Anno scolastico 2004/2005. Adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto
Con la presente circolare si
forniscono istruzioni ed indicazioni finalizzate all'adeguamento, per l'anno
scolastico 2004/2005, degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si segnala l'esigenza di provvedere
con ogni possibile sollecitudine all'attivazione degli adempimenti previsti
dalla circolare in questione, in considerazione del fatto che gli stessi
sono propedeutici allo svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno
scolastico (sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni
a tempo indeterminato e a tempo determinato).
Anche ai fini dell'adeguamento
delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, va
ribadita l'esigenza di attualizzare e rendere coerenti gli interventi da
porre in essere col nuovo impianto ordinamentale delineato dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che ha definito le norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione. Del
pari sono fatte salve le eventuali modifiche e variazioni conseguenti agli
esiti della contrattazione ex art. 43 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.
Perché le SS.LL. possano disporre di un quadro sistematico ed organico delle disposizioni emanate in funzione dell'avvio dell'anno scolastico 2004/2005 - disposizioni rispetto alle quali gli adempimenti qui indicati si pongono in una linea di continuità - e per ogni utile riferimento, si richiamano i seguenti atti:
• circolare n. 2 del 13/1/2004,
avente ad oggetto "Iscrizioni nella scuola dell'infanzia e alle classi
di ogni ordine e grado nell'a.s. 2004/2005 - Domande di ammissione agli
esami per l'a.s. 2003/2004";
• circolare n. 29 del 5/3/2004,
recante indicazioni e istruzioni in ordine all'applicazione di taluni punti
e profili rilevanti del decreto legislativo n. 59/2004;
• circolare n. 37 del 24/3/2004,
concernente le "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico
2004/2005 - Trasmissione schema di decreto interministeriale";
• Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sottoscritto il 25 giugno 2004, relativo alle utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2004/2005;
• circolare prot. n. 1383
del 25 giugno 2004, concernente lo studio delle due lingue comunitarie
nella prima classe della scuola secondaria di I grado.
1. Formazione delle classi
Come si è avuto modo
di far presente in altre occasioni, la puntuale e corretta determinazione
e formazione delle classi e dei posti assume un'importanza fondamentale
nella gestione dell'ampio e articolato quadro delle attività finalizzate
all'avvio del nuovo anno scolastico.
Da quanto sopra consegue l'esigenza
di costituire le classi e i posti con l'apporto e la collaborazione di
tutti i soggetti, gli organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti
e coinvolti, e nel rispetto di criteri che rispondano a requisiti di stabilità
dei corsi di studio sia nell'immediato che in prospettiva.
Giova premettere che la normativa
vigente stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero
delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione
degli organici di diritto.
Da ciò discende che
eventuali interventi di modifica degli organici di diritto configurano
operazioni intese a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un
effettivo adeguamento alle esigenze reali della scuola, assicurandone la
funzionalità. In tale ottica, in sede di elaborazione degli organici
di diritto questo Ministero si è adoperato perché le relative
consistenze fossero conformate alle effettive necessità ed avessero
carattere di definitività; a tal fine sono stati contenuti al massimo
gli interventi di dimensionamento previsti dalla relazione tecnica allegata
alla legge n. 448/2001.
Fermo restando quanto sopra,
nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto
siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello
fissato dal D.M. n. 331/1998 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre
2002 e dal D.I. sulla formazione degli organici dei docenti per l'anno
scolastico 2004/2005), le SS.LL., su segnalazione ampiamente motivata da
parte dei dirigenti scolastici, nonché effettuati gli opportuni
riscontri, potranno autorizzare i predetti dirigenti a rideterminare le
classi in base ai requisiti previsti dalle citate disposizioni. Analogamente,
le SS.LL. medesime, sempre a seguito di puntuali riscontri, autorizzeranno
i citati dirigenti scolastici a conformare le classi secondo quanto previsto
dal D.I. n. 141/1999 (concernente le classi con alunni diversamente abili).
In ossequio a tale logica,
anche la possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare
nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non configura
un'operazione di ordinaria gestione, ma un adempimento necessario per normalizzare
eventuali situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione
delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti all'atto
della determinazione dell'organico di diritto e non iscritti presso altra
istituzione scolastica statale. Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza
che tale operazione sia formalizzata con provvedimento motivato, da comunicare
alle SS.LL. col mezzo più celere per l'esame e le verifiche di competenza.
L'autorizzazione da parte
delle SS.LL. al funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri
e dei parametri di cui al D.M. n. 331/1998, e l'attivazione da parte dei
dirigenti scolastici di nuove classi, ai sensi della legge n. 333/2001,
non possono, comunque, prescindere da un'attenta analisi, per ciascuna
istituzione scolastica, della serie storica degli scostamenti tra il numero
degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti:
ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee o imprecise
e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la consistenza effettiva
degli alunni non corrisponda alla previsione e determini aggravi per l'erario;
aggravi dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti
sono chiamati a rendere conto, a norma delle vigenti disposizioni.
A tale ultimo riguardo, si
richiama il disposto dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268,
che prevede l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche
nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre
accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato
successivamente alla definizione degli organici di diritto risulti inferiore
alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Nonostante i ripetuti inviti di questo Ufficio ad una vigilanza attenta
e puntuale, si è avuto modo di rilevare che nell'anno scolastico
2003/2004 tale fenomeno si è verificato in maniera diffusa, con
evidente pregiudizio oltre che per l'erario anche per la stabilità
delle posizioni di servizio del personale docente.
In conformità di quanto
previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale concernente
gli organici del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005, le
prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo
e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso,
qualora ricorrano situazioni debitamente motivate, possono essere mantenute,
in via eccezionale, anche se il numero accertato degli alunni risulti di
qualche unità inferiore a 20.
Anche l'eventuale istituzione
di nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria
di II grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte
delle SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle
presenze e dei tassi di abbandono degli alunni e sempreché ricorrano
le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. n. 331/1998.
Si ribadisce quanto già
rappresentato con la C.M. n. 37/2004, in ordine alla necessità che
i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni vengano concessi
solo in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare
evidente che anche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione
del nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi
già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle
istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
Perché gli interventi
di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto rispondano
ad effettive, inderogabili necessità e non determinino ingiustificati
aggravi all'erario, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa
(riunioni di servizio, verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i responsabili
delle istituzioni scolastiche interessate, ecc.) finalizzata ad un puntuale
e meticoloso esame dei singoli casi e verificheranno che l'aggiornamento
dei dati da trasmettere al Sistema informativo avvenga in maniera puntuale
e costante.
In ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici,
una volta effettuato il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno,
entro il 10 luglio p.v., ai competenti Csa le variazioni del numero
delle classi, nonché il numero dei posti e degli spezzoni di orario
che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno
della stessa istituzione scolastica. L'eventuale formazione di nuove classi,
successivamente alla predetta data del 10 luglio, configura ipotesi del
tutto eccezionale.
Per effetto del citato articolo
2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni
di nuove classi dopo il 31 agosto.
E' appena il caso di far presente
che il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. n. 331/1998, le
variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge
n. 333/2001 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto
previsto dalla legge n. 268/2002 devono essere tempestivamente e, comunque,
entro il 31 agosto p.v., comunicati oltre che al Sistema informativo,
anche a questo Ufficio, utilizzando l'allegato modello A, da restituire,
debitamente compilato, via e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it o al fax
06/58492848.
Le SS.LL. vorranno, altresì,
invitare le istituzioni scolastiche ad effettuare, con l'inizio delle lezioni,
una puntuale e attenta verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione
del numero degli alunni effettivamente frequentanti rispetto alle previsioni
dell'organico di diritto e/o agli eventuali adeguamenti, e a comunicare
i relativi esiti al Sistema informativo.
Si ritiene di dover richiamare
ancora una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, ai fini
dell'effettuazione delle necessarie verifiche, richieste, tra l'altro,
dal Ministero dell'Economia.
Si raccomanda di vigilare
direttamente e assiduamente a che non si ripetano casi, purtroppo ricorrenti
nell'a.s. 2003/2004, di mancata revisione o di erroneo aggiornamento delle
consistenze effettive degli alunni da parte di numerose istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell'art. 3, comma
2 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle
classi non comportano modifiche negli assetti e nella composizione delle
cattedre costituite in organico di diritto. Fermo restando quanto sopra,
il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare
l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini
la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità
che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui il titolare stesso
presta servizio. Ovviamente la modifica della composizione della cattedra
non comporta riaggregazione, nell'organico di diritto, dello spezzone rimasto
inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che
scaturiscono da eventuale costituzione di nuove classi concorrono, unitamente
agli spezzoni residuati in sede di determinazione dell'organico di diritto,
alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità,
così come previsto dall'art. 3 del citato Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo.
Nei casi di variazioni in
diminuzione del numero delle classi, il personale docente eventualmente
soprannumerario, a norma dell'art. 5, comma 8 del Contratto sulle utilizzazioni
stipulato per l'anno scolastico 2004/2005, viene impiegato all'interno
della scuola o, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma
si lega, tra l'altro, ad un'esigenza di semplificazione e di accelerazione
delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.
2. Scuola dell'infanzia
- Risorse disponibili ed eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi
Si premette che la scuola
dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e che, pertanto, alla stessa
non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001.
Ne consegue che eventuali
domande di iscrizione in esubero non comportano l'automatico accoglimento
delle stesse e, pertanto, non determinano necessariamente variazioni in
aumento del numero sezioni e dei posti. In relazione a quanto sopra, eventuali
richieste di attivazione di nuove sezioni e di ulteriori posti, debitamente
motivate, debbono essere sottoposte dalle SS.LL. all'esame di questo Ministero,
che, dal canto suo, valuterà gli interventi possibili, compatibilmente
con le risorse disponibili.
Come già fatto presente
con la circolare n. 37/2004, concernente l'elaborazione degli organici
di diritto, si ribadisce l'intendimento di questo Ministero di ridurre
gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nell'ambito di una programmata
generalizzazione del servizio. Ovviamente l'applicazione di tale criterio
risulta strettamente connessa all'eventuale applicazione dell'istituto
degli anticipi, previsto dal decreto legislativo n. 59/2004 (artt. 2 e
12).
Al riguardo è opportuno
precisare che è in corso di attivazione la fase negoziale in funzione
della sperimentazione di nuove figure professionali e modalità organizzative
riferite all'attuazione, per l'a.s. 2004/2005, degli anticipi nella scuola
dell'infanzia. Sarà cura di questo Ufficio, pertanto, qualora la
succitata fase negoziale dovesse concludersi positivamente e in tempo utile
rispetto all'inizio dell'anno scolastico, adottare le conseguenti determinazioni
e procedere all'assegnazione delle risorse disponibili, per dare corso,
sia pure con la necessaria gradualità e alle condizioni previste
dalla C.M. n. 29/2004 paragrafo - 1.1 Anticipi iscrizioni - all'istituto
delle frequenze anticipate.
3. Scuola primaria - Studio
generalizzato della lingua straniera
Com'è noto, con il
D.I. concernente la determinazione delle dotazioni organiche per l'a.s.
2004/2005, è stato assegnato in organico di diritto il contingente
di posti necessario per assicurare lo studio generalizzato della lingua
straniera nelle prime e seconde classi della scuola primaria.
Da quanto sopra consegue che,
nel prossimo anno scolastico, in tutte le prime classi dovrà essere
impartito l'insegnamento della lingua inglese, mentre, nelle classi successive
alle prime, nelle quali nell'a.s. 2003/2004 è stato impartito l'insegnamento
di una lingua straniera diversa dall'inglese, sarà possibile proseguire
con lo studio della stessa lingua.
Per far fronte alle esigenze
connesse all'insegnamento della lingua straniera, saranno impiegati prioritariamente
gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti
specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma
5, della legge n. 448/2001. Le istituzioni scolastiche valuteranno la possibilità,
nella loro autonomia, di adottare ogni utile iniziativa e soluzione di
carattere organizzativo intesa ad ottimizzare l'impiego delle risorse,
in modo da impegnare in tale insegnamento gli altri docenti facenti parte
dell'organico di istituto, in possesso dei requisiti richiesti. Solo in
via residuale potranno essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti,
in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando
l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento.
Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi,
concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da destinare
alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomine, propedeutiche
all'avvio dell'anno scolastico.
Con riferimento al "tempo
pieno" si ribadisce che, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato
decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato, per l'anno scolastico
2004/2005, il numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale
e regionale nell'anno scolastico 2003/2004, senza alcuna possibilità
di deroga.
4. Scuola secondaria di
I grado
In conformità di quanto
previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 14 del decreto legislativo
n. 59/2004, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà
a regime, nell'intero corso di studi, dall'a.s. 2006/2007, mentre per l'a.s.
2004/2005 troverà applicazione limitatamente alle classi prime.
Come più volte si è avuto modo di precisare, per la scuola
secondaria di I grado, le dotazioni organiche sono state determinate sulla
base della normativa di cui al D.P.R. 14/5/1982, n. 782 e successive modifiche
ed integrazioni.
Circa le attività di
"tempo prolungato", si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
n. 59/2004, il numero dei posti non potrà superare, per l'a.s. 2004/2005,
a livello nazionale e a livello regionale, il totale dei posti funzionanti
nell'a.s. 2003/2004, senza possibilità di deroga.
In coerenza con quanto sopra,
le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti,
le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa
alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite.
Nell'ambito del quadro normativo
e dell'assetto ordinamentale e strutturale sopraccennato, ai sensi dell'art.
14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/2004,
le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in via transitoria
e fino all'emanazione dell'apposito regolamento governativo, devono adottare
l'impianto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati (allegato C del decreto),
facendo riferimento al profilo individuato nell'allegato D.
Si ritiene di dover precisare
che dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi
piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 59/2004, non
potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari.
Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire
contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni
nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del
citato D.L.vo n. 59/2004, assicureranno il completamento dell'orario, nel
limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti
nella scuola, e utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota
opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile
o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari
saranno impiegati nella scuola stessa per iniziative di arricchimento dell'offerta
formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi
e saltuarie (art. 6 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni).
Si fa presente che le cattedre
e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella
scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali
sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all'avvio
dell'anno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti
si precisa quanto segue:
a) Lingue comunitarie
Com'è noto, nell'a.s.
2004/2005, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è
stata determinata tenendo conto della sola lingua insegnata in ciascun
corso, secondo le consistenze orarie stabilite dal citato D.P.R. n. 782/1982.
Tali consistenze comprendono le articolazioni orarie del "tempo normale"
e quelle relative al "tempo prolungato"; a tali articolazioni si aggiungono,
ove praticate, quelle relative alla sperimentazione della seconda lingua
straniera, corrispondenti a tre ore per classe.
Da quanto sopra deriva che
la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o
altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici
di diritto alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte,
da tenere distinto dalle dotazioni organiche fissate con il D.I. relativo
agli organici di diritto.
Per la quantificazione del
numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue
comunitarie (inglese e altra lingua) e per l'impiego del personale docente
incaricato a tempo indeterminato, si rinvia a quanto previsto sullo specifico
argomento dal C.C.N.I. e dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004;
in particolare si fa riferimento all'art. 6 del C.C.N.I. ed al paragrafo
16 della citata circolare prot. n. 1383.
Perché questo Ministero
possa avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi
orari di insegnamento, comprensivi dell'eventuale ora facoltativa, le SS.LL.
vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo
i relativi dati ed elementi conoscitivi, in conformità di quanto
anticipato nella circolare relativa all'insegnamento delle lingue straniere.
A completamento della predetta
rilevazione, le SS.LL. vorranno poi curare l'elaborazione e la trasmissione
dei dati di cui all'unito modello B, da restituire, debitamente compilato,
entro il 10 settembre p.v., mediante posta elettronica all'indirizzo
dpst.staff.uff2@istruzione.it ovvero al numero di fax 06-58492848.
b) Educazione tecnica
In attesa della revisione
delle classi di concorso (in conformità di quanto stabilito dall'art.
14, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2004) e nella prospettiva della
costituzione di un'area tecnologica, i docenti saranno assegnati all'insegnamento
di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare "matematica, scienze e
tecnologia". Com'è noto, in base alle Indicazioni nazionali, l'orario
di insegnamento di tecnologia non risulta corrispondente al monte ore relativo
all'insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal
D.P.R. n. 782/1982 e successive modifiche. Pertanto, i docenti di educazione
tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra
sia con ore di insegnamento della stessa materia, comunque, disponibili
nell'ambito della scuola, sia, ai sensi dell'art. 14 comma 5, del D.L.vo
n. 59/2004, con ore di attività facoltative opzionali (comprensive
anche delle attività laboratoriali ed informatiche). Qualora i citati
completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti
saranno impiegati nella stessa scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta
formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Si fa presente che i posti
costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica, comunque,
disponibili nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività
facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le operazioni relative
all'avvio dell'anno scolastico.
c) Strumento musicale
Anche per tale insegnamento
sono stati confermati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche
secondo la previgente normativa. Pertanto, nulla è innovato rispetto
al decorso anno scolastico.
Si ricorda che in sede di
adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto non è
consentita l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello Strumento
musicale.
5. Costituzione delle cattedre
della scuola secondaria di I e II grado
Come è noto, in applicazione
dell'art. 35 comma 1 della legge n. 289/2002, le cattedre costituite con
orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento, definito dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono state ricondotte a 18 ore
settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi
da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando,
però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata
posta in essere solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà
dei docenti titolari delle cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di
I grado le cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso
A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei
limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle
cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni
residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con
l'estensione anche alle cattedre orario esterne.
In relazione a quanto sopra,
si precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della
titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli
organici per l'anno 2004/2005, eventualmente resesi vacanti nel corso dei
movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione.
Nel caso, invece, che detti
posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le
istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre
in numero corrispondente a quello dei titolari stessi.
Qualora si riveli necessario
per il miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo
della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità
di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione
e, ove possibile, aggiungendo quelle ore che consentano, entro il limite
delle 18 ore, di assicurare una migliore funzionalità della cattedra.
6. Posti di sostegno
Si intendono tuttora applicabili
le disposizioni vigenti nell'anno scolastico 2003/2004 per quanto concerne
le modalità di individuazione dei soggetti in situazione di handicap
e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di
quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso
di esame presso gli organi competenti. Per quanto riguarda il numero delle
ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che
la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art.
5, comma 2, del D.P.R. 24 febbraio 1994.
Così come disposto
dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, compete poi alle
SS.LL. l'adozione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Si richiama la particolare
attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tali posti siano autorizzati
in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità
destinate alle utilizzazioni. A tale fine le SS.LL. medesime solleciteranno
i dirigenti scolastici affinché le eventuali, sopravvenute esigenze
di posti in deroga siano motivatamente e tempestivamente rappresentate
a codesti Uffici.
Tenuto conto del continuo
e consistente aumento del numero dei posti di sostegno registrato negli
ultimi anni, le SS.LL. vorranno seguire direttamente, con la massima attenzione,
gli adempimenti di cui al comma 7 del citato articolo 35, verificando che
siano state opportunamente valutate, in relazione al numero degli alunni
e alla gravità dell'handicap, le soluzioni organizzative e l'entità
delle risorse professionali disponibili nelle scuole interessate.
Anche con riguardo alla materia
del sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli
alunni disabili e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata
sia a questo Ministero che al Sistema informativo. Tanto anche al fine
di rendere edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti
dello stesso eventuali variazioni del numero di posti e di ore che si rendessero
necessarie.
7. Esoneri e semiesoneri
dall'insegnamento
Ai sensi dell'art. 3, comma
88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004) che ha
modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/1994,
può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento
nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art.
31 del C.C.N.L. sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si precisa che l'espressione
"plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell'art.
459, come riformulato dalla legge Finanziaria n. 350/2003, va riferita
anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado in quanto
situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e
le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono
alla formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni
di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere
adottati dai dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione
delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti Csa.
8. Centri territoriali permanenti
In relazione alla limitata
disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri
territoriali permanenti definita nell'organico di diritto non potrà
subire incrementi di posti complessivamente istituiti a livello provinciale
se non nel caso di assegnazione di docenti in esubero non diversamente
utilizzabili.
9. Progetti
Le SS.LL. potranno assegnare
risorse orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti, nel limite
dei posti utilizzati nell'a.s. 2003/2004, a condizione che i progetti stessi
siano di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità,
debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
10. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni
a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche,
si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.
Si ribadisce che dovrà,
comunque, essere assicurato prioritariamente il conferimento delle supplenze
sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite
con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti)
agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.
11. Personale Ata
Si richiama l'attenzione delle
SS.LL. sulla circostanza che la possibilità di istituire nuovi posti
nelle situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste
dei dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell'organico di
diritto eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione
dei posti ai sensi del decreto interministeriale relativo agli organici
per l'anno scolastico 2004/2005 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare
adeguatamente sulla base di un accertato incremento del numero degli alunni
rispetto alla previsione.
L'art. 35 della citata legge
n. 289/2002 ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2003, la cessazione
dal collocamento fuori ruolo del personale Ata dichiarato inidoneo ai compiti
del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al
predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda
degli interessati hanno comportato, in numerose scuole e con specifico
riferimento ai collaboratori scolastici, la concentrazione di più
unità di personale inidoneo. In relazione alle difficoltà
derivanti da tale concentrazione alla puntuale erogazione del servizio,
questo Ministero, nel decorso anno, demandò alle SS.LL. il compito
di valutare se ricorressero le condizioni atte a giustificare contenuti
incrementi di posti, tenendo conto anche della presenza di personale destinatario
di contratti di appalto per i lavori di pulizia. A tale fine fu predisposta
apposita tabella recante gli incrementi di posti di cui le SS.LL. potevano
disporre.
Ciò premesso, nella
previsione che il fenomeno sopraccennato possa ripetersi anche nell'a.s.
2004/2005, è stato riservato, come da tabella C allegata, un contingente
di posti da utilizzare per le stesse finalità. Detto contingente
è stato incrementato di ulteriori posti (determinanti in base alla
percentuale di riduzione attuata) per far fronte alle difficoltà
operative derivanti dal contenimento dell'organico previsto dalla legge
n. 289/2002. Rimane, ovviamente, ferma come per l'a.s. 2004/2005, la possibilità
per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra istituzione scolastica.
Qualora lo stato di inidoneità
riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi o, comunque, "figure uniche" e, per qualsiasi
motivo, non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro
profilo, eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno
essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali.
Al fine di consentire il monitoraggio,
per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni
e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile che le
SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza,
pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi
e puntuali l'esatta quantificazione delle platee scolastiche e delle risorse
occorrenti, comunicando a questo Ministero e al Sistema informativo tutte
le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello
delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di
disporre di un quadro preciso riguardante le situazioni e le dinamiche
che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché
gli effetti che ne derivano sul numero e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo il gestore del
Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le
modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli Uffici
amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
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