Oggetto: Legge n. 68 del 13 marzo 1999 - Indicazioni applicative
Com'è noto la legge indicata in oggetto, nell'abrogare esplicitamente
la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, detta disposizioni
innovative e rilevanti soprattutto per quanto concerne i beneficiari e
il computo delle quote di riserva.
Alla data attuale, tuttavia, non è stato ancora emanato il regolamento
di esecuzione previsto dall'art. 20 della predetta legge mentre, le circolari
applicative sin ora diramate dal Ministero del Lavoro, in quanto destinate
in prevalenza alla risoluzione di problematiche concernenti l'impiego privato,
non chiariscono, se non marginalmente, le concrete applicazioni alle procedure
concorsuali nel pubblico impiego.
Nelle operazioni di competenza delle SS.LL. in materia di nomine a
tempo indeterminato, sia nell'ambito delle graduatorie di merito dei concorsi
per esami e titoli, sia in quello delle graduatorie permanenti, e, per
queste ultime, nell'ambito delle nomine a tempo determinato, si ritiene
opportuno, sentito il parere dell'Ufficio Legislativo, dettare alcune linee
di intervento utili per la corretta ed uniforme applicazione della normativa
di cui trattasi, facendo riserva di ulteriori chiarimenti non appena acquisito
il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Consiglio di Stato
sull'applicabilità di alcune norme al personale scolastico.
Applicabilità della normativa nelle procedure concorsuali.
La legge, come recita esplicitamente l'art. 23, è entrata in vigore alla data del 18 gennaio 2000. Non ci sono dubbi quindi sulla sua applicabilità, trattandosi di disposizioni in materia di assunzioni, anche a procedure concorsuali bandite in precedenza. Al riguardo, infatti, va sottolineato che i procedimenti amministrativi di assunzione in ruolo, che hanno una propria autonomia rispetto alle procedure concorsuali, vengono posti in essere successivamente alla predetta data del 18 gennaio 2000. D'altronde le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro (CC.MM. n. 77 del 24 novembre 1999, n. 4 del 17 gennaio 2000, n. 36 del 6 giugno e n. 41 del 26 giugno 2000) pur rinviando alle successive norme regolamentari (alla data attuale ancora non emanate) confermano tale preciso indirizzo. Pertanto le citate norme, seppure non esplicitamente richiamate nei bandi di concorso e nei regolamenti che disciplinano le procedure concorsuali per l'accesso a posti e cattedre per ordini e gradi di scuole vanno applicate con le disposizioni integrative di seguito analiticamente indicate.
Destinatari dei benefici e quote di riserva.
All'art. 1 e all'art. 18, comma 2, vengono indicate le categorie di
riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge
riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati
a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi
superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria
ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell'1%.
La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni
in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla
base di calcolo, sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle
quote d'obbligo e sono altresì computabili a tali fini. Si ritiene
opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi
prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi,
a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda
la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale
dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati
nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle
procedure concorsuali.
Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle
sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta
nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della legge
n. 104/92.
Calcolo a livello provinciale.
In ogni provincia per ogni graduatoria provinciale di scuola (materna,
elementare e personale educativo) e nell'ambito del settore della secondaria
e del personale A.T.A., per ogni classe di concorso e profilo professionale
va calcolato, quindi, il numero degli occupati (da intendersi come dotazione
organica al 1° settembre) con le detrazioni indicate nel paragrafo
precedente e successivamente, in base alle aliquote citate, il numero dei
posti da riservare alle due categorie di beneficiari.
Da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti
dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il risultato evidenzierà il numero di assunzioni da effettuare
sulle graduatorie. Ovviamente il numero dei posti da riservare alle due
categorie di beneficiari, prioritariamente finalizzato all'attribuzione
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50%
dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito
in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti
e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami.
Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo
non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori
assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della
legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato
tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Qualora l'aliquota
sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della
legge n. 68/98 in questione mantenendo tuttavia in servizio, come detto,
gli eventuali beneficiari assunti in precedenza risultanti in esubero rispetto
alla quota assegnata. Si precisa che in nessun caso nell'ambito dei posti
da assegnare alle graduatorie permanenti, si potrà procedere alla
riserva nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Assunzione dei disabili.
La disposizione di cui all'art. 16 della legge prevede che l'assunzione
del disabile (e, quindi, del soggetto appartenente alle categorie tassativamente
indicate all'art. 1 della legge), risultato idoneo nei concorsi, possa
avvenire a prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione
stessa, in ciò innovando, rispetto alla precedente disposizione
di cui all'art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso di
tale stato sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, sia al momento della successiva assunzione.
Si richiama l'attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di accertamento
delle condizioni di disabilità contenute nella legge all'art. 1,
4° comma, esplicitate nella C.M. del Ministero del Lavoro n. 77 del
24 novembre 1999.
Insegnanti non vedenti.
Gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, beneficiano, in aggiunta all'aliquota complessiva prevista dalla legge, di una autonoma ed ulteriore quota di riserva corrispondente al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.
Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
Si rammenta che, in base alle disposizioni della legge 23 novembre 1998 n. 407, e dell'art. 2, 2° comma, della legge 17 agosto 1999, n. 288, i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono anche del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli nei profili professionali del comparto Ministeri.
Graduatorie permanenti (legge 124/99).
Nell'ambito delle graduatorie permanenti, compilate ai sensi della suddetta
legge, non è chiaro se la nuova normativa vada applicata senza tener
conto della distinzione in fasce.
Infatti, ai fini delle assunzioni, la graduatoria permanente, seppur
distinta in fasce a seconda dei tempi di acquisizione da parte dell'aspirante
dei requisiti per l'inserimento (abilitazione e servizio), comprende in
modo unitario ed omogeneo un'unica categoria di docenti, tutti abilitati.
Essa, pertanto, potrebbe essere utilizzata come un'unica graduatoria in
cui il riservatario avrà titolo all'assunzione, nei limiti della
quota assegnata, prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.
Per contro, se le fasce vengono intese come sub-graduatorie autonome
e indipendenti, l'individuazione dei riservatari inseriti nelle fasce successive,
potrebbe avvenire solo dopo avere effettuato tutte le nomine dei candidati
non riservatari inseriti nelle fasce precedenti. Per i motivi suesposti
e nell'attesa di acquisire il determinante parere del Consiglio di Stato
sulla questione, qualora l'aliquota non sia già coperta con personale
in servizio, ovvero non sia da coprire con riservatari inseriti nelle fasce
per le quali si procede alle assunzioni, sembra prudente accantonare i
posti da riservare ai sensi della legge n. 68/99, senza procedere, per
ora, alle relative nomine.
Per quanto riguarda le graduatorie del concorso per soli titoli, bandito
ai sensi dell'O.M. n. 153/2000, le riserve andranno applicate per profilo
professionale nei limiti indicati nei precedenti paragrafi.
Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si deve fare
riferimento alle disposizioni attuative della legge diramate con le sopracitate
circolari del Ministero del Lavoro.
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