Circolare ministeriale n. 218 del 9 luglio 1993 prot. n. 1757

Riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata. Documentazione

Con circolare n. 46, prot. 172/A3 del 15/2/80, sono state diramate istruzioni procedurali in materia di riconoscimento delle infermità e delle lesioni dipendenti da causa di servizio, di concessione dell'equo indennizzo e di pensione privilegiata.
In particolare è stata evidenziata l'esigenza di acquisire, prima di trasmettere a questo Ministero le relative pratiche per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tutta la loro documentazione idonea e necessaria a comprovare la natura dell'infermità e la connessione di questa al servizio (cfr. capo A, paragrafo A/3 e capo C della citata circolare). Allo stato si deve tuttavia rilevare che, nonostante le dettagliate indicazioni in materia, continuano a pervenire pratiche carenti di documentazione, le quali comportano supplementi di istruttoria e, quindi, notevole dispendio di tempo nella definizione dei provvedimenti finali.
Si rende noto pertanto opportuno fornire, ad integrazione di quanto già illustrato con la predetta circolare, le seguenti ulteriori precisazioni:

A) Domanda di riconoscimento. Documentazione
Si richiama l'attenzione sulla necessità che le domande degli interessati pervengano in originale, con la chiara indicazione degli estremi di assunzione al protocollo della scuola dove il richiedente presta servizio, nonché di codesto stesso Ufficio.
Gli elementi di cui sopra sono indispensabili, com'è noto, per accertare la tempestività della domanda in relazione al termine di sei mesi - decorrente dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o dalla data in cui il richiedente stesso ha avuto piena conoscenza dell'infermità - posto dall'art. 36 del D.P.R. n. 686/57 come condizione per conseguire i benefici di cui all'art. 68, commi 7° e 8°, del medesimo D.P.R.
Alla documentazione istruttoria deve essere allegato il prospetto riepilogativo delle assenze dal servizio effettuate dall'interessato per motivi di salute negli ultimi cinque anni, con la specifica delle diagnosi riportate nei certificati medici esibiti a giustificazione delle stesse, trasmettendo, se possibile, copia dei certificati medesimi. Va allegata, inoltre, un'esauriente relazione circa le concrete modalità del servizio svolto dal richiedente, con particolare riferimento alle circostanze evidenziate nella domanda di riconoscimento.
Nell'ipotesi di lesioni dovute ad incidente automobilistico, si raccomanda di chiedere alla Polizia Stradale un verbale nel quale sia descritta la dinamica del sinistro, unitamente all'indicazione di eventuali infrazioni rilevate nel comportamento delle persone coinvolte. Ciò al fine di individuare eventuali responsabilità per dolo o colpa grave a carico di chi chiede il riconoscimento per causa di servizio delle lesioni conseguenti all'incidente. Ancora a tal fine, dovranno essere fornite notizie in ordine ad eventuali procedimenti giudiziari in corso o definiti.

B) Verbali delle visite medico-collegiali
Non sempre contengono l'insieme degli elementi necessari per le successive determinazioni di competenza ministeriale. Molto spesso, pertanto, occorre restituire il carteggio all'Ospedale Militare perché venga integrato.
Le SS.LL., quindi, nel disporre l'accertamento medico-legale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, vorranno specificamente rammentare alla competente Commissione medico-ospedaliera che essa dovrà pronunciarsi, oltre che sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio e sull'ascrivibilità della stessa categoria o tabella di pensione, anche sulla tempestività dell'istanza di riconoscimento, sulla permanente inidoneità o meno al servizio dell'interessato (art. 175, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73), nonché circa la data in cui si è verosimilmente verificata la stabile perdita dell'integrità fisica a seguito dell'infermità giudicata dipendente da causa di servizio.

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di infermità per causa di servizio e/o di pensione privilegiata:

- documentazione medica attinente al caso e, in particolare, le cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri ospedalieri;
- dichiarazioni testimoniali di persone presenti all'evento che ha determinato le lesioni o l'infermità;
- nell'ipotesi di incidente automobilistico, anche copia del verbale degli ufficiali e agenti di Polizia intervenuti, redatto secondo le modalità della presente circolare;
- dettagliato rapporto del Capo dell'Ufficio o dell'Istituto dove il richiedente presta o prestava servizio, che informi sulle circostanze che hanno preceduto, accompagnato o seguito l'insorgere dell'infermità o dell'evento lesivo, con particolare riferimento a specifiche condizioni di svolgimento del servizio che, in relazione alla natura dell'infermità o lesione, possano aver agito come causa o concausa determinante del fatto dannoso;
- prospetto riepilogativo delle assenze effettuate dall'interessato negli ultimi 5 anni, specificando le diagnosi riportate nei certificati medici prodotti a corredo delle giustificazioni per le assenze stesse o, qualora sia possibile, copia dei certificati medesimi;
- referto della visita medico-collegiale;
- stato di servizio aggiornato;
- parere motivato del Provveditore agli Studi sulla fondatezza o meno della richiesta;
- autorizzazione per l'eventuale residenza fuori dalla sede di servizio;
- copia del foglio matricolare militare (per la sola istanza di pensione privilegiata).

Documentazione da allegare alla domanda di equo indennizzo:

- stato di servizio;
- fotocopia del tesserino recante il codice fiscale;
- nell'ipotesi di istanza presentata dopo il decreto di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, ogni idoneo atto o documento che provi la data di notifica del predetto decreto;
- dichiarazione dell'interessato che attesti l'avvenuta percezione o meno di altri indennizzi allo stesso titolo per effetto di assicurazioni a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

In caso di richiesta di equo indennizzo da parte degli eredi:

- certificato di morte del dante causa;
- richiesta di equo indennizzo presentata congiuntamente da tutti gli eredi;
- atto notorio da cui risulti: 1) il nominativo degli eredi; 2) l'esistenza o meno di atto testamentario del dante causa (in caso affermativo, inviare copia autentica); 3) se sia esistita separazione tra i coniugi;
- autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere la quota spettante al figlio minore;
- dichiarazione degli eredi dalla quale risulti il numero del codice fiscale di ciascuno;
- dichiarazione congiunta degli eredi dalla quale risulti se per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio siano stati percepiti o meno altri indennizzi a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Quest'ultima precisazione è richiesta per una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 49 del già citato D.P.R. n. 686/57, dove si prescrive che, per la riduzione dell'equo indennizzo del 25% o del 50%, occorre fare riferimento all'età del dipendente "al momento dell'evento dannoso".
Per il personale già cessato dal servizio alla data della visita medico-collegiale, e nei cui confronti le Commissioni accertino l'inidoneità permanente al servizio, dovrà essere altresì, precisato, da parte delle Commissioni stesse, se detta condizione sussisteva o meno alla data del collocamento a riposo, rendendosi tale attestazione necessaria ai fini di un'eventuale istruttoria per la concessione di pensione privilegiata.
Inoltre, nell'ipotesi che l'inidoneità permanente venga dichiarata in presenza di più infermità, non tutte giudicate dipendenti da causa di servizio, le Commissioni medico-ospedaliere dovranno precisare se le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio abbiano potuto, da sole, concorrere in misura prevalente a determinare l'inidoneità stessa.
Per ciò che concerne, poi, l'ascrivibilità a categoria di pensione o tabella annessa alla legge n. 648/50 e successive modificazioni, e ancora nell'ipotesi di più infermità, le stesse dovranno essere ascritte singolarmente e per cumulo. In particolare, se la valutazione medico-collegiale è positiva solo per alcune delle infermità lamentate, le SS.LL. avranno cura che il giudizio sull'ascrivibilità comprenda anche le infermità non riconosciute, e che sia stato deliberato non solo il cumulo relativo alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ma anche quello comprensivo delle infermità giudicate non dipendenti da causa di servizio.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che i suddetti pareri debbano sempre e comunque essere espressi, anche nell'ipotesi di giudizio negativo sulla dipendenza da causa di servizio. Questo perché le stesse infermità potrebbero essere riconosciute dipendenti da causa di servizio in altra sede, ed in particolare presso il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie che, com'è noto, viene chiamato ad esprimere il proprio parere su istanze di equo indennizzo e di pensione privilegiata, e quindi sulla sottostante dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 20/11/87, n. 472.
Qualora si accerti che i verbali di che trattasi risultino mancanti di uno o più dei pareri richiesti, ovvero che gli stessi non siano adeguatamente motivati in relazione alle concrete modalità con le quali si è svolto il servizio del richiedente, le SS.LL. vorranno restituirli alle Commissioni mediche per le necessarie integrazioni.
E' appena il caso di rammentare, infine, che i verbali medesimi devono essere trasmessi a questo Ministero in originale.
Premesso quanto sopra, si raccomanda particolare attenzione alle indicazioni contenute nella presente e nella già richiamata circolare n. 46/80, con l'invito a sensibilizzare anche i Capi d'istituto, per la parte di competenza, ad una più puntuale istruttoria delle pratiche in questione. Non sembra superfluo rammentare, in proposito, che la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo, impone all'Amministrazione di adottare i provvedimenti finali nel rispetto di termini certi e prefissati, non escludendo la previsione di specifiche responsabilità per il titolare di ciascun segmento del procedimento stesso. Si confida, pertanto, nella fattiva collaborazione delle SS.LL. perché vengano evitate condizioni di stallo nella delicata materia.


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