Circolare ministeriale n. 363 del 23 luglio 1996 prot. n. 3065

Art. 69 del C.C.N.L. del personale della scuola, recante «Indennità di funzioni superiori e di reggenza». Applicazione

Com'è noto l'art. 69 del C.C.N.L. del personale della scuola stabilisce che:
«1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il Capo d'istituto per un periodo superiore a 15 giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta un'indennità di reggenza pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta un'indennità di pari importo».

Premesso che a parere dello scrivente l'attribuzione dell'indennità di reggenza, stante la dizione del comma 2 «così come definita nel comma medesimo», ossia nel comma 1, non può che seguire i medesimi criteri previsti per l'erogazione dell'indennità per funzioni superiori, si ritiene che dall'analisi del suindicato art. 69 possano trarsi le seguenti indicazioni operative:

Indennità per l'espletamento di funzioni superiori

1) al docente incaricato della presidenza è attribuita, per l'intera durata dell'incarico, un'indennità pari alla differenza tra gli stipendi iniziali d'inquadramento di docente e di Preside previsti dalla Tabella B) annessa al C.C.N.L.-Scuola;
2) la stessa indennità è attribuita per i periodi di sostituzione superiori a 15 giorni e per l'intera durata della sostituzione, al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il Capo d'istituto, nei casi di assenza o impedimento nonché al responsabile amministrativo che sostituisce il Direttore amministrativo e all'assistente amministrativo che sostituisce il responsabile amministrativo, nei medesimi casi.

Indennità di reggenza

1) al Direttore didattico che assuma la reggenza di un'istituzione scolastica è attribuita, per l'intera durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori;
2) la stessa indennità, per il medesimo importo, è corrisposta al docente vicario dell'istituzione scolastica affidata in reggenza, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati;
3) in caso di assenza o impedimento del Capo d'istituto reggente per periodi superiori a 15 giorni, al docente vicario della sede affidata in reggenza è attribuito l'intero importo (100%) dell'indennità stessa per tutto il periodo della sostituzione.

Da quanto sopra esposto e dalla circostanza che gli emolumenti in questione, non sono ricompresi tra quelli accessori disciplinati dal Capo II del Titolo primo della parte seconda del C.C.N.L., discende che, nei confronti del docente incaricato della presidenza e del Direttore didattico reggente, gli emolumenti in questione vanno considerati quali emolumenti fondamentali, fissi e continuativi e che gli stessi seguono le sorti dello stipendio e sono pertanto ridotti negli stessi casi. Pertanto nei confronti delle due suindicate figure di personale direttivo le indennità stesse spettano, come precisato, per tutta la durata dell'incarico e della reggenza, anche nelle posizioni di stato assimilabili al servizio.
Al docente vicario della direzione didattica affidata in reggenza, invece, l'indennità va liquidata in rapporto ai giorni di effettivo servizio prestato.
Nei confronti del docente vicario che sostituisca il Capo d'istituto titolare, incaricato o reggente assente o impedito dalle funzioni, dell'assistente amministrativo che sostituisca il responsabile amministrativo o il Direttore amministrativo, infine, il diritto alla percezione delle indennità in discorso è sottoposto al verificarsi della condizione che l'assenza o l'impedimento del titolare delle funzioni superi i 15 giorni. Al verificarsi di tale condizione le indennità in questione, spettando al sostituto per tutta la durata della sostituzione, vanno liquidate, retroattivamente, a decorrere dal primo giorno di assenza o impedimento del titolare dalle funzioni. Va dunque esclusa la possibilità di liquidare dette indennità ai sostituti nei casi di assenza o impedimento dei titolari per periodi continuativi inferiori a 16 giorni.
Ai fini in questione si chiarisce che per periodo di assenza o impedimento deve intendersi un periodo di mancato esercizio della funzione che non presenti soluzione di continuità e che detta soluzione di continuità va comunque esclusa nel caso in cui tra due o più periodi di mancato esercizio delle funzioni si interpongano una o più giornate festive continuative.
Poiché l'applicazione della suindicata disposizione contrattuale ha posto alcuni problemi interpretativi, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale, dietro richiesta di questo Ministero, con lettera n. 331 del 17 gennaio 1996 ha chiarito che le norme contenute nell'articolo di cui trattasi trovano applicazione dal 1° gennaio 1996, ciò in quanto l'emolumento in questione, come pure l'indennità di direzione è da ricomprendersi nella nuova struttura della retribuzione definita dal C.C.N.L., che alla predetta decorrenza si ricollegano anche le disapplicazioni previste dall'art. 82, ciò per l'esigenza di non determinare un vuoto normativo nella transizione tra vecchio e nuovo ordinamento retributivo e che, pertanto fino al 31 dicembre 1995 trovano attuazione le previgenti disposizioni.
Va tenuto presente, infatti, che:

a) ai sensi dell'art. 68, comma 2 dello stesso C.C.N.L. la nuova struttura retributiva fissata dal C.C.N.L. entra in vigore pure dal 1° gennaio 1996;
b) ai sensi dell'art. 63 - comma 3 - del medesimo C.C.N.L., resta in vigore fino al 31 dicembre 1995 la struttura retributiva prevista dal D.P.R. n. 399/88.

Da quanto sopra discende che:

1) al personale docente incaricato della direzione di un'istituzione scolastica spetta fino al 31/12/1995 l'indennità di funzione prevista dal comma 4 dell'art. 6 del D.P.R. n. 399/88;
2) sempre dal 1° gennaio 1996 opera la disapplicazione dell'art. 28 della legge n. 734/73, che detta i criteri di determinazione dell'indennità di reggenza, prevista dall'art. 82 del Contratto medesimo, per cui fino al 31/12/1995 ai Direttori didattici reggenti spetta l'indennità di reggenza a norma dell'anzidetta legge n. 734/73.

Ciò premesso si precisa ulteriormente che le indennità in questione, pur se il criterio per la loro determinazione è stabilito su base annua, vanno liquidate mensilmente agli aventi diritto come segue:

- dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro nei confronti dei docenti incaricati della presidenza di un'istituzione scolastica e dei Direttori didattici reggenti, stante la natura di emolumento fisso e continuativo delle indennità per essi previste;
- dalle istituzioni scolastiche di appartenenza nei confronti del docente vicario del circolo didattico affidato in reggenza e nei casi di sostituzione da parte del docente vicario e dell'assistente amministrativo, atteso che per detto personale il diritto alle indennità di cui trattasi è legato all'effettiva prestazione del servizio da parte degli interessati.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. e, ai sensi dell'art. 190 delle vigenti I.G.S.T., con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999