Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni
Come è noto alle SS.LL., nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato
il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.
53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare
attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie,
nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e
nella prima classe della scuola secondaria di primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo
a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi
posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e
di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere,
nella maniera più idonea e collaborativa, l'impegno degli Uffici
dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti,
degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario
titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della
riforma.
All'esigenza sopraccennata intende rispondere anche
la presente circolare, con la quale:
• si richiamano alcuni aspetti significativi della
riforma;
• si impartiscono istruzioni e indicazioni, con
riferimento alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti
ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative
e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del
decreto legislativo;
• si pongono a confronto le linee d'impianto e le
articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento
previgente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le
compatibilità;
• si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni
scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici
dei Piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici
di apprendimento di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani di studio
personalizzati, d'ora in poi denominati Indicazioni nazionali
(allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale
e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione,
d'ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto).
Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si
evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa,
nell'ambito e in funzione delle finalità del Sistema scolastico
nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003
e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale
a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro
del Sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro
capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi
generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento
attraverso la personalizzazione dei Piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi
ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni
nazionali, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto
alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità
di scelte che ne valorizza il Profilo professionale.
Spetta, infatti, alle istituzioni scolastiche autonome
il compito di dare efficace attuazione ai princìpi fondamentali
ed alle norme generali definiti nel Sistema di istruzione, secondo modalità
e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente
alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 sull'autonomia
didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità
del Sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei
livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici
di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.
ASPETTI SIGNIFICATIVI DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
• Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo,
in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è
quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea
con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese
degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie,
di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.
• Il Sistema educativo di istruzione e formazione,
così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto
legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali,
il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio personalizzati
(d'ora in poi denominati Piani di studio) e la risposta alle prevalenti
richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità
e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e
le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali
le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
• Un ruolo particolare in tale contesto assume la
funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione
degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
• L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo
di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo
opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione
scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si
aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di
mensa e di dopo mensa.
• I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo
di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati
separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo
educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.
• Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola
facoltativo, vanno rese compatibili con i Piani dell'offerta formativa,
con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche
delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse
di organico assegnate alle medesime.
• Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite
del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario
di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso
interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa
al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
• Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi
individuati nelle Indicazioni nazionali relative alla scuola dell'infanzia,
alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati,
ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione
dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
• Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce
la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla
formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità
dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado.
• Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione
si articola in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria
si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia
e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in
un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.
• La valutazione degli alunni:
– viene effettuata dai docenti sia con scansione
periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico
successivo;
– è unitariamente riferita ai livelli di
apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie
e in quelle opzionali;
– riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
• Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata
al termine del secondo periodo didattico biennale.
• Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma
rispetto al secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo e condizione per accedere al Sistema dei licei e a quello
dell'istruzione e della formazione professionale.
• L'attività laboratoriale costituisce in
generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi
momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un
quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene
assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione
di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati
al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
• Il processo di personalizzazione degli interventi
formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno,
trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze
(d'ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione
essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla
descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il
Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti,
d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso
le quali si esprime la funzione tutoriale.
• Le scuole statali appartenenti al primo ciclo
possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto,
in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia
esistenti nello stesso territorio.
SIGNIFICATO ED AMBITI DI ALCUNI ISTITUTI ED ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:
– anticipi delle iscrizioni;
– nuove professionalità e modalità
organizzative;
– orari di funzionamento;
– Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati
delle attività educative.
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2
e 12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto
legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale
n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo
7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine
e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio
2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:
– esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite
a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo
l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso
dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
– disponibilità dei posti nelle scuole interessate,
con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione
organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale
in materia di organici;
– assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici
scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione
scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi,
servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 - Nuove professionalità e modalità
organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra
indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle
richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte
citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità
e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella
fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere
di definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità
e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi Profili
professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate
ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché
su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito
avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto
Collettivo Nazionale del comparto Scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà
possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli
anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione
dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata,
al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare
le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi,
si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le
dotazioni in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni
di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento
stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma
prima richiamati sarà, comunque, accompagnato da azioni di formazione
del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare
una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle
esperienze più significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo
3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede
un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875
e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti
educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le
risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta
del tempo scuola nella sua estensione minima o massima, si è fatto
cenno nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo,
al quale, pertanto, si rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva,
che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra
un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono
essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti,
modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato
per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40
ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene
opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento
con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
– l'orario normale di funzionamento era definito
su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con
la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale
orario corrispondeva a 1400 ore annue;
poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni
funzionanti) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti
a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
– ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno
delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali,
corrispondenti a 1750 ore annue.
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Riforma |
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Norme previgenti |
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2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7,
8, 13, 15 del decreto legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività
più significativi, disciplinati dal decreto legislativo:
– anticipi delle iscrizioni;
– orari di funzionamento;
– consistenze di organico;
– funzione tutoriale;
– valutazione degli alunni;
– piani di studio personalizzati e obiettivi specifici
di apprendimento.
2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di
delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere
all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede
quello scolastico di riferimento.
Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti
incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo
143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento
dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione
dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini
che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). E', però,
opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione
a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha
riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004
il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere
consentita con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite
temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento
a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella
stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente
a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.
La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti
al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi
e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo più volte citato prevede,
all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni
nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale
di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di
lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia
organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello
stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti
richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta
formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica
della personalizzazione dei Piani di studio, insegnamenti e attività
per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti
mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale
per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e
partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli,
nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni,
anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere
nell'orario facoltativo opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata
circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle
scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere
all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello
degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio
o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare
a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti,
si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni
e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i
contenuti dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni
ad esso allegate.
Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui
trattasi e dalle suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile
sciogliere la riserva sopra richiamata.
Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni
scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di
organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti,
valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare
l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere
nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno
le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile
rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle
relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto
delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni
articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti
il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per
l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento
sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso
i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo
e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe,
per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore,
comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori
3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie
per le scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve
intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore
mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella
situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di
escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo
7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite
di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo
opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330
ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle
istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta
formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza
dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto
per l'anno scolastico 2004/2005, si esclude la possibilità di effettuare
una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie,
sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il
prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30
ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative
opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione
che un'efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla
funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi
modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello
integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce
che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico
2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale
nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale,
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito
dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto
medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino
a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive
consistenze di organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento
delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1
e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato,
vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente,
che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione,
si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente
adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze
tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite
all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della
scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma
1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte
e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera
(comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30
ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto
del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio
della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali),
tale orario corrispondeva a 990 ore.
Erano, altresì, previste attività
di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie
organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva
di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma
2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo
mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno
corrispondeva a 1.320 ore.
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Riforma (*) |
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Testo Unico
(tempo normale) (*) |
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* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia. |
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dopo mensa |
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dopo mensa |
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Riforma |
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Testo Unico |
quantificato |
quantificato |
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quantificato |
quantificato |
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2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5,
6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della
scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei Piani
di studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità
didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione
che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni
di:
• assistenza tutoriale a ciascun alunno;
• rapporto con le famiglie;
• orientamento per le scelte delle attività
opzionali;
• coordinamento delle attività didattiche
ed educative;
• cura della documentazione del percorso formativo.
Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura,
nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento
agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma
6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato
di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale,
sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non
comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi
invece in una funzione rientrante nel Profilo professionale del docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma
5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa
e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del
docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione
sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione
tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti
nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni
e precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della
compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale
e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole
scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento
dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità
individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti,
competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione
dei docenti alle classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto
per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione,
alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà
dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata
contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce
che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite,
sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti,
sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari
facoltativi opzionali scelti dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli
insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai
fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia,
"in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione
prevede, nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola
dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione
positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per
l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi,
si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
2.6 - Piani di studio personalizzati e Obiettivi
specifici di apprendimento (articolo 13 e allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che,
in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo,
da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria,
le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati, allegate
al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento,
si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.
Le Indicazioni nazionali evidenziano come
la scuola primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno,
sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità
formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria,
l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale
lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione
delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria,
scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative
della vita umana.
E' compito dei docenti utilizzare gli obiettivi
specifici di apprendimento per progettare Unità di apprendimento
caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli
allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la
trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate
competenze coerenti con il Profilo.
Gli Obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati
per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici.
Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che
l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali
di ciascun alunno.
Nell'ambito degli Obiettivi specifici di apprendimento
costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione,
l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e
informatica.
Relativamente alle situazioni in cui sono in atto
insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti
insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico,
fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla
prima classe.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli
obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza
civile (Educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che non costituisce una disciplina
a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative
e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo
classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9,
10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività
più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento
alla scuola secondaria di I grado:
– orari di funzionamento;
– dotazioni organiche;
– assetti delle discipline di insegnamento;
– funzione tutoriale;
– valutazione degli alunni;
– piani di studio personalizzati e obiettivi specifici
di apprendimento.
In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10,
comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola
secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale
di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio
è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze
classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166
del decreto legislativo n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il
monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece
demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante
l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti
richieste delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei Piani
di studio, in coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti
e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2),
corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie,
la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno
scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi
varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario
obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali
assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito
dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo,
va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa,
che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7
ore settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per
garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche,
sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata
alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto
delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative,
da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti
significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie,
durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005,
vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni
scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro
assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale
collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter
contemperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità
di risposta delle seconde.
In un quadro di Sistema a regime, le scuole, anche
sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle
indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione
di predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano
ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte
delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata
circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle
scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la
precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo
orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa
opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare,
si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi
esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta
entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani
di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali
allo stesso allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva
secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche,
nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo
opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano
dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto
conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità
esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni
delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile
rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle
relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno
tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le
opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle
azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari
condizioni.
Giova, comunque, precisare che in relazione a quanto
disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione
che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime
classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso
ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente
con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni
degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto
organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal
D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché
il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le
attività di tempo prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli
in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi Piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà
all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità
previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura
di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito
delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta
obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo
14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari
relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti
delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare,
per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali
e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro
il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento
(articolo 14 e allegato C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che,
in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si
adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria
di I grado (allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo
individuato nell'allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra
l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione,
minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa
all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto
delle 891 ore annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari
e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento
in coerenza con i nuovi Piani di studio, le istituzioni scolastiche si
intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui
alle Indicazioni nazionali.
Per quel che concerne lo studio delle due lingue
comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo,
che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche
le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione
dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre
e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze
orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno
legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla copertura
delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente,
anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già
consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la
possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per
entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate
indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare
nelle sedi competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio
e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in
attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo
14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento
di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare
"Matematica, Scienze e Tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto
alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di Educazione tecnica),
i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative
opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali
possedute (articolo 14, comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa
riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione
e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.
Per l'insegnamento dello Strumento musicale, si
osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999
ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente
con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico
di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire
nel Piano dell'offerta formativa.
Del resto già in questa logica sono stati
forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive
degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti,
si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento
dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5,
prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola
secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione
dei Piani di studio, concorre prioritariamente il docente in
possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie
e con il territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già
descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola primaria
al precedente paragrafo 2, punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente
preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi
degli altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione
prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà
avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti,
ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità,
da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi,
nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della
funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga
funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori
approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti
nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella
legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che
la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo
ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone
che, ai fini della validità dell'anno scolastico, ciascun alunno
deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio
e facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni
eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi
di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti,
sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari
facoltativi opzionali scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione
conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo.
Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non
ammettere gli alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato,
che è titolo di accesso al Sistema dei licei e a quello dell'istruzione
e della formazione professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi
specifici di apprendimento (articolo 14 e allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che,
in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo,
da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria
le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati, allegate
al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento,
si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere
unitario del primo ciclo di istruzione esige che i Piani di studio della
scuola secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità
e di coerenza con quelli della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge
n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una
seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state
comprese tecnologia e informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati
per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina
vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola
aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti
discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze
e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica
e scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre
gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle
unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di
gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità
delle diverse équipe dei docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli
obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza
civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare e all'affettività) che, come già precisato
per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma
si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche
unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.
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