Circolare ministeriale n. 315 dell' 1 dicembre 1975 prot. n. 39372/568-bis

Trattenute per sciopero

Si trascrive, qui di seguito, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - n. 29381-10282-65.323 del 31 ottobre 1975:
"Nel quadro dell'avviato, attento riesame dei problemi del pubblico impiego, secondo lo spirito di unitarietà delle valutazioni e di giustizia perequativa nel sistema delle retribuzioni, si è riconosciuta l'esigenza che le trattenute in caso di sciopero siano effettuate con immediatezza da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate.
Posto il principio che, anche nel rapporto di pubblico impiego, come in quello privato, l'astensione volontaria dal lavoro comporta la perdita del diritto alla retribuzione, ne consegue che, superando le difficoltà procedurali che possono conseguire dalla peculiarità delle procedure, proprie del settore pubblico, debba procedersi alle trattenute per sciopero nello stesso mese in cui questo si è verificato.
D'ora in avanti, pertanto, a modifica delle istruzioni impartite con precedenti circolari, deve trovare comunque rigorosa applicazione il principio che le trattenute per sciopero devono essere effettuate immediatamente, ovviamente nei limiti compatibili con il sistema di pagamento, e devono essere attuate in unica soluzione.
A tal fine, avuto riguardo alla complessità del procedimento contabile che non consente di modificare il titolo di pagamento degli assegni se non da parte degli stessi uffici emittenti, si tratta di addivenire, salvo il caso di sciopero negli ultimi giorni del mese, alla predisposizione di un titolo per la trattenuta, indipendente dal titolo di pagamento, da compilare con immediatezza e da far pervenire all'ufficio pagatore dell'ordinativo di pagamento degli assegni.
Nel caso di sciopero negli ultimi giorni del mese, non risultando tempestiva l'emissione del titolo per la trattenuta stessa va imputata, per intero, sulla retribuzione del mese successivo. Si è in presenza, infatti, non di crediti derivanti da pagamento di indebito, bensì dalla facoltà dello Stato di operare quale titolare del potere-dovere di non corrispondere la retribuzione a fronte di una mancata prestazione di lavoro; e pertanto non assume alcun rilievo particolare la circostanza che la trattenuta sia effettuata, per ragioni contabili, dopo la liquidazione degli assegni mensili relativi al periodo in cui è avvenuto lo sciopero.
Il Ministero del Tesoro provvederà ad emanare le istruzioni integrative che si rendessero all'uopo necessarie.
Nel disporre la più rigorosa osservanza, da parte di tutte le Amministrazioni, del principio dell'immediatezza e della unicità di soluzione delle trattenute per sciopero, si raccomanda alle SS.LL. la più diffusa comunicazione della presente circolare per la piena informazione dei dipendenti circa l'applicazione dei nuovi criteri enunciati.
Le Amministrazioni cureranno la puntuale osservanza della presente circolare da parte dei dipendenti uffici ed enti vigilati impartendo a tal fine le occorrenti istruzioni".
In ottemperanza a quanto prescritto nel terz'ultimo capoverso di detta circolare, il Ministero del Tesoro, con telegramma n. 179420 del 12 novembre 1975, ha impartito le seguenti disposizioni:
"Riferimento circolare presidenza consiglio ministri n. 29381-10282-65.32.3 del 31 ottobre scorso diretta at ministri et sottosegretari Stato circa rigorosa osservanza principio che trattenute sciopero dipendenti statali effettuansi immediatamente et unica soluzione (,) scrivente comunica quanto segue at fini istruzioni integrative ivi previste et rammenta via preliminare obbligo capi ufficio segnalare at ordinatori stipendi assenze personale giorno stesso in cui verificansi (.) Relativamente pagamento mediante ordinativi diretti (:) per astensioni lavoro dal primo at 20 del mese ordinatori spesa debent emettere apposito decreto riduzione per ciascun ordinativo con indicazione amministrazione emittente (,) capitolo et esercizio (,) numero et data ordinativo medesimo nonché singoli nominativi con rispettive somme lorde et nette con relativo totale et infine con specificazione in dispositivo che ordinativo est ridotto da lire at lire (.)
Decreto stesso est trasmesso at ragioneria centrale giorno 22 in originale et tre copie e da questa inoltrato at corte conti giorno successivo et in copia conforme vistata da essa ragioneria at tesoreria centrale et delegato riscossione at fini predisposizione adempimenti propria competenza (;) tesoreria dopo eseguito pagamento unisce decreto at rispettivo ordinativo estinto apponendo su quest'ultimo annotazione firmata circa avvenuto pagamento importo ridotto (.) Relativamente astensioni verificatesi dal 21 at fine mese trattenuta sarà integralmente operata mese successivo in sede emissione titolo spesa at sensi et effetti articolo 406 regolamento contabilità generale Stato (.) Relativamente pagamenti mediante ordinativi su ordini accreditamento aut su contabilità speciali (,) assenze per scioperi verificatesi dal primo al venti del mese debent essere considerate in sede emissione ordinativo mentre per quelle verificatesi successivamente et cioè dal 21 at fine mese relative trattenute debent effettuarsi su rata stipendio mese successivo in forza citato articolo 406 (.)
In deroga at quanto dianzi disposto (,) per insegnanti elementari et scuole materne (,) attesi termini anticipati pagamento stipendi previsti decreto ministeriale 19 maggio 1974 (,) suindicato periodo dal primo at venti est ridotto da primo at quindici (,) per cui assenze verificatesi seconda quindicina mese sono da computare in detrazione at stipendio mese successivo (.) Relativamente pagamenti mediante ruoli spesa fissa (,) per titoli collettivi quietanzabili da delegati at riscossione (,) per assenze verificatesi durante periodo dal primo at diciotto del mese relativa trattenuta debet effettuarsi secondo disposto articolo 3 D.P.R. 26 maggio 1956 numero 653 con avvertenza che trattenuta per giornate successive at 18 del mese debet operarsi per intero su mensilità successiva (.) Per restanti titoli direzioni provinciali del tesoro debent riprodurre titoli per importi effettivamente spettanti in sostituzione rispettivi titoli già emessi da centri meccanografici (;) per periodo successivo at diciotto del mese trattenuta est operata su rata stipendio mese seguente (.) Ministeri et amministrazioni in indirizzo sono pregati impartire particolareggiate disposizioni conformamente principi et direttive di cui citata circolare presidenza consiglio et sopraindicate istruzioni (,) in relazione at propri ordinamenti et peculiari connesse esigenze (,) at tutti organi et uffici dipendenti et enti vigilati (,) fornendo cortese assicurazione di adempimento (.) Ministro Tesoro Colombo".
Nel raccomandare l'esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra da parte di tutti gli uffici e scuole dipendenti, si fa presente che nei casi in cui le trattenute in questione non possano essere operate nel mese in cui si riferiscono a causa di difficoltà insuperabili, le stesse dovranno essere effettuate, immancabilmente, sulle competenze spettanti al personale interessato per il mese successivo.
Si ritiene in questa sede di impartire istruzioni in materia di trattenute per scioperi di breve durata attuati dal personale dipendente, tenendo presente il parere n. 1110-73 emesso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato - Sezione I - nell'adunanza del 21 maggio 1973.
In tale parere il Consiglio di Stato afferma di ritenere "che alla frazionabilità delle trattenute per sciopero in ore non esistano, in linea di principio, ostacoli assoluti né nel sistema di retribuzione dei pubblici dipendenti né nella corrispettività delle prestazioni. Peraltro questa frazionabilità viene meno quando, per le caratteristiche dello sciopero o per le esigenze delle Amministrazioni o per quelle del pubblico a cui vantaggio è organizzato il servizio, una prestazione di lavoro di durata inferiore alla giornata non presenti un'utilità apprezzabile, in termini economici ed amministrativi, sicché detta prestazione debba essere equiparata ad un'assenza di prestazione per tutto il giorno".
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto che il nuovo criterio enunciato dal Consiglio di Stato possa essere assunto a norma di condotta da parte di tutte le pubbliche Amministrazioni ed ha rimesso ai singoli Ministeri il compito di impartire in merito le necessarie istruzioni, valutando, "in relazione alla particolare natura dei servizi di competenza, se e quando gli scioperi producano effetti eccedenti la loro dichiarata durata".
Sulla base di quanto affermato nella nota e nel parere dianzi citati, sembrano doversi considerare ultrattivi:
1) gli scioperi che, pur non coprendo l'intero orario d'obbligo, siano attuati, nell'arco della stessa giornata, presso singoli uffici o servizi che, se pur distinti l'uno dall'altro, siano però funzionalmente interdipendenti, talché la paralisi di un settore si riflette necessariamente anche sugli altri ad esso collegati;
2) gli scioperi attuati presso servizi per i quali le prestazioni dello scioperante a tempo limitato non siano più utilizzabili proficuamente per la parte di orario residua.
Da tutto ciò discende che gli scioperi brevi sono da considerare ultrattivi nei casi in cui le interruzioni del lavoro già iniziato vanificano la piena utilità delle prestazioni a causa della loro frammentarietà, mentre non sono da ritenere tali le astensioni di breve durata, il cui inizio o termine coincidano, rispettivamente, con l'inizio o il termine dell'orario di servizio.
Ai fini di cui sopra il personale dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione va distinta in:

a) personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo e ausiliario, in servizio presso uffici centrali o periferici, compreso quello con mansioni amministrative in servizio presso le istituzioni scolastiche; personale dirigente, direttivo, docente, di concetto, esecutivo e ausiliario in servizio presso le università e gli istituti universitari, escluso quello docente universitario di cui alla seguente lettera b);
b) personale direttivo, docente, addetto ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività scolastiche integrative, assistente e ausiliario in servizio presso le scuole secondarie, artistiche, elementari o materne; personale docente, sanitario, tecnico e ausiliario in servizio presso le cliniche universitarie.

Per il personale di cui alla lettera a), l'ultrattività degli scioperi brevi è da escludere, potendosi ritenere che le prestazioni di minore durata della giornata lavorativa siano utili per l'Amministrazione.
Per il personale di cui alla lettera b), invece, l'ultrattività degli scioperi brevi non sussiste soltanto quando l'astensione dal lavoro coincide con l'inizio o con il termine della giornata lavorativa e duri per non più di un'ora.
Il diverso trattamento attribuito al personale indicato nelle precedenti lettere a) e b), deriva dalla diversa natura dei compiti ad esso affidati.
Tale trattamento non viola, peraltro, il principio dell'eguaglianza dei cittadini, stante l'obiettiva ragionevolezza della necessità di regolare in modo differente la posizione di soggetti che, pur appartenendo alla stessa Amministrazione, svolgono compiti di natura diversa.
Si dispone, pertanto, che le trattenute per sciopero siano commisurate alla effettiva durata delle astensioni dal lavoro, eccetto i casi in cui detta astensione sia attuata dal personale di cui alla citata lettera b) in orario non coincidente con quello di inizio o di termine dell'orario di servizio; in tali casi le trattenute in parola vanno commisurate, invece, all'intera retribuzione giornaliera.
Quanto alle trattenute da effettuare in misura intera, esse sono costituite, com'è noto, da un trentesimo della retribuzione mensile, considerata al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e di imposta sul reddito delle persone fisiche, per ogni giornata di sciopero:
ESEMPIO: dipendente di ruolo non coniugato e senza persone a carico, con una retribuzione ipotetica lorda di L. 328.533 mensili:
- Stipendio mensile lordo L. 188.038 1/30 (L. 6.267) = L. 181.771 + Assegno pereq. lordo L. 82.795 1/30 (L. 2.759) = L. 80.036 + indennità int. spec. Lorda L. 57.700 1/30 (L. 1.923) = L. 55.777 = retribuzione mensile lorda lire 328.533. Trattenuta per sciopero totale L. 10.949, retribuzione mensile al netto della trattenuta per sciopero (328.533 - 10.949) = lire 317.584.
a) ritenute prev. e ass.li sull'80% di L. 261.807 (costituite dalla somma dello stipendio L. 181.771 e dall'assegno perequativo lire 80.036 al netto della trattenuta per sciopero):
- 9% su 80% di L. 181.771 = L. 13.087 + (ritenuta Tesoro O.P. e F.C.).
- 8,50% su 80% di L. 80.036 = L. 5.443 + (ritenuta Tesoro e O.P.).
b) ritenute sul 100% di lire 317.584:
- 1,50% su L. 317.584 = L. 4.763 = (ass. sanitaria e Gescal) Totale ritenute prev. e assistenziali = L. 23.293 (1)
L. 23.293 = Retribuzione mensile al netto della trattenuta per sciopero e delle ritenute previdenziali e assistenziali L. 294.291 - Ritenuta IRPEF L. 24.540 = Retribuzione mensile netta da corrispondere L. 269.751.
Quanto alla trattenute da eseguire in relazione alle effettive ore di sciopero, i relativi importi vanno determinati, invece, adottando la seguente procedura esemplificativa: ammesso che nel giorno in cui si effettua l'astensione dal lavoro il dipendente sia tenuto ad una prestazione di 4 ore e che la sua retribuzione sia di L. 180.000 mensili lorde; ammesso, altresì, che egli abbia scioperato soltanto per un'ora, si avrà: Lire 180.000: 30 giorni = L. 6.000: 4 ore giornaliere = L. 1.500 orarie x 1 ora = L. 1.500.
Tale somma va detratta dall'ammontare della retribuzione mensile lorda e sull'importo che ne risulta vanno operate le ritenute previdenziali, assistenziali e di imposta, ottenendo il netto da corrispondere all'interessato.
I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana e gli Intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine, sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai direttori didattici e ai presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria delle rispettive circoscrizioni, per gli adempimenti di competenza. Analogamente provvederanno le Direzioni Generali interessate per gli Enti sottoposti alla loro vigilanza. Eventuali quesiti in merito a quanto sopra vanno rivolti alla Direzione Generale, Ispettorato o Servizio di questo Ministero dal quale dipende la categoria di personale interessato.

(1) E' chiaro che nei casi in cui trattasi di dipendenti soggetti anche a ritenute per contributi relativi a riscatti per buonuscita e pensione e per contributi Enaman o Kirner, l'importo di tali contributi va aggiunto alla citata somma di L. 23.293 e sottratto dalla predetta somma di L. 317.584 (netto da trattenuta per sciopero).


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