Circolare ministeriale del 10 luglio 2000 prot. n. 2275

Provvedimento sulla programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per l'anno 2000/2001

Si fa seguito alla nota prot. n. 7664 del 24 maggio 2000 relativa alla programmazione delle assunzioni per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica di questo Ministero.
Si trasmette ora, condividendone pienamente il contenuto, la relazione illustrativa del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera e) della legge 488/1999, ai fini della programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il personale della scuola per l'anno scolastico 2000/2001, corredata dei prospetti relativi agli organici ed alle disponibilità del personale docente, educativo ed ATA.
Si trasmette, altresì, a buon conto, lo schema del provvedimento ministeriale concernente le disposizioni sulla programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il predetto personale scolastico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ANNO 2000/2001

La presente relazione viene inoltrata ai sensi dell'articolo 20, comma 1 lettera e) della legge 27 dicembre 1999, n. 488, a corredo della richiesta di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2000.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 22, comma 1 lettera c) ha esteso la disciplina autorizzatoria riguardante tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale di cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla generalità delle Amministrazioni dello Stato per cui l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, per il secondo anno, è chiamata a relazionare sui parametri di riferimento relativi alla determinazione numerica delle assunzioni a tempo indeterminato indispensabili per l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001.
La precisa individuazione di tali parametri assume, in ambito scolastico, importanza fondamentale per la definizione delle necessità prioritarie atte a garantire il funzionamento del servizio scolastico, contraddistinta da propria peculiarità e dalle specifiche esigenze per il pieno adempimento dei propri compiti istituzionali, pur tenendo conto degli obiettivi di riduzione numerica programmata di personale, sanciti o ribaditi dalle recenti leggi finanziarie per tutte le Amministrazioni Pubbliche.
Infatti non si possono trascurare i fenomeni di profonda evoluzione che stanno interessando, ed interesseranno maggiormente a decorrere proprio dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, data di avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'intero settore il cui funzionamento è prioritariamente condizionato dalla consistenza numerica della popolazione scolastica, dal livello di formazione richiesta nonché dalle scelte educative delle famiglie.
L'avvio dell'autonomia scolastica, a partire dal prossimo 1° settembre, con la contestuale attribuzione di nuove competenze e di più significative responsabilità gestionali, comporterà, tra l'altro, l'entrata a regime dell'organico funzionale del personale sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario.
La nuova organizzazione a livello scolastico dovrà essere messa in grado di offrire sul territorio maggiori occasioni di ampliamento, sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo, dell'offerta formativa, collegata allo sviluppo ed alla realtà territoriale in cui è collocata l'istituzione stessa.
Tale processo non può che essere assecondato anche assicurando sul territorio presenze flessibili di personale che possa operare autonomamente su più attività funzionali all'istruzione.
Né va sottaciuto lo sforzo sempre maggiore che la scuola è tenuta a sostenere per le richieste di nuovi e specifici bisogni formativi connessi all'insediamento, nei diversi ambiti territoriali, ed ormai a livello nazionale, di sempre più vasti nuclei di immigrati e relative famiglie.
E' da tenere, altresì, presente che, con la data di avvio dell'autonomia scolastica, va anche a regime, per corrispondere alle attese della società civile destinataria del servizio scolastico, l'organico funzionale di istituto, nel quale, come è noto, deve venire a trovare la sua graduale applicazione l'elevazione dell'obbligo scolastico.
L'Amministrazione, fra l'altro, in questo momento è fortemente impegnata a portare a compimento in tempo utile - per consentire l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2000, dei vincitori di parte cospicua dei concorsi e cattedre e a posti autorizzati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999; è da far presente, peraltro, che non potranno essere conclusi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico numerosi concorsi, prevalentemente della scuola secondaria, per la nutrita partecipazione dei candidati, la numerosità delle classi di concorso e la conseguente, necessaria articolazione nel tempo delle diverse procedure, la complessità delle prove concorsuali.
Nel contempo, e a seguito della recente emanazione del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, sono state già dettate (decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000) le disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalle quali, per il cinquanta per cento dei posti disponibili (il restante cinquanta per cento è, come è noto, a disposizione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami) si potrà, in tutte le province, attingere per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, trasformando, cosi, per un elevato numero di persone il rapporto di lavoro, consentendo di assicurare ad esse quella stabilità lavorativa per tanto tempo inseguita.
Si ritiene, al riguardo, utile ricordare che proprio la mancanza di graduatorie concorsuali utilizzabili per le varie classi di concorso indusse l'Amministrazione a chiedere, per il decorso anno scolastico 1999/2000, l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un numero di unità (24.500 complessivamente) inferiore a quello comunque necessario per il funzionamento del servizio scolastico nel predetto anno, con la conseguenza che l'Amministrazione stessa ha dovuto far fronte alle vacanze con il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Non può non segnalarsi, infine, l'impegno - anche oneroso ed in termini prevalentemente quantitativi - connesso all'attuazione dell'articolo 8 della citata legge 124/1998 che ha posto a carico dello Stato tutto il personale amministrativo tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, con conseguente abrogazione delle disposizioni che prevedevano la fornitura di tale personale da parte di comuni e province in alcuni tipi di scuole.
Ciò ha comportato la necessità di una rivisitazione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A. relativi a tutti gli ordini di scuola, dalla quale è emerso un fabbisogno previsionale per l'anno scolastico 2000/2001 di 262.606 posti, con un aumento di 114.812 rispetto alla previsione di 147.794 posti in organico relativi alle sole scuole già di competenze statale.
Pertanto, per corrispondere alle esigenze funzionali delle scuole, a fronte di 131.532 unità di personale A.T.A. statale al 1° gennaio 2000 e delle circa 70.000 unità dì personale trasferito degli enti locali, si viene a determinare una disponibilità teorica complessiva di oltre 60mila posti.
Invero, oltre al personale trasferito dagli enti locali di cui sopra, l'Amministrazione ha assunto a proprio carico, in questa fase transitoria, anche un significativo numero di soggetti utilizzati per lavori socialmente utili (circa 19.000 unità) su progetti a suo tempo organizzati dagli enti locali stessi, ha, inoltre, rilevato un considerevole numero di contratti di appalto di servizi (con circa 15.000 addetti impegnati) stipulati dagli Enti locali medesimi in luogo di assunzione di personale.
Nell'anno scolastico 2000/2001 vengono a trovare, come sopra evidenziato, la propria concreta attuazione amministrativa, ed in un contesto unitario, tutta una serie di disposizioni legislative che, nel quadro complessivo dell'autonomia scolastica e del connesso scenario innovativo che pone il sistema scolastico si centro del sistema Paese, definiscono in modo organico ed in maggiore aderenza ai bisogni sociali il fabbisogno di personale addetto, nelle diverse categorie occorrenti.
Alla luce delle su esposte considerazioni, si confida nel raccoglimento della richiesta di autorizzazione alle 67.345 assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza dal prossimo 1° settembre 2000, così come meglio dettagliato nelle allegate tabelle riferite sia al personale docente che al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con particolare riferimento alla colonna "p" dello schema di "Riepilogo dell'organico e del personale per gli aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001" che riporta il numero delle autorizzazioni richieste (distinte tra personale docente scuola materna, elementare, secondaria di I e di II grado e personale ATA), calcolate in base alle percentuali applicate per ogni categoria di personale.

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

DISPOSIZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2000/2001

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", come modificato dalI'art. 22 della legge 23/12/1998 n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e dall'art. 20 della legge 23/12/1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)";
Visto l'art. 22, comma 3/bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 che estende la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3 della legge 449/1997 alla generalità delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
Visto il decreto interministeriale del 24 luglio 1998, n. 330, concernente la "Determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999";
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331, recante "Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2000 cori il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9. della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, n. 146, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al regolamento adottato con il sopra citato decreto ministeriale del 27 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale del ... 2000, n. ..., con cui sono ridefiniti i criteri per la rideterminazione degli organici e della consistenza delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2000/2001;
Visto il decreto ministeriale del ... 2000, n. ...., con cui sono definiti i criteri e i parametri di determinazione degli organici di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000/2001, anche con riferimento, in particolare, all'attuazione dell'art. 8 dello legge 124/1999 che, nell'abrogare le disposizioni che ponevano a carico degli Enti locali il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per alcune tipologie di istituzioni scolastiche, ha trasferito allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .... che, su proposta del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica autorizza le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola, per l'anno scolastico 2000/2001, nel numero complessivo di ... unità;

DECRETA

Articolo 1
1 Il contingente provinciale di cattedre e posti su cui possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2000/2001 è determinato nella misura indicata nell'allegata tabella.

Articolo 2
2.1 La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli, per il personale docente ed educativo, è definita con riferimento alle disponibilità di posti, rapportate al numero di assunzioni autorizzate per il corrente anno. I Provveditori agli studi, ferma restando la consistenza complessiva del numero di posti assegnato, potranno, ove se ne ravvisi la necessità, operare compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso.
2.2 Nell'ambito di tale consistenza complessiva, le assunzioni avranno luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari dell'art. 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (vincitori dei concorsi per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, hanno conservato validità ai fini del recupero delle cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza del numero dei posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero, sulla propria classe di concorso.
2.3 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, ultimate tutte le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale nell'ordine da esso stabilito.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli - espletati a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999 e conclusi entro la data del 31 agosto 2000, ovvero, per i concorsi non ancora conclusi alla predetta data, tra quelle graduatorie la cui vigenza è stata prorogata dalla legge 124/1999 fino all'entrata in vigore della graduatoria del successivo, corrispondente concorso - e le graduatorie permanenti, nelle quali la medesima legge ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli, definite dal regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 aprile 2000, n. 123. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.6 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria. Il predetto personale non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Articolo 3
3.1 Il contingente provinciale di posti su cui possono essere disposte le assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è contenuto nella consistenza numerica complessiva provinciale, nella misura indicata nell'allegata tabella, salvo l'accantonamento di posti destinati a concorsi riservati al personale dell'area professionale inferiore già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3.2 Nel limite del numero attribuito al suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate solo sui posti che risultino disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
3.3 Per quanto riguarda il profilo professionale di "responsabile amministrativo" le assunzioni verranno ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso per titoli ed esami, vigente a norma delle disposizioni sopra richiamate, e la graduatoria permanente, predisposta ai sensi dell'art. 10 del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 aprile 2000, n. 123, e dell'art. 7 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.
3.4 Per gli altri profili professionali le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti nelle quali sono confluite, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, le precedenti graduatorie del concorso per soli titoli.
3.5 Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria. Le condizioni per la mobilità a domanda negli anni scolastici successivi saranno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale decentrata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


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