Circolare ministeriale n. 364 del 18 dicembre 1985 prot. n. 7618

Esonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del direttore didattico

In merito alla questione dell'esonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del capo d'istituto questo Ministero ebbe, come noto, a richiedere il parere del Consiglio di Stato che si è espresso nella seduta del 14 marzo 1984, riaffermando il pieno esplicarsi delle disposizioni dettate dall'art. 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Per le particolari implicazioni che dal complesso della normativa vigente emergevano riguardo il settore dell'istruzione elementare di cui manca l'istituto dell'incarico di direzione, si ritenne di dover risottoporre al predetto Alto Consesso la questione, con particolare riferimento ai circoli didattici.
Nel riaffermare che l'istituto dell'esonero e del semiesonero dell'insegnamento trova compiuta disciplina nell'art. 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, il Consiglio di Stato nel suo parere ha precisato che "deve ritenersi tuttora consentito il conferimento di un incarico di reggenza a un direttore di circolo viciniore, in caso di temporanea assenza del titolare, il che non rende inoperante la disposizione generale sull'esercizio di funzioni vicarie la quale trova applicazione sia nel tempo anteriore al conferimento dell'incarico di reggenza, sia durante la reggenza stessa (allorché il direttore didattico reggente sia impegnato nel proprio circolo), sia nei casi in cui, per la brevità dell'assenza, non risulti opportuno conferire l'incarico ... il conferimento dell'incarico di reggenza (ad un direttore didattico) comporta, ai sensi dell'art. 23, 9° comma, legge 463 del 1978, la facoltà di autorizzare l'esonero dell'insegnante vicario a prescindere dal numero delle classi funzionanti.
Secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, si ritiene opportuno precisare che, mentre l'esercizio delle funzioni vicarie trova piena esplicazione nel momento stesso in cui si verifichi assenza o impedimento del titolare, potrà farsi luogo al conferimento dell'incarico di reggenza solo allorchè si sia in presenza di assenza o impedimento certi, a qualunque titolo, del direttore didattico per un periodo continuativo di almeno 30 giorni.
Verificatosi questo presupposto, le SS.LL. procederanno all'attribuzione dell'incarico di reggenza ad un direttore didattico di circolo vicino.
Le SS.LL. potranno poi autorizzare, ai sensi dell'art. 23 - ultimo comma della legge 463/78, l'esonero del collaboratore vicario del circolo affidato in reggenza, qualora si sia in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

a) assenza del direttore didattico titolare del circolo affidato in reggenza per un periodo superiore a 90 giorni continuativi;
b) numero dei docenti superiore a 60, compresi gli insegnanti di scuola materna;
c) articolazioni del circolo in parecchi plessi;
d) notevole distanza tra i due circoli;
e) classi funzionanti in più turni;
f) sperimentazione in atto o funzionamento di classi a tempo pieno o con attività integrative o insegnamenti speciali o di corsi di alfabetizzazione;
g) altre particolari circostanze che a giudizio e previo meditato esame delle SS.LL., possano in concreto pregiudicare il pieno e puntale esercizio della funzione direttiva.

In ragione di quanto sopra esposto, non devono ulteriormente ritenersi operanti le disposizioni in materia emanate in senso difforme sul punto specifico, anteriormente alla presente.
Per una più puntuale informazione delle SS.LL., si allega alla presente copia del parere del Consiglio di Stato.
Ecco il testo:
Vista la relazione n. 889/95 dell'8 febbraio 1985, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione (Dir. Gen. Istruzione Elementare, Div. IV) ha formulato un quesito sulla legge in oggetto;
Vista la relazione aggiuntiva n. 1862/85 del 30 marzo 1985;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Ritenuto:
Il Ministero riferente chiede:

a) se gli insegnanti chiamati a sostituire il preside o il direttore didattico in caso di assenza o di impedimento, possano essere esonerati dall'insegnamento indipendentemente dal numero delle classi;
b) se una simile disciplina possa introdursi mediante regolamento;
c) se sia ancora in vigore l'art. 3, secondo comma, L. 23 maggio 1964, n. 380, nella parte in cui prevede il conferimento di un incarico di reggenza nel caso di temporanea assenza del titolare di un circolo didattico.

Considerato:

1) In ordine al primo quesito, la Sezione non può che confermare il parere già espresso nella seduta del 14 marzo 1984, su conforme avviso del Ministero del Tesoro; l'art. 23 L. 9 agosto 1978, n. 463, disciplina in modo compiuto l'istituto dell'esonero e del semiesonero dall'insegnamento a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il Direttore didattico o con il Preside. Pertanto i limiti ivi fissati non possono superarsi. In particolare va ribadito che l'art. 3, 4° comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, non prevede una fattispecie diversa da quella regolamentata dall'art. 23 citato; la prima norma conferisce all'insegnante prescelto il potere di esercitare la funzione direttiva in caso di assenza o di impedimento del titolare; la seconda disposizione disciplina gli effetti su tale posizione sui doveri connessi allo stato giuridico di insegnante.
2) Il carattere compiuto della disciplina dell'esonero e del semiesonero, autorizzabili per l'esercizio di funzioni vicarie del capo d'istituto, esclude che possano prevedersi ipotesi diverse mediante disposizioni regolamentari, che risulterebbero in contrasto con le norme primarie.
Le esigenze prospettate dal Ministero riferente, specie con riferimento all'ipotesi dei direttori didattici chiamati a far parte di commissioni di concorso, sono di indubbia rilevanza, ma il loro soddisfacimento comporterebbe un'integrazione della disciplina legislativa.
3) al terzo quesito va data risposta positiva.

L'art. 3, 2° comma, legge 23 maggio 1964, n. 380 prevede che "i circoli didattici rimasti vacanti sono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico conferito dal Provveditore agli studi. Analogamente si provvede qualora il titolare di un circolo didattico sia temporaneamente assente".
La seconda parte della norma trascritta non risulta incompatibile con l'art. 6, n. 2 legge 30 luglio 1973, n. 477, con l'art. 4, lett. g), D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e con gli art. 3, 4° comma e 125, 2° comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Le norme che prevedono l'esercizio della funzione direttiva da parte di un insegnante, in caso di assenza o di impedimento del "titolare", si riferiscono ad un concetto ampio di "titolare", comprensivo, ad esempio, della figura del preside incaricato. Esse trovano quindi applicazione tutte le volte in cui occorra garantire comunque la funzionalità dell'organo direttivo, ma non sono incompatibili con altre disposizioni che allo stesso scopo contemplano diversi strumenti. In particolare deve ritenersi, difformemente dall'opinione seguita dal Ministero riferente con la circolare 16 dicembre 1974, n. 318 (prot. 5819/22), tuttora consentito il conferimento di un incarico di reggenza a un direttore di circolo viciniore, in caso di temporanea assenza del titolare; il che non rende inoperante la disposizione generale sull'esercizio di funzioni vicarie, la quale trova applicazione sia nel tempo anteriore al conferimento dell'incarico di reggenza, sia durante la reggenza stessa (allorchè il direttore didattico reggente sia impegnato nel proprio circolo), sia nei casi in cui, per la brevità dell'assenza, non risulti opportuno conferire l'incarico.
Deve, altresì, escludersi che una consapevole volontà legislativa di modifica del regime della reggenza sia rinvenibile nell'art. 125, 2° comma, D.P.R. n. 417 del 1974, il quale così recita: "Le attribuzioni non ispettive già spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al Provveditore agli studi". Si tratta di una norma transitoria, conseguente alla soppressione del ruolo degli ispettori scolastici, con la quale si è inteso indicare, con formulazione sintetica, l'istituto contemplato dall'art. 3, 2° comma, della legge n. 380 del 1964. L'espressione generica "privo di titolare" va, dunque riferita ad entrambe le ipotesi previste da quest'ultima norma, giacche, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di indicare soltanto la prima delle ipotesi, essa sarebbe stata espressa con la stessa terminologia usata nella legge n. 380 del 1964 e cioè con riferimento ai "circoli didattici vacanti".
Il conferimento dell'incarico di reggenza (ad un direttore didattico) comporta, ai sensi dell'art. 23, 9° comma, legge n. 463 del 1978, la facoltà di autorizzare l'esonero dell'insegnante vicario a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

P.Q.M.


nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.


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