Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali - Anno scolastico 2000/2001
Come è noto, anche all'inizio dell'anno scolastico
2000/2001 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della
scuola di cui alla Parte I, Titolo I, del decreto legislativo 14/4/1994,
n. 297.
Si ricorda che la materia è tuttora regolata
dalle ordinanze ministeriali permanenti 15/7/1991, nn. 215, 216 e 217,
modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7/4/1992, n. 267 del 4/8/1995,
n. 293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998.
Nel richiamare le norme contenute nelle ordinanze
sopra citate, si forniscono di seguito ulteriori istruzioni.
Consigli di classe, interclasse ed intersezione
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe, interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle
scuole secondarie di II grado - dei rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura semplificata
di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/1991.
Negli istituti d'istruzione secondaria di II grado,
in cui non è prevista in questa tornata elettorale l'elezione del
consiglio d'istituto, la componente studentesca rinnova - contemporaneamente
all'elezione dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza del
consiglio d'istituto.
Si raccomanda alle SS.VV. di richiamare l'attenzione
dei dirigenti scolastici affinché convochino entro il suddetto termine
le assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla procedura elettorale.
Consigli di circolo e d'istituto
I dirigenti scolastici indicono le elezioni del
consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto
alla normale scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del
medesimo nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti
a scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in presenza
di impossibilità di surrogare i membri cessati per esaurimento delle
rispettive liste.
Le SS.VV. nomineranno nelle scuole istituite a decorrere
dal 1° settembre 2000 il commissario per l'amministrazione straordinaria
ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975 fino all'insediamento
del consiglio di circolo-istituto.
Si richiamano la norme contenute nell'art. 3 dell'O.M.
n. 277 del 17/6/1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/1991
- le quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi
all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di modificazioni
subite dalle scuole e dagli istituti in occasione dell'approvazione dei
piani di dimensionamento.
Istituti comprensivi
La nomina del commissario straordinario e l'indizione
delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate anche per
gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di I grado funzionanti a decorrere dal 1° settembre 2000.
Si applicano in tali casi le disposizioni contenute
nella citata O.M. n. 215/1991 e nell'O.M. n. 267 del 4/8/1995 (art. 4).
Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi
sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti
a norma dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18/6/1998 n. 233, le SS.VV., nomineranno
il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire
le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo
Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio
di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti.
Consigli scolastici distrettuali e provinciali
Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30/6/1999,
n. 233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali
e provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.
Le SS.VV., pertanto potranno indire eventuali elezioni
suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per esaurimento
delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi, secondo le
procedure stabilite con le OO.MM. 15/7/1991, nn. 216 e 217. Tali votazioni
si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di circolo-istituto.
E' appena il caso di ricordare che per le scuole
e gli istituti ubicati nell'ambito territoriale del distretto e della provincia
interessati dalle elezioni suppletive, anche la procedura per l'elezione
del consiglio di circolo-istituto deve essere attivata (come prescritto
dal 6° comma dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/1991) non oltre il sessantesimo
giorno antecedente a quello fissato per la votazione, anziché il
quarantacinquesimo giorno.
Data delle votazioni
Le SS.VV. sono delegate a fissare autonomamente
la data delle votazioni degli organi di durata triennale, che dovranno
comunque svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in
quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica
e lunedì 13 novembre 2000.
Consulte provinciali degli studenti
In occasione delle assemblee per l'elezione dei
rappresentanti nei consigli di classe, da svolgersi - come sopra specificato
- entro il 31 ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria di II grado
eleggono, con la medesima procedura semplificata, di cui agli artt. 21
e 22 dell'O.M. n. 215/1991, due rappresentanti per ciascun istituto nella
consulta provinciale prevista dall'art. 5 del D.P.R. 9/4/1999 n. 156.
La procedura semplificata si applicherà anche
negli istituti in cui si svolgono le elezioni del consiglio d'istituto
per tutte le componenti, in modo da consentire il rispetto del termine
fissato dal comma 1 del citato art. 5.
Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri
rappresentanti nella consulta provinciale anche gli studenti delle scuole
paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno tempestivamente
e con adeguata pubblicità le procedure elettorali. Le elezioni dovranno
svolgersi entro il 31 ottobre 2000.
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