CIRCOLARE n. 38 Roma, 2 aprile 2009

Prot. n. 894

Ai

Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e p.c. al

Gabinetto del Ministro

SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010 -

Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero

dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2009/2010, in ordine alla

rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello

nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà

provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di

elaborazione dei dati ed elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze

gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto

funzionamento del sistema d'istruzione.

Gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e

interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di

programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e

dei punti di erogazione del servizio, nonché di fruizione del diritto allo studio. Si richiama, pertanto,

l'attenzione delle SS. LL. sulla esigenza che le Regioni e gli Enti locali vengano opportunamente

coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse alle singole province,

anche in un'ottica di una coerenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle

istituzioni scolastiche e l'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.

Come è noto, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in

attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica

di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio

2009/2011, il rapporto docenti/alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal Piano

programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle

disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 42.100 le riduzioni da operare per l'a.s.

2009/2010. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui sarà fornita dettagliata esplicitazione nei

successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il

riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo, mentre la revisione degli assetti

ordinamentali del secondo ciclo, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 207/2008, convertito dalla

legge 27.2.2009, n. 14, è stata rinviata all'anno scolastico 2010/2011.

Si ritiene opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono

definiti dal succitato Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio

1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi

che accolgono gli alunni disabili, con l'unica eccezione che, per il prossimo anno scolastico,

restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98,

limitatamente alle istituzioni scolastiche individuate nel piano di riqualificazione edilizia in corso di

predisposizione. Continuano poi ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle

aule.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e

organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla definizione degli

organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente "le norme generali relative alla

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo

2003, n. 53";

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l'altro, ha previsto nella scuola primaria la

costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore

settimanali;

- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 succitato e relative norme applicative riferite al

primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica.

- Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle

scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'a.s. 2009/2010.

Per la scuola secondaria di II grado nulla è innovato sul piano ordinamentale, atteso che,

come prima accennato, gli interventi di revisione e di riordino del II ciclo troveranno attuazione a

partire dall'anno scolastico 2010/2011.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata,

come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. in oggetto, sulla base dei dati e degli

elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del

sistema dell'istruzione nelle sue diverse articolazioni, e tenendo conto delle specifiche esigenze

dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni

di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di

alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del

richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che

l'obiettivo della riduzione dei 42.100 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa

all'organico di diritto e quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati

quantificati in 37.100 i posti da ridurre in organico di diritto e in 5.000 quelli da ridurre in sede di

adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso la

disponibilità di un più consistente numero di posti in organico di diritto, potrà garantire una

maggiore stabilità della platee scolastiche e del personale docente interessato, anche a tutela della

continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, attenuare il rigore dell'intervento

riduttivo. A conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di

fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano

programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. vorranno

valutare, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le

misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del

sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere

come quadro generale di riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni

autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché

tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di

attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di

contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle

istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena

valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del

D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di

organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle

risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal

modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella G riporta, a livello

nazionale e regionale, le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto, nella colonna "B" i

posti di seconda lingua comunitaria soppressi automaticamente in organico di fatto e nella colonna

"C" le previsioni degli ulteriori interventi di dimensionamento da realizzare in organico di fatto.

La tabella B1 reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle

esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi

ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle

istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria

competenza riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle

numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo

anno scolastico.

Pertanto, come sopra accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le

Regioni e con gli Enti Locali, provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello

provinciale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di

funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi

del citato art. 64.

Le SS.LL. valuteranno con particolare attenzione le condizioni di disagio legate a specifiche

situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alle aree con

elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di

cittadinanza non italiana.

Una volta definiti tali adempimenti e prima della ripartizione delle risorse di organico, le

SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello

schema di decreto succitato.

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici

scolatici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti,

approfondimenti, evidenziando la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi

dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della

normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in

funzione della determinazione degli organici e sulla base dei nuovi modelli orario della scuola

primaria e della scuola secondaria di I grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento dovrà interessare la corretta e attenta

formazione delle classi, evitando di effettuare in organico di diritto operazioni di mero

frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai

contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti

conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le

eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente

comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di

variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto

o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 (iscrizioni per l'a.s.

2009/10), possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che

compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010, previa

valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, in ordina ai tempi e alle

modalità di accoglienza.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle

positive esperienze di anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e

puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione dello stesso i Direttori degli Uffici scolastici

regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni

comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare,

nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di

servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a

quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di

età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla

costituzione di nuove sezioni.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello,

com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore e riducibile a 25 ore

settimanali.

Nella tabella A1 sono riportati i posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art.

1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare

continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini

che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui

funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art.

1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono

essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

Come è noto possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i

bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Sono ammessi anticipatamente

alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2009/2010, il tempo scuola è definito in 24 ore

settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, corrispondente al modello del docente unico,

con conseguente superamento del precedente assetto modulare e delle compresenze.

Sempre nelle classi prime sono poi previste altre articolazioni dell'orario scolastico

settimanale: 27 ore e, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di

organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe.

Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo

moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il risultato per 22, vale a dire per l'orario

contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalla scelta da

parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero

orario da parte del docente della classe, per effetto dell' impiego del docente di religione e/o del

docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello

regionale, concorrono ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla

graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30

ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per

classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle

classi interessate per 30 e dividendo il risultato per 22 . Le economie derivanti dalla scelta da parte

delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata

effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell' impiego del

docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di

organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa

per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e

organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle

ore residuate dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento

dell'inglese), contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione

scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora a livello di istituzione scolastica residuino

almeno 12 ore, le stesse sono "arrotondate" a posto intero, sempre nel limite della dotazione

regionale assegnata. Nel caso che le ore residuate siano inferiori a 12, le stesse rimangono

disponibili nell'organico di istituto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di

40 ore settimanali per classe comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due

docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani.

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di risorse e di

strutture idonee all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è realizzata nei limiti

dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09 e, comunque, nell'ambito della dotazione

complessiva dell'organico di diritto, come determinata dal decreto interministeriale emanato di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte

delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere

utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle

famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa

(compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della

classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti)

facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due

ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I

dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative utili affinché tutti i docenti in servizio

nell'istituzione scolastica, siano impegnati, nelle classi interessate, nell'insegnamento della lingua

straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire

attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite

del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per

ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo

addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese,

l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità e in

zone particolarmente disagiate.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di

cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la

dotazione organica di istituto.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal

D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee

per il migliore impiego delle risorse disponili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di

classi con 24 ore e dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua

inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno,

possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo:

estensione del tempo pieno, modello orario settimanale delle 30 ore nelle classi prime, orario

mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

Istruzione secondaria di I grado

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: -quello

relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti

curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); -quello relativo al tempo prolungato con 36 ore

settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica

assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate,

per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo

restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle

richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta

consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di

approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì,

essere individuate ulteriori modalità organizzative al fine di assicurare la disponibilità di ore di

contemporaneità.

Per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M.

22 luglio 1983, mentre per le altre classi sia a tempo normale che a tempo prolungato si applica il

D. M. n. 37 in data 26 marzo 2009.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi

idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie pomeridiane

(due o tre rientri) e qualora si preveda in progressione la formazione di almeno un corso intero,

fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate.

Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando

eventualmente le economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a

carico delle finanza pubblica.

Lo schema di decreto interministeriale nella tabella C riporta l'entità delle riduzioni da

effettuare in organico di diritto e nella tabella C1 le ulteriori riduzioni che si conseguiranno

automaticamente in organico di fatto per effetto della riconduzione in organico diritto delle cattedre

della seconda lingua comunitaria.

Infatti, i posti per l'insegnamento delle seconde lingue comunitarie, in difformità di quanto

avvenuto negli ultimi anni, sono computati in organico di diritto. Il potenziamento dell'insegnamento

della lingua inglese, utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua

comunitaria, potrà essere autorizzato, in prima applicazione, in sede di adeguamento dell'organico

di diritto alle situazioni di fatto: -sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di

almeno una classe; -compatibilmente con le disponibilità di organico; -solo in assenza di esubero

dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello

provinciale.

Le ore di insegnamento della II lingua possono, altresì, essere impiegate, sempre alle

condizioni di cui sopra, per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, nei confronti di alunni

stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia

delle scuole.

L'insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze

e tecnologia", è stato ricondotto sul primo ciclo ad insegnamento autonomo ed affidato

all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con un orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della

costituzione delle cattedre e dei posti rimangono pertanto confermati i criteri previsti dalla

normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli

anni precedenti, eventuali nuovi corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto, in

quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed

assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento

sia stato attivato in scuole ove sono funzionanti solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a

40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno attribuite, per

un corso completo, allo strumento musicale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le scuole secondarie di I grado annesse agli istituti

d'arte, fatto salvo l'adeguamento del quadro orario in attuazione del regolamento sul primo ciclo.

Istruzione secondaria di II grado

Come prima evidenziato, i Regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di

II grado produrranno i loro effetti dall'anno scolastico 2010-2011. Ai fini della determinazione delle

classi e dei posti, trovano invece applicazione già dal prossimo anno scolastico i criteri e parametri

previsti ai fini della riorganizzazione della rete scolastica.

Si richiamano di seguito alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle

classi e delle dotazioni organiche:

- Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio

(classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti

tecnici, classe terza degli istituti professionali nei quali si acceda dal biennio comune a più corsi di

qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità

professionale o della maturità d'arte applicata) viene determinato tenendo conto del numero

complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi

indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ne consegue che, qualora il

totale delle classi così determinato non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti

nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al

mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di analogo

tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i

corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

- Nelle istituzioni scolastiche comprendenti ordini di studio, istituti o sezioni di diverso

tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di

geometra o di perito aziendale, liceo classico con liceo scientifico), le classi prime si costituiscono

separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione.

- Le classi prime di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e

specializzazione anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero

di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di

studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a

27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

- Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati

ad ordinamento, ai sensi del D.M. n. 234/2000, con carico orario pari o superiore alle 34 ore

settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orario e dei piani di studio con

i vigenti ordinamenti nazionali, fatte salve motivate deroghe, da verificare attentamente in sede

locale, riferite ai corsi di riconosciuta valenza formativa. Ne consegue che non potranno essere

attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore

settimanali, qualora siano presenti nell'ordinamento nazionale corsi di analogo tipo con orario pari

o inferiore alle 34 ore settimanali, a meno che non si rendano necessarie motivate deroghe, da

verificare attentamente in sede locale, con riferimento a corsi di riconosciuta valenza formativa.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia

insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di

redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica,

ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la

sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di

provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22;

diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del

Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime

classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica

nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio

deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli

istituti medesimi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno

25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione

fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste

ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non

comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative

norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento

dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli

organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando

comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione, ovviamente, per

quelle cattedre che comunque non sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo

ad una diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. 52/A) . Al solo fine di

salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con un orario

superiore alle 18 ore. Il criterio di composizione delle cattedre con 18 ore va applicato anche alle

classi terze degli istituti professionali, per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle

lezioni a 36 ore settimanali. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a

seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di

soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità

dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni

necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici

provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si rammenta che la realizzazione dei progetti di cui all'Accordo quadro e ai protocolli di

intesa Stato-Regioni presuppone la disponibilità di appositi finanziamenti. Ad ogni buon fine

ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento

dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere

assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni

scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi

di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti

sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della

legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le

dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali

consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di

diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto

organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata predisposizione, i docenti permangono in

servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità, rinviandosi alla fase di definizione

dell'organico di fatto la costituzione dei predetti Centri Provinciali, come precisato con nota

circolare prot. n. 255, in data 5 febbraio 2009, della Direzione per l'istruzione e formazione tecnica

superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Posti di sostegno

L'art. 9 dello schema di decreto interministeriale, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 2,

commi 413 e 414 delle legge finanziaria per il 2008, individua nuovi criteri e modalità per la

quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli

attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento di un

rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere

dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente

il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'a.s. 2006/2007.

Detti posti sono comprensivi anche delle "deroghe" che in precedenza venivano autorizzate in

organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell'anno scolastico 2008/09 in

ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, è riportato nella tabella E, colonna

C, dello schema di decreto interministeriale ed è comprensivo degli spezzoni orario.

Per il prossimo anno scolastico sono stati confermati a livello nazionale i posti

complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2008/09, con limitate variazioni a livello

regionale, resesi necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra

le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il

rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Si confida, pertanto, in una attenta programmazione e distribuzione delle risorse disponibili,

con particolare riguardo alle classi rientranti nell'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di

contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e indicato nella citata tabella E,

colonna C.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti,

individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali

utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Il comma 414 sopra menzionato prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti

di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al

raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del

numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale

incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi 63.347

posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione

di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento. La

seconda quota, pari 4.882 unità, del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è

utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.

In applicazione del comma 414 suddetto, allo schema di decreto interministeriale è allegata

la tabella F, che riportata la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei

posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che

accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del

Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle

classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità,

la formazione delle stesse con più di 20 alunni .

Le SS.LL. determineranno la dotazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto di

ciascun grado di istruzione, secondo le quantità riportate nella tabella E.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione

dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica

regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel

rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. La quota riservata alle predette scuole non potrà

essere inferiore a complessivi 457 posti normali.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall' articolo 64 della legge

6.8.2008, n. 133. comporta l'applicazione, delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale

prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e

valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici

regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla

determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e

tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di

diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei

limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita

struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo

Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della

scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di

posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con

quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e

degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to Giuseppe Cosentino


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