Circolare Ministeriale n. 339 del 27 ottobre 1995

D.P.R. n. 349 del 20/4/1994. Trasmissione dei decreti di delega ad emettere i provvedimenti finali dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo

Nella Gazzetta Ufficiale dell'8/6/1994 - Supplemento ordinario - serie generale n. 132 - è stato pubblicato il regolamento recante il riordino, per tutte le Amministrazioni pubbliche, dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
Detto regolamento, entrato in vigore il 4/12/1994, ha disposto l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

- art. 68 - ultimo comma - del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
- artt. da 35 a 38, 41, da 51 a 55 del D.P.R. 3/5/1957, n. 686.

Dalla stessa data tutti i procedimenti sono assoggettati alla nuova disciplina regolamentare, compresi quelli in corso per la parte non ancora definita.
Prima dell'attuazione del suddetto regolamento e dell'emanazione degli allegati decreti di delega, la trattazione delle pratiche di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo era demandata, per il personale direttivo e docente appartenente ai ruoli nazionali e provinciali della scuola elementare e per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali della scuola materna, ai Provveditori agli Studi competenti all'istruttoria ed all'acquisizione del giudizio dell'Ospedale Militare; al Direttore Generale dell'Istruzione Elementare e al capo del Servizio Scuola Materna competenti all'adozione dei provvedimenti finali, previa acquisizione, nei casi previsti, del parere del comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie. Conseguentemente il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Istruzione elementare era competente all'adozione dei provvedimenti finali di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per i Direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari: il capo dei Servizio Scuola materna era competente all'adozione dei provvedimenti finali di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per il personale docente della scuola materna.
La suesposta distribuzione delle competenze trovava il suo fondamento, per il personale direttivo e docente della scuola elementare e per il personale docente della scuola materna, nella norma contenuta nell'articolo 37 - ultimo comma - del D.P.R. n. 686/57 che prevedeva l'acquisizione del parere obbligatorio del consiglio di Amministrazione esistente, per detti ruoli, sia nazionali che provinciali, solo a livello centrale.
Le nuove disposizioni che disciplinano la suddetta materia, contenute nel D.P.R. n. 349/94, ispirandosi a principi di semplificazione e snellimento dei procedimenti impongono implicitamente nell'interesse degli utenti, il decentramento delle competenze agli Uffici scolastici periferici. La brevità dei tempi entri i quali svolgere le attività procedimentali non potrebbe infatti essere rispettata se fossero rimaste le competenze ripartite tra Uffici centrali e periferici, ovvero se fossero concentrate tutti negli Uffici centrali. E' impensabile che le varie fasi dei procedimenti rimangono ripartite tra Uffici centrali e Uffici periferici, essendo venuta meno la fase relativa alla pronuncia del consiglio di Amministrazione, Organo consultivo centrale, che giustificava, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 349/94, la competenza all'emissione dei provvedimenti finali da parte del direttore Generale dell'istruzione Elementare e del capo del Servizio Scuola Materna.
Tale decentramento è stato operato nell'ambito del disposto dell'articolo 9 del regolamento che stabilisce la competenza del Dirigente generale ovvero del Dirigente a tal fine delegato in ordine all'adozione del provvedimento finale.
Con gli allegati decreti di delega viene quindi definita la competenza all'emanazione dei provvedimenti finali per i procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione e di concessione dell'equo indennizzo ai sensi del più volte citato D.P.R. n. 349/94.
I provvedimenti di delega conferiscono ai capi degli Uffici scolastici periferici la competenza ad emettere i decreti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo relativi al personale direttivo e docente della scuola elementare e al personale docente della scuola materna.
Premesso che le disposizioni del citato D.P.R. n. 349/94 hanno cogenza del 4/12/1994 e che, pertanto, si applicano integralmente solo alle pratiche per le quali all'inizio del procedimento è successivo a tale data, si fa presente che, per motivi di correntezza amministrativa, gli Uffici scriventi provvederanno ad emettere i provvedimenti finali relativi a tutte le pratiche di riconoscimento di causa di servizio la cui istruttoria risulti completa alla data del 2/11/1995, di decorrenza degli atti di delega.
Saranno invece restituite, per la definizione da parte di codesti Uffici scolastici provinciali, le pratiche pervenute successivamente alla predetta data, nonché quelle per le quali, alla data medesima, si renda necessaria un'integrazione dell'istruttoria.
Analogamente si procederà per le pratiche di concessioni di equo indennizzo le quali saranno definite dagli Uffici scriventi, dopo l'emissione del decreto relativo al mero riconoscimento, qualora la relativa istruttoria risulti, alla suddetta data del 2/11/1995 completata con l'acquisizione anche del parere del Comitato per le pensioni Privilegiate Ordinarie e dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, ove richiesto, si procederà, invece, alla restituzione sia delle pratiche pervenute successivamente alla data predetta sia di quelle la cui istruttoria a quel momento non risulti completata. Nel caso, poi, che si sia in attesa di parere o da parte del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie o dell'Ufficio Medico legale del Ministero della Sanità, la restituzione sarà effettuata dopo l'acquisizione dei pareri stessi, per l'adozione del provvedimento finale da parte degli Uffici Scolastici Provinciali.
Le istanze di equo indennizzo non contestuali alla domanda di riconoscimento, qualora non siano state trasmesse alla data di decorrenza degli atti di delega, saranno trattenute da codesti Uffici per l'istruttoria e la definizione.
Gli Uffici scriventi provvederanno a fornire indicazioni circa l'adozione di identici formulari e documenti, da parte dei Provveditorati agli Studi e delle Sovrintendenza scolastiche, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 349/94, non appena acquisito il parere del dipartimento per la Funzione Pubblica.
Si fa riserva infine di comunicare in tempi brevi le disposizioni circa le procedure da adottare in ordine ai fondi necessari per la liquidazione dell'equo indennizzo sul Capitolo 1205 del Bilancio di questo Ministero, dopo le opportune intese con la Ragioneria Centrale.


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