Circolare Ministeriale 28 febbraio 2002, n. 27 Prot. n. 4199

Oggetto: Iniziative di formazione relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria superiore. Anno 2001-2002

Com'è noto alle SS. LL., la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 22, comma 7, ha introdotto la modifica dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, prevedendo che le commissioni degli esami di Stato, relativamente alle scuole statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto d'esame appartenenti alla classe del candidato.

La medesima norma stabilisce che per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni in parola sono costituite da commissari interni designati dal Consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate.

Accanto alla modifica relativa alla composizione delle commissioni si pone l'altra riguardante i criteri di nomina dei Presidenti che, secondo quanto prevede la stessa legge finanziaria, sono scelti unicamente tra i dirigenti e i docenti di scuole secondarie superiori e nominati dal Direttore Generale Regionale competente. Più ampio è infine l'ambito di attività del Presidente, che viene nominato per ogni sede d'esame e non più per sole due classi /commissioni come avveniva in passato.

L'attuazione del summenzionato comma della legge finanziaria ha comportato, da parte dell'Amministrazione, la messa a punto di nuovi dispositivi di normazione secondaria, coerenti con la diversa costituzione della commissione e le nuove procedure di scelta delle materie d'esame.

E' stato emanato, conseguentemente, il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio, con il quale il Ministro ha indicato il numero dei componenti delle Commissioni di esame in ciascun indirizzo di studi.

Al tempo stesso è stato necessario definire quei provvedimenti normativi previsti dalla legge di riforma dell'esame di Stato, i quali, per essere stati adottati "in regime transitorio" e "a tempo limitato", richiedono una annuale reiterazione. Si fa riferimento a quelli relativi allo svolgimento della prima e seconda prova e alle modalità di conduzione degli esami nei corsi sperimentali.

Le modifiche intervenute nella disciplina dell'esame, hanno, come si è detto, comportato una radicale innovazione strutturale nella composizione della Commissione giudicatrice, ma non hanno inciso sugli altri profili dell'esame stesso. Assolutamente indenni dal citato intervento legislativo escono pertanto le tipologie di scrittura della prima prova, ormai a regime con la nota legge di riforma dell'esame di Stato n. 425/1997, unitamente alle modalità di svolgimento della seconda, della terza prova e del colloquio.

Non può però ignorarsi che le modifiche introdotte nella composizione della Commissione, mentre valorizzano a pieno l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, richiedono ai docenti un rinnovato impegno e un più spiccato e diretto senso di responsabilità in una delle operazioni scolastiche tra le più complesse e delicate qual è quella della valutazione finale dei propri allievi.

Due sono in particolare i momenti valutativi che attendono i docenti: quello della carriera scolastica dello studente, da tradursi nel punteggio del credito scolastico e l'altro delle performances del candidato dimostrate in sede d'esame.

Nell'attuale fase di transizione dalla utilizzazione di modelli valutativi di tipo empirico all'impiego di strumenti e parametri idonei alla realizzazione di una valutazione sempre più oggettiva, si rivelano importanti soprattutto il potenziamento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi della conduzione dell'esame in tutte le sue fasi di svolgimento.

L'esame di Stato non costituisce infatti un momento autonomo e a sé stante del percorso scolastico, ma è parte integrante e organica di esso, poiché chiama in causa i tratti più rilevanti e qualificanti dell'offerta formativa: dalla programmazione alla gestione della didattica fino alla valutazione.

In tale prospettiva l'attività di formazione dei docenti e dei dirigenti costituisce, anche in quest'anno scolastico, una esigenza prioritaria e irrinunciabile.

Si rende pertanto necessario realizzare a breve scadenza un piano di iniziative di formazione finalizzate all'acquisizione di un'adeguata conoscenza delle novità introdotte dalla legge finanziaria e ad una attenta disamina dei diversi aspetti dell'esame e dei suoi effetti di retroazione sull'attività didattica.

In funzione di un impegno finalizzato alla "qualità", l'attività di formazione, lungi dal registrare cedimenti o cadute di interesse, si rivela di fondamentale importanza ed esige un'attenzione mirata ai profili dell'esame; profili che i Collegi dei docenti, nella loro autonomia e in riferimento all'offerta formativa sviluppata all'interno dei diversi curricoli, riterranno meritevoli di particolare approfondimento.

Per quanto riguarda i modelli da utilizzare per la predisposizione degli interventi formativi, si ha motivo di ritenere che possa considerarsi ancora valido e attuale, nelle sue linee essenziali, l'impianto positivamente sperimentato negli anni scorsi.

In sostanza le strategie organizzative e operative adottate per le decorse sessioni d'esame possono ancora costituire una importante risorsa spendibile ai fini della buona riuscita e dell'efficacia degli interventi formativi.

La messa a punto di tali strategie terrà ovviamente conto degli adeguamenti dettati dalla legge e dall'esigenza di imprimere all'attività formativa una spiccata valenza qualitativa, soprattutto in considerazione del nuovo ruolo del Consiglio di classe.

Si ritiene pertanto che possa, anche per quest'anno, rivelarsi utile e funzionale l'adozione di iniziative, da gestire nell'ambito delle singole istituzioni scolastiche. Queste attività di formazione, organizzate dai Dirigenti scolastici con la collaborazione degli Ispettori tecnici, di esperti, docenti universitari, rappresentanti di associazioni e di enti culturali di qualificato livello, si svolgeranno nel periodo marzo-aprile nell'ambito di ciascuna scuola o reti di scuole.

Successivamente le SS. LL. avranno cura di predisporre apposite iniziative di formazione da destinare ai Capi di Istituto e ai docenti nominati Presidenti delle commissioni d'esame.

E' pertanto opportuno che nella organizzazione e nel coordinamento delle suddette attività, le SS. LL. utilizzino gli Ispettori operanti sul territorio, avvalendosi all'occorrenza anche del personale scolastico che negli anni decorsi ha operato nei nuclei provinciali per la formazione sull'esame di Stato.

Nella considerazione che l'esame di Stato ha come destinatari anche gli alunni della scuole paritarie e delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, si rappresenta l'esigenza di contribuire a creare, per quanto possibile, le condizioni più propizie per una corretta e adeguata diffusione della cultura dell'esame stesso nell'ambito di tali istituzioni scolastiche, attraverso soluzioni organizzative e operative ritenute più idonee.

Considerata infine la molteplicità delle procedure e degli adempimenti che fanno carico agli Uffici scolastici, sia nella fase delle operazioni preliminari che in quelle di svolgimento degli esami, le SS. LL. avranno cura di prevedere adeguati interventi formativi riservati al personale amministrativo delle scuole a vario titolo coinvolto negli esami di Stato. Oggetto di tali interventi saranno gli aspetti giuridico-formali nonché quelli operativi, la cui conoscenza è irrinunciabile ai fini del regolare svolgimento degli esami.

Le attività di formazione saranno remunerate in base alle disposizioni vigenti in materia di formazione, dotando codesti Uffici delle occorrenti risorse finanziarie, tratte, per l'anno 2002, dai fondi di cui al Cap. 1227 dello stato di previsione del Ministero.

Ai fini suddetti si è proceduto all'assegnazione di apposito finanziamento a ciascun Ufficio Scolastico Regionale, tenendo a riferimento, come negli anni decorsi, i seguenti criteri - guida:

a. numero degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali e non statali operanti nella regione;
b. numero delle sedi di esame funzionanti nell'anno 2001-2002;
c. numero, ampiezza e complessità delle province di ciascuna regione.
A tal riguardo nell'allegato A è riportato il piano di ripartizione territoriale.

Il budget destinato a ciascun Ufficio corrisponde, in linea di massima, ad un monte ore ricavato tenendo a riferimento i compensi orari previsti per le attività di formazione dal D.M. n.236 del 15 ottobre 1996.

Gli importi saranno accreditati alle SS. LL., non appena disposto il finanziamento sull'apposito capitolo di bilancio. Tenuto conto dei tempi estremamente ristretti a disposizione, le SS. LL. attiveranno immediatamente i progetti relativi alle suindicate attività di formazione, fermo restando da parte dell'Ufficio scrivente l'impegno ad accelerare al massimo le procedure contabili.

Si confida nello sperimentato senso di responsabilità e di collaborazione delle SS.LL..


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