Circolare Ministeriale n. 46 del 15 febbraio 1980

Infermità e lesioni dipendenti da causa di servizio. Riconoscimento, pensione privilegiata, ed equo indennizzo. Istruzioni procedurali

A seguito di numerosi quesiti pervenuti e di frequenti segnalazioni da parte del comitato per le pensioni privilegiate, circa carenze delle istruttorie relative ai riconoscimenti della dipendenza d'infermità da causa di servizio, si forniscono, con la presente circolare, chiarimenti e indicazioni sulla procedura da seguire, nella materia in conformità alla recente deliberazione n. 982, in data 14 giugno 1979, della Corte dei conti - Sezione del Controllo e tenuto conto anche del parere n. 1554/76, espresso dal Consiglio di Stato - Sezione I - nell'adunanza del 7 luglio 1978.
Preliminarmente si ritiene necessario segnalare alla attenzione di codesti uffici che il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ha dettato una nuova disciplina per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, ai fini della concessione del trattamento privilegiato di quiescenza, diretto e di reversibilità, ma non ha, nello stesso tempo modificato - secondo il concorde parere degli autorevoli organi collegiali sopra citati - la normativa sull'analogo riconoscimento ai fini della concessione dello equo indennizzo, che resta quella fissata dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 30 maggio 1957, n. 686.
Considerato, peraltro, che i due istituti hanno inevitabilmente aspetti comuni, si possono riscontrare momenti d'interferenza, dei quali si evidenziano, di seguito, i principali.
Occorre, al riguardo, distinguere l'ipotesi nella quale l'infermità o la lesione abbiano determinato la cessazione dal servizio da quella in cui l'interessato rimanga in attività di servizio.
Nella prima ipotesi, l'interessato o gli aventi causa debbono necessariamente precisare se il riconoscimento sia finalizzato alla concessione soltanto dell'equo indennizzo o soltanto della pensione privilegiata, ovvero di entrambi.
Qualora il riconoscimento sia richiesto esclusivamente ai fini dell'equo indennizzo, o comunque, l'interessato continui a prestare servizio, si applicano le disposizioni contenute nei DD.P.R. n. 3 e n. 686 del 1957, esposte al capo A della presente circolare.
Nell'altra ipotesi, cioè, di riconoscimento finalizzato alla concessione della pensione privilegiata, ovvero sia della pensione privilegiata che dell'equo indennizzo, dovranno essere seguite le istruzioni e le procedure indicate al successivo capo B.

A - EQUO INDENNIZZO
A1 - Uffici competenti al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.
Anche dopo l'entrata in vigore dei DD.P.R. n. 416 e n. 417 del 31 maggio 1974, nonché della conseguente istituzione dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, la competenza all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento, nei confronti del personale direttivo e docente delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è rimasta all'Amministrazione centrale e, quindi, alle direzioni Generali, Ispettorati e Servizi che amministrano il relativo personale, dovendosi acquisire obbligatoriamente il parere del consiglio di Amministrazione. All'Amministrazione centrale è altresì attribuita la competenza relativa a tutto il personale della stessa e dell'Amministrazione Scolastica Periferica, delle Accademie e dei Conservatori musicali.
Per il personale non docente statale degli istituti e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria e artistica (esclusi i Conservatori e le Accademie), invece, la competenza è devoluta ai Provveditori agli Studi ed il parere obbligatorio deve essere espresso dal Consiglio di Amministrazione Provinciale, a norma del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
Per tutto il personale, docente e non docente, di ruolo e non di ruolo, delle Università degli Studi, degli Istituti di Istruzione Universitaria e delle dipendenti istituzioni scientifiche e scuole di formazione e specializzazione professionale elencate alla tabella D annessa al D.P.R. 26 gennaio 1976, infine, al riconoscimento della dipendenza d'infermità da causa di servizio e alla concessione dello equo indennizzo deve provvedere il competente Rettore o Direttore, a norma della legge 25 ottobre 1977, n. 808, mentre il parere obbligatorio, sulle proposte o richieste di riconoscimento e di liquidazione deve essere espresso dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della stessa legge n. 808, come già precisato dalla C.M. 21 febbraio 1978, n. 18/2.
L'istruttoria, peraltro, deve essere in ogni caso espletata dagli uffici competenti a liquidare il trattamento normale di quiescenza, secondo le attribuzioni specificate nelle tabelle allegate al D.P.R. 26 gennaio 1976 e con le integrazioni apportate dal D.P.R. 16 dicembre 1977.

A/2 - Domanda di riconoscimento.
La domanda, in carta libera e indirizzata all'organo competente come sopra individuato, deve essere prodotta dall'impiegato, o dai superstiti, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui gli interessati hanno avuto conoscenza dell'infermità, a norma dell'art. 36 del D.P.R. n. 686/57. Tale termine, per costante giurisprudenza del consiglio di Stato, ha carattere perentorio soltanto nel caso in cui il riconoscimento sia finalizzato ad ottenere i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 3/57 (trattamento economico completo nel periodo di aspettativa, rimborso delle spese di cura ed equo indennizzo). Per tanto la domanda proposta oltre il termine semestrale potrà avere ulteriore corso, ma l'eventuale provvedimento di riconoscimento avrà rilievo in futuro per il conseguimento di situazioni di vantaggio diverse da quelle di cui al citato art. 68.

A/3 - Documentazione.
L'Ufficio competente all'istruttoria deve acquisire tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la connessione di questa al servizio. A tal fine sarà opportuno richiedere all'interessato, qualora non l'abbia già prodotta, tutta l'eventuale documentazione medica attiene al caso e, in particolare, le cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri, eventuali dichiarazioni testimoniali di persone presenti all'evento che ha determinato le lesioni o infermità e, qualora trattisi di incidente automobilistico, copia del verbale redatto dagli ufficiali e agenti di polizia intervenuti. Dovrà inoltre essere richiesta al capo dell'ufficio o Scuola, ove il dipendente presta o prestava servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle circostanze che precedettero, a accompagnarono o seguirono l'insorgere della infermità o dell'evento lesivo.
A norma dell'art. 37 dello stesso D.P.R. n. 686, raccolti gli elementi di cui sopra, l'ufficio disporrà affinché l'interessato sia sottoposto a visita della commissione medica ospedaliera di cui all'art. 165 del D.P.R. 1092/73, dovendosi ritenere abrogata la normativa precedentemente in vigore sugli accertamenti sanitari e richiamata dallo stesso art. 37. Per quanto concerne gli elementi essenziali della documentazione occorrente si fa, comunque, riferimento a quanto indicato al successivo capo C).

A/4 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Dopo che sia stata acquisita la documentazione necessaria, la questione deve essere proposta al competente Consiglio di Amministrazione, con una circostanziata relazione del capo dell'Ufficio competente all'emissione del provvedimento di riconoscimento; la relazione de concludersi con l'esplicito e motivato parere in merito al riconoscimento dell'esistenza della causa di servizio.
Per il personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti d'istruzione di ogni ordine e grado e degli istituti di educazione (Convitti, Educandati, e cc.), gli uffici scolastici provinciali, pertanto, dopo la conclusione degli adempimenti istruttori, debbono trasmettere alla competente Direzione Generale o Ispettorato o Servizio del Ministero gli atti necessari per la richiesta del prescritto parere al Consiglio di Amministrazione centrale.
Per tutto il personale docente e non docente elle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e delle altre istituzioni indicate nella tabella D annessa al D.P.R. 26 gennaio 1976, invece, il competente Rettore o Direttore deve sottoporre la questione, per il necessario parere, alla commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/77.
Per il personale non docente statale degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, escluso quello delle Accademie di belle arti e dei Conservatori musicali (per il quale deve essere seguita la stessa prassi indicata per il personale docente), infine, gli uffici scolastici provinciali debbono richiedere il parere del Consiglio di Amministrazione provinciale.

A/5 - Decreto di riconoscimento della causa di servizio.
In conformità alla deliberazione dell'organo collegiale di cui al precedente n. 4, il competente direttore Generale o capo di Ispettorato o Servizio centrale, o Rettore di Università o Direttore di Istituto di istruzione universitaria, o Provveditore agli studi, adotterà formale decreto e di riconoscimento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio, ovvero di rigetto della domanda di riconoscimento.
Si precisa, inoltre, che il decreto non è soggetto alla registrazione alla corte dei conti e deve essere notificato nelle forme legali all'interessato.

A/6 - Domanda di equo indennizzo.
A norma dell'art. 51 del D.P.R. 686/57, qualora dall'infermità o dalle lesioni derivi una menomazione permanente dell'integrità fisica, il dipendente può presentare domanda di liquidazione dello equo indennizzo entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notificazione del decreto di riconoscimento, ovvero, qualora l'infermità non comporti di per sé menomazione permanente, entro 6 mesi dalla data nella quale si sia successivamente verificata una menomazione, purché sia conseguente all'infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio; gli stessi termini valgono per i superstiti nel caso di decesso per causa di servizio.
Resta inteso che l'istanza di liquidazione può essere utilmente avanzata soltanto se la domanda di riconoscimento, a sua volta, sia stata prodotta entro il termine di 6 mesi di cui all'art. 36 dello stesso D.P.R. n. 686/57.
La domanda, indirizzata all'organo competente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deve essere inoltrata per via gerarchica.
Il predetto organo, se il collegio medico interpellato nel precedente procedimento di riconoscimento non si sia pronunciato sulla categoria di ascrivibilità della infermità, ai sensi delle tabelle annesse al testo unico delle norme sulle pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, dispone ulteriori accertamenti da parte dello stesso collegio medico, ma soltanto al fine di determinare la categoria della menomazione.
Espletato tale accertamento o, comunque, acquisito il prescritto parere medico-collegiale, gli atti debbono essere sottoposti di nuovo al Consiglio di Amministrazione competente o, per quanto riguarda il personale universitario, alla Commissione di cui al già citato art. 5 della legge n. 808/77, affinché si pronunci sul diritto all'equo indennizzo e sulla misura del medesimo, in applicazione dell'art. 52 dello stesso D.P.R. 686/57 e della tabella ad esso annessa.

A/7 - Parere del comitato per le pensioni privilegiate.
Il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione o della Commissione per il personale delle Università e Istituti di istruzione universitaria, deve essere trasmesso, in estratto, al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, presso la corte dei conti, insieme alla domanda di liquidazione dell'indennizzo, agli atti e documenti già indicati in relazione all'istruttoria per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, al decreto di riconoscimento, a copia dello stato di servizio, al verbale degli accertamenti sanitari eventualmente acquisito dopo il riconoscimento della causa di servizio e alla dichiarazione di ricevimento del decreto di riconoscimento della causa di servizio da parte dello interessato o ad altro documento idoneo a comprovare la data di notificazione del predetto decreto.
Per quanto riguarda, in particolare, gli elementi da riportare nello stato di servizio, si rinvia a quanto precisato al successivo capo C).
Tutta la documentazione, infine deve essere accompagnata da una relazione per il Comitato, con la richiesta di parere sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio e sulla categoria di ascrivibilità della menomazione. Si deve tener presente, al riguardo, che il parere del comitato, competente a pronunciarsi tanto sull'ascrivibilità a tabella della lesione o infermità quanto sull'esistenza della causa di servizio, deve essere richiesto esclusivamente in presenza di domanda di equo indennizzo. Il decreto di riconoscimento, infatti, pur avendo di per sé valore definitivo, secondo il già citato parere n. 1554/76 del consiglio di Stato, nel caso di richiesta di equo indennizzo deve intendersi subordinato, nei suoi effetti, al parere dello stesso Comitato, secondo la menzionata recente deliberazione della Corte dei conti n. 982/79.
E' pertanto necessario, qualora il Comitato per le Pensioni Privilegiate esprima parere contrario al riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio, che lo stesso organo che ha adottato il precedente provvedimento di riconoscimento ne disponga la revoca, facendo salvi gli effetti già prodotti, giacché sarebbe manifestamente illogico continuare a mantenere invita l'atto dopo che l'organo fornito della competenza tecnico-amministrativa prevalente in materia abbia escluso l'esistenza del nesso di causalità tra le condizioni di prestazione del servizio e l'infermità o la lesione.
Si ritiene, infine, che l'Amministrazione, qualora i risultati degli atti istruttori lo consentano, possa decidere, con provvedimento adeguatamente motivato sotto il profilo medico legale, in difformità dal parere del Comitato. Sembra, però, opportuno, in analogia a quanto stabilito dalle norme procedurali per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, che, in tal caso, sia preventivamente acquisito il parere dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità.

A/8 - Liquidazione dell'equo indennizzo e delle spese di cura.
Dopo aver acquisito il parere del Comitato o, qualora non intenda conformarvisi, quello dell'Ufficio Medico-Legale del Ministero della Sanità, l'ufficio competente procede alla liquidazione dell'indennizzo, mediante formale decreto da inviare alla Corte dei conti per la registrazione.
A tal fine il Provveditorato agli studi, per il personale non docente, e le Università degli Studi, per tutte le categorie di personale dipendente, dovranno preventivamente chiedere all'Amministrazione Centrale, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. V - l'accreditamento dei fondi occorrenti, sul cap. 1205 dello stato di previsione della spesa, per l'anno 1980, o sui capitoli corrispondenti, per i successivi anni finanziari. Dal corrente anno, infatti, l'iscrizione in bilancio di uno specifico stanziamento, in luogo della sola annotazione "per memoria", consente l'emissione di ordini di accreditamento e, conseguentemente, di mandati di pagamento da parte di organi e uffici periferici.
Si segnala, pertanto, l'opportunità di richiedere l'accreditamento dei fondi al momento dell'invio del decreto di liquidazione alla Corte dei conti, allo scopo di poter procedere all'emissione del mandato di pagamento subito dopo la registrazione del decreto di concessione dell'indennizzo.
Si precisa, con l'occasione, che la liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di cura rientra nelle attribuzioni dell'organo competente a concedere l'aspettativa.
Per il personale delle Università degli studi e degli Istituti di Istruzione universitaria, pertanto il rimborso in questione può essere direttamente effettuato dai componenti Rettori o Direttori.
Per quanto riguarda, invece, il personale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, l'impossibilità di disporre lo accreditamento dei fondi occorrenti ai presidi e direttori di scuole medie inferiori ed elementari e, d'altra parte, l'opportunità si assicurare uniformità di procedure nella materia, tra il personale degli istituti scolastici di diverso ordine e grado, rende inevitabile l'attribuzione di tale compito, per tutte le categorie di personale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, ai provveditorati agli Studi. Gli uffici scolastici provinciali, pertanto, provvederanno a ciò chiedendo l'accreditamento dei fondi, sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa e sui capitoli di bilancio corrispondenti per gli anni successivi al 1980, alla stesa Div. V della Direzione Generale del personale e degli Affari Generali e Amministrativi.

A/9 - Aggravamento o ulteriore menomazione.
Nel caso di richiesta di riconoscimento di aggravamento della menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio, o di decesso conseguente alla stessa menomazione, dovrà essere ripetuto il procedimento descritto nei prevedenti paragrafi, restando salvo, ovviamente il precedente provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Si richiama, al riguardo, l'attenzione sul disposto dell'art. 56 del D.P.R. n. 686/57, per il quale il riconoscimento dell'aggravamento può essere chiesto per una sola volta ed entro, e non oltre, cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione del precedente indennizzo.
Nel caso, invece, di ulteriori diverse infermità o lesioni dovrà ripetersi l'intero procedimento sia di riconoscimento che di liquidazione.
Si precisa, peraltro, che in entrambi i casi considerati all'atto della liquidazione dell'indennizzo per l'aggravamento della prima menomazione o per la menomazione complessiva derivante dalle due o più infermità successivamente riconosciute, dovrà essere detratto quanto in precedenza già liquidato, a norma degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 686/57.
Qualora, infine, a seguito del primo riconoscimento non sia stato liquidato, l'indennizzo per intempestività della relativa domanda, nella liquidazione dell'indennizzo per le successive diverse infermità o lesioni non si potrà tener conto del complesso, di menomazioni costituite da queste ultime e da quella precedente, ma si dovrà corrispondere soltanto quanto dovuto in relazione alla menomazione non colpita da prescrizione in considerazione della perentorietà dei termini di presentazione della domanda.

B - PENSIONE PRIVILEGIATA
B/1 - Domanda di concessione di pensione privilegiata
Nei casi nei quali la domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio sia rivolta ad ottenere la pensione privilegiata trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, come si è già rilevato in precedenza, presentano notevoli diversità procedurali rispetto a quelle esaminate al precedente capo A. La normativa descritta in questo paragrafo, inoltre, è applicabile anche quando la domanda di riconoscimento tende contestualmente alla concessione sia della pensione privilegiata che dell'equo indennizzo, considerato che i provvedimenti definitivi adottati, al riguardo, nel procedimento di concessione della pensione privilegiata, non possono essere riesaminanti o contraddetti ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo.
Da ciò consegue che, dovendosi dare la precedenza, per ovvii motivi di opportunità, alla richiesta di concessione di pensione privilegiata sulla contestuale o contemporanea richiesta di equo indennizzo, una volta riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità o la lesione agli effetti della pensione privilegiata, lo stesso riconoscimento non può non aver effetto anche sull'ammissibilità della domanda di equo indennizzo e, al contrario, il rigetto della prima richiesta non può non rendere improponibile, l'analoga istanza rivolta ad ottenere l'indennizzo. Sorge, peraltro, a questo riguardo, un primo problema di raccordo tra la normativa in questione e quella richiamata in precedenza sul procedimento di riconoscimento della causa di servizio ai fini della liquidazione di equo indennizzo, in relazione ai diversi termini per la proposizione della domanda, posti, rispettivamente, dall'art. 169 del D.P.R. 1092/73 e dell'art. 36 del D.P.R. 686/57.
La prima delle disposizioni citate, infatti, consente la presentazione della richiesta di riconoscimento, per ottenere il trattamento privilegiato di quiescenza, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e, quindi anche oltre sei mesi dopo aver contratto la menomazione; il già citato art. 36, invece, fissa, per l'ammissibilità della domanda, il termine di sei mesi dall'evento lesivo o dalla data in cui si sia avuta conoscenza dell'infermità.
Tenuto conto del carattere perentorio dei termini in questione, si ritiene, al riguardo, che il decorso del termine di sei mesi non consenta di proporre, una volta ottenuto il riconoscimento agli effetti della pensione privilegiata, domanda di liquidazione dello equo indennizzo.
Peraltro, la proposizione della domanda di riconoscimento, agli effetti dell'indennizzo, entro il termine di sei mesi, qualora sia seguita da provvedimento di accoglimento, consente di avanzare domanda di pensione privilegiata anche dopo il quinquennio della cessazione dal servizio, in considerazione del principio della imprescrittibilità del diritto a pensione: il termine di cui al predetto art. 169, infatti, deve intendersi apposto esclusivamente ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non anche del riconoscimento dello stesso diritto a pensione.

B/2 - Procedimento di concessione della pensione privilegiata
Considerato che, come già osservato in precedenza, l'art. 169 del D.P.R. 1092/73 consente di presentare la domanda di riconoscimento della causa di servizio entro il quinquennio successivo alla cessazione, deve ritenersi possibile effettuare l'accertamento della inabilità al servizio di istituto anche successivamente alla cessazione del servizio e indipendentemente dal titolo della stessa cessazione, purché l'infermità inabilitante sia sorta (o l'evento lesivo si sia verificato), comunque, incostanza del rapporto d'impiego.
L'Ufficio competente all'istruttoria, pertanto, dovrà principalmente accertare la tempestività della domanda, nonché, mediante visita medico-collegiale, o, nel caso di decesso, mediante parere medico-collegiale;

a) l'esistenza della menomazione dell'integrità fisica - o il verificarsi dell'evento o dell'infermità che abbia determinato la menomazione - in data non posteriore alla cessazione dal servizio;
b) il nesso di causalità tra la prestazione del servizio e la infermità o le lesioni;
c) la natura permanentemente invalidante all'esercizio dei compiti d'istituto propri della carriera di appartenenza dell'interessato o del dante causa.

La competenza ad adottare i provvedimenti istruttori rientra nelle attribuzioni degli uffici competenti a liquidare il trattamento normale di quiescenza, secondo la ripartizione di cui alle tabelle A, B, C, e D annesse al D.P.R. 26 gennaio 1976 già citato, modificate dalla tabella annessa al D.P.R. 16 dicembre 1977.
Essi sono, inoltre, competenti a promuovere il procedimento di riconoscimento, nel caso di infortunio per causa violenta nello adempimento degli obblighi di servizio.
I predetti uffici, a norma dell'art. 164 del D.P.R. 1092/73, debbono provvedere, definitivamente e senza procedere ad ulteriori accertamenti, al rigetto della domanda quando essa sia intempestiva per decorso dei termini già specificati, o sia manifesta la inesistenza del nesso di causalità tra la prestazione del servizio e i fatti dedotti nella domanda dell'interessato o degli aventi causa.
Gli stessi uffici, a norma della stessa disposizione, decidono con provvedimento definitivo il rigetto della domanda, qualora, dopo la richiesta della visita collegiale, l'interessato si sia rifiutato di sottoporvisi.
Valgono, comunque, per la documentazione occorrente, le indicazioni già fornite ai precedenti paragrafi A-3 e A-7 ed al successivo capo C).
La domanda, con la documentazione acquisita e, in particolare, con il verbale degli accertamenti della commissione medico ospedaliera e una copia aggiornata dello stato di servizio o dei certificati di servizio, compilati come specificato al successivo capo C), deve essere trasmessa, con una relazione motivata dall'ufficio che ha svolto l'istruttoria, alla competente Direzione Generale, Ispettorato o Servizio dell'Amministrazione centrale per gli ulteriori adempimenti.
La competenza a liquidare la pensione privilegiata, infatti, rientra, in ogni caso e per tutte le categorie di personale, nelle attribuzioni dell'Amministrazione Centrale e, quindi, anche per il personale non docente degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria e il personale delle Università degli studi, degli Istituti di istruzione universitaria e delle istituzioni scientifiche e scuole di formazione e specializzazione professionale di cui alla tabella D annessa al D.P.R. 26 gennaio 1976; per quanto riguarda, in particolare, il personale universitario si precisa, a parziale modificazione della C.M. 21 febbraio 1978, n. 18/2, che l'ampio decentramento di competente disposto dalla legge 26 ottobre 1977, n. 808 non si estende alla liquidazione delle pensioni privilegiate, in quanto tale categoria di provvedimenti non rientra tra gli atti relativi allo stato giuridico, per i quali trova applicazione piena la stessa legge n. 808 bensì tra quelli attinenti al trattamento di quiescenza.

B/3 - Parere del Comitato per le pensioni privilegiate
I predetti uffici centrali, nei casi nei quali la competente commissione medico-ospedaliera abbia espresso parere favorevole al riconoscimento dell'esistenza della causa di servizio, o qualora ritengano di non doversi uniformare all'eventuale parere contrario, richiedono il prescritto parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Corte dei conti, a norma degli artt. 177 e 187 del D.P.R. 1092/73, accompagnando la documentazione acquisita con una circostanziata relazione nella quale siano illustrati i motivi per i quali l'Amministrazione ritiene il dover riconoscere la dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Resta inteso che tale procedimento dovrà essere osservato anche nei casi di decesso per causa violenta nell'adempimento di obblighi di servizio, salva ovviamente l'iniziativa d'ufficio anziché a domanda.
Nei casi nei quali l'Amministrazione intende uniformarsi al parere, contrario al riconoscimento, della commissione medico-ospedaliera, a norma dello stesso art. 177, adotterà il provvedimento definitivo di rigetto della domanda senza interpellare il predetto Comitato.
Sembra opportuno far rilevare che, in ogni caso nel procedimento qui considerato non è richiesto il parere del consiglio di Amministrazione, né, per il personale universitario, della Commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77, diversamente da quanto avviene nel procedimento di riconoscimento ai fini dell'equo indennizzo e di liquidazione dell'indennizzo medesimo; si richiama tuttavia l'attenzione su quanto esposto, a l riguardo, al successivo paragrafo.

B/4 - Liquidazione della pensione privilegiata
Acquisito il parere favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, l'ufficio centrale competente provvederà alla liquidazione della pensione, in relazione alla categoria di classificazione dell'invalidità, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 e, nel caso di decesso di servizio, 92 e 93 del D.P.R. 1092/73, nonché degli assegni accessori eventualmente spettanti a norma degli artt. 100 e seguenti dello stesso D.P.R., ad eccezione di quelli di competenza della Direzione Provinciale del Tesoro.
Nel caso, invece, di parere contrario del Comitato, qualora l'ufficio competente ritenga di non doversi uniformare, si può parimenti provvedere alla liquidazione della pensione, con provvedimento motivato, previa acquisizione del parere, al riguardo, dell'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità. Sarà inoltre opportuno, in tale ipotesi, sottoporre i casi nei quali siano stati espressi pareri contrastanti dagli organi interpellati, anche all'esame del consiglio di Amministrazione, prima della definitiva decisione, in conformità all'orientamento dei componenti organi di controllo.

B/5 - Domanda di equo indennizzo successiva alla concessione di pensione privilegiata
Considerato che il provvedimento di concessione della pensione privilegiata implica il riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio, come presupposto della pensione privilegiata stessa, si ritiene che l'interessato e gli aventi causa, possano chiedere la liquidazione dell'equo indennizzo, sempreché questo sia riferito alla stessa infermità o lesione che ha determinato la concessione della pensione, entro sei mesi dalla data di legale notificazione del provvedimento concessivo.
E' ovvio che, per le considerazioni svolte al precedente paragrafo B/1, la domanda di liquidazione dell'indennizzo è proponibile soltanto se, in precedenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia stato richiesto entro sei mesi dall'evento lesivo o dall'insorgere dell'infermità o dalla data nella quale se ne sia avuta conoscenza.
Per i motivi già esposti in precedenza, si ritiene che, in tal caso, non occorra procedere ad alcun particolare adempimento istruttorio, salvo il parere del competente Consiglio di Amministrazione o, per il personale universitario, della competente Commissione, e del Comitato per le Pensioni Privilegiate, in merito alla categoria di ascrivibilità dell'infermità o lesione e alla misura dell'indennizzo.
Resta inteso che, a norma dell'art. 50 del D.P.R. 686/57, l'importo dell'indennizzo deve essere ridotto del 50%. Qualora, invece, la domanda si riferisca ad infermità diversa da quella di cui sopra, deve, ovviamente, essere esperita integralmente la procedura indicata al precedente capo A.

B/6 Domanda di pensione privilegiata successiva alla liquidazione di equo indennizzo
Quando la domanda di pensione privilegiata sia presentata in relazione alla stessa infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio agli effetti della liquidazione dell'equo indennizzo e il relativo procedimento sia già giunto a conclusione, non occorre alcun particolare istruttoria e si può direttamente procedere alla liquidazione della pensione, considerato che tutti gli organi amministrativi e medico-legali competenti compresi il Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie, si sono già espressi sulla categoria della menomazione e sulla connessione di causalità al servizio.
Se, inoltre, la medesima menomazione comporti la cessazione dal servizio per infermità, il trattamento privilegiato di quiescenza deve essere liquidato d'ufficio.
Resta inteso che, anche in tal caso, il 50% dell'importo dell'indennizzo già liquidato deve essere detratto dalla pensione in rate mensili pari ad un decimo della stessa, a norma dell'art. 144 del D.P.R. 1092/73.

C - ELEMENTI NECESSARI PER PRINCIPALI DOCUMENTI ISTRUTTORI
C/1 - Documentazione sanitaria prodotta dall'interessato
La scelta e i contenuti di tale documentazione (certificati medici, cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri, dichiarazioni testimoniali, ecc.) debbono essere rimessi necessariamente agli interessati, in relazione alle circostanze e al fine della dimostrazione del nesso di causalità tra il fatto lesivo dell'integrità fisica e le condizioni di prestazione del servizio.
le dichiarazioni testimoniali, peraltro, possono essere prese in considerazione soltanto se regolarmente sottoscritte e contenenti e le generalità complete dei dichiaranti.

C/2 - Rapporto del capo dell'Ufficio o Istituto
In tale rapporto dovrà essere posta, da parte del capo dello ufficio o istituto nel quale il dipendente presta o prestava la propria attività, particolare cura nell'individuazione di specifiche condizioni di svolgimento del servizio che, in relazione alla natura dell'infermità o lesione, possano aver agito come causa determinante del fatto dannoso.

C/3 - Referto della visita medico-collegiale
Le commissioni mediche devono essere invitate o pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1. se l'infermità denunciata sia o meno dipendente da causa di servizio;
2. a quale categoria delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni sia ascrivibile l'infermità accertata e ciò anche se questa non viene ritenuta dipendente da causa di servizio;
3. se, in conseguenza dell'infermità denunciata, il richiedente sia o meno idoneo al servizio d'istituto. Qualora sia dichiarato non idoneo, dovrà essere precisato se per un periodo limitato o in modo permanente ed assoluto.

Le stesse commissioni mediche possono essere invitate ad esprimere un parere sull'epoca in cui presumibilmente l'infermità si è consolidata e l'interessato può averne avuta piena conoscenza.
Si ritiene utile rammentare che la visita medica ha valore giuridico solo nel caso in cui gli interessati vengano preavvertiti sui seguenti elementi:

a) motivi e finalità per i quali la visita viene disposta;
b) possibilità di farsi assistere dal medico di fiducia;
c) instaurazione del procedimento di dispensa dal servizio nel caso di dichiarazione di inidoneità permanente e assoluta al servizio.

C/4 - Relazione al Consiglio di Amministrazione
La relazione del Capo dell'ufficio competente all'emissione del provvedimento di riconoscimento deve riassumere i dati relativi alle condizioni di prestazione del servizio, al rapporto tra tali condizioni e l'infermità o lesione e, con espresso riferimento al referto della visita medico-collegiale, deve contenere la valutazione espressa sull'esistenza della causa di servizio.

C/5 - Stato di servizio
Per quanto riguarda lo stato di servizio, si segnala la necessità, affinché il Comitato possa disporre di tutti gli elementi di valutazione, di annotarvi, oltre a tutti gli atti relativi alla carriera:

a) le località di effettività prestazione del servizio e la loro eventuale natura di sede disagiata;
b) il titolo di assunzione in servizio, nel caso di aventi diritto a riserva disposti in qualità di invalidi civili, di guerra o del lavoro, specificando il tipo di invalidità;
c) i congedi e le aspettative per infermità;
d) i provvedimenti di conferimento di incarichi particolarmente onerosi o che, comunque, possano aver concorso all'infermità o all'evento lesivo del quale è stata riconosciuta la causa di servizio.

Resta inteso che, per il personale non di ruolo o per il quale il provvedimento di nomina in ruolo non sia stato ancora perfezionato, nonché per il personale docente dell'istruzione elementare, lo stato di servizio dovrà essere prodotto per l'occasione sulla base della documentazione a tal fine acquisita o da acquisire.

Si fa rilevare, infine, che la mancanza degli elementi di informazione sopra indicati, o di alcuni di essi, verrebbe a porre gli organi competenti nell'impossibilità di esprimere il proprio parere sulla richiesta di riconoscimento in piena cognizione dei fatti e comporterebbe, quindi, il rinvio degli atti, per l'integrazione del documento, se non una pronunzia sfavorevole agli interessati.

C/6 - Relazione per il Comitato
Nella relazione dell'ufficio competente a liquidare l'equo indennizzo o la pensione privilegiata debbono essere esposti i fatti salienti relativi al servizio reso dell'interessato, i pareri acquisiti e le motivazioni della decisione di riconoscimento adottata dall'Amministrazione, per concludere, sia nel caso di domanda di equo indennizzo che in quello di istanza di pensione privilegiata, con la richiesta di parere sulla categoria di ascrivibilità della menomazione e sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio.
Si auspica che l'esecuzione puntuale delle procedure indicate nella presente circolare possa consentire una più sollecita definizione dei relativi provvedimenti.


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