Circolare telegrafica n. 278 del 24 settembre 1994 prot. n. 5109/DN

Nomine del personale docente non di ruolo per la copertura dei posti di sostegno

Riferimento quesiti pervenuti, comunicasi che disposizione di cui at penultima parte, primo comma, art. 520 T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base at cui per copertura posti sostegno, accantonati at sensi art. 481 medesimo decreto, provvedesi con conferimento supplenze annuali, non potest che essere interpretata at luce quadro complessivo in cui norma medesima inseriscesi.
At riguardo, richiamasi attenzione su circostanza che predetto art. 520 et successivo art. 521 habent recepito nuovo sistema normativo conferimento supplenze insegnamento introdotto art. 6 primo et secondo comma, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.
In base at previsioni da ultime citate, come è noto, "il conferimento delle supplenze annuali al personale docente... può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai fini della loro copertura con personale di ruolo...." (art. 6 primo comma) et, inoltre, "non possono essere disposte supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario" (art. 6 secondo comma).
Contenuto innovativo tali disposizioni, come già esplicitato con C.M. n. 208 del 25 giugno 1993, consiste fatto che, in ambito supplenze conferibili provveditori studi, quelle attribuite per copertura posti soltanto di fatto disponibili ovvero per copertura c.d. spezzoni - orario non possono più qualificarsi "supplenze annuali", rimanendo, invece, configurabili at stregua "supplenze temporanee che siano da disporre sino at termine attività didattiche".
Ciò posto, attesa suevidenziata esigenza esame citata norma di cui at penultima parte, primo comma, art. 520 T.U. N. 297/94 in una lettura che la collochi logicamente quadro complesso regolamentare materia supplenze, chiariscesi che contenuti norma medesima sunt da riferire esclusivamente at peculiare tipologia posti insegnamento contemplati art. 520 in parola (posti vacanti et disponibili in attesa espletamento procedure concorsuali per assunzione personale ruolo).
Conseguentemente, precisasi che, anche in relazione at copertura posti sostegno debent trovare applicazione disposizioni conferimento nomine supplenze annuali et temporanee sino a termine attività didattiche poste in via generale art. 1, lettera A) et B) O.M. n. 242 del 5 agosto 1993.


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