Circolare ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008, prot. n. 147/DIP/U04

Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009 - Trasmissione schema di decreto interministeriale
 
  
Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2008/2009, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche. 

Si premette che le disposizioni di cui sopra sono il risultato dell'elaborazione dei diversi dati che concorrono alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nei diversi ambiti territoriali. Detto lavoro ha evidenziato la presenza di significativi margini di azione per realizzare un ulteriore adeguamento dell'articolazione degli organici in funzione di un più equilibrato rapporto alunni/classi e di una maggiore efficienza ed efficacia della spesa attraverso un più razionale utilizzo delle risorse assegnate. 

Nella consapevolezza che la funzionalità del servizio rispetto agli obiettivi si lega soprattutto all'affidabilità e alla professionalità individuale degli operatori e alle capacità organizzative delle diverse strutture deputate all'erogazione del servizio stesso, si ritiene che un impegno responsabile da parte di tutti i soggetti operanti a diversi livelli nel settore dell'istruzione - Usr, Usp, singole istituzioni scolastiche ed enti locali - possa coniugare efficienza della spesa, qualità del servizio e soddisfazione delle effettive esigenze dell'utenza. 

Tale impegno consentirà di far fronte, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle crescenti richieste da parte delle famiglie in ordine all'ampliamento della scuola dell'infanzia e del tempo pieno nella scuola primaria e all'improrogabile necessità di attivare un sistema d'istruzione degli adulti efficiente e dinamico, in grado di garantire a tutti, per l'intero arco della vita, in un contesto in rapida evoluzione, una formazione coerente con le esigenze poste dalla moderna società della conoscenza. 

E' di tutta evidenza che gli interventi di cui sopra richiedono la stretta collaborazione delle regioni e degli enti locali cui spettano, ai sensi del novellato art. 117 della Costituzione e dello stesso decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, competenze proprie nella programmazione dell'offerta formativa e nella definizione della distribuzione della rete scolastica territoriale.
 

Occorrerà, pertanto, che le SS.LL. promuovano sistematici confronti con le regioni e gli enti locali nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse perché detto piano risulti coerente con le scelte effettuate precedentemente negli ambiti di competenza. A questo proposito, si segnala l'opportunità che vengano poste le basi per realizzare, tra gli Uu.ss.rr. e le regioni, delle intese utili a sviluppare, per l'a.s. 2009/2010, una programmazione dell'offerta formativa che sia coerente con l'obiettivo di migliorare sia la qualità del servizio di istruzione sia l'efficienza e l'efficacia della stessa. 

Tanto premesso, le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure che si rendono necessarie per il corretto e puntuale avvio dell'anno scolastico.In tale contesto, prioritario adempimento, in quanto propedeutico alle operazioni di mobilità, sistemazione e nomine, risulta la ripartizione dei contingenti assegnati tra le rispettive province, previa informativa alle OO.SS., sulla base delle tipologie, degli assetti e delle articolazioni delle scuole e della consistenza della popolazione scolastica. 

La consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento della finanziaria 2007 e previsto per l'anno 2008/09 una riduzione complessiva di 11.000 posti (10 mila per il personale docente e mille per il personale Ata). 

Per conseguire detta riduzione la stessa legge finanziaria ha individuato, all'art. 2 comma 411, specifici interventi dettagliati nelle successive sezioni dedicate ai diversi gradi scolastici. In via generale, sempre ai fini di cui sopra, si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti delle classi in presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D. M. 331/1998. Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lettera c) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), gli incrementi del numero delle classi disposti dal dirigente scolastico in organico di fatto devono essere autorizzati dal direttore regionale. 

La ripartizione a livello regionale dell'organico globalmente definito è stata operata, in maniera non difforme dagli anni pregressi, tenendo a riferimento, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. in oggetto, tutti i dati e gli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istituzione ai diversi livelli  territoriali, anche con riguardo alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà. 

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante. Le citate tabelle, nella consapevolezza che il completo obiettivo di riduzione non possa essere conseguito esclusivamente in organico di diritto, prevedono, comunque, riduzioni per una soglia minima di 6.000 unità complessive che devono essere necessariamente realizzate in organico di diritto e che consentono, nel contempo, di rispondere alle esigenze del territorio; la riduzione delle decurtazioni relative all'organico di diritto, infatti, potrà assicurare, attraverso una più numerosa platea di posti utili per la mobilità e le nomine in ruolo, una maggiore stabilità del personale interessato a tutela della continuità didattica. Un'attenta gestione dell'organico di fatto successivamente completerà l'obiettivo di contenimento previsto dalla legge finanziaria; si sottolinea che l'intervento sull'organico di fatto verrà attuato allorché i dati relativi alle iscrizioni saranno ampiamente consolidati e non più presunti. Sarà quindi oltremodo agevole rapportare le consistenze di organico alle reali necessità del territorio, procedendo all'eventuale redistribuzione ponderata della restante quota di interventi da operare sull'organico di fatto. Resta inteso che a conclusione di tutte le operazioni di organico di diritto e di fatto, dovrà essere comunque conseguito l'obiettivo previsto dalla legge finanziaria 2008, e ciò al fine di evitare l'applicazione della clausola di salvaguardia. A tal fine si affida comunque alle SS.LL. il compito di valutare con la massima flessibilità le concrete situazioni in essere e di adottare le soluzioni più appropriate per raggiungere l'obiettivo finale complessivo, anche in deroga ai parametri indicati che vanno assunti come orientativi nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione della rete scolastica. 

Con la presente circolare si forniscono, quale quadro di riferimento generale, indicazioni, suggerimenti e proposte utili per la determinazione degli organici regionali e il conseguimento delle suddette riduzioni. 

Resta inteso, tuttavia, che le SS.LL., attraverso strategie autonomamente definite in funzione degli specifici bisogni del territorio di competenza e valorizzando a pieno le autonome scelte delle scuole, potranno individuare ulteriori soluzioni e interventi atti a conseguire lo specifico obiettivo di contenimento, che, laddove le condizioni di contesto lo consentano, potrà essere realizzato già nella fase di determinazione dell'organico di diritto. Lo schema di decreto interministeriale riporta la tabella G nella quale sono indicati nella colonna "A" a livello nazionale e regionale le entità degli incrementi e dei decrementi che dovranno essere operati in organico di diritto, mentre, come prima precisato, si rinvia ad una fase successiva la comunicazione relativa agli interventi da operare in organico di fatto. 

La tabella B1, reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria. 

Come più volte fatto presente, sono ammesse compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità. 

Com'è noto, la legge finanziaria 2008, all'art. 2, commi da 417 a 424, ha previsto la sperimentazione triennale di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. Con atto di indirizzo in fase di predisposizione saranno definiti finalità, criteri e metodi di detta sperimentazione e individuate le province coinvolte nell'iniziativa. Si precisa, fin d'ora, che le dotazioni di diritto assegnate riguardano anche queste ultime province. 

Il decreto interministeriale prevede, altresì, la possibilità di inserire in organico di diritto, nel limite delle risorse assegnate a ciascuna provincia, le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti presso gli educandati femminili statali.  

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici 

Le SS.LL., appena ricevuta la presente circolare e l'allegato schema di decreto interministeriale, al fine di assumere scelte il più possibile condivise, vorranno attivare i necessari incontri con gli assessori regionali in vista di una programmazione integrata dell'offerta formativa. Successivamente avvieranno la fase di informazione alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato. 

Contestualmente, le SS.LL., forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli uffici scolatici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, incontri e approfondimenti, richiamando la necessità che i dati trasmessi al sistema informativo dalle istituzioni scolastiche siano assunti nell'osservanza della normativa vigente. 

A tal fine, le SS.LL. impartiranno le istruzioni occorrenti per dare concreta attuazione alle previsioni della legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), indicando le misure e gli interventi da adottare per la formazione delle classi. In particolare, a titolo di esempio, potrà essere considerata, nella scuola primaria, l'opportunità di ridurre quote di organico funzionale, di utilizzare al meglio i docenti specializzati di lingua inglese e di procedere, nell'istruzione secondaria di I e II grado, ad una più attenta riconduzione delle cattedre a 18 ore, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008, all'art. 2, comma 411. In fase assolutamente residuale, e principalmente nelle classi prime, qualora non risultasse possibile raggiungere altrimenti l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria, le SS.LL. valuteranno la possibilità, in analogia a quanto previsto già nel corrente anno scolastico, di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D.M. n. 331/1998. Ciò anche al fine di evitare la costituzione di classi che non diano garanzia di tenuta, con la conseguenza di accorpamenti negli anni successivi a discapito della continuità didattica. 

E' di tutta evidenza, poi, che il processo di contenimento non potrà essere conseguito attraverso un semplice frazionamento delle cattedre e dei posti, che si ricompongono poi nell'organico di fatto, ma dovrà interessare fondamentalmente la corretta e attenta formazione delle classi, dalla quale dipende principalmente il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento. 

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro coerenza con le indicazioni della presente circolare e della legge finanziaria 2008, apportando eventuali necessarie variazioni agli stessi. Una volta validati e resi definitivi, ne daranno formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007, relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2008/2009, ha previsto che possono iscriversi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2008. A conferma di una consolidata prassi e alle condizioni indicate dalla stessa C.M. n. 110/2007, possono, altresì, essere iscritti quelli che compiranno il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2009. 

Al fine di contribuire alla progressiva eliminazione delle liste di attesa e pervenire alla graduale generalizzazione del servizio e corrispondere in maniera adeguata alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, la dotazione di organico di diritto per l'anno 2008/2009 viene incrementata dei posti autorizzati in organico di fatto nel corrente anno scolastico, nonché di ulteriori posti per un totale complessivo di oltre 700 unità. 

Nella tabella A1 sono riportati i 610 posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004. 

Si ritiene opportuno precisare che nel caso le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, dovrà essere data la precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. "sezioni primavera". 
 
 SCUOLA PRIMARIA 

Anche per il prossimo anno scolastico le dotazioni di organico sono definite, in maniera generalizzata, stante le preferenze espresse dalle famiglie, sulla base di un modello orario di 30 ore settimanali per classe. 

Si conferma che devono tutt'ora trovare applicazione i criteri e le modalità di determinazione delle classi e degli organici di cui al D.M. n. 331/1998 e al D.M. n. 141/1999, con gli adeguamenti prima accennati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2008, che a tal fine sono state commisurate alle esigenze più volte rappresentate, ivi comprese, ovviamente, quelle connesse all'attuazione del tempo pieno. 

Si precisa che le classi a tempo pieno possono essere autorizzate solo in presenza di strutture idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, di 40 ore settimanale e con orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una più efficace e valida organizzazione della didattica. Prima di istituire le classi a tempo pieno lr SS.LL. verificheranno la presenza di tutte le citate condizioni. 

Si rammenta che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di estrema necessità e nelle zone particolarmente disagiate. 

Il contingente di posti assegnato alle SS.LL. è comprensivo anche dei posti di specialista necessari per garantire lo studio generalizzato della lingua straniera inglese. 

Si rammenta, altresì, che, come previsto dall'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005, l'insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell'organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti. In tale ottica, al fine di realizzare una corretta gestione delle risorse, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché i docenti specializzati, in servizio nell'istituzione scolastica, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera nelle classi del modulo. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire con il personale della scuola, possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, sempre nel limite del contingente regionale. 

I posti da destinare ai docenti specialisti si costituiscono, di regola, in ragione di un posto per ogni 7/8 classi, ferma restando l'esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia dell'offerta formativa si evidenza, comunque, l'esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra indicato. 

Con l'occasione si fa presente che ai fini di quanto previsto dal citato art. 1, comma 128 della legge n. 311/2004, è in corso di attuazione il piano di formazione, avviato nell'anno scolastico 2004/2005 sulla base della c.s. n. 1446/2005, da proseguire anche negli anni 2007/2008 e 2008/2009 ai sensi dell'art. 1 comma 605, lettera e) della legge finanziaria 2007, che prevede la progressiva copertura con docenti specializzati di tutti i posti di insegnamento della lingua inglese.A tal riguardo si evidenzia che, entro il 31 agosto p.v., conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese i docenti che hanno iniziato il corso di formazione linguistico-comunicativa nell'anno 2006. Le SS.LL., pertanto, nella determinazione dei posti da destinare ai docenti specialisti dovranno considerare detta situazione. 
  
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

Tenuto conto del disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/2009 la fase transitoria, anche per tale anno restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione delle cattedre fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. 

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, eventuali incrementi di posti e di ore a tempo prolungato, rispetto alle dotazioni attuali, possono essere consentiti solo nei limiti delle complessive quantità di organico del personale docente assegnate a livello regionale. 

L'offerta del tempo prolungato è regolata dal D.M. 22 luglio 1983 e le relative classi possono essere autorizzate solo in presenza di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa, da non meno di 36 fino a 40 ore settimanale e con orario obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una efficace e valida organizzazione della didattica. Prima di autorizzare classi a tempo prolungato la SS.LL. verificheranno la presenza di tutte le citate condizioni. E' consentita l'organizzazione del tempo scuola in tutti gli assetti didattici previsti dal progetto di istituto, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato. 
 
 a) Lingue comunitarie 

Per effetto del disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, anche per l'anno 2008/2009 verranno previste in organico di diritto le consistenze di organico relative ad una sola lingua straniera, vale a dire quella presente in tale organico nel corrente anno scolastico. Tanto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, inoltre, confermate le attuali dotazioni organiche relative alle ex sperimentazioni della seconda lingua straniera. 

La dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) sarà, invece, definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Si fa, pertanto, riserva di impartire a tempo debito puntuali istruzioni sulle modalità di copertura delle ore riservate allo studio della seconda lingua comunitaria. 

Quanto al numero delle ore da destinare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), l'allegato E) del decreto legislativo n. 226/2005 prevede tre ore settimanali per la lingua inglese e due ore settimanali per la seconda lingua comunitaria. 
 
 

Anche nell'anno scolastico 2008/2009, non troverà applicazione l'art. 25, comma 2, del D.L.vo n. 226/2005, relativo all'insegnamento "potenziato" della lingua inglese.  

b) Tecnologia 

Com'è noto, l'orario d'insegnamento della tecnologia, rientrante nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia", assegnato nell'attuale fase transitoria ai docenti di educazione tecnica, è stato definito, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, in due ore settimanali. In relazione a quanto sopra, i predetti docenti, ai fini del completamento a tre ore, previste per l'insegnamento di educazione tecnica, potranno essere impiegati, in base alle competenze professionali in possesso, nelle diverse attività previste dal progetto di istituto.  

c) Strumento musicale 

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, è assicurato, ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo n. 266/2005, "per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale". Tale quota oraria è aggiuntiva rispetto al vigente orario obbligatorio di insegnamento.Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri previsti dalla normativa previgente. Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi avviati negli anni precedenti, si evidenzia che eventuali nuovi corsi dovranno essere istituiti già in organico di diritto, in quanto i posti necessari per la loro attivazione dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell'economia.  

d) Riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento settimanali 

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che lo schema di decreto interministeriale allegato alla presente, in attuazione dell'art. 35 della legge n. 289/2003, prevede la costituzione delle cattedre con 18 ore di insegnamento con riferimento alle classi di concorso A028, A030, A032 e a quelle relative alla lingua straniera. Si darà attuazione a tale operazione dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni e, in via residuale, quelli esterni, utilizzando gli spezzoni che dovessero residuare in ambito provinciale per la costituzione delle cattedre orario esterne.  

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, anche per la scuola secondaria di II grado si richiamano i criteri e i parametri previsti dal D.M. n. 331/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. n. 141/1999 (relativo alle classi con la presenza di alunni disabili), con gli adeguamenti prima indicati finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla finanziaria 2008. 

La medesima legge finanziaria, per conseguire le riduzioni programmate per l'anno 2008/2009, ha previsto, all'art. 2, comma 411, ulteriori interventi atti a favorire tali riduzioni:  

– il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.M. n. 331/1998. La disposizione sostituisce i commi 3 e 7 dell'art. 18 del D.M. n. 331/1998 e tende a razionalizzare la costituzione del numero classi. Qualora il totale delle classi così determinate non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica sarà cura delle SS.LL. di dare indicazioni ai dirigenti scolastici sull'opportunità di mantenere i corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando la duplicazione con corsi/indirizzi similari. Al fine poi di mantenere un'offerta formativa più ampia è opportuno salvaguardare, comunque, i corsi unici a livello provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate. 

Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo Igea, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque; in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo Iter); 

– nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali e corrispondenti lingue estere, il liceo classico con il liceo scientifico, in tutti i casi di istituti d'istruzione superiore), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1, del D.M. n. 331/1998. La disposizione conferma, dunque, quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 del citato D.M. n. 331/1998; 

– nell'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del D.M. n. 234/2000 il cui carico orario sia superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orari e dei piani di studio rispetto ai vigenti ordinamenti nazionali. Ne consegue, pertanto, che non potranno essere attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore, qualora sia presente nell'ordinamento nazionale un analogo e similare corso con orario pari o inferiore alle 34 ore settimanali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.  

Oltre le novità introdotte dalla legge finanziaria 2008, lo schema di decreto interministeriale contiene altre disposizioni che di seguito si richiamano:  

– ai sensi dell'art. 35 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, sono ricondotte alle 18 ore settimanali, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. Tale disposizione, quest'anno, si applica anche alla classe di concorso 50/A (materie letterarie) dell'istruzione professionale a seguito della riduzione di quattro ore dell'orario settimanale di lezione nelle classi del biennio, disposta con D.M. n. 41 del 25 maggio 2007. Detta norma dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà e, nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di conservare la titolarità rimane subordinata all'avvenuto completamento a 18 ore dell'orario delle cattedre interne. I posti segnalati al sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità; 

– la prima classe di una sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, si costituisce con almeno 20 alunni. Per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate sono consentiti, sempre nell'ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, nel caso ricorrano situazioni del tutto eccezionali, debitamente motivate, come previsto dall'art. 21 del D.M. n. 331/1998; 

– si procede all'accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura, comunque, di non frazionare il gruppo classe; 

– si procede alla costituzione di classi iniziali, articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché formate con un numero complessivo di alunni non inferiore a 27 e con un gruppo di studio (quello meno consistente) di almeno 12 alunni; 

– ai sensi del D.M. n. 331/1998, qualora il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando, ovviamente, la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti; 

– negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi; 

– le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di 20 alunni; 

– le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Rimane la possibilità, previa deliberazione del collegio dei docenti, di attivare ancora le squadre sulla base delle attitudini e delle esigenze degli alunni, qualora ciò non comporti incrementi di ore o di cattedre, rispetto alla costituzione delle cattedre per classi.  

Le disposizioni in questione rispondono alle finalità di evitare dispersione di risorse per effetto dell'attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni. 

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità di organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti uffici scolastici provinciali vorranno evitare il ricorso al frazionamento delle cattedre. 

Si ritiene opportuno rammentare che la realizzazione dei progetti di cui all'accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-regioni si lega di norma ad appositi finanziamenti. Ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto. 

Si ritiene, infine, di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con le iniziative legate al dimensionamento e alla distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, all'attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.  

Istruzione degli adulti 

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei centri territoriali permanenti, rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2007/2008. Eventuali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali.  

POSTI DI SOSTEGNO 

L'art. 9 dello schema di decreto interministeriale dà applicazione a quanto stabilito dall'art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 che prevede nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo:  

– il comma 413, nell'ottica di realizzare il graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell'organico di diritto dell'a.s. 2006/2007.
 

Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate. 

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, nell'anno scolastico 2008/2009, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale e sono comprensivi degli spezzoni orari. 

In sostanza, per il prossimo anno scolastico, sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2007/2008, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabelle E, colonna C. 

Le SS.LL., in accordo con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti, individueranno modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. 

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007, che postula la necessità di far corrispondere l'individuazione degli organici alle effettive esigenze attraverso una stretta collaborazione tra Usr, regioni, Asl e istituzioni scolastiche, è stato istituto un tavolo di lavoro presso la Conferenza unificata, per il raggiungimento di un'intesa finalizzata alla più razionale organizzazione ed utilizzazione di tutte le risorse necessarie per l'integrazione scolastica dell'alunno disabile; 

– il comma 414 prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Sulla base di tale consistenza sarà possibile pervenire alla fine del triennio, ad un organico di diritto di 63.347 posti, rispetto agli attuali 48.696. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2008/2009, comprensiva della prima quota di incremento. Essa realizza, per la prima volta dopo dieci anni, un incremento dei posti disponibili di organico di diritto, utili sia per i movimenti che per le nomine in ruolo.  

In applicazione del citato comma 414, nello schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F che riporta la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010. Spetta alle SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto e quello di fatto secondo le quantità riportate nella tabella E, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.  

Scuole con insegnamento in lingua slovena 

Il direttore generale dell'Usr del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire le dotazioni organiche regionali, assicurando la funzionalità delle scuola con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo.  

INDICAZIONI FINALI 

Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità. 

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. avvalendosi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo dipartimento (e-mail: gildo.deangelis@istruzione.it) e alla direzione generale del personale della scuola (e-mail: luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. 

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo dipartimento.  
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Cosentino

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