti sull'applicazione di particolari disposizioni contenute nei bandi.
Al riguardo si ritiene opportuno, per ognuno degli argomenti di seguito indicati, fornire alcune precisazioni.

1) Domande di partecipazione al concorso per Regioni in cui il medesimo non è stato indetto
In proposito si osserva, in primo luogo, che l'invio dell'istanza attesta la precisa manifestazione di volontà degli interessati di partecipare alla procedura concorsuale.
Ciò induce, anche in relazione alla pubblicazione anticipata da parte di alcuni organi di stampa di bozze di bandi di concorsi a cattedre non definitive, a considerare scusabile l'errore in cui sono incorsi i candidati in questione.
Ciò premesso, si ritiene che gli interessati debbano essere invitati, entro un breve termine perentorio, a regolarizzare la domanda, procedendo alla scelta di una Regione per la quale il concorso è indetto.
Sarà cura dell'Ufficio scolastico che ha ricevuto l'istanza di partecipazione inviare l'istanza stessa all'Ufficio scolastico competente in relazione alla Regione prescelta, con precisazioni in ordine al rispetto dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in questione.
Qualora poi con un'unica domanda vengano richieste più classi di concorso o più lingue straniere considerato che, anche in questo caso, è stata espressa una precisa volontà, si ritiene che le SS.LL., previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al candidato, debbano invitare gli interessati al pagamento della tassa di esame (una per ogni procedura richiesta) ammettendolo successivamente alla partecipazione per la procedura concorsuale.

2) Commissioni giudicatrici
L'Ufficio scolastico che gestisce la procedura concorsuale, ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici, procederà, prioritariamente, al sorteggio dei nominativi dei docenti inclusi nei propri elenchi provinciali. Quindi in caso di esaurimento degli stessi, attingerà agli elenchi predisposti dai Consigli scolastici provinciali della rispettiva Regione, utilizzando il criterio della viciniorietà della Provincia, per favorire coloro che hanno rinunciato all'esonero dal servizio.
A tal proposito si precisa, comunque, che le commissioni giudicatrici, come già avvenuto nella precedente tornata concorsuale, possono essere insediate anche in sedi non appartenenti al territorio provinciale per evitare che i candidati affluiscano tutti nel capoluogo di Provincia.
I nominativi di coloro che hanno prodotto domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici dopo la scadenza dei termini (15 settembre 1998) non sono inclusi negli elenchi provinciali, ma possono essere utilizzati in caso di esaurimento degli elenchi stessi.
Il personale in quiescenza può essere nominato nelle commissioni giudicatrici, purché sia stato collocato a riposo da non più di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi di concorso (art. 9, comma 4, D.P.R. 487/94).
I presidenti delle commissioni giudicatrici, costituite per gli ambiti disciplinari n. 1 e n. 4, possono essere sorteggiati, indifferentemente, tra gli ispettori e i presidi del settore della scuola media o superiore.
In relazione alla previsione che in alcuni casi deve essere nominato un presidente coordinatore, figura prevista per gli ambiti disciplinari nn. 4, 7, 8 e 9, si ritiene opportuno che esso sia prioritariamente sorteggiato tra il personale universitario e ispettivo. In caso di necessità si potrà attingere agli elenchi dei presidi, in ragione della maggiore anzianità di servizio.

3) Svolgimento del concorso
Relativamente al concorso di materie letterarie, latino e greco (classe 52/A) si precisa che, su indicazione della competente segreteria tecnica degli ispettori, possono essere utilizzati per le prove scritte il vocabolario di italiano, dal latino in italiano e dal greco in italiano. Non è consentito l'uso del vocabolario dal greco in latino.
Chi partecipa al concorso per il miglioramento del punteggio dell'abilitazione già posseduta deve, ovviamente, sostenere tutte le prove obbligatorie ed aggiuntive previste per il conseguimento dell'abilitazione.
Coloro che abbiano chiesto di partecipare nell'ambito disciplinare 8 alle procedure concorsuali per le classi 47/A e 49/A con il possesso della laurea in matematica e con il piano di studi senza l'esame di "esperimentazioni di fisica", sono inseriti, in caso di superamento delle prove, nelle graduatorie di merito solo per le classi 47/A e 49/A con esclusione, quindi, della classe 38/A.
La partecipazione alla procedura concorsuale, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, consente in caso di superamento del concorso, l'inserimento nell'elenco degli abilitati e non nella graduatoria di merito.
Coloro che sono abilitati per le classi 43/A e 36/A sono considerati abilitati per la classe 37/A, ai sensi del combinato disposto, di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. 39/98 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 354/98.

4) Titoli di accesso
Si precisa che, per mero errore materiale, è stata indicata, nell'art. 5, comma 4, del bando di concorso, di cui al D.M. 31 marzo 1999, la laurea in sacra teologia, anziché licenza in sacra teologia.
La parte I dell'Allegato 2 al bando di concorso, di cui al D.D. 1 aprile 1999, concernente i titoli di accesso alle classi di concorso, deve essere letta congiuntamente alla parte IV del medesimo Allegato, ove sono individuate le lauree che hanno cambiato denominazione e che consentono, comunque, la partecipazione ai concorsi a cattedre.

5) Titoli di accesso conseguiti nei Paesi membri dell'Unione Europea
Su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - l'Ufficio scrivente ha dato attuazione all'art. 37 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'equiparazione dei titoli di studio comunitari a titoli italiani, ai fini dell'accesso ai concorsi per l'immissione nei ruoli del personale docente.
A tal fine, nei confronti di coloro che hanno prodotto nei termini (13 maggio 1999) la domanda di partecipazione al concorso a cattedre nella scuola secondaria, con il possesso di un titolo accademico straniero si è proceduto, sulla base della documentazione idonea a certificarne la validità, ad esprimere un parere sull'accesso all'insegnamento. Quindi la pratica è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Dipartimento I - per il parere di competenza e per il successivo diretto inoltro al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Quest'ultimo Organo, alla luce dei pareri espressi, emana il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di equiparazione.
Ciò premesso, le SS.LL., in presenza di cittadini comunitari che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, dichiarando il possesso di titolo straniero, debbono invitare gli stessi, qualora non vi abbiano già provveduto, a seguire la procedure testé richiamata, evidenziando che in caso di esito negativo della stessa, saranno considerati senza il possesso del titolo di accesso al concorso e le prove eventualmente superate verranno annullate.
Si ricorda, peraltro, che il riconoscimento professionale dei titoli comunitari, disposto ai sensi della direttiva 89/48 CEE, recepita nel D.L.vo 115/92, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, ha effetto dalla data di emanazione del provvedimento da parte di questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Divisione I - e che, pertanto, tutti i riconoscimenti effettuati dopo la data di scadenza dei termini di partecipazione al concorso non costituiscono titolo valido per l'accesso al concorso stesso.


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