Circolare ministeriale n. 220 del 27 settembre 2000 prot. n. 8259/D1

Decreto legge 28 agosto 2000, n. 240

Si fa seguito alle istruzioni già impartite con CC.MM. nn. 205 e 206 del 30 agosto 2000, per fornire ulteriori direttive e chiarimenti in ordine ad alcune problematiche connesse al corretto svolgimento del presente anno scolastico in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240.
Dopo aver espletato le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria di cui ai relativi Contratti Collettivi Decentrati a livello nazionale e provinciale, le SS.LL., in presenza di graduatorie concorsuali e/o scaglioni di graduatorie permanenti definitivamente approvati entro il 31 agosto 2000, procederanno alla copertura dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato - nella misura che sarà quanto prima definita con decreto del Presidente della Repubblica - con contestuale assunzione di servizio del personale nominato e, successivamente, sui posti residui procederanno all'individuazione degli aventi titolo alle supplenze annuali e alle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle medesime graduatorie permanenti.
Quest'ultima operazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del citato D.L. n. 240/2000, può avvenire, anche sulla base di scaglioni di graduatoria non definitivi, sulla base cioè di graduatorie di fascia che, sia pure in attesa dell'espletamento delle procedure di sessione riservata di abilitazione di cui all'O.M. n. 33/2000, siano tuttavia già verificate e integrate a seguito dei reclami e dei provvedimenti adottati in sede di autotutela da parte delle SS.LL. Lo scorrimento dei predetti scaglioni riguarderà i soli candidati che abbiano già pienamente superato la sessione riservata di abilitazione; in tale fase rimarranno, pertanto, prive di efficacia le posizioni di coloro che, pur inclusi nei predetti scaglioni secondo le disposizioni di cui al D.M. 18 maggio 2000, non hanno ancora conseguito l'abilitazione ovvero le posizioni di coloro la cui abilitazione risulti ancora gravata da riserva.
E' evidente, pertanto che, per pervenire ad una gestione tempestiva ed efficace delle operazioni predette, le SS.LL. avranno cura di accelerare al massimo sia le operazioni di rettifica ed integrazione degli scaglioni in questione sia le procedure relative all'espletamento delle sessioni di abilitazione ancora da definire ai sensi dell'O.M. n. 33/2000.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del citato D.L. 240/2000 - intese ad assicurare, in funzione del prioritario diritto all'istruzione, la massima continuità didattica agli allievi - sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato si opererà confermando, esclusivamente nell'ambito della medesima provincia, il personale avente titolo per la posizione occupata nella relativa graduatoria, sulla medesima sede su cui stia eventualmente prestando servizio a titolo provvisorio secondo le istruzioni già impartite con la C.M. n. 206 del 30 agosto 2000.
Alle predette operazioni di conferma, che precedono le analoghe operazioni di assunzione nei riguardi di personale non soggetto alla conferma medesima, si dà luogo esclusivamente nei casi di identità tra il posto o la cattedra su cui il personale sta prestando servizio a titolo provvisorio e quello su cui ha titolo all'assunzione, salvaguardando anche le aspettative degli aspiranti in relazione al posto o cattedra loro spettante in base ai diritti di graduatoria; ciò comporta che le conferme saranno disposte per posti con pari orario settimanale e pari durata a quello spettante.
Nei casi, invece, in cui non sia possibile procedere alle assunzioni in ruolo con immediata presa di servizio del relativo personale, in quanto le graduatorie concorsuali e/o permanenti di cui sopra non risultino approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000, le SS.LL. effettuate le operazioni di sistemazione del personale di ruolo, disporranno direttamente le assunzioni a tempo determinato, anche sulla base degli scaglioni di graduatorie non definitivi, per la copertura di tutti i posti disponibili, sia destinati alle assunzioni in ruolo che alle supplenze con le medesime modalità e criteri precedentemente illustrati.
Non appena approvate definitivamente, entro il 31 marzo 2001, le relative graduatorie concorsuali e/o permanenti finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato, si procederà alle conseguenti immissioni in ruolo con effetti giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, per quanto riguarda la scuola secondaria, le operazioni precedentemente descritte non devono necessariamente attendere la contemporanea situazione operativa per tutte le classi di concorso ma le SS.LL. possono via via procedere quando si verifichi lo stato di operatività per insegnamenti ricondotti al medesimo ambito disciplinare ovvero a gruppi affini di materie.
Per la gestione delle ore di insegnamento disponibili in classi collaterali e non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, si confermano le apposite istruzioni già impartite al riguardo dall'art. 11 dell'O.M. n. 208 del 30 aprile 1998; gli spezzoni di ore non superiori a sei ore settimanali che non siano stati utilizzati per la costituzione di cattedre-orario rimangono, pertanto, nella gestione dei dirigenti scolastici che dispongono per la loro definitiva copertura per l'anno scolastico in corso, attribuendoli, nei casi previsti, al personale di ruolo già in servizio, sia per completamento dell'orario obbligatorio, sia come incarico aggiuntivo e infine, provvedendo all'attribuzione delle relative supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche in base alle nuove graduatorie d'istituto, che saranno quanto prima disponibili sia pure con riguardo ai soli candidati inclusi nelle graduatorie permanenti - in sostituzione dell'eventuale personale nominato a titolo provvisorio secondo le indicazioni della C.M. n. 206/2000.
La procedura automatizzata per la predisposizione del piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione per l'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base alle graduatorie permanenti, prevista dall'art. 3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo approvato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, non è operativa per il presente anno scolastico in relazione ad una gradualità di attuazione già affermata nell'art. 9, comma 1, del precitato Regolamento.
Le SS.LL. disporranno, pertanto, le convocazioni degli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti ai fini del conseguimento delle predette supplenze secondo le consuete modalità operative già illustrate nell'O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 e nelle annuali circolari di inizio anno scolastico, assicurando la massima pubblicità preventiva del calendario delle operazioni da cui risulti il quadro complessivo delle disponibilità al momento risultanti. Le SS.LL., inoltre, provvederanno autonomamente alla fissazione di termini e modalità per la presentazione da parte degli aspiranti di un modello di delega a terzi ovvero per l'accettazione preventiva del rapporto di lavoro a tempo determinato.
L'inapplicabilità della procedura di cui al predetto art. 3 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo comporta anche analoga inapplicabilità, limitatamente al corrente anno scolastico, delle sanzioni connesse alla rinuncia alla proposta di assunzione a tempo determinato formulata in base alle graduatorie permanenti di cui all'art. 8 del Regolamento medesimo. Nei casi, pertanto, in cui l'aspirante sia destinatario di più proposte di assunzione per diversi insegnamenti, le eventuali rinunce sono prive di effetti sanzionatori; rimane comunque fermo il vincolo, contenuto nelle precedenti disposizioni in materia, per cui l'aspirante che abbia accettato una proposta di assunzione relativa ad una supplenza annuale non ha più titolo ad altre proposte di assunzione per altre graduatorie permanenti anche se relative ad altri ordini e gradi di istruzione.
In relazione a specifiche problematiche ed a quesiti pervenuti si precisa, inoltre:

a) anche il personale docente privo di titolo di specializzazione che nell'anno scolastico precedente abbia prestato servizio quale supplente annuale o supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche su posti di sostegno, ha titolo a usufruire dei provvedimenti di conferma a titolo provvisorio sui medesimi posti di sostegno, ove disponibili, secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 206/2000. Ovviamente nelle fasi di assunzione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con carattere definitivo per l'anno scolastico in corso, le assunzioni per la copertura dei posti di sostegno - secondo il principio generale enunciato all'art. 1, comma 3, del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo emanato con D.M. n. 201 del 25/5/2000 - riguarderanno i soli aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, pertanto, il personale privo di tale titolo non potrà ottenere definitiva conferma su posti di sostegno sui quali stia eventualmente prestando servizio a titolo provvisorio ove nelle graduatorie dell'istituto in cui si verifica la disponibilità del posto vi siano aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione;
b) l'utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti nell'anno scolastico 1999/2000, per la quale sono state fornite istruzioni con la C.M. n. 206/2000, avviene secondo le posizioni di graduatoria risultanti all'inizio del predetto anno scolastico e, quindi, non tenendo conto degli eventuali declassamenti di posizione avvenuti nel corso del precedente anno scolastico in applicazione delle sanzioni previste dall'O.M. n. 371/1994 nei casi di rinuncia alle proposte di assunzione;
c) ai sensi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 401 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della legge 3/5/1999, n. 124, le graduatorie permanenti sono utilizzate soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui alla legge 6/10/1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20/5/1982, n. 270. Le relative proposte di assunzione sono formulate con precedenza nei riguardi dei candidati eventualmente inclusi nelle graduatorie predette secondo l'ordine di graduatoria con cui figurano nelle graduatorie medesime;
d) le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media possono essere immediatamente disposte, tenuto conto che per tale classe di concorso il contingente di posti utili a tal fine risulta già determinato con D.M. n. 104 dell'8 aprile 2000.

Si richiama, infine, l'attenzione sul divieto posto dalla normativa vigente allo spostamento del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica che, per l'anno scolastico in corso, con riferimento alle regioni che iniziano più tardi, è fissato per l'11 ottobre 2000.
Tale divieto di spostamento è previsto per il personale destinatario delle procedure di utilizzazione e per il personale che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato si trovi già in servizio, sia con contratto a tempo indeterminato per lo stesso tipo di posto o altro tipo di posto nella stessa o in altra provincia, sia con contratto di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche con trattamento economico intero. Per il personale in questione, fatti salvi gli effetti giuridici della nuova assunzione a tempo indeterminato che decorrono dal 1° settembre 2000, il raggiungimento della sede avverrà con effetto 1° settembre 2001, con eccezione del personale con contratto sino al termine delle attività didattiche per il quale il raggiungimento della sede e i relativi effetti economici avverranno dal 1° luglio 2001.
Il personale con contratto di supplenza temporanea a titolo provvisorio ai sensi delle istruzioni di cui alla citata C.M. n. 206/2000 è comunque sostituito dal personale avente titolo alle utilizzazioni e alle assunzioni con presa di servizio immediata, secondo le disposizioni precedentemente impartite.
Per quanto concerne il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si ritiene utile fornire specifiche, ulteriori istruzioni in ordine ad alcune problematiche ed ai quesiti pervenuti, di seguito evidenziati:

1) in caso di graduatorie d'istituto prive di aspiranti, i dirigenti scolastici conferiranno supplenze temporanee, utilizzando le graduatorie di circoli o di istituti viciniori, ove possibile, del medesimo tipo e nell'ordine: distretto, distretti viciniori nell'ambito dello stesso comune, comune, comuni viciniori; in subordine, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, utilizzando le graduatorie provinciali, secondo modalità da concordare con il Provveditore agli Studi competente.
Nell'ipotesi di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, per il profilo di collaboratore scolastico, prima di rivolgersi ai centri territoriali per l'impiego, i dirigenti scolastici conferiranno le nomine temporanee a coloro che si sono dimessi prima della maturazione del 120° giorno di lavoro, per non perdere l'anzianità nelle liste di collocamento o che siano stati licenziati o infine che nell'anno scolastico 1999/2000, abbiano prestato servizio nella stessa scuola per almeno 30 giorni;
2) non si dà luogo a conferma o nomina temporanea su posti disponibili per il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi che, in attesa della relativa copertura con personale di ruolo, sono sostituiti con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.I.
Qualora non sia possibile provvedere secondo dette procedure, per il corrente anno scolastico, i dirigenti scolastici sono autorizzati a conferire le supplenze temporanee agli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti;
3) le riserve di posti in favore di categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e la riserva del 30% a favore degli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 non si applicano per il conferimento delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto.

Con successivo provvedimento saranno diramate istruzioni per le operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, e per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche rappresentando, altresì, che la stessa viene diffusa anche attraverso la rete Intranet.


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