Circolare ministeriale n. 4 del 12 gennaio 2005 prot. n. 198

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2005/2006

Com'è noto, l'art. 21 - 9° comma della legge 11/3/1988, n. 67 (legge Finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28/2/1986, n. 41 (legge Finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 12/1/2004 che il tasso d'inflazione programmato per il 2004 è pari all'1,7%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art. 28 della summenzionata legge 28/2/1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2004/2005, in ragione dell'1,7%, come dal seguente prospetto in euro:
 
 
Per i nuclei 
familiari formati 
dal seguente 
numero di persone
Limite massimo di reddito 
per l'anno scolastico 2004/2005 riferito 
all'anno d'imposta 2003
Rivalutazione in ragione dell'1,6%, con arrotondamento 
all'unità di euro
superiore
Limite massimo di reddito espresso in euro 
per l'anno scolastico 2005/2006 riferito
all'anno d'imposta 2004
1
euro 4.4.75,00
72,00
4.574,00
2
euro 7.425,00
119,00
7.544,00
3
euro 9.546,00
153,00
9.699,00
4
euro 11.401,00
183,00
11.584,00
5
euro 13.255,00
213,00
13.468,00
6
euro 15.023,00
241,00
15.264,00
7 e oltre
euro 16.789,00
279,00
17.058,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. - Serie generale - n. 118 del 23/5/1990).
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 3, comma 94, legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2004) - secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
Non essendo intervenute modifiche nella situazione di fatto e di diritto, nel cui contesto è stata emessa la disposizione citata, la stessa continua, infatti, ad esplicare i propri effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

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