Infermità e lesioni dipendenti da causa di servizio. Riconoscimento, pensione privilegiata, ed equo indennizzo. Istruzioni procedurali
A seguito di numerosi quesiti pervenuti e di frequenti
segnalazioni da parte del comitato per le pensioni privilegiate, circa
carenze delle istruttorie relative ai riconoscimenti della dipendenza d'infermità
da causa di servizio, si forniscono, con la presente circolare, chiarimenti
e indicazioni sulla procedura da seguire, nella materia in conformità
alla recente deliberazione n. 982, in data 14 giugno 1979, della Corte
dei conti - Sezione del Controllo e tenuto conto anche del parere n. 1554/76,
espresso dal Consiglio di Stato - Sezione I - nell'adunanza del 7 luglio
1978.
Preliminarmente si ritiene necessario segnalare
alla attenzione di codesti uffici che il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
ha dettato una nuova disciplina per il riconoscimento della dipendenza
di infermità da causa di servizio, ai fini della concessione del
trattamento privilegiato di quiescenza, diretto e di reversibilità,
ma non ha, nello stesso tempo modificato - secondo il concorde parere degli
autorevoli organi collegiali sopra citati - la normativa sull'analogo riconoscimento
ai fini della concessione dello equo indennizzo, che resta quella fissata
dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con il D.P.R. 30 maggio 1957, n. 686.
Considerato, peraltro, che i due istituti hanno
inevitabilmente aspetti comuni, si possono riscontrare momenti d'interferenza,
dei quali si evidenziano, di seguito, i principali.
Occorre, al riguardo, distinguere l'ipotesi nella
quale l'infermità o la lesione abbiano determinato la cessazione
dal servizio da quella in cui l'interessato rimanga in attività
di servizio.
Nella prima ipotesi, l'interessato o gli aventi
causa debbono necessariamente precisare se il riconoscimento sia finalizzato
alla concessione soltanto dell'equo indennizzo o soltanto della pensione
privilegiata, ovvero di entrambi.
Qualora il riconoscimento sia richiesto esclusivamente
ai fini dell'equo indennizzo, o comunque, l'interessato continui a prestare
servizio, si applicano le disposizioni contenute nei DD.P.R. n. 3 e n.
686 del 1957, esposte al capo A della presente circolare.
Nell'altra ipotesi, cioè, di riconoscimento
finalizzato alla concessione della pensione privilegiata, ovvero sia della
pensione privilegiata che dell'equo indennizzo, dovranno essere seguite
le istruzioni e le procedure indicate al successivo capo B.
A - EQUO INDENNIZZO
A1 - Uffici competenti al riconoscimento della
dipendenza di infermità da causa di servizio.
Anche dopo l'entrata in vigore dei DD.P.R. n. 416
e n. 417 del 31 maggio 1974, nonché della conseguente istituzione
dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, la competenza
all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento, nei confronti del personale
direttivo e docente delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine
e grado, è rimasta all'Amministrazione centrale e, quindi, alle
direzioni Generali, Ispettorati e Servizi che amministrano il relativo
personale, dovendosi acquisire obbligatoriamente il parere del consiglio
di Amministrazione. All'Amministrazione centrale è altresì
attribuita la competenza relativa a tutto il personale della stessa e dell'Amministrazione
Scolastica Periferica, delle Accademie e dei Conservatori musicali.
Per il personale non docente statale degli istituti
e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria e artistica (esclusi
i Conservatori e le Accademie), invece, la competenza è devoluta
ai Provveditori agli Studi ed il parere obbligatorio deve essere espresso
dal Consiglio di Amministrazione Provinciale, a norma del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 420.
Per tutto il personale, docente e non docente, di
ruolo e non di ruolo, delle Università degli Studi, degli Istituti
di Istruzione Universitaria e delle dipendenti istituzioni scientifiche
e scuole di formazione e specializzazione professionale elencate alla tabella
D annessa al D.P.R. 26 gennaio 1976, infine, al riconoscimento della dipendenza
d'infermità da causa di servizio e alla concessione dello equo indennizzo
deve provvedere il competente Rettore o Direttore, a norma della legge
25 ottobre 1977, n. 808, mentre il parere obbligatorio, sulle proposte
o richieste di riconoscimento e di liquidazione deve essere espresso dalla
commissione per il personale di cui all'art. 5 della stessa legge n. 808,
come già precisato dalla C.M. 21 febbraio 1978, n. 18/2.
L'istruttoria, peraltro, deve essere in ogni caso
espletata dagli uffici competenti a liquidare il trattamento normale di
quiescenza, secondo le attribuzioni specificate nelle tabelle allegate
al D.P.R. 26 gennaio 1976 e con le integrazioni apportate dal D.P.R. 16
dicembre 1977.
A/2 - Domanda di riconoscimento.
La domanda, in carta libera e indirizzata all'organo
competente come sopra individuato, deve essere prodotta dall'impiegato,
o dai superstiti, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l'evento dannoso o da quella in cui gli interessati hanno avuto conoscenza
dell'infermità, a norma dell'art. 36 del D.P.R. n. 686/57. Tale
termine, per costante giurisprudenza del consiglio di Stato, ha carattere
perentorio soltanto nel caso in cui il riconoscimento sia finalizzato ad
ottenere i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 3/57 (trattamento
economico completo nel periodo di aspettativa, rimborso delle spese di
cura ed equo indennizzo). Per tanto la domanda proposta oltre il termine
semestrale potrà avere ulteriore corso, ma l'eventuale provvedimento
di riconoscimento avrà rilievo in futuro per il conseguimento di
situazioni di vantaggio diverse da quelle di cui al citato art. 68.
A/3 - Documentazione.
L'Ufficio competente all'istruttoria deve acquisire
tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la
connessione di questa al servizio. A tal fine sarà opportuno richiedere
all'interessato, qualora non l'abbia già prodotta, tutta l'eventuale
documentazione medica attiene al caso e, in particolare, le cartelle cliniche
relative a ricoveri ospedalieri, eventuali dichiarazioni testimoniali di
persone presenti all'evento che ha determinato le lesioni o infermità
e, qualora trattisi di incidente automobilistico, copia del verbale redatto
dagli ufficiali e agenti di polizia intervenuti. Dovrà inoltre essere
richiesta al capo dell'ufficio o Scuola, ove il dipendente presta o prestava
servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle circostanze che precedettero,
a accompagnarono o seguirono l'insorgere della infermità o dell'evento
lesivo.
A norma dell'art. 37 dello stesso D.P.R. n. 686,
raccolti gli elementi di cui sopra, l'ufficio disporrà affinché
l'interessato sia sottoposto a visita della commissione medica ospedaliera
di cui all'art. 165 del D.P.R. 1092/73, dovendosi ritenere abrogata la
normativa precedentemente in vigore sugli accertamenti sanitari e richiamata
dallo stesso art. 37. Per quanto concerne gli elementi essenziali della
documentazione occorrente si fa, comunque, riferimento a quanto indicato
al successivo capo C).
A/4 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Dopo che sia stata acquisita la documentazione necessaria,
la questione deve essere proposta al competente Consiglio di Amministrazione,
con una circostanziata relazione del capo dell'Ufficio competente all'emissione
del provvedimento di riconoscimento; la relazione de concludersi con l'esplicito
e motivato parere in merito al riconoscimento dell'esistenza della causa
di servizio.
Per il personale direttivo, docente ed educativo
delle scuole e istituti d'istruzione di ogni ordine e grado e degli istituti
di educazione (Convitti, Educandati, e cc.), gli uffici scolastici provinciali,
pertanto, dopo la conclusione degli adempimenti istruttori, debbono trasmettere
alla competente Direzione Generale o Ispettorato o Servizio del Ministero
gli atti necessari per la richiesta del prescritto parere al Consiglio
di Amministrazione centrale.
Per tutto il personale docente e non docente elle
Università, degli Istituti di istruzione universitaria e delle altre
istituzioni indicate nella tabella D annessa al D.P.R. 26 gennaio 1976,
invece, il competente Rettore o Direttore deve sottoporre la questione,
per il necessario parere, alla commissione prevista dall'art. 5 della legge
n. 808/77.
Per il personale non docente statale degli istituti
e scuole di istruzione secondaria e artistica, escluso quello delle Accademie
di belle arti e dei Conservatori musicali (per il quale deve essere seguita
la stessa prassi indicata per il personale docente), infine, gli uffici
scolastici provinciali debbono richiedere il parere del Consiglio di Amministrazione
provinciale.
A/5 - Decreto di riconoscimento della causa di
servizio.
In conformità alla deliberazione dell'organo
collegiale di cui al precedente n. 4, il competente direttore Generale
o capo di Ispettorato o Servizio centrale, o Rettore di Università
o Direttore di Istituto di istruzione universitaria, o Provveditore agli
studi, adotterà formale decreto e di riconoscimento della dipendenza
dell'infermità o lesione da causa di servizio, ovvero di rigetto
della domanda di riconoscimento.
Si precisa, inoltre, che il decreto non è
soggetto alla registrazione alla corte dei conti e deve essere notificato
nelle forme legali all'interessato.
A/6 - Domanda di equo indennizzo.
A norma dell'art. 51 del D.P.R. 686/57, qualora
dall'infermità o dalle lesioni derivi una menomazione permanente
dell'integrità fisica, il dipendente può presentare domanda
di liquidazione dello equo indennizzo entro il termine perentorio di 6
mesi dalla notificazione del decreto di riconoscimento, ovvero, qualora
l'infermità non comporti di per sé menomazione permanente,
entro 6 mesi dalla data nella quale si sia successivamente verificata una
menomazione, purché sia conseguente all'infermità già
riconosciuta come dipendente da causa di servizio; gli stessi termini valgono
per i superstiti nel caso di decesso per causa di servizio.
Resta inteso che l'istanza di liquidazione può
essere utilmente avanzata soltanto se la domanda di riconoscimento, a sua
volta, sia stata prodotta entro il termine di 6 mesi di cui all'art. 36
dello stesso D.P.R. n. 686/57.
La domanda, indirizzata all'organo competente al
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deve essere inoltrata
per via gerarchica.
Il predetto organo, se il collegio medico interpellato
nel precedente procedimento di riconoscimento non si sia pronunciato sulla
categoria di ascrivibilità della infermità, ai sensi delle
tabelle annesse al testo unico delle norme sulle pensioni di guerra approvato
con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, dispone ulteriori accertamenti da
parte dello stesso collegio medico, ma soltanto al fine di determinare
la categoria della menomazione.
Espletato tale accertamento o, comunque, acquisito
il prescritto parere medico-collegiale, gli atti debbono essere sottoposti
di nuovo al Consiglio di Amministrazione competente o, per quanto riguarda
il personale universitario, alla Commissione di cui al già citato
art. 5 della legge n. 808/77, affinché si pronunci sul diritto all'equo
indennizzo e sulla misura del medesimo, in applicazione dell'art. 52 dello
stesso D.P.R. 686/57 e della tabella ad esso annessa.
A/7 - Parere del comitato per le pensioni privilegiate.
Il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione
o della Commissione per il personale delle Università e Istituti
di istruzione universitaria, deve essere trasmesso, in estratto, al Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie, presso la corte dei conti, insieme
alla domanda di liquidazione dell'indennizzo, agli atti e documenti già
indicati in relazione all'istruttoria per il riconoscimento della dipendenza
dell'infermità da causa di servizio, al decreto di riconoscimento,
a copia dello stato di servizio, al verbale degli accertamenti sanitari
eventualmente acquisito dopo il riconoscimento della causa di servizio
e alla dichiarazione di ricevimento del decreto di riconoscimento della
causa di servizio da parte dello interessato o ad altro documento idoneo
a comprovare la data di notificazione del predetto decreto.
Per quanto riguarda, in particolare, gli elementi
da riportare nello stato di servizio, si rinvia a quanto precisato al successivo
capo C).
Tutta la documentazione, infine deve essere accompagnata
da una relazione per il Comitato, con la richiesta di parere sulla dipendenza
dell'infermità o lesione da causa di servizio e sulla categoria
di ascrivibilità della menomazione. Si deve tener presente, al riguardo,
che il parere del comitato, competente a pronunciarsi tanto sull'ascrivibilità
a tabella della lesione o infermità quanto sull'esistenza della
causa di servizio, deve essere richiesto esclusivamente in presenza di
domanda di equo indennizzo. Il decreto di riconoscimento, infatti, pur
avendo di per sé valore definitivo, secondo il già citato
parere n. 1554/76 del consiglio di Stato, nel caso di richiesta di equo
indennizzo deve intendersi subordinato, nei suoi effetti, al parere dello
stesso Comitato, secondo la menzionata recente deliberazione della Corte
dei conti n. 982/79.
E' pertanto necessario, qualora il Comitato per
le Pensioni Privilegiate esprima parere contrario al riconoscimento della
dipendenza della menomazione da causa di servizio, che lo stesso organo
che ha adottato il precedente provvedimento di riconoscimento ne disponga
la revoca, facendo salvi gli effetti già prodotti, giacché
sarebbe manifestamente illogico continuare a mantenere invita l'atto dopo
che l'organo fornito della competenza tecnico-amministrativa prevalente
in materia abbia escluso l'esistenza del nesso di causalità tra
le condizioni di prestazione del servizio e l'infermità o la lesione.
Si ritiene, infine, che l'Amministrazione, qualora
i risultati degli atti istruttori lo consentano, possa decidere, con provvedimento
adeguatamente motivato sotto il profilo medico legale, in difformità
dal parere del Comitato. Sembra, però, opportuno, in analogia a
quanto stabilito dalle norme procedurali per il riconoscimento del diritto
alla pensione privilegiata, che, in tal caso, sia preventivamente acquisito
il parere dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità.
A/8 - Liquidazione dell'equo indennizzo e delle
spese di cura.
Dopo aver acquisito il parere del Comitato o, qualora
non intenda conformarvisi, quello dell'Ufficio Medico-Legale del Ministero
della Sanità, l'ufficio competente procede alla liquidazione dell'indennizzo,
mediante formale decreto da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.
A tal fine il Provveditorato agli studi, per il
personale non docente, e le Università degli Studi, per tutte le
categorie di personale dipendente, dovranno preventivamente chiedere all'Amministrazione
Centrale, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi
- Div. V - l'accreditamento dei fondi occorrenti, sul cap. 1205 dello stato
di previsione della spesa, per l'anno 1980, o sui capitoli corrispondenti,
per i successivi anni finanziari. Dal corrente anno, infatti, l'iscrizione
in bilancio di uno specifico stanziamento, in luogo della sola annotazione
"per memoria", consente l'emissione di ordini di accreditamento e, conseguentemente,
di mandati di pagamento da parte di organi e uffici periferici.
Si segnala, pertanto, l'opportunità di richiedere
l'accreditamento dei fondi al momento dell'invio del decreto di liquidazione
alla Corte dei conti, allo scopo di poter procedere all'emissione del mandato
di pagamento subito dopo la registrazione del decreto di concessione dell'indennizzo.
Si precisa, con l'occasione, che la liquidazione
delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di cura rientra nelle
attribuzioni dell'organo competente a concedere l'aspettativa.
Per il personale delle Università degli studi
e degli Istituti di Istruzione universitaria, pertanto il rimborso in questione
può essere direttamente effettuato dai componenti Rettori o Direttori.
Per quanto riguarda, invece, il personale degli
istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, l'impossibilità
di disporre lo accreditamento dei fondi occorrenti ai presidi e direttori
di scuole medie inferiori ed elementari e, d'altra parte, l'opportunità
si assicurare uniformità di procedure nella materia, tra il personale
degli istituti scolastici di diverso ordine e grado, rende inevitabile
l'attribuzione di tale compito, per tutte le categorie di personale degli
istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, ai provveditorati
agli Studi. Gli uffici scolastici provinciali, pertanto, provvederanno
a ciò chiedendo l'accreditamento dei fondi, sul cap. 1115 dello
stato di previsione della spesa e sui capitoli di bilancio corrispondenti
per gli anni successivi al 1980, alla stesa Div. V della Direzione Generale
del personale e degli Affari Generali e Amministrativi.
A/9 - Aggravamento o ulteriore menomazione.
Nel caso di richiesta di riconoscimento di aggravamento
della menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio,
o di decesso conseguente alla stessa menomazione, dovrà essere ripetuto
il procedimento descritto nei prevedenti paragrafi, restando salvo, ovviamente
il precedente provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità
da causa di servizio.
Si richiama, al riguardo, l'attenzione sul disposto
dell'art. 56 del D.P.R. n. 686/57, per il quale il riconoscimento dell'aggravamento
può essere chiesto per una sola volta ed entro, e non oltre, cinque
anni dalla data di comunicazione della liquidazione del precedente indennizzo.
Nel caso, invece, di ulteriori diverse infermità
o lesioni dovrà ripetersi l'intero procedimento sia di riconoscimento
che di liquidazione.
Si precisa, peraltro, che in entrambi i casi considerati
all'atto della liquidazione dell'indennizzo per l'aggravamento della prima
menomazione o per la menomazione complessiva derivante dalle due o più
infermità successivamente riconosciute, dovrà essere detratto
quanto in precedenza già liquidato, a norma degli artt. 56 e 57
del D.P.R. 686/57.
Qualora, infine, a seguito del primo riconoscimento
non sia stato liquidato, l'indennizzo per intempestività della relativa
domanda, nella liquidazione dell'indennizzo per le successive diverse infermità
o lesioni non si potrà tener conto del complesso, di menomazioni
costituite da queste ultime e da quella precedente, ma si dovrà
corrispondere soltanto quanto dovuto in relazione alla menomazione non
colpita da prescrizione in considerazione della perentorietà dei
termini di presentazione della domanda.
B - PENSIONE PRIVILEGIATA
B/1 - Domanda di concessione di pensione privilegiata
Nei casi nei quali la domanda di riconoscimento
della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio sia
rivolta ad ottenere la pensione privilegiata trovano applicazione le disposizioni
di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, come si è già
rilevato in precedenza, presentano notevoli diversità procedurali
rispetto a quelle esaminate al precedente capo A. La normativa descritta
in questo paragrafo, inoltre, è applicabile anche quando la domanda
di riconoscimento tende contestualmente alla concessione sia della pensione
privilegiata che dell'equo indennizzo, considerato che i provvedimenti
definitivi adottati, al riguardo, nel procedimento di concessione della
pensione privilegiata, non possono essere riesaminanti o contraddetti ai
fini della liquidazione dell'equo indennizzo.
Da ciò consegue che, dovendosi dare la precedenza,
per ovvii motivi di opportunità, alla richiesta di concessione di
pensione privilegiata sulla contestuale o contemporanea richiesta di equo
indennizzo, una volta riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità
o la lesione agli effetti della pensione privilegiata, lo stesso riconoscimento
non può non aver effetto anche sull'ammissibilità della domanda
di equo indennizzo e, al contrario, il rigetto della prima richiesta non
può non rendere improponibile, l'analoga istanza rivolta ad ottenere
l'indennizzo. Sorge, peraltro, a questo riguardo, un primo problema di
raccordo tra la normativa in questione e quella richiamata in precedenza
sul procedimento di riconoscimento della causa di servizio ai fini della
liquidazione di equo indennizzo, in relazione ai diversi termini per la
proposizione della domanda, posti, rispettivamente, dall'art. 169 del D.P.R.
1092/73 e dell'art. 36 del D.P.R. 686/57.
La prima delle disposizioni citate, infatti, consente
la presentazione della richiesta di riconoscimento, per ottenere il trattamento
privilegiato di quiescenza, entro cinque anni dalla cessazione del servizio
e, quindi anche oltre sei mesi dopo aver contratto la menomazione; il già
citato art. 36, invece, fissa, per l'ammissibilità della domanda,
il termine di sei mesi dall'evento lesivo o dalla data in cui si sia avuta
conoscenza dell'infermità.
Tenuto conto del carattere perentorio dei termini
in questione, si ritiene, al riguardo, che il decorso del termine di sei
mesi non consenta di proporre, una volta ottenuto il riconoscimento agli
effetti della pensione privilegiata, domanda di liquidazione dello equo
indennizzo.
Peraltro, la proposizione della domanda di riconoscimento,
agli effetti dell'indennizzo, entro il termine di sei mesi, qualora sia
seguita da provvedimento di accoglimento, consente di avanzare domanda
di pensione privilegiata anche dopo il quinquennio della cessazione dal
servizio, in considerazione del principio della imprescrittibilità
del diritto a pensione: il termine di cui al predetto art. 169, infatti,
deve intendersi apposto esclusivamente ai fini del riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio e non anche del riconoscimento dello stesso
diritto a pensione.
B/2 - Procedimento di concessione della pensione
privilegiata
Considerato che, come già osservato in precedenza,
l'art. 169 del D.P.R. 1092/73 consente di presentare la domanda di riconoscimento
della causa di servizio entro il quinquennio successivo alla cessazione,
deve ritenersi possibile effettuare l'accertamento della inabilità
al servizio di istituto anche successivamente alla cessazione del servizio
e indipendentemente dal titolo della stessa cessazione, purché l'infermità
inabilitante sia sorta (o l'evento lesivo si sia verificato), comunque,
incostanza del rapporto d'impiego.
L'Ufficio competente all'istruttoria, pertanto,
dovrà principalmente accertare la tempestività della domanda,
nonché, mediante visita medico-collegiale, o, nel caso di decesso,
mediante parere medico-collegiale;
a) l'esistenza della menomazione dell'integrità
fisica - o il verificarsi dell'evento o dell'infermità che abbia
determinato la menomazione - in data non posteriore alla cessazione dal
servizio;
b) il nesso di causalità tra la prestazione
del servizio e la infermità o le lesioni;
c) la natura permanentemente invalidante all'esercizio
dei compiti d'istituto propri della carriera di appartenenza dell'interessato
o del dante causa.
La competenza ad adottare i provvedimenti istruttori
rientra nelle attribuzioni degli uffici competenti a liquidare il trattamento
normale di quiescenza, secondo la ripartizione di cui alle tabelle A, B,
C, e D annesse al D.P.R. 26 gennaio 1976 già citato, modificate
dalla tabella annessa al D.P.R. 16 dicembre 1977.
Essi sono, inoltre, competenti a promuovere il procedimento
di riconoscimento, nel caso di infortunio per causa violenta nello adempimento
degli obblighi di servizio.
I predetti uffici, a norma dell'art. 164 del D.P.R.
1092/73, debbono provvedere, definitivamente e senza procedere ad ulteriori
accertamenti, al rigetto della domanda quando essa sia intempestiva per
decorso dei termini già specificati, o sia manifesta la inesistenza
del nesso di causalità tra la prestazione del servizio e i fatti
dedotti nella domanda dell'interessato o degli aventi causa.
Gli stessi uffici, a norma della stessa disposizione,
decidono con provvedimento definitivo il rigetto della domanda, qualora,
dopo la richiesta della visita collegiale, l'interessato si sia rifiutato
di sottoporvisi.
Valgono, comunque, per la documentazione occorrente,
le indicazioni già fornite ai precedenti paragrafi A-3 e A-7 ed
al successivo capo C).
La domanda, con la documentazione acquisita e, in
particolare, con il verbale degli accertamenti della commissione medico
ospedaliera e una copia aggiornata dello stato di servizio o dei certificati
di servizio, compilati come specificato al successivo capo C), deve essere
trasmessa, con una relazione motivata dall'ufficio che ha svolto l'istruttoria,
alla competente Direzione Generale, Ispettorato o Servizio dell'Amministrazione
centrale per gli ulteriori adempimenti.
La competenza a liquidare la pensione privilegiata,
infatti, rientra, in ogni caso e per tutte le categorie di personale, nelle
attribuzioni dell'Amministrazione Centrale e, quindi, anche per il personale
non docente degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria
e il personale delle Università degli studi, degli Istituti di istruzione
universitaria e delle istituzioni scientifiche e scuole di formazione e
specializzazione professionale di cui alla tabella D annessa al D.P.R.
26 gennaio 1976; per quanto riguarda, in particolare, il personale universitario
si precisa, a parziale modificazione della C.M. 21 febbraio 1978, n. 18/2,
che l'ampio decentramento di competente disposto dalla legge 26 ottobre
1977, n. 808 non si estende alla liquidazione delle pensioni privilegiate,
in quanto tale categoria di provvedimenti non rientra tra gli atti relativi
allo stato giuridico, per i quali trova applicazione piena la stessa legge
n. 808 bensì tra quelli attinenti al trattamento di quiescenza.
B/3 - Parere del Comitato per le pensioni privilegiate
I predetti uffici centrali, nei casi nei quali la
competente commissione medico-ospedaliera abbia espresso parere favorevole
al riconoscimento dell'esistenza della causa di servizio, o qualora ritengano
di non doversi uniformare all'eventuale parere contrario, richiedono il
prescritto parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso
la Corte dei conti, a norma degli artt. 177 e 187 del D.P.R. 1092/73, accompagnando
la documentazione acquisita con una circostanziata relazione nella quale
siano illustrati i motivi per i quali l'Amministrazione ritiene il dover
riconoscere la dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio.
Resta inteso che tale procedimento dovrà essere osservato anche
nei casi di decesso per causa violenta nell'adempimento di obblighi di
servizio, salva ovviamente l'iniziativa d'ufficio anziché a domanda.
Nei casi nei quali l'Amministrazione intende uniformarsi
al parere, contrario al riconoscimento, della commissione medico-ospedaliera,
a norma dello stesso art. 177, adotterà il provvedimento definitivo
di rigetto della domanda senza interpellare il predetto Comitato.
Sembra opportuno far rilevare che, in ogni caso
nel procedimento qui considerato non è richiesto il parere del consiglio
di Amministrazione, né, per il personale universitario, della Commissione
di cui all'art. 5 della legge n. 808/77, diversamente da quanto avviene
nel procedimento di riconoscimento ai fini dell'equo indennizzo e di liquidazione
dell'indennizzo medesimo; si richiama tuttavia l'attenzione su quanto esposto,
a l riguardo, al successivo paragrafo.
B/4 - Liquidazione della pensione privilegiata
Acquisito il parere favorevole del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie, l'ufficio centrale competente provvederà
alla liquidazione della pensione, in relazione alla categoria di classificazione
dell'invalidità, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 e, nel caso di
decesso di servizio, 92 e 93 del D.P.R. 1092/73, nonché degli assegni
accessori eventualmente spettanti a norma degli artt. 100 e seguenti dello
stesso D.P.R., ad eccezione di quelli di competenza della Direzione Provinciale
del Tesoro.
Nel caso, invece, di parere contrario del Comitato,
qualora l'ufficio competente ritenga di non doversi uniformare, si può
parimenti provvedere alla liquidazione della pensione, con provvedimento
motivato, previa acquisizione del parere, al riguardo, dell'Ufficio medico-legale
del Ministero della sanità. Sarà inoltre opportuno, in tale
ipotesi, sottoporre i casi nei quali siano stati espressi pareri contrastanti
dagli organi interpellati, anche all'esame del consiglio di Amministrazione,
prima della definitiva decisione, in conformità all'orientamento
dei componenti organi di controllo.
B/5 - Domanda di equo indennizzo successiva alla
concessione di pensione privilegiata
Considerato che il provvedimento di concessione
della pensione privilegiata implica il riconoscimento della dipendenza
della menomazione da causa di servizio, come presupposto della pensione
privilegiata stessa, si ritiene che l'interessato e gli aventi causa, possano
chiedere la liquidazione dell'equo indennizzo, sempreché questo
sia riferito alla stessa infermità o lesione che ha determinato
la concessione della pensione, entro sei mesi dalla data di legale notificazione
del provvedimento concessivo.
E' ovvio che, per le considerazioni svolte al precedente
paragrafo B/1, la domanda di liquidazione dell'indennizzo è proponibile
soltanto se, in precedenza il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio sia stato richiesto entro sei mesi dall'evento lesivo o dall'insorgere
dell'infermità o dalla data nella quale se ne sia avuta conoscenza.
Per i motivi già esposti in precedenza, si
ritiene che, in tal caso, non occorra procedere ad alcun particolare adempimento
istruttorio, salvo il parere del competente Consiglio di Amministrazione
o, per il personale universitario, della competente Commissione, e del
Comitato per le Pensioni Privilegiate, in merito alla categoria di ascrivibilità
dell'infermità o lesione e alla misura dell'indennizzo.
Resta inteso che, a norma dell'art. 50 del D.P.R.
686/57, l'importo dell'indennizzo deve essere ridotto del 50%. Qualora,
invece, la domanda si riferisca ad infermità diversa da quella di
cui sopra, deve, ovviamente, essere esperita integralmente la procedura
indicata al precedente capo A.
B/6 Domanda di pensione privilegiata successiva
alla liquidazione di equo indennizzo
Quando la domanda di pensione privilegiata sia presentata
in relazione alla stessa infermità o lesione già riconosciuta
dipendente da causa di servizio agli effetti della liquidazione dell'equo
indennizzo e il relativo procedimento sia già giunto a conclusione,
non occorre alcun particolare istruttoria e si può direttamente
procedere alla liquidazione della pensione, considerato che tutti gli organi
amministrativi e medico-legali competenti compresi il Comitato per le Pensioni
privilegiate ordinarie, si sono già espressi sulla categoria della
menomazione e sulla connessione di causalità al servizio.
Se, inoltre, la medesima menomazione comporti la
cessazione dal servizio per infermità, il trattamento privilegiato
di quiescenza deve essere liquidato d'ufficio.
Resta inteso che, anche in tal caso, il 50% dell'importo
dell'indennizzo già liquidato deve essere detratto dalla pensione
in rate mensili pari ad un decimo della stessa, a norma dell'art. 144 del
D.P.R. 1092/73.
C - ELEMENTI NECESSARI PER PRINCIPALI DOCUMENTI
ISTRUTTORI
C/1 - Documentazione sanitaria prodotta dall'interessato
La scelta e i contenuti di tale documentazione (certificati
medici, cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri, dichiarazioni
testimoniali, ecc.) debbono essere rimessi necessariamente agli interessati,
in relazione alle circostanze e al fine della dimostrazione del nesso di
causalità tra il fatto lesivo dell'integrità fisica e le
condizioni di prestazione del servizio.
le dichiarazioni testimoniali, peraltro, possono
essere prese in considerazione soltanto se regolarmente sottoscritte e
contenenti e le generalità complete dei dichiaranti.
C/2 - Rapporto del capo dell'Ufficio o Istituto
In tale rapporto dovrà essere posta, da parte
del capo dello ufficio o istituto nel quale il dipendente presta o prestava
la propria attività, particolare cura nell'individuazione di specifiche
condizioni di svolgimento del servizio che, in relazione alla natura dell'infermità
o lesione, possano aver agito come causa determinante del fatto dannoso.
C/3 - Referto della visita medico-collegiale
Le commissioni mediche devono essere invitate o
pronunciarsi sui seguenti quesiti:
1. se l'infermità denunciata sia o meno dipendente
da causa di servizio;
2. a quale categoria delle tabelle A e B annesse
alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni sia ascrivibile
l'infermità accertata e ciò anche se questa non viene ritenuta
dipendente da causa di servizio;
3. se, in conseguenza dell'infermità denunciata,
il richiedente sia o meno idoneo al servizio d'istituto. Qualora sia dichiarato
non idoneo, dovrà essere precisato se per un periodo limitato o
in modo permanente ed assoluto.
Le stesse commissioni mediche possono essere invitate
ad esprimere un parere sull'epoca in cui presumibilmente l'infermità
si è consolidata e l'interessato può averne avuta piena conoscenza.
Si ritiene utile rammentare che la visita medica
ha valore giuridico solo nel caso in cui gli interessati vengano preavvertiti
sui seguenti elementi:
a) motivi e finalità per i quali la visita
viene disposta;
b) possibilità di farsi assistere dal medico
di fiducia;
c) instaurazione del procedimento di dispensa dal
servizio nel caso di dichiarazione di inidoneità permanente e assoluta
al servizio.
C/4 - Relazione al Consiglio di Amministrazione
La relazione del Capo dell'ufficio competente all'emissione
del provvedimento di riconoscimento deve riassumere i dati relativi alle
condizioni di prestazione del servizio, al rapporto tra tali condizioni
e l'infermità o lesione e, con espresso riferimento al referto della
visita medico-collegiale, deve contenere la valutazione espressa sull'esistenza
della causa di servizio.
C/5 - Stato di servizio
Per quanto riguarda lo stato di servizio, si segnala
la necessità, affinché il Comitato possa disporre di tutti
gli elementi di valutazione, di annotarvi, oltre a tutti gli atti relativi
alla carriera:
a) le località di effettività prestazione
del servizio e la loro eventuale natura di sede disagiata;
b) il titolo di assunzione in servizio, nel caso
di aventi diritto a riserva disposti in qualità di invalidi civili,
di guerra o del lavoro, specificando il tipo di invalidità;
c) i congedi e le aspettative per infermità;
d) i provvedimenti di conferimento di incarichi
particolarmente onerosi o che, comunque, possano aver concorso all'infermità
o all'evento lesivo del quale è stata riconosciuta la causa di servizio.
Resta inteso che, per il personale non di ruolo o per il quale il provvedimento di nomina in ruolo non sia stato ancora perfezionato, nonché per il personale docente dell'istruzione elementare, lo stato di servizio dovrà essere prodotto per l'occasione sulla base della documentazione a tal fine acquisita o da acquisire.
Si fa rilevare, infine, che la mancanza degli elementi di informazione sopra indicati, o di alcuni di essi, verrebbe a porre gli organi competenti nell'impossibilità di esprimere il proprio parere sulla richiesta di riconoscimento in piena cognizione dei fatti e comporterebbe, quindi, il rinvio degli atti, per l'integrazione del documento, se non una pronunzia sfavorevole agli interessati.
C/6 - Relazione per il Comitato
Nella relazione dell'ufficio competente a liquidare
l'equo indennizzo o la pensione privilegiata debbono essere esposti i fatti
salienti relativi al servizio reso dell'interessato, i pareri acquisiti
e le motivazioni della decisione di riconoscimento adottata dall'Amministrazione,
per concludere, sia nel caso di domanda di equo indennizzo che in quello
di istanza di pensione privilegiata, con la richiesta di parere sulla categoria
di ascrivibilità della menomazione e sulla dipendenza dell'infermità
o lesione da causa di servizio.
Si auspica che l'esecuzione puntuale delle procedure
indicate nella presente circolare possa consentire una più sollecita
definizione dei relativi provvedimenti.
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