Trasmissione O.M. 267 del 4 agosto 1995
Per opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato
alla presente, copia dell'Ordinanza Ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995,
in corso di registrazione alla Corte dei Conti, facendo presente che le
disposizioni in essa contenute hanno effetto dalla data di registrazione
del provvedimento medesimo, data che si fa riserva di comunicare appena
possibile, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di
legge.
Con l'indicata Ordinanza Ministeriale vengono definite
le disposizioni necessarie ad adattare la normativa concernente la costituzione,
la composizione e le competenze degli organi collegiali alle scuole «verticalizzate»
ai sensi dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 94.
Al fine di assicurare un regolare avvio del funzionamento
di dette istituzioni a partire dal prossimo 1 settembre 1995, con la presente
circolare si forniscono le ulteriori istruzioni e le precisazioni attuative
necessarie a costituire un primo quadro organizzativo-didattico ed amministrativo-contabile
delle nuove entità scolastiche, in vista di un'organica disciplina
regolamentare da definirsi sulla base del consolidamento del nuovo tipo
di istituzioni e dell'approvazione delle nuove disposizioni sull'autonomia
scolastica.
Personale direttivo
La copertura dei posti direttivi delle scuole «verticalizzate»,
che siano rimasti eventualmente ancora vacanti al termine delle operazioni
di trasferimento, utilizzazione e assegnazione provvisoria, viene effettuata
secondo le procedure comunemente previste per le scuole medie e per i circoli
didattici: pertanto, si conferisce l'incarico di presidenza o di reggenza
a seconda che il provvedimento ministeriale di razionalizzazione abbia
disposto l'aggregazione della scuola elementare alla scuola media o, viceversa,
della scuola media al circolo didattico.
Nel caso di affidamento della reggenza a un direttore
didattico, per il collaboratore vicario può essere autorizzato l'esonero
dall'insegnamento, a norma dell'art. 459, 9° comma del D.L.vo 16/4/1994
n. 297; l'esonero può essere concesso anche nel caso in cui il vicario
nominato appartenga ai ruoli della scuola media.
In relazione alla novità del modello organizzativo,
al fine di utilizzare nel modo migliore le differenti professionalità
ed esperienze maturate nei diversi settori scolastici, si reputa opportuno
che il vicario venga nominato tra i docenti degli ordini di scuole diversi
da quello cui appartiene il Capo d'istituto.
Funzionamento del Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti viene convocato per sezioni
quando siano da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici
compresi nella nuova istituzione, ed in tal caso le relative deliberazioni
hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali, come, ad esempio,
per la programmazione dell'azione formativa nonché per la connessa
valutazione periodica volta a verificare l'efficacia dell'attività
didattica in rapporto agli obiettivi programmati, per l'adozione dei libri
di testo, per le iniziative di sperimentazione metodologica che siano limitate
alle classi di un solo settore di istruzione.
Ovviamente la programmazione di ciascuna sezione
deve essere formulata in maniera coerente con un più ampio progetto
d'istituto la cui elaborazione, per gli aspetti formativi, di organizzazione
della didattica e pedagogici, compete al Collegio plenario dei docenti,
che assicura la continuità tra i diversi settori di istruzione,
con riguardo anche alle attività di sostegno agli alunni in situazione
di handicap.
Sono peraltro di competenza dell'intero Collegio
dei docenti, a titolo esemplificativo, le iniziative in materia di orientamento
scolastico e quella di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture
o che, comunque coinvolgano classi appartenenti a ordini diversi di scuole.
In questa fase di avvio del nuovo modello di istituzione
scolastica si suggerisce di utilizzare il tempo che intercorre tra l'inizio
dell'anno scolastico e quello delle lezioni per una serie di incontri tra
i docenti delle scuole materne, elementari e medie che creino una consuetudine
al lavoro comune.
Per la stessa finalità si raccomanda che
vengano programmate nel corso dell'anno apposite riunioni del Collegio
dei docenti.
Conferimento delle supplenze temporanee - Graduatorie
d'istituto
Per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto degli
aspiranti a nomine di supplenza temporanea per la sostituzione del personale
assente si procede secondo i criteri che seguono.
Personale docente
Gli aspiranti a supplenze di insegnamento nelle
classi di scuola media possono produrre domanda ai Capi d'istituto nei
termini e con le modalità previste dall'art. 19 dell'O.M. n. 371
del 29/12/1994.
Per il conferimento delle supplenze temporanee nelle
classi di scuola elementare e nelle sezioni di scuola materna, per le quali,
com'è noto, gli aspiranti sono tenuti a indicare i circoli didattici
presso i quali desiderano essere nominati fin dall'atto della presentazione
della domanda di inclusione in graduatoria provinciale, le graduatorie
da utilizzare vengono individuate nel modo che segue:
1) nel caso in cui l'aggregazione riguardi l'intero
circolo didattico viene utilizzata la graduatoria degli aspiranti che,
all'atto della domanda d'inclusione nelle graduatorie provinciali, hanno
chiesto, per le supplenze di competenza dei Capi d'istituto, il circolo
in questione;
2) nel caso, invece, di aggregazione di plessi di
scuola elementare a una preesistente scuola media autonoma o di aggregazione
di un'unica entità scolastica di sezione staccata di scuola media
e di plessi di scuola elementare, vengono inclusi d'ufficio nella graduatoria
d'istituto gli aspiranti già compresi nelle graduatorie del circolo
dal quale i plessi sono stati distaccati.
Personale non docente
Per il conferimento delle supplenze temporanee al
personale non docente, poiché il personale ausiliario dei circoli
didattici è posto dalla legge a carico delle Amministrazioni comunali,
occorre procedere diversamente - per l'individuazione delle graduatorie
d'istituto da utilizzare - a seconda che si tratti di effettuare nomine
sui posti di coordinatore e di collaboratore amministrativo o su quelli
di personale ausiliario.
Per i primi la graduatoria d'istituto viene predisposta
mediante la fusione delle graduatorie della scuola media e del circolo
didattico preesistenti sia nel caso in cui tali istituzioni siano interamente
confluite nel nuovo istituto comprensivo di scuola materna, elementare
e media, sia nel caso in cui quest'ultimo sia stato costituito aggregando
parti delle scuole medie e dei circoli preesistenti (sezioni staccate e
plessi).
Per il conferimento delle supplenze temporanee in
sostituzione di personale ausiliario assente, deve essere utilizzata la
graduatoria già compilata presso la preesistente scuola media autonoma:
ciò sia nel caso in cui nel nuovo istituto sia confluita l'intera
scuola media sia nel caso in cui vi sia stata invece aggregata soltanto
una sezione staccata.
Ovviamente i Capi d'istituto debbono provvedere
alla sostituzione del solo personale dipendente dall'Amministrazione scolastica,
nei limiti in cui le disposizioni in vigore lo consentano.
Occorre precisare, per quanto riguarda l'accertamento
delle condizioni richieste per il conferimento delle supplenze in sostituzione
del personale ausiliario (art. 19 O.M. n. 59 del 21/2/1994 e art. 4 della
legge 24/12/1993, n. 537), che il numero delle unità assenti va
riferito al solo personale dipendente dall'Amministrazione scolastica.
Istruzioni amministrativo-contabili
Le nuove istituzioni «verticalizzate»
eserciteranno l'autonoma gestione finanziaria e contabile dal 1° gennaio
1996, secondo le disposizioni che saranno appositamente diramate.
Per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1995
viene ad essere esercitata, in via transitoria, una gestione ammini-
strativo-contabile conforme alle disposizioni attualmente
vigenti, che tenga tuttavia conto delle diverse realtà di provenienza
delle componenti la nuova istituzione.
Nel caso in cui la nuova istituzione nasca dall'incorporazione,
in una preesistente scuola media, di uno o più plessi di scuola
elementare, incluse le eventuali sezioni di scuola materna, la gestione
finanziaria dei trattamenti economici accessori al personale (compensi
per lavoro straordinario, compensi a carico del fondo di incentivazione,
indennità di missione, ecc.) saranno liquidati con imputazione al
bilancio della scuola media.
Gli oneri di funzionamento amministrativo e didattico
continueranno, invece, ad essere sostenuti, fino al 31 dicembre 1995, dal
circolo didattico a cui appartenevano precedentemente i plessi di scuola
elementare incorporati nella scuola media.
Nel caso in cui, viceversa, la nuova istituzione
nasca dall'incorporazione di sezioni staccate di una preesistente scuola
media in una scuola elementare preesistente, i costi per i compensi accessori
a tutto il personale saranno imputati al bilancio della scuola elementare,
mentre gli oneri di funzionamento, fino al 31 dicembre 1995, saranno sostenuti
dalla scuola elementare e dalla scuola media di rispettiva provenienza.
Anche nel caso in cui la nuova istituzione derivi
dalla contestuale enucleazione e dall'accorpamento di uno o più
plessi di scuola elementare con una o più sezioni staccate di scuola
media restano ferme fino al 31 dicembre 1995 le distinte competenze finanziarie
e contabili, sia per i compensi accessori al personale sia per gli oneri
di funzionamento della rispettiva scuola elementare e della rispettiva
scuola media di precedente appartenenza.
Rapporti con gli Enti locali - Accordi di programma
Al fine di individuare e realizzare le migliori
condizioni di funzionamento delle scuole verticali, le SS.LL. vorranno
porre in essere nei confronti degli amministratori locali ogni opportuna
iniziativa diretta a determinare il più favorevole
contesto operativo.
A tale riguardo occorre richiamare la particolare
attenzione delle SS.LL. sul quadro delineato dalla legge n. 94/94 che,
nel prevedere la possibilità dell'istituzione delle scuole comprensive
nei Comuni montani, ha comunque richiesto (art. 20) che tali costituzioni
dovessero avvenire in un contesto preordinato da apposite intese tra Stato,
Regioni ed Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
Pertanto, qualora gli accordi di programma richiesti
per un equilibrato sviluppo territoriale della scuola materna e dell'obbligo
nei Comuni montani non fossero stati ancora definiti e posti in essere,
le SS.LL. avranno cura di sollecitarne la concreta attuazione, sensibilizzando
comunque i soggetti interessati a realizzare almeno le convenzioni ed i
consorzi necessari soprattutto per l'assegnazione alle scuole comprensive
del personale e dei beni strumentali occorrenti ad assicurare l'erogazione
dei servizi, nei casi in cui i relativi oneri fanno carico agli Enti locali.
Attività di assistenza, vigilanza e monitoraggio
Il carattere fortemente innovativo dell'esperienza
avviata implica la predisposizione di opportune iniziative di assistenza
tecnica, di vigilanza e di monitoraggio (valutazione ed orientamento in
itinere), sia a livello centrale che locale.
Le iniziative di carattere nazionale potranno comprendere
incontri seminariali (anche su base interregionale) da rivolgersi ai dirigenti
scolastici delle nuove istituzioni comprensive per sviluppare un'azione
di «ascolto», orientamento e supporto pedagogico e amministrativo.
Le attività di assistenza si svolgeranno
prevalentemente su base territoriale, con la collaborazione del corpo ispettivo
tecnico.
Con successive tempestive comunicazioni saranno
fornite le necessarie indicazioni e gli opportuni suggerimenti circa l'organizzazione
di dette attività e le collaborazioni richieste ai livelli locali.
Iniziative di formazione del personale direttivo
ed A.T.A.
L'avvio delle istituzioni scolastiche comprensive
rappresenta un impegnativo onere soprattutto per i dirigenti scolastici
chiamati a reggerle e per il personale non docente chiamato a collaborare
nella conduzione amministrativa e gestione delle stesse scuole, costituendo
nel contempo anche un'occasione di crescita professionale e di formazione
di nuove e più ampie competenze.
L'Amministrazione intende sostenere tale momento
di formazione, oltre che con le iniziative di assistenza tecnica già
richiamate, anche con l'attivazione di corsi seminariali a carattere nazionale
rivolti a tutti i dirigenti scolastici interessati, con l'obiettivo di
mettere a fuoco le problematiche connesse al nuovo modo di operare della
scuola di base, sia sotto i profili istituzionali e pedagogico-formativi
che sotto gli aspetti amministrativi ed organizzativi.
Di tale attività di formazione, che andrà
ad intrecciarsi con l'azione di assistenza tecnica sul campo, sarà
tempestivamente fornita dettagliata notizia alle SS.LL. ed ai destinatari
interessati.
Per le attività di formazione del personale
A.T.A., ed in particolare dei coordinatori amministrativi, occorre invece
necessariamente fare riferimento alle competenze ed alle disponibilità
di risorse finanziarie poste a disposizione degli Uffici scolastici provinciali
sul Cap. 1121, e, conseguentemente, si ritiene di raccomandare alle SS.LL.
anche in questa sede di considerare prioritaria tale necessità e
di assumere in proprio le opportune idonee iniziative.
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