Capitolo 1205 (Equo indennizzo al personale civile ecc.). Applicazione direttiva dell'onorevole Ministro n. 147 del 17 aprile 1996, registrata alla Corte dei Conti il 10 maggio 1996, reg. 1, foglio 122
Com'è noto nella direttiva dell'onorevole
Ministro n. 147/96, in materia di procedura da seguire per la liquidazione
dell'equo indennizzo nonché per la relativa provvista di fondi,
sono contenute importanti novità.
Si rileva innanzitutto che con essa viene disposta
una diversa ripartizione di competenze in materia di riconoscimento di
infermità e concessione dell'equo indennizzo per il personale docente,
educativo ed ATA di ogni ordine e grado amministrato sulla base dei ruoli
provinciali.
Detta ripartizione ricalca in linea di massima la
procedura seguita in precedenza per il riconoscimento e la liquidazione
dell'equo indennizzo in favore del personale non insegnante.
Rimane invece invariata la competenza sulla materia
nei confronti del personale direttivo del comparto scuola, che farà
capo ai competenti Uffici di questa Amministrazione centrale e del personale
amministrativo del Ministero e degli Uffici scolastici periferici che farà
capo alla Direzione generale del personale.
Pertanto ogni Direzione, Ispettorato e il Servizio
per la scuola materna di questa Amministrazione centrale provvederà,
ove non l'abbia già fatto, ad emettere gli appositi decreti di delega
ai Provveditori agli Studi, ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del decreto
del Presidente della Repubblica n. 349/94, ai fini dell'adozione del provvedimento
finale dell'equo indennizzo nei confronti del personale docente, educativo
ed ATA rientrante nel proprio settore.
Circa le deleghe riguardanti il personale ATA si
precisa che le stesse debbono essere concesse dagli organi di vertice di
questa Amministrazione centrale competenti per ordine e grado di scuola.
Di conseguenza ogni Ufficio scolastico provinciale
in sede di definizione di una o più pratiche di equo indennizzo,
segnalerà a quest'Ufficio le relative esigenze finanziarie alle
quali, in presenza di disponibilità di fondi, si farà fronte
mediante l'emissione di ordini di accreditamento in favore del corrispondente
Provveditore agli Studi.
Per quanto concerne invece la copertura delle spese
connesse alla liquidazione dell'equo indennizzo al personale direttivo
del comparto-scuola si provvederà, come già fatto in precedenza,
mediante assegnazioni di fondi ai competenti Uffici del Ministero che i
medesimi utilizzeranno sulla base degli autonomi poteri di spesa.
Si pone all'attenzione sia degli Uffici scolastici
periferici che di quelli di questa Amministrazione centrale, l'esigenza
che sia le somme accreditate che quelle assegnate vengano utilizzate entro
l'esercizio al fine di evitare la formazione di residui passivi che, com'è
noto, incidendo sulla dotazione di cassa autorizzata per il successivo
esercizio, possono compromettere, in modo rilevante, una corretta e fluida
gestione del relativo capitolo di spesa.
Si coglie l'occasione per segnalare che per tutte
le richieste di assegnazione di fondi, effettuate ai sensi della legge
n. 908/60 da parte di diversi Provveditorati agli Studi per far fronte
al pagamento di equi indennizzi al personale non insegnante i cui provvedimenti
risultano già vistati dalle competenti Ragionerie provinciali, questo
Ufficio provvederà quanto prima mediante l'emissione di ordini di
accreditamento ai sensi dell'art. 9, 1° comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. Per tutte le altre pratiche riguardanti
detto personale, non ancora perfezionate, si seguirà la nuova procedura.
Si ritiene inoltre opportuno che tutte le pratiche
già istruite dalle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio per
la scuola materna vengano definite dai medesimi Uffici (cui saranno assegnate
per le relative spese quote di stanziamento secondo le modalità
suddette) al fine di venire incontro con maggiore speditezza alle esigenze
degli interessati.
Pertanto le richieste di accreditamento fondi da
parte degli Uffici scolastici periferici dovranno riguardare esclusivamente
le pratiche da questi ultimi perfezionate.
Si segnala infine che ogni quesito circa la corretta
applicazione di disposizioni vigenti in materia nonché sulla determinazione
della misura dell'equo indennizzo da corrispondere, va rivolto all'Ufficio
di questa Amministrazione centrale competente per ordine e grado di scuola.
Le presenti disposizioni trovano applicazione anche
presso gli Uffici scolastici provinciali di nuova istituzione ove gli stessi
abbiano raggiunto la piena funzionalità. Per quelli invece ancora
sprovvisti di una sede definitiva nonché del personale assegnato,
in quanto non ancora esaurite le procedure per i relativi trasferimenti,
gli adempimenti riguardanti la materia saranno curati dai rispettivi Provveditorati
agli Studi la cui circoscrizione territoriale è stata rideterminata
per via dell'istituzione delle nuove province.
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