D.P.R. n. 349 del 20/4/1994. Trasmissione dei decreti di delega ad emettere i provvedimenti finali dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
Nella Gazzetta Ufficiale dell'8/6/1994 - Supplemento
ordinario - serie generale n. 132 - è stato pubblicato il regolamento
recante il riordino, per tutte le Amministrazioni pubbliche, dei procedimenti
di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di
servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
Detto regolamento, entrato in vigore il 4/12/1994,
ha disposto l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
- art. 68 - ultimo comma - del D.P.R. 10/1/1957,
n. 3;
- artt. da 35 a 38, 41, da 51 a 55 del D.P.R. 3/5/1957,
n. 686.
Dalla stessa data tutti i procedimenti sono assoggettati
alla nuova disciplina regolamentare, compresi quelli in corso per la parte
non ancora definita.
Prima dell'attuazione del suddetto regolamento e
dell'emanazione degli allegati decreti di delega, la trattazione delle
pratiche di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo era demandata, per il personale direttivo e docente
appartenente ai ruoli nazionali e provinciali della scuola elementare e
per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali della scuola
materna, ai Provveditori agli Studi competenti all'istruttoria ed all'acquisizione
del giudizio dell'Ospedale Militare; al Direttore Generale dell'Istruzione
Elementare e al capo del Servizio Scuola Materna competenti all'adozione
dei provvedimenti finali, previa acquisizione, nei casi previsti, del parere
del comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie. Conseguentemente il
Direttore Generale della Direzione Generale dell'Istruzione elementare
era competente all'adozione dei provvedimenti finali di riconoscimento
di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e concessione
dell'equo indennizzo per i Direttori didattici e gli insegnanti delle scuole
elementari: il capo dei Servizio Scuola materna era competente all'adozione
dei provvedimenti finali di riconoscimento di infermità o lesione
dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per
il personale docente della scuola materna.
La suesposta distribuzione delle competenze trovava
il suo fondamento, per il personale direttivo e docente della scuola elementare
e per il personale docente della scuola materna, nella norma contenuta
nell'articolo 37 - ultimo comma - del D.P.R. n. 686/57 che prevedeva l'acquisizione
del parere obbligatorio del consiglio di Amministrazione esistente, per
detti ruoli, sia nazionali che provinciali, solo a livello centrale.
Le nuove disposizioni che disciplinano la suddetta
materia, contenute nel D.P.R. n. 349/94, ispirandosi a principi di semplificazione
e snellimento dei procedimenti impongono implicitamente nell'interesse
degli utenti, il decentramento delle competenze agli Uffici scolastici
periferici. La brevità dei tempi entri i quali svolgere le attività
procedimentali non potrebbe infatti essere rispettata se fossero rimaste
le competenze ripartite tra Uffici centrali e periferici, ovvero se fossero
concentrate tutti negli Uffici centrali. E' impensabile che le varie fasi
dei procedimenti rimangono ripartite tra Uffici centrali e Uffici periferici,
essendo venuta meno la fase relativa alla pronuncia del consiglio di Amministrazione,
Organo consultivo centrale, che giustificava, prima dell'entrata in vigore
del D.P.R. n. 349/94, la competenza all'emissione dei provvedimenti finali
da parte del direttore Generale dell'istruzione Elementare e del capo del
Servizio Scuola Materna.
Tale decentramento è stato operato nell'ambito
del disposto dell'articolo 9 del regolamento che stabilisce la competenza
del Dirigente generale ovvero del Dirigente a tal fine delegato in ordine
all'adozione del provvedimento finale.
Con gli allegati decreti di delega viene quindi
definita la competenza all'emanazione dei provvedimenti finali per i procedimenti
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità
o lesione e di concessione dell'equo indennizzo ai sensi del più
volte citato D.P.R. n. 349/94.
I provvedimenti di delega conferiscono ai capi degli
Uffici scolastici periferici la competenza ad emettere i decreti di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
relativi al personale direttivo e docente della scuola elementare e al
personale docente della scuola materna.
Premesso che le disposizioni del citato D.P.R. n.
349/94 hanno cogenza del 4/12/1994 e che, pertanto, si applicano integralmente
solo alle pratiche per le quali all'inizio del procedimento è successivo
a tale data, si fa presente che, per motivi di correntezza amministrativa,
gli Uffici scriventi provvederanno ad emettere i provvedimenti finali relativi
a tutte le pratiche di riconoscimento di causa di servizio la cui istruttoria
risulti completa alla data del 2/11/1995, di decorrenza degli atti di delega.
Saranno invece restituite, per la definizione da
parte di codesti Uffici scolastici provinciali, le pratiche pervenute successivamente
alla predetta data, nonché quelle per le quali, alla data medesima,
si renda necessaria un'integrazione dell'istruttoria.
Analogamente si procederà per le pratiche
di concessioni di equo indennizzo le quali saranno definite dagli Uffici
scriventi, dopo l'emissione del decreto relativo al mero riconoscimento,
qualora la relativa istruttoria risulti, alla suddetta data del 2/11/1995
completata con l'acquisizione anche del parere del Comitato per le pensioni
Privilegiate Ordinarie e dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della
Sanità, ove richiesto, si procederà, invece, alla restituzione
sia delle pratiche pervenute successivamente alla data predetta sia di
quelle la cui istruttoria a quel momento non risulti completata. Nel caso,
poi, che si sia in attesa di parere o da parte del Comitato per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie o dell'Ufficio Medico legale del Ministero della
Sanità, la restituzione sarà effettuata dopo l'acquisizione
dei pareri stessi, per l'adozione del provvedimento finale da parte degli
Uffici Scolastici Provinciali.
Le istanze di equo indennizzo non contestuali alla
domanda di riconoscimento, qualora non siano state trasmesse alla data
di decorrenza degli atti di delega, saranno trattenute da codesti Uffici
per l'istruttoria e la definizione.
Gli Uffici scriventi provvederanno a fornire indicazioni
circa l'adozione di identici formulari e documenti, da parte dei Provveditorati
agli Studi e delle Sovrintendenza scolastiche, ai sensi dell'articolo 2
del D.P.R. n. 349/94, non appena acquisito il parere del dipartimento per
la Funzione Pubblica.
Si fa riserva infine di comunicare in tempi brevi
le disposizioni circa le procedure da adottare in ordine ai fondi necessari
per la liquidazione dell'equo indennizzo sul Capitolo 1205 del Bilancio
di questo Ministero, dopo le opportune intese con la Ragioneria Centrale.
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