Circolare ministeriale n. 364 del 24 luglio 1996 prot. n. 3591

Elezioni scolastiche

Come già preannunciato con la circolare telegrafica n. 137 del 4/4/1996, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli scolastici distrettuali si terranno, ai sensi del decreto ministeriale n. 131 dell'1/4/1996, nei giorni di domenica 10 novembre 1996, dalle ore 8 alle 12 e di lunedì 11 novembre 1996, dalle ore 8 alle 13,30.
Nelle stesse date si svolgeranno anche le votazioni per la costituzione dei Consigli di circolo e di istituto nelle scuole di nuova istituzione, per il rinnovo di detti consigli giunti alla normale scadenza triennale e quelle suppletive.
Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano le disposizioni della presente circolare si applicano solo per quanto riguarda l'elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, essendo di competenza degli Assessori alla Pubblica Istruzione delle predette Regioni e Province la fissazione della data e l'emanazione delle istruzioni relative alle elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di circolo-istituto, distrettuale e provinciale.

Presentatori delle liste dei candidati
Si comunica che con l'ordinanza ministeriale n. 293 del 24/6/1996, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che si allega alla presente circolare, sono state apportate modifiche alla normativa relativa al numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola di tutti i livelli.
Si invitano le SS.VV. a dare la massima e tempestiva diffusione dell'ordinanza predetta tra il personale interessato.

Elezioni dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli scolastici distrettuali
Per quanto riguarda le elezioni dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli scolastici distrettuali si fa rinvio alle disposizioni della circolare ministeriale n. 24 del 19/1/1996, a suo tempo emanate in previsione delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali suddetti, le cui votazioni avrebbero dovuto svolgersi il 28 e 29 aprile 1996.
Si fa presente, in proposito, che restano validi ed efficaci, ove possibile, tutti gli adempimenti già predisposti relativi alla procedura per il rinnovo dei Consigli scolastici provinciali e distrettuali che avrebbero dovuto svolgersi il 28 e 29 aprile u.s., compresi gli atti riguardanti la formazione delle liste dei candidati, qualora i presentatori delle liste e i candidati stessi permangono nei requisiti previsti dalle norme vigenti.

Elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
Le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sono disciplinate dall'ordinanza ministeriale n. 225 del 28/6/1995, pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 47-48 del 23/30 novembre 1995, che ha abrogato tutte le disposizioni precedenti relative alle elezioni in questione.
Si richiama l'attenzione, per quanto attiene agli esoneri dal servizio per la propaganda elettorale, che, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e del comparto del personale dei Ministeri, devono intendersi abrogate le disposizioni dell'art. 46, comma 5, dell'O.M. n. 225/95.
Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 369 del 12/12/1995, avente ad oggetto:«Personale della scuola candidato a consultazioni elettorali che chieda di assentarsi dal servizio per sostenere la campagna elettorale».

Adempimenti specifici relativi alla contestualità delle procedure elettorali
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su specifici adempimenti derivanti dalla contestualità delle procedure elettorali per il rinnovo del C.N.P.I. e degli altri Organi collegiali della scuola:

a) ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'O.M. n. 225/95, i seggi elettorali debbono essere costituiti presso ogni sede di circolo o d'istituto, ogni plesso, sezione staccata, sede coordinata o succursale;
b) ai sensi dell'art. 31, comma 5, della citata O.M. n. 225/95, i seggi elettorali debbono essere composti, di norma, da un presidente e da quattro scrutatori;
c) ai sensi dell'art. 37, comma 4, della citata O.M. n. 225/95, devono essere redatti verbali delle operazioni di seggio distinti per ciascuno degli Organi collegiali da eleggere;
d) nelle città capoluogo di Regione qualora il seggio costituito presso il Provveditorato agli Studi risulti difficilmente raggiungibile da parte del personale in servizio nell'Ufficio scolastico regionale, il Sovrintendente scolastico, previo opportune intese con il Provveditore agli Studi, può costituire un seggio anche presso l'Ufficio scolastico regionale, nel quale voterà il personale amministrativo e ispettivo in servizio nell'Ufficio stesso;
e) le schede elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione devono essere di colore giallo, per distinguerle da quelle dei Consigli Scolastici Provinciali (rosse), da quelle dei Consigli Scolastici Distrettuali (verdi) e da quelle dei Consigli di Circolo-Istituto (bianche);
f) le SS.VV. faranno richiesta per l'assegnazione dei fondi per le spese elettorali sul cap. 1128 per quanto riguarda il C.N.P.I. e sul cap. 1135 per quanto riguarda gli altri Organi collegiali della scuola, secondo le istruzioni che saranno impartite con apposita circolare dall'Ufficio di Ragioneria di questo Ministero.

Procedura automatizzata per la trasmissione dei dati e l'elaborazione dei risultati nelle elezioni del C.N.P.I.
In questa tornata elettorale per il rinnovo del C.N.P.I. per la prima volta la trasmissione dei dati elettorali tra il Ministero e gli Uffici scolastici provinciali, e viceversa, nonché l'elaborazione dei risultati, verrà effettuata con procedura automatizzata.
Con la presente circolare vengono date disposizioni di carattere generale inerenti alla suddetta procedura automatizzata, con le quali si adattano al nuovo sistema le disposizioni dell'O.M. n. 225/95 (cfr. art. 29, comma 1, lett. A e B; art. 37, comma 13; art. 38, comma 2), mentre con successiva apposita circolare, predisposta dall'Ufficio competente per il C.E.D. di questo Ministero, saranno fornite specifiche istruzioni relative agli adempimenti connessi con la procedura stessa.

A) Liste dei candidati
Le liste dei candidati saranno acquisite a Sistema ad opera della Commissione elettorale centrale e tramite il Sistema stesso rese disponibili agli Uffici scolastici provinciali per i successivi adempimenti di competenza (predisposizione delle schede e dei manifesti elettorali).

B) Dati elettorali a livello di seggio
Ciascun seggio inizierà le operazioni di scrutinio a cominciare dalle schede riguardanti l'elezione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e dopo aver terminato dette operazioni provvederà ad inviare tempestivamente alla Commissione elettorale provinciale il verbale con i dati riassuntivi riferiti alle elezioni in questione.
In tutte le province per le quali è stato realizzato il collegamento telematico delle scuole con il Sistema Informativo, l'acquisizione dei risultati dei singoli seggi avverrà con apposite funzioni rilasciate presso il circolo o istituto cui tali seggi fanno capo. Di conseguenza la Commissione elettorale provinciale dovrà effettuare il controllo di tali dati ed acquisire i risultati solo dei seggi di propria competenza (personale dell'Amministrazione scolastica e Ispettori tecnici).
Si fa presente che nei verbali delle operazioni di seggio relativi all'elezione del C.N.P.I., la cui stampa e distribuzione sono a cura delle SS.VV., debbono essere apportate le seguenti modifiche rispetto a quelli utilizzati nella precedente tornata elettorale:

1) nel frontespizio devono essere previsti appositi spazi nei quali i componenti del seggio - sia esso costituito presso il circolo didattico, l'istituto scolastico, ovvero le scuole materne, i plessi, le sezioni staccate, le sedi coordinate e le succursali - dovranno indicare oltre alla denominazione, anche il codice del circolo didattico o dell'istituto di riferimento, nonché il numero progressivo assegnato al seggio nell'ambito delle suddette scuole di riferimento.
Il codice del circolo o dell'istituto è quello rilevabile dal Bollettino Ufficiale; per le scuole delle province di nuova istituzione e per le scuole interessate da variazioni anagrafiche il suddetto codice sarà rilevato da apposite stampe fornite dal Sistema. Analogamente i seggi costituiti presso le Amministrazioni scolastiche periferiche avranno un proprio numero progressivo nell'ambito della provincia;
2) nella parte del verbale dove vengono riportati i risultati relativi a ciascuna lista concorrente alle elezioni, accanto al nominativo di ciascun candidato e al numero delle preferenze riportate, deve essere indicato anche il numero arabo di collocamento nella lista di appartenenza.

C) Dati elettorali a livello provinciale
La Commissione elettorale provinciale, man mano che riceverà i dati provenienti dai singoli seggi, provvederà ad immetterli nel Sistema tramite il Servizio trasmissione dati.
Completata l'acquisizione dei dati di tutti i seggi il Sistema, effettuati i necessari controlli di congruenza, elaborerà i risultati a livello provinciale e gli stessi verranno trasmessi per via telematica alla Commissione elettorale centrale.
Per non vanificare l'esito della procedura automatizzata è necessario che le SS.VV., nel periodo in cui si dovrà procedere all'immissione dei dati a Sistema, utilizzino, per il tempo strettamente necessario, tutti i componenti del Servizio trasmissione dati, al fine di ridurre al massimo i tempi occorrenti per la predetta operazione.
Si fa presente che a seguito della procedura automatizzata la Commissione elettorale provinciale non dovrà più provvedere alla redazione manuale del quadro riassuntivo modello H, previsto dall'art. 29, comma 1, lettera B) dell'O.M. n. 225/95, né ad inviare detto modello alla Commissione elettorale centrale.
La Commissione elettorale provinciale dovrà comunque redigere e sottoscrivere un verbale - il cui nuovo modello sarà predisposto da questo Ministero e inviato tramite il Sistema - nel quale oltre a indicare i fatti più significativi verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, dovrà essere dichiarato che i dati inseriti a Sistema sono stati convalidati dalla Commissione stessa.
Detto verbale sarà depositato presso l'Ufficio scolastico provinciale assieme ai verbali di tutti i seggi e alla stampa del quadro riassuntivo provinciale fornito dal Sistema. Tali atti dovranno essere messi a disposizione di chi ne abbia diritto a seguito di eventuali ricorsi presentati.
Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, mancando il collegamento con il Sistema Informativo, la Commissione elettorale provinciale dovrà compilare il quadro riassuntivo dei risultati dei seggi elettorali e inviarlo alla Commissione elettorale centrale, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 225/95.

D) Risultati delle elezioni del C.N.P.I.
Una volta in possesso dei dati di tutte le Province, il Sistema potrà fornite i risultati a livello nazionale, che dopo essere stati validati dalla Commissione elettorale centrale, saranno resi disponibili per via telematica alle Commissioni elettorali provinciali per l'affissione ai rispettivi albi.
Si ritiene opportuno sottolineare che la Commissione elettorale centrale e le Commissioni elettorali provinciali rimangono sempre e comunque pienamente titolari delle attribuzioni e funzioni loro assegnate dalle norme vigenti, e che l'automatizzazione delle procedure sopra descritte rappresenta solo lo strumento atto a consentire alle Commissioni stesse di accelerare i tempi di svolgimento degli adempimenti di competenza.
Le SS.VV. comunicheranno alle dipendenti istituzioni scolastiche il nominativo del funzionario responsabile della procedura elettorale, nonché il recapito telefonico, per ogni eventuale chiarimento in merito alla procedura stessa. Il nominativo del funzionario suddetto dovrà essere comunicato anche a questo Ministero, Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi, Divisione VIII (fax 06/58495358).
Questa tornata elettorale assume particolare rilievo in quanto per la prima volta le elezioni del C.N.P.I. si svolgeranno contestualmente a quelle degli altri Organi collegiali della scuola. Le SS.VV., pertanto, cureranno con particolare attenzione che la procedura elettorale si svolga regolarmente, accertando, nell'ambito del potere di vigilanza previsto dall'art. 28 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 297/94, la puntuale osservanza, da parte dei Capi d'istituto, dei termini e delle modalità previsti dalle disposizioni vigenti per i vari adempimenti connessi con la procedura elettorale stessa, nel rispetto dello scadenzario allegato alla presente circolare.

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

1) Indizione delle elezioni dei Consigli scolastici distrettuali, dei Consigli scolastici provinciali e dei Consigli di circolo-istituto:
- entro il 60° giorno antecedente le votazioni (11/9/1996)
2) Determinazione della consistenza numerica delle componenti elettive del Consiglio scolastico provinciale:
- contestualmente all'indizione delle elezioni
3) Costituzione o rinnovo delle Commissioni elettorali provinciali, distrettuali, di circolo-istituto, delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate, dei Conservatori e delle Accademie:
- entro il 60° giorno antecedente le votazioni (11/9/1996)
4) Comunicazione dei nominativi degli elettori alle Commissioni elettorali da parte dei Provveditori agli Studi, dei Sovrintendenti scolastici e dei Capi d'istituto:
- entro il 50° giorno antecedente le votazioni (21/9/1996)
5) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori:
- entro il 40° giorno antecedente le votazioni (1/10/1996)
6) Presentazione delle liste dei candidati:
- dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente le votazioni: cioè dalle ore 9 del 3/10 alle ore 12 del 14/10/1996
7) Affissione all'albo delle liste di candidati da parte delle Commissioni elettorali distrettuali e provinciali:
- il 28° giorno antecedente le votazioni (14/10/1996)
8) Propaganda elettorale:
- dal 30° al 2° giorno antecedente le votazioni (dall'11/10 all'8/11/1996)
9) Nomina dei seggi:
- entro il 5° giorno antecedente le votazioni (5/11/1996)
10) Votazioni:
- dalle ore 8 alle ore 12 del 10/11 e dalle ore 8 alle ore 13,30 dell'11/11/1996.


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