Circolare ministeriale n. 302 del 29 ottobre 1986 prot. n. 66501/1798/FL

Quesiti concernenti l'applicazione della C.M. n. 211 del 24 luglio 1986

Si ritiene opportuno fornire riscontro con la presente circolare a taluni quesiti che assumono rilevanza più generale con riferimento alle disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1985, n. 121 e nel D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, ferme restando le indicazioni caso per caso già fornite nelle vie brevi per le situazioni di carattere particolare dalle SS.LL. rappresentate.
Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo scuola.
Allo scopo di realizzare tale effettiva parità di posizioni si sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per la scuola materna), acquisiscano - secondo le modalità già previste dalle precedenti circolari n. 128 - 129 - 130 e 131 del 3 maggio 1986 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 - concrete proposte, nell'ambito dell'azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi nel menzionato insegnamento o delle predette attività educative di religione cattolica.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi.
Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei capi d'istituto intervenire perché subito l'organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l'immediato avvio delle attività in parola.
Relativamente alla scuola elementare e media, le attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517; a detto fine, qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale. La frequenza delle attività integrative - in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica - viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà.
Per quanto concerne gli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, le particolari indicazioni fornite in proposito con la circolare n. 131 del 3 maggio 1986, costituiscono, di norma, l'ambito entro il quale gli studenti possono formulare le loro proposte, al fine di consentire al collegio dei docenti di tradurle in obiettivi programmati.
Premesso che lo svolgimento delle attività integrative e culturali rientra, nei limiti dell'orario d'obbligo, fra i compiti istituzionali del personale docente in servizio, si richiama ancora una volta l'attenzione sull'assoluta necessità che per l'effettuazione di dette attività venga anzitutto impiegato personale docente di ruolo (docenti delle dotazioni organiche aggiuntive, docenti in soprannumero totale o parziale, docenti che debbano completare l'orario di servizio stabilito dall'art. 88 del citato D.P.R. n. 417/74, senza che peraltro siano disattese, relativamente agli istituti di istruzione secondaria, le esigenze derivanti dall'applicazione dell'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Resta fermo quanto in precedenti occasioni disposto sui docenti impegnati in attività già programmate e definite (ad esempio, per la scuola media, tempo prolungato e corsi di recupero).
Nell'ipotesi in cui non si determinino le condizioni sopra indicate, ai fini dello svolgimento delle attività integrative e culturali previste a favore degli studenti che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, si farà ricorso a docenti disponibili all'effettuazione delle ore eccedenti, che ovviamente saranno retribuite ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31/5/74, n. 417.
Solo nel caso di oggettiva impossibilità di adottare una delle soluzioni sopra prospettate e nei limiti temporali in cui tale oggettiva impossibilità perduri, risulterà, in via assolutamente residuale, necessitata l'utilizzazione di personale supplente. In tale circostanza i capi di istituto conferiranno le supplenze agli aspiranti inclusi nelle graduatorie relative a classi di concorso per attività coerenti con le particolari indicazioni di cui alla più volte citata circolare n. 131/86.
In mancanza di aspiranti in possesso di titolo di studio prescritto, saranno utilizzate le graduatorie di altre scuole o istituti posti nell'ambito dello stesso distretto o, in subordine, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, dello stesso comune o di comuni viciniori.
In ogni caso, le supplenze di cui sopra saranno conferite, in relazione alle effettive esigenze, raggruppando per quanto possibile le ore disponibili in ciascuna istituzione scolastica, fino alla concorrenza dell'orario obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 417/74. A tale riguardo, qualora i contenuti delle attività siano tali da renderlo utile ed opportuno, si potrà procedere all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale.
Si chiarisce, inoltre, che attività diverse rispetto a quelle indicate nella più volte richiamata C.M. n. 131 del 3/5/1986 sono da ritenersi consentite subordinatamente alla utilizzazione di risorse certamente già disponibili e purché, comunque, il loro svolgimento non comporti il ricorso a supplenze.
Per quanto riguarda, infine, l'attività di studio individuale, si chiarisce che ad essa sono tenuti, negli istituti di istruzione secondaria di II grado, gli studenti che, avendo comunque dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, non intendano fruire delle attività programmate dal collegio dei docenti.
Nel mentre si invitano i competenti organi a predisporre adeguate norme integrative ai singoli regolamenti di istituto, volte a disciplinare lo svolgimento di detto studio individuale, si sottolinea l'esigenza di esperire ogni iniziativa affinché gli studenti interessati possano disporre di appositi spazi, così da corrispondere nel modo migliore al dovere di vigilanza per tutto il tempo scuola, dovere che comporta la permanenza degli studenti nei locali scolastici durante l'intero orario. Resta fermo, in ogni caso, con riferimento all'attività di studio individuale, che non potrà procedersi all'impiego di personale supplente.
Si coglie, infine, l'occasione per raccomandare che le SS.LL. e tutte le componenti del mondo della Scuola proseguano nell'apprezzata opera fin qui svolta nella costruttiva ricerca delle soluzioni più idonee per garantire la più coerente applicazione della nuova disciplina relativa al diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e ciò nel pieno rispetto del pluralismo che, come non appare inutile ribadire, si configura come valore peculiare della Costituzione e rappresenta principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico.


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