Trattenute per sciopero
Si trascrive, qui di seguito, la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - n. 29381-10282-65.323
del 31 ottobre 1975:
"Nel quadro dell'avviato, attento riesame dei problemi
del pubblico impiego, secondo lo spirito di unitarietà delle valutazioni
e di giustizia perequativa nel sistema delle retribuzioni, si è
riconosciuta l'esigenza che le trattenute in caso di sciopero siano effettuate
con immediatezza da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate.
Posto il principio che, anche nel rapporto di pubblico
impiego, come in quello privato, l'astensione volontaria dal lavoro comporta
la perdita del diritto alla retribuzione, ne consegue che, superando le
difficoltà procedurali che possono conseguire dalla peculiarità
delle procedure, proprie del settore pubblico, debba procedersi alle trattenute
per sciopero nello stesso mese in cui questo si è verificato.
D'ora in avanti, pertanto, a modifica delle istruzioni
impartite con precedenti circolari, deve trovare comunque rigorosa applicazione
il principio che le trattenute per sciopero devono essere effettuate immediatamente,
ovviamente nei limiti compatibili con il sistema di pagamento, e devono
essere attuate in unica soluzione.
A tal fine, avuto riguardo alla complessità
del procedimento contabile che non consente di modificare il titolo di
pagamento degli assegni se non da parte degli stessi uffici emittenti,
si tratta di addivenire, salvo il caso di sciopero negli ultimi giorni
del mese, alla predisposizione di un titolo per la trattenuta, indipendente
dal titolo di pagamento, da compilare con immediatezza e da far pervenire
all'ufficio pagatore dell'ordinativo di pagamento degli assegni.
Nel caso di sciopero negli ultimi giorni del mese,
non risultando tempestiva l'emissione del titolo per la trattenuta stessa
va imputata, per intero, sulla retribuzione del mese successivo. Si è
in presenza, infatti, non di crediti derivanti da pagamento di indebito,
bensì dalla facoltà dello Stato di operare quale titolare
del potere-dovere di non corrispondere la retribuzione a fronte di una
mancata prestazione di lavoro; e pertanto non assume alcun rilievo particolare
la circostanza che la trattenuta sia effettuata, per ragioni contabili,
dopo la liquidazione degli assegni mensili relativi al periodo in cui è
avvenuto lo sciopero.
Il Ministero del Tesoro provvederà ad emanare
le istruzioni integrative che si rendessero all'uopo necessarie.
Nel disporre la più rigorosa osservanza,
da parte di tutte le Amministrazioni, del principio dell'immediatezza e
della unicità di soluzione delle trattenute per sciopero, si raccomanda
alle SS.LL. la più diffusa comunicazione della presente circolare
per la piena informazione dei dipendenti circa l'applicazione dei nuovi
criteri enunciati.
Le Amministrazioni cureranno la puntuale osservanza
della presente circolare da parte dei dipendenti uffici ed enti vigilati
impartendo a tal fine le occorrenti istruzioni".
In ottemperanza a quanto prescritto nel terz'ultimo
capoverso di detta circolare, il Ministero del Tesoro, con telegramma n.
179420 del 12 novembre 1975, ha impartito le seguenti disposizioni:
"Riferimento circolare presidenza consiglio ministri
n. 29381-10282-65.32.3 del 31 ottobre scorso diretta at ministri et sottosegretari
Stato circa rigorosa osservanza principio che trattenute sciopero dipendenti
statali effettuansi immediatamente et unica soluzione (,) scrivente comunica
quanto segue at fini istruzioni integrative ivi previste et rammenta via
preliminare obbligo capi ufficio segnalare at ordinatori stipendi assenze
personale giorno stesso in cui verificansi (.) Relativamente pagamento
mediante ordinativi diretti (:) per astensioni lavoro dal primo at 20 del
mese ordinatori spesa debent emettere apposito decreto riduzione per ciascun
ordinativo con indicazione amministrazione emittente (,) capitolo et esercizio
(,) numero et data ordinativo medesimo nonché singoli nominativi
con rispettive somme lorde et nette con relativo totale et infine con specificazione
in dispositivo che ordinativo est ridotto da lire at lire (.)
Decreto stesso est trasmesso at ragioneria centrale
giorno 22 in originale et tre copie e da questa inoltrato at corte conti
giorno successivo et in copia conforme vistata da essa ragioneria at tesoreria
centrale et delegato riscossione at fini predisposizione adempimenti propria
competenza (;) tesoreria dopo eseguito pagamento unisce decreto at rispettivo
ordinativo estinto apponendo su quest'ultimo annotazione firmata circa
avvenuto pagamento importo ridotto (.) Relativamente astensioni verificatesi
dal 21 at fine mese trattenuta sarà integralmente operata mese successivo
in sede emissione titolo spesa at sensi et effetti articolo 406 regolamento
contabilità generale Stato (.) Relativamente pagamenti mediante
ordinativi su ordini accreditamento aut su contabilità speciali
(,) assenze per scioperi verificatesi dal primo al venti del mese debent
essere considerate in sede emissione ordinativo mentre per quelle verificatesi
successivamente et cioè dal 21 at fine mese relative trattenute
debent effettuarsi su rata stipendio mese successivo in forza citato articolo
406 (.)
In deroga at quanto dianzi disposto (,) per insegnanti
elementari et scuole materne (,) attesi termini anticipati pagamento stipendi
previsti decreto ministeriale 19 maggio 1974 (,) suindicato periodo dal
primo at venti est ridotto da primo at quindici (,) per cui assenze verificatesi
seconda quindicina mese sono da computare in detrazione at stipendio mese
successivo (.) Relativamente pagamenti mediante ruoli spesa fissa (,) per
titoli collettivi quietanzabili da delegati at riscossione (,) per assenze
verificatesi durante periodo dal primo at diciotto del mese relativa trattenuta
debet effettuarsi secondo disposto articolo 3 D.P.R. 26 maggio 1956 numero
653 con avvertenza che trattenuta per giornate successive at 18 del mese
debet operarsi per intero su mensilità successiva (.) Per restanti
titoli direzioni provinciali del tesoro debent riprodurre titoli per importi
effettivamente spettanti in sostituzione rispettivi titoli già emessi
da centri meccanografici (;) per periodo successivo at diciotto del mese
trattenuta est operata su rata stipendio mese seguente (.) Ministeri et
amministrazioni in indirizzo sono pregati impartire particolareggiate disposizioni
conformamente principi et direttive di cui citata circolare presidenza
consiglio et sopraindicate istruzioni (,) in relazione at propri ordinamenti
et peculiari connesse esigenze (,) at tutti organi et uffici dipendenti
et enti vigilati (,) fornendo cortese assicurazione di adempimento (.)
Ministro Tesoro Colombo".
Nel raccomandare l'esatta applicazione delle disposizioni
di cui sopra da parte di tutti gli uffici e scuole dipendenti, si fa presente
che nei casi in cui le trattenute in questione non possano essere operate
nel mese in cui si riferiscono a causa di difficoltà insuperabili,
le stesse dovranno essere effettuate, immancabilmente, sulle competenze
spettanti al personale interessato per il mese successivo.
Si ritiene in questa sede di impartire istruzioni
in materia di trattenute per scioperi di breve durata attuati dal personale
dipendente, tenendo presente il parere n. 1110-73 emesso dalla Commissione
Speciale del Consiglio di Stato - Sezione I - nell'adunanza del 21 maggio
1973.
In tale parere il Consiglio di Stato afferma di
ritenere "che alla frazionabilità delle trattenute per sciopero
in ore non esistano, in linea di principio, ostacoli assoluti né
nel sistema di retribuzione dei pubblici dipendenti né nella corrispettività
delle prestazioni. Peraltro questa frazionabilità viene meno quando,
per le caratteristiche dello sciopero o per le esigenze delle Amministrazioni
o per quelle del pubblico a cui vantaggio è organizzato il servizio,
una prestazione di lavoro di durata inferiore alla giornata non presenti
un'utilità apprezzabile, in termini economici ed amministrativi,
sicché detta prestazione debba essere equiparata ad un'assenza di
prestazione per tutto il giorno".
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto
che il nuovo criterio enunciato dal Consiglio di Stato possa essere assunto
a norma di condotta da parte di tutte le pubbliche Amministrazioni ed ha
rimesso ai singoli Ministeri il compito di impartire in merito le necessarie
istruzioni, valutando, "in relazione alla particolare natura dei servizi
di competenza, se e quando gli scioperi producano effetti eccedenti la
loro dichiarata durata".
Sulla base di quanto affermato nella nota e nel
parere dianzi citati, sembrano doversi considerare ultrattivi:
1) gli scioperi che, pur non coprendo l'intero orario
d'obbligo, siano attuati, nell'arco della stessa giornata, presso singoli
uffici o servizi che, se pur distinti l'uno dall'altro, siano però
funzionalmente interdipendenti, talché la paralisi di un settore
si riflette necessariamente anche sugli altri ad esso collegati;
2) gli scioperi attuati presso servizi per i quali
le prestazioni dello scioperante a tempo limitato non siano più
utilizzabili proficuamente per la parte di orario residua.
Da tutto ciò discende che gli scioperi brevi
sono da considerare ultrattivi nei casi in cui le interruzioni del lavoro
già iniziato vanificano la piena utilità delle prestazioni
a causa della loro frammentarietà, mentre non sono da ritenere tali
le astensioni di breve durata, il cui inizio o termine coincidano, rispettivamente,
con l'inizio o il termine dell'orario di servizio.
Ai fini di cui sopra il personale dell'Amministrazione
della Pubblica Istruzione va distinta in:
a) personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo
e ausiliario, in servizio presso uffici centrali o periferici, compreso
quello con mansioni amministrative in servizio presso le istituzioni scolastiche;
personale dirigente, direttivo, docente, di concetto, esecutivo e ausiliario
in servizio presso le università e gli istituti universitari, escluso
quello docente universitario di cui alla seguente lettera b);
b) personale direttivo, docente, addetto ad attività
parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività
di servizio sociale scolastico e ad attività scolastiche integrative,
assistente e ausiliario in servizio presso le scuole secondarie, artistiche,
elementari o materne; personale docente, sanitario, tecnico e ausiliario
in servizio presso le cliniche universitarie.
Per il personale di cui alla lettera a), l'ultrattività
degli scioperi brevi è da escludere, potendosi ritenere che le prestazioni
di minore durata della giornata lavorativa siano utili per l'Amministrazione.
Per il personale di cui alla lettera b), invece,
l'ultrattività degli scioperi brevi non sussiste soltanto quando
l'astensione dal lavoro coincide con l'inizio o con il termine della giornata
lavorativa e duri per non più di un'ora.
Il diverso trattamento attribuito al personale indicato
nelle precedenti lettere a) e b), deriva dalla diversa natura dei compiti
ad esso affidati.
Tale trattamento non viola, peraltro, il principio
dell'eguaglianza dei cittadini, stante l'obiettiva ragionevolezza della
necessità di regolare in modo differente la posizione di soggetti
che, pur appartenendo alla stessa Amministrazione, svolgono compiti di
natura diversa.
Si dispone, pertanto, che le trattenute per sciopero
siano commisurate alla effettiva durata delle astensioni dal lavoro, eccetto
i casi in cui detta astensione sia attuata dal personale di cui alla citata
lettera b) in orario non coincidente con quello di inizio o di termine
dell'orario di servizio; in tali casi le trattenute in parola vanno commisurate,
invece, all'intera retribuzione giornaliera.
Quanto alle trattenute da effettuare in misura intera,
esse sono costituite, com'è noto, da un trentesimo della retribuzione
mensile, considerata al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali
e di imposta sul reddito delle persone fisiche, per ogni giornata di sciopero:
ESEMPIO: dipendente di ruolo non coniugato e senza
persone a carico, con una retribuzione ipotetica lorda di L. 328.533 mensili:
- Stipendio mensile lordo L. 188.038 1/30 (L. 6.267)
= L. 181.771 + Assegno pereq. lordo L. 82.795 1/30 (L. 2.759) = L. 80.036
+ indennità int. spec. Lorda L. 57.700 1/30 (L. 1.923) = L. 55.777
= retribuzione mensile lorda lire 328.533. Trattenuta per sciopero totale
L. 10.949, retribuzione mensile al netto della trattenuta per sciopero
(328.533 - 10.949) = lire 317.584.
a) ritenute prev. e ass.li sull'80% di L. 261.807
(costituite dalla somma dello stipendio L. 181.771 e dall'assegno perequativo
lire 80.036 al netto della trattenuta per sciopero):
- 9% su 80% di L. 181.771 = L. 13.087 + (ritenuta
Tesoro O.P. e F.C.).
- 8,50% su 80% di L. 80.036 = L. 5.443 + (ritenuta
Tesoro e O.P.).
b) ritenute sul 100% di lire 317.584:
- 1,50% su L. 317.584 = L. 4.763 = (ass. sanitaria
e Gescal) Totale ritenute prev. e assistenziali = L. 23.293 (1)
L. 23.293 = Retribuzione mensile al netto della
trattenuta per sciopero e delle ritenute previdenziali e assistenziali
L. 294.291 - Ritenuta IRPEF L. 24.540 = Retribuzione mensile netta da
corrispondere L. 269.751.
Quanto alla trattenute da eseguire in relazione
alle effettive ore di sciopero, i relativi importi vanno determinati, invece,
adottando la seguente procedura esemplificativa: ammesso che nel giorno
in cui si effettua l'astensione dal lavoro il dipendente sia tenuto ad
una prestazione di 4 ore e che la sua retribuzione sia di L. 180.000 mensili
lorde; ammesso, altresì, che egli abbia scioperato soltanto per
un'ora, si avrà: Lire 180.000: 30 giorni = L. 6.000: 4 ore giornaliere
= L. 1.500 orarie x 1 ora = L. 1.500.
Tale somma va detratta dall'ammontare della retribuzione
mensile lorda e sull'importo che ne risulta vanno operate le ritenute previdenziali,
assistenziali e di imposta, ottenendo il netto da corrispondere all'interessato.
I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana e gli Intendenti per le scuole in lingua
tedesca e delle località ladine, sono pregati di riprodurre la presente
circolare e di trasmetterla ai direttori didattici e ai presidi degli istituti
e scuole di istruzione secondaria delle rispettive circoscrizioni, per
gli adempimenti di competenza. Analogamente provvederanno le Direzioni
Generali interessate per gli Enti sottoposti alla loro vigilanza. Eventuali
quesiti in merito a quanto sopra vanno rivolti alla Direzione Generale,
Ispettorato o Servizio di questo Ministero dal quale dipende la categoria
di personale interessato.
(1) E' chiaro che nei casi in cui trattasi di dipendenti soggetti anche a ritenute per contributi relativi a riscatti per buonuscita e pensione e per contributi Enaman o Kirner, l'importo di tali contributi va aggiunto alla citata somma di L. 23.293 e sottratto dalla predetta somma di L. 317.584 (netto da trattenuta per sciopero).
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