Circolare ministeriale n. 24 del 19 gennaio 1996 prot. n. 283

Elezioni scolastiche

Si comunica alle SS.VV. che con l'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1996 n. 3, è stata fissata nei giorni di domenica 28 aprile 1996, dalle ore 8 alle ore 12, e lunedì 29 aprile 1996, dalle ore 8 alle ore 13,30, la data delle votazioni per il rinnovo dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali.
Si comunica, inoltre, che con il decreto ministeriale 5 gennaio 1996, n. 4, è stata fissata nei giorni di lunedì 4 novembre 1996, dalle ore 9 alle ore 18, e martedì 5 novembre 1996, dalle ore 9 alle ore 14, la data delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
La procedura per l'elezione dei consigli scolastici distrettuali è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- O.M. 15 luglio 1991, n. 216;
- O.M. 7 aprile 1992, n. 98, che ha apportato modifiche all'art. 3, comma 4, e all'art. 40, comma 4, della sopracitata O.M. n. 216/91;
- O.M. 30 novembre 1995, n. 363, che ha apportato modifiche all'art. 26, comma 1, della sopracitata O.M. n. 216/91.

La procedura per l'elezione dei consigli scolastici provinciali è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- O.M. 15 luglio 1991, n. 217;
- O.M. 7 aprile 1992, n. 98, che ha apportato modifiche all'art. 4, comma 3, e all'art. 38, comma 4, della sopracitata O.M. n. 217/91;
- O.M. 30 novembre 1995, n. 363, che ha apportato modifiche all'art. 25, commi 1, 2 e 3 della sopracitata O.M. n. 217/91.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle SS.VV., dei Capi d'istituto e delle Commissioni elettorali di vario livello sulle disposizioni contenute nella soprarichiamata O.M. 30 novembre 1995, n. 363, con la quale sono stati modificati i parametri relativi al numero di elettori necessario per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni scolastiche.
Si invitano le SS.VV. a dare, con la collaborazione dei Capi d'istituto, la massima e tempestiva diffusione e pubblicizzazione dell'ordinanza predetta tra il personale interessato, inviandone copia a tutte le istituzioni scolastiche statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate, ai distretti scolastici e alle commissioni elettorali di vario livello, affinché sia affissa ai rispettivi albi, non oltre il 60° giorno antecedente le votazioni.
Le SS.VV. dovranno provvedere tempestivamente all'adozione di tutti gli adempimenti di avvio della procedura elettorale, con l'emanazione, in particolare, entro il 60° giorno antecedente le votazioni, dei decreti di indizione delle elezioni dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali e la definizione della consistenza numerica dei consigli scolastici provinciali.
Nello stesso termine del 60° giorno antecedente le votazioni, inoltre, le SS.VV. e i Capi d'istituto dovranno procedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla nomina o al rinnovo, qualora non siano già costituite, delle commissioni elettorali distrettuali, provinciali, di circolo-istituto e delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate o all'eventuale sostituzione di membri decaduti o dimissionari.
Per quanto concerne le elezioni dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali si fa rinvio anche alle istruzioni già fornite alle SS.VV. con la C.M. n. 219 del 27 giugno 1995.
Dette istruzioni si applicano anche per quanto riguarda le elezioni dei consigli scolastici provinciali nelle province di nuova istituzione, facendo però presente che se nel frattempo il Provveditorato agli Studi della nuova provincia sia già stato dotato di un proprio organico di personale e sia in grado di funzionare regolarmente, in tale ipotesi la gestione delle procedure per l'elezione del consiglio scolastico provinciale e dei consigli scolastici distrettuali che hanno la sede nell'ambito territoriale della nuova provincia sarà affidata direttamente al Provveditorato agli Studi territorialmente competente.
Le SS.VV., inoltre, a norma dell'art. 4, comma 10, dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 217, dovranno inviare al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi - Divisione VIII, la richiesta di designazione dei rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Per i docenti la richiesta dovrà specificare il numero dei posti e la ripartizione dei posti stessi tra vari ordini di scuola (materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica), proporzionalmente alla consistenza numerica, nell'ambito della provincia, delle scuole appartenenti ai predetti ordini. Le eventuali richieste di designazione già inviate debbono essere riprodotte.
Come già avvenuto in occasione di precedenti analoghi turni di elezioni scolastiche si precisa che le SS.VV. cureranno direttamente gli adempimenti relativi alla stampa delle schede elettorali per l'elezione del consiglio scolastico provinciale e alla distribuzione delle schede stesse a tutti i seggi operanti nel territorio della provincia, mentre gli adempimenti relativi alla stampa e distribuzione delle schede per l'elezione dei consigli scolastici distrettuali saranno compiuti a cura dei rispettivi distretti scolastici. In caso di accertata impossibilità da parte dei distretti scolastici, le SS.VV. provvederanno direttamente alla stampa e distribuzione di queste ultime schede.
Le schede elettorali dovranno essere conformi al fac-simile di cui al modello A allegato alle citate OO.MM. n. 216 e 217 e dovranno recare prestampati, per ciascuna lista, il numero romano e il motto che la contraddistingue, e i nominativi dei candidati. L'elettore potrà esprimere le proprie preferenze, nel numero massimo previsto, con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
Le schede elettorali per l'elezione dei consigli scolastici distrettuali dovranno essere di colore verde, e uniformi, per ciascuna componente, in tutti i seggi operanti nel territorio di ciascun distretto scolastico.
Le schede per l'elezione dei consigli scolastici provinciali dovranno essere di colore rosso, e uniformi, per ciascuna componente, in tutti i seggi operanti nella Provincia.
Per ciò che concerne le spese relative alla predisposizione delle schede e del materiale elettorale si precisa che esse potranno essere disposte sui fondi che saranno assegnati sul capitolo 1135, e fa riserva di specifiche istruzioni in merito.
I Capi d'istituto dovranno far pervenire ai genitori degli alunni, almeno cinque giorni prima delle votazioni, una lettera di invito a partecipare alle elezioni dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali, nella quale vengano indicate le competenze più rilevanti dei consigli scolastici stessi e le modalità di espressione del voto e delle preferenze.
Gli studenti delle scuole secondarie superiori in questa tornata elettorale sono interessati al rinnovo delle proprie rappresentanze nei consigli scolastici distrettuali, e, in tale prospettiva, appare opportuno che nelle scuole predette i Capi d'istituto promuovano assemblee di studenti per un dibattito con i docenti allo scopo di approfondire il valore e il significato della partecipazione alla gestione della scuola attraverso gli organi collegiali.
Sarà cura delle SS.VV., nell'ambito del potere di vigilanza previsto dall'art. 28 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 297/94, accertare la puntuale osservanza, da parte dei Capi d'istituto, dei termini e delle modalità previsti dalle disposizioni vigenti relative ai vari adempimenti connessi con la procedura elettorale, nel rispetto dello scadenzario allegato alla presente circolare.
Con l'occasione si fa presente che nella precedente tornata elettorale, relativa al rinnovo dei consigli di circolo e d'istituto, è stata segnalata una certa inosservanza delle norme e degli adempimenti connessi con lo svolgimento delle elezioni. Tale comportamento, al quale non possono non essere collegati eventuali accertamenti sul piano delle responsabilità disciplinari, rileva negativamente anche per l'immagine che l'organizzazione scolastica offre all'utenza e, sul piano educativo, agli alunni.
Le SS.VV., pertanto, cureranno con particolare attenzione che la procedura elettorale si svolga regolarmente.
Si ritiene opportuno, inoltre, che le SS.VV. per facilitare i compiti della Commissione elettorale provinciale e per consentire ad essa di concludere più celermente il proprio lavoro di sommatoria dei risultati inviati dai singoli seggi elettorali, affianchino alla predetta Commissione, che conserva in pieno le proprie prerogative rappresentative e funzionali, unità di personale amministrativo in servizio nel Provveditorato agli Studi, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tali operazioni.
Per quanto riguarda, infine, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, le cui votazioni si terranno, come precedentemente detto, il 4 e 5 novembre 1996, si fa riserva di successive istruzioni.

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

1) Indizione delle elezioni dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali
entro il 60° giorno antecedente le votazioni (28/2/1996)
2) Determinazione della consistenza numerica delle componenti elettive del consiglio scolastico provinciale
contestualmente all'indizione delle elezioni
3) Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali provinciali, distrettuali, di circolo-istituto e delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate
entro il 60° giorno antecedente le votazioni (28/2/1996)
4) Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali da parte dei Provveditori agli Studi e dei Capi d'istituto
entro il 50° giorno antecedente le votazioni (9/3/1996)
5) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori
entro il 40° giorno antecedente le votazioni (19/3/1996)
6) Presentazione delle liste dei candidati
dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente le votazioni: cioé dalle ore 9 del 21/3 alle ore 12 dell'1/4/1996
7) Affissione all'albo delle liste di candidati da parte delle commissioni elettorali distrettuali e provinciali
il 28° giorno antecedente le votazioni (1/4/1996)
8) Propaganda elettorale
dal 30° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 29/3 al 26/4/1996)
9) Nomina dei seggi
entro il 5° giorno antecedente le votazioni (23/4/1996)
10) Votazioni
dalle ore 8 alle ore 12 del 28/4 e dalle ore 8 alle ore 13,30 del 29/4/1996.


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