Circolare ministeriale n. 474 del 4 dicembre 1998 prot. n. D8/3854/D4

Autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo. Ammissibilità per il personale della scuola comandato presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP

Nell'ambito dell'azione di vigilanza esercitata da questo ufficio, è emersa la necessità di approfondire gli aspetti giuridici legati all'ammissibilità della prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo nei confronti del personale della scuola comandato presso codesti Enti.
Infatti, nel verificare come la formula retributiva "lavoro straordinario" sia stata recepita nei vari accordi di comparto, si rileva che all'interno del Contratto collettivo destinato al personale della scuola è prevista un'apposita retribuzione accessoria in favore di coloro che prestano servizio presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP.
L'articolo 71 del citato Contratto collettivo, com'è noto, prevede che le prestazioni aggiuntive per tale personale debbano formare oggetto di contrattazione decentrata nei limiti del fondo appositamente stabilito nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti originariamente destinati alla remunerazione del lavoro straordinario. Tali considerazioni hanno indotto questo ufficio a ritenere che nei confronti dell'anzidetto personale non siano ammissibili altre forme di riconoscimento di prestazioni aggiuntive se non quelle strettamente connesse all'apposita contrattazione decentrata per la distribuzione delle risorse di cui al citato articolo 71, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", riferiti al personale direttivo, docente, educativo ed ATA.
D'altronde si perviene alla stessa determinazione recependo analogicamente il criterio seguito ai fini della risoluzione del problema legato all'indennità di amministrazione spettante al personale appartenente al comparto Ministeri. In quella circostanza, infatti, è stato tenuto in considerazione l'orientamento palesato sia dal Ministero del Tesoro e del Bilancio che dall'ARAN, orientamento secondo il quale al citato personale debbano applicarsi, nel silenzio della norma, i trattamenti retributivi individuati per ciascun dipendente dal Contratto collettivo del comparto di appartenenza.
Al fine di poter appurare se fosse da ritenere preclusa o meno la possibilità di corrispondere compensi per lavoro straordinario nei confronti del personale comandato presso gli Enti in argomento, questa Direzione ha interpellato l'Ufficio di Gabinetto dell'on.le Ministro che con lettera n. 33240 dello scorso 16 novembre ha comunicato il proprio avviso condividendo le argomentazioni addotte da questa stessa Direzione Generale.
Nell'accennata nota viene, in particolare, sottolineato che "l'articolo 71 del vigente CCNL - Scuola prevede l'erogazione di uno specifico compenso incentivante proprio per retribuire le prestazioni rese da detto personale in aggiunta all'orario d'obbligo, compenso finanziato a carico della quota del 2% del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive del comparto scuola. Le prestazioni di cui trattasi possono pertanto trovare riconoscimento economico mediante l'erogazione di detto compenso incentivante".


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